IL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA VERRA’ ILLUSTRATO A OSLO NEL CORSO DEL 32° MEETING INTERNAZIONALE DELL’IDSA
di Manos Kouvakis
Continua il percorso del disegno di legge 698 allArs (Assemblea regionale siciliana) per il completamento delliter legislativo, ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere di tale provvedimento legislativo. Nel mese di settembre ci sarà, a Oslo (Norvegia), durante il 32° meeting Internazionale dellIDSA, allordine del giorno un intervento dal titolo: ITALIA D.D.L. 698 Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per lesercizio delle attività della subacquea industriale: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei (http://www.idsaworldwide.org/html/members.html ).
Mentre nel mese di ottobre sarà presentato, nel corso di una tavola rotonda dal titolo: Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per lesercizio delle attività subacquee industriali) – Quale è il ruolo del medico subacqueo?, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a Trapani. Moderatore della tavola rotonda F. P. Sieli con la partecipazione di: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
Di seguito il testo dellintervento Italiano durante il meeting ad OSLO in Norvegia ( http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal 15 al 17 Settembre 2014:
Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari
1. Standard Formativi (IDSA) (IDSA rappresenta l’unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.). E ‘interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio lACDE/USA: http://www.acde.us )
2. Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dellindustria – Procedure operative)
3. Standard di Sicurezza (HSE) come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.
IDSA come didattica fornisce un percorso formativo ideale per realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dellENI SpA del 5 Agosto 2013 Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei.
Il DDL 698 ha recepito questo messaggio e lo ha riportandolo nellarticolo 3 (Qualifiche professionali), mentre nellarticolo 5 (Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività) sottolinea che i titoli rilasciati devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme dando inoltre il giusto peso a questi contenuti sottolineando che devono essere conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dellambiente
Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo nel comma 2 dellarticolo 6 che specifica che questi interventi dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dallInternational Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dellarticolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dellindustria e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA), descrivendo una corretta coesistenza degli standard formativi, operativi e di sicurezza.
Dallaltra parte, IMCA, in un suo documento pubblicato nel proprio sito al seguente link: http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che Training and certification:
? There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording IMCA Approved or IMCA Recognised in relation to these specific courses only.
? No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state IMCA Approved or IMCA Recognised in relation to any other course.
A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato a CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che IMCAs list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies, facendo riferimento ad una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui lultimo è il D 11/13, dove IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial divers che operano in offshore.
Questa condizione, che lItalia acquisirebbe con lapprovazione definitiva del DDL 698 Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per lesercizio delle attività della subacquea industriale, con la creazione del registro presso lassessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nellambito delle acque marittime regionali e interne e nelle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.
Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà lapplicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delliscrizione al suddetto registro per lintero territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale, mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere linserimento di chi si presenta e richiede liscrizione avendo fatto dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.
Non ci deve inoltre sorprendere la regionalità (Sicilia) del DDL 698, visto che in Italia la formazione è delegata alle regioni, per legge, il che fa diventare quasi impossibile proporre una legge analoga in ambito nazionale, mentre la Sicilia, che gode di uno statuto speciale e di autonomia legislativa, sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 conferisce al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il giusto peso normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e comunitario.
E altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 11/13 dellIMCA, IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal titolo Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l’Interdive (UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK) ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 The Assessment che The assessment should be based upon the IDSA standards modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).
In conclusione, il DDL 698, è facilmente esportabile nei paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una legislazione specifica per loffshore diving, mentre una soluzione immediata potrebbe essere liscrizione al registro regionale della Regione Sicilia di coloro che hanno realizzato sotto il controllo dello stato di appartenenza corsi di formazione che rispettano quanto richiesto nel DDL 698 e dalla Direttiva 2005/36/CE. Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata da una maggiore collaborazione fra le varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati dallIDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o quelli di altofondale.
Sullargomento sono interessanti anche i seguenti link:
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=23804
http://www.linksicilia.it/2014/08/la-sicilia-prova-a-legiferare-sulle-attivita-subacque/
https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8
http://www.undersea.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
http://cedifop.blogspot.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
http://cedifop.blogspot.it/2014/05/a-proposito-sul-ddl-698-definizione.html
http://www.undersea.it/2014/07/ddl-698-lintervista-in-tv.html
http://ilsubacqueo.it/index.php?do=%2Fblog%2F1954%2Fddl-698-%E2%80%9Cnorme-per-il-riconoscimento-della-professione-e-disciplina-dei-con%2F&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.timeoutintensiva.it/g_banner/97_programma%20preliminare.pdf
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www.idsaworldwide.org
Foto tratta da iperbaricoravennablog.it
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