Finanziaria ter, ecco l’impugnativa del Commissario dello Stato

LA MANOVRA FINANZIARIA APPROVATA DALL’ARS, TUTTO SOMMATO, TIENE. SALTANO VENTI E PIU’ ARTICOLI, MA LA COPERTURA NON VIENE INTACCATA

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato in data odierna dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 6, 8, 17, 22, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 73, 74 e 75 del disegno di legge 782 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Lo rende noto lo stesso Commissario dello Stato.

Ecco il testo dell’impugnativa:
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta dell’1 agosto 2014, ha approvato il disegno di legge n. 782 dal titolo “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie.”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto Speciale, il 4 agosto 2014.

Nel provvedimento legislativo sono contenute disposizioni del precedente ddl 670 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”, oggetto di ricorso dinnanzi alla Corte Costituzionale in data 24 gennaio 2014, e altre già sottoposte al vaglio di codesta Corte con precedenti impugnative, nonché norme delle quali non è quantificato l’ammontare degli oneri ed individuate le relative risorse per farvi fronte non rinvenibili neppure nell’allegata relazione tecnica, prescritta dall’articolo 17, comma 7 L.196/2009, trasmessa allo scrivente dai competenti uffici regionali ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 488/69.

Le disposizioni dei seguenti articoli danno adito a censure di costituzionalità per le ragioni che di seguito si espongono.

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L’articolo 6, comma 2 dispone che per il corrente esercizio le entrate tributarie siano contabilizzate, a differenza che negli anni precedenti, al netto degli importi relativi ai rimborsi di tasse ed imposte dirette e indirette sugli affari e relative addizionali nell’asserito intento di rendere confrontabili i dati di bilancio con quelli delle altre regioni.

Siffatto cambiamento di contabilizzazione, poiché rispetto al passato comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni statali in tema di patto di stabilità contenute nei commi da 449 a 472 dell’art. 1 della L. 228/2012 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, violando gli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione.

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L’art. 8 che si riporta, si pone in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Art. 8.

Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l’Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all’articolo l della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ciascun soppresso Consorzio per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP, continua ad erogare i trattamenti previdenziali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato ad anticipare agli aventi diritto il pagamento dei trattamenti previdenziali di cui al comma precedente. Tali anticipazioni costituiscono un credito dell’IRSAP nei confronti dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP.

4. Successivamente all’adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono posti a carico dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

La norma sopra trascritta da un canto pone il divieto di erogare da parte dell’amministrazione regionale e di enti ed organismi dalla stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di espressa previsione legislativa che ne definisca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura, dall’altro consente la prosecuzione della corresponsione per quelle in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, nonché espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza oggetto di ricorso dinnanzi a codesta Corte da parte dello scrivente.

Preliminarmente si rileva che l’esclusione riguarda tutti i trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi e sostitutivi e non soltanto quelli dell’EAS di cui questo Ufficio aveva avuto modo di rilevare l’illegittimità, da ultimo con l’impugnativa dell’art. 6, comma 5 del ddl 724 da titolo: “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie.” Approvato dall’ARS il 28 maggio 2014.

Dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Regionale in occasione dell’esame del suddetto provvedimento legislativo è infatti emerso che il trattamento di previdenza integrativa in favore dei dipendenti dell’EAS è stato determinato con atti amministrativi non sorretti da un’espressa previsione legislativa. Quest’ultima norma peraltro riproponeva disposizioni analoghe “id est”: l’articolo 2 del ddl 192 dal titolo “ Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale” del dicembre 2008; l’articolo 3 del ddl 630 dal titolo “ Bilancio di previsione della regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”, nonché l’articolo 6 del ddl 729 recante: “Norme in materia di aiuti alle imprese e ad aiuti al lavoro di soggetti svantaggiati, norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale EAS” anch’esso del 2011.

Tutte queste disposizioni hanno costituito oggetto di censure in quanto, come anche l’attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione tecnica che illustrasse il numero dei beneficiari, l’ammontare dei benefici, i parametri di riferimento per l’individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale con l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

Poiché dell’attuale previsione legislativa non è fatto alcun cenno nella relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale ed acquisita dallo scrivente ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 488/69, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la disposizione in questione per violazione degli articoli 81 e 97 Cost.

Analoga censura va posta per i successivi commi 2 e 3, anch’essi sostanzialmente riproducenti una disposizione già impugnata in data 24 gennaio 2014 (art. 47, 7° comma del ddl 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale.”) disposizione quest’ultima concernente la convalida e la prosecuzione della corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione di cui non è dato conoscere peraltro l’ammontare complessivo degli esborsi effettuati e la quota di integrazione a carico dell’Ente subentrato ai citati consorzi.

Anche in questo caso l’allegata relazione tecnica non contiene alcuna menzione circa la quantificazione degli oneri a carico del corrente bilancio e dei successivi, né l’individuazione delle risorse con cui farvi fronte.

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L’art. 17 che di seguito si trascrive, consente nei commi 2 e 3, che sino a quando non sia approvata la legge regionale di cui al quinto comma dell’articolo 1 della L.R. n.2/2013, i comuni in forma singola o associata possano gestire il servizio idrico integrato qualora il gestore dello stesso non sia stato individuato o sia fallito, utilizzando “il personale già in servizio”.

Art. 17.

Gestione impianti idrici

1. Per le finalità dell’articolo 46, comma l, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, l’ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB 5.2.l.3.99 – cap. 242543).

2. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, negli ambiti territoriali ottimali in cui il gestore del servizio idrico integrato non è stato individuato o è fallito, i comuni, in forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio.

3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in forma singola o associata, nella fase di start up, possono utilizzare il personale già in servizio.

La norma si pone in evidente contrasto con il principio di unitarietà della gestione del servizio idrico sancito dagli articoli 147 e 150 del D.lgs n. 152/2006.

In base al citato articolo 150, infatti, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà della gestione dello stesso, deve essere deliberata la forma di gestione tra quelle di cui all’articolo 113, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Le linee generali relative alle modalità dell’organizzazione del servizio idrico stabilite dalla legislazione statale, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (sent.246/2009), sono riconducibili alla materia della tutela dell’ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella quale rientra anche lo stabilire la condizione in presenza delle quali si possa non partecipare alla gestione unica del servizio idrico.

La previsione regionale, nell’ammettere la forma singola in alternativa a quella associata nella gestione del servizio costituisce un evidente “vulnus” alle sfere di competenza attribuite allo Stato dall’articolo 117, 2° comma lett. s) della Costituzione.

La medesima disposizione inoltre, nel consentire la gestione diretta del servizio in capo ai singoli e/o associati enti civici, introduce una modalità di affidamento del servizio idrico integrato che invade anch’essa la sfera di competenza statale essendo in contrasto con le norme statali interposte (art. 3 bis D.L. 138/2014) che sanciscono il principio della gestione sovra comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali. La norma censurata finisce, pertanto, per riconoscere ai singoli enti territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico attribuendo agli stessi la discrezionalità di scegliere se applicare o meno le regole della concorrenza.

La norma regionale si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, qualora le amministrazioni decidessero di gestire, in house, con una propria società, il servizio in difformità delle prescrizioni individuate dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

La norma regionale oltre che porsi in contrasto con l’articolo 117, 2° comma lett. e) ed s), viola anche gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione laddove consente l’utilizzazione di personale in servizio alle dipendenze di un gestore privato fallito in assenza della prescritta selezione pubblica.

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L’articolo 22 prevede che, fino al 2016, si applichi ai trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro annui erogati dal Fondo Pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all’articolo 1 L.R. 10/2000, qualora a carico dei rispettivi bilanci, un contributo si solidarietà secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 486 della L. 147/2013. Al 3° comma viene previsto che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento dell’introduzione del suddetto contributo di solidarietà siano versati nel bilancio della Regione e destinati a finanziare gli interventi sociali previsti dall’articolo 21. L’introduzione di questo comma dà adito a censure alla luce di quanto acclarato da codesta Corte con sent. 116/2013, poiché il contributo in questione non sarebbe già connotato dall’intento solidaristico e perequativo finalizzato al riequilibrio della gestione previdenziale, ritenuto ammissibile da codesta Corte nell’ordinanza n. 22/2003, bensì assumerebbe natura tributaria. Il contributo apparirebbe quindi connotarsi come una decurtazione patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del trattamento pensionistico a seguito dell’acquisizione al bilancio regionale del relativo ammontare che presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di codesta Corte per caratterizzare il prelievo tributario.

In tal senso la norma apparirebbe come un “intervento in positivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini” in quanto il legislatore regionale imporrebbe ai soli titolari di trattamenti pensionistici a carico del fondo pensione della Regione siciliana, uno speciale prelievo tributario attraverso una ingiustificata limitazione dei soggetti passivi, esorbitando dalle competenze attribuitegli dall’art.36 dello Statuto ed in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

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L’articolo 23 riproduce la disposizione dell’art. 47 comma 10 del ddl 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale.” Oggetto di impugnativa dello scrivente in data 24 gennaio 2014.

La norma autorizza la spesa di 235 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996 in virtù dell’art. 34 della L.R. 33/1996.

A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile per quale ragione il legislatore intervenga dopo circa 18 anni in favore di una categoria di soggetti già beneficiari di misure di sostegno al reddito, la disposizione in questione si ritiene essere in contrasto con l’art. 81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari e le disponibilità attuali del fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, non è possibile valutare la congruità e l’adeguatezza delle risorse con cui far fronte alla nuova spesa disposta.

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L’ articolo 47 riproduce pedissequamente le disposizioni contenute nell’articolo 17, comma 8 del ddl 670 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale” impugnate da parte dello scrivente con ricorso del 24 gennaio 2014.

La diposizione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto autorizza la spesa di 10.000 euro per rafforzare gli organi proposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano omettendo di individuare i destinatari del contributo. L’assenza di indicazione del destinatario del beneficio o dei criteri per l’individuazione dello stesso, rende impossibile l’attività amministrativa conseguente in quanto è di palmare evidenza che gli uffici preposti all’erogazione del contributo non potrebbero procedere all’emanazione del mandato di pagamento in quanto soggetti al principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. in assenza di una norma legislativa che ne delimiti l’ambito. Da ciò l’incongruenza della norma rispetto alla finalità perseguita e la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

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Gli artt. 48, 49, 50 e 51 prevedono tutti autorizzazioni di spesa finalizzate alla erogazione di contributi in favore di enti ed istituti precedentemente inclusi nell’allegato 2 all’art. 74 del ddl 69/2013 che ha costituito oggetto di impugnativa in data 9/05/2013 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto veniva prevista l’erogazione di contributi i cui presupposti ed entità erano definiti apoditticamente in sede legislativa in assenza di una previa istruttoria che consentisse la valutazione e comparazione di singoli enti beneficiari rispetto ad altre istituzioni operanti nei medesimi settori. A seguito del cennato ricorso e dell’omissione nella promulgazione dell’art. 74 della L.R. 9/2013, con la L.R. 16/2013, è stato integrato e modificato l’art. 128 L.R. 11/2010 che adesso contiene una disciplina esaustiva dell’iter procedurale finalizzato alla quantificazione ed erogazione di contributi a carico della Regione in favore di fondazioni, associazioni e altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale.

Le norme testé approvate derogano al predetto art. 128 ed attribuiscono un beneficio economico agli enti a prescindere dall’espletamento delle ordinarie procedure, e dalla comparazione con altri istituzioni eventualmente operanti nel medesimo settore.

Dai lavori parlamentari non emerge un particolare esame e valutazione delle posizioni dei vari enti ed istituzioni a cui il legislatore ha inteso erogare i contributi in quanto, sia in sede di commissione che nel corso del dibattito parlamentare, sono stati presentati numerosi emendamenti riguardanti diversi organismi e con svariati importi in assenza di una reale istruttoria, seppure in sede legislativa anziché amministrativa.

La censura che si pone avverso le suddette disposizioni non verte chiaramente sulla natura e la valenza dell’attività svolta dagli enti beneficiari, cui , verosimilmente, seguendo le ordinarie procedure amministrative, potrebbe essere riconosciuto un beneficio economico di maggiore entità, ma si incentra sulla natura provvedimentale della disposizione legislativa che secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte deve essere sottoposta ad uno stretto scrutinio di legittimità in particolare sulla ragionevolezza della motivazione che induce ad escludere il ricorso all’ordinaria procedura amministrativa.

In assenza di elementi espressi a sostegno dell’esclusione degli enti in questione dalle procedure previste dall’art. 128 della L.R. 11/2010 che tra l’altro, preclude agli stessi di potere fare valere le ordinarie garanzie giurisdizionali a tutela dei propri diritti ed interessi, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte le norme in questione per violazione degli artt. 3, 97 e 113 Cost.

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L’articolo 60 che si trascrive prevede l’erogazione di un contributo regionale in conto capitale ad integrazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale per il sostegno di specifiche iniziative da contratti di filiera o di distretto.

“Art. 60.

Contratti di filiera e di distretto

l. Al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un’armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio siciliano, in considerazione che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 novembre 2007 relativo a “Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca” prevede, all’articolo 9, comma 2, lettera b), che le Regioni e Province autonome possano disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei contratti di filiera o di distretto, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a disporre il cofinanziamento nella forma di contributo in conto capitale, ad integrazione degli incentivi recati dalla norma nazionale, per il sostegno di specifiche iniziative che si realizzano sul territorio regionale.

2. Il contributo in conto capitale concesso dalla Regione di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle l A, 2 A, 4 A e il 50 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A dell’allegato A al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2009 che fissa le spese ammissibili e i limiti agli investimenti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 22 novembre 2007. L’ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle tabelle l A e 2 A dell’allegato A al decreto 17 febbraio 2009. La somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all’importo degli investimenti ammissibili.

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione stabilirà le modalità e i criteri per la concessione del cofinanziamento regionale.

4. L’intervento regionale è concesso conformemente alla decisione della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato n. N379/2008/Italia.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le risorse discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni e dall’Accordo di programma quadro Sviluppo Locale attribuite alla Regione (UPB 10.2.2.6.55 – capitolo 542055).

La norma non quantifica l’onere ma lo pone indeterminatamente a carico delle risorse “discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998 n. 208 e dall’accordo di programma quadro sviluppo locale attribuite alla regione UPB 10.2.2.6.55- cap. 542055”.

Orbene nella relazione tecnica non è fatta alcuna menzione riguardo ai criteri per la determinazione degli oneri e delle relative coperture nonché delle disponibilità attuali del capitolo di spesa che peraltro non risulta presente nel decreto dell’assessore al bilancio n. 30/2014 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2014.

Come codesta Corte ha acclarato con costante giurisprudenza e da ultimo nella sentenza n. 224/2014, il principio di copertura ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie deve essere corredata da un’apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione.

L’obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati e documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse, costituisce naturale ottemperanza al principio sancito dall’art. 81 della Cost. principio questo che deve essere “rispettato, in primis, nelle assemblee parlamentari deputate all’approvazione delle leggi”.

Già la relazione al disegno di legge deve informare in modo analitico l’assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati nessi relativi a ciascuna disposizione comportante spese ancorché incorporate in unità previsionali a contenuto finanziario. Codesta Corte avrà modo di riscontrare, prendendo atto della relazione tecnica depositata in assemblea, come la stessa sia venuta meno a tale prescrizione violando così l’art. 81 Cost..

I chiarimenti dati dai competenti uffici regionali, ai sensi dell’art. 3 del DPR 488/1969, non hanno fornito peraltro elementi certi riguardo sia alla quantificazione degli oneri, stimati dall’Assessorato dell’agricoltura in un valore massimo di 12 milioni di euro, sia sulla dotazione del capitolo 542055 che attualmente sarebbe pari a 858.631,00 euro cui potrebbero aggiungersi ulteriori disponibilità, di cui non è specificato l’ammontare, derivanti dalla riproduzione “delle somme oggi perenti”

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L’articolo 61, 2° comma attribuisce valore di notifica, per le cooperative interessate a provvedimenti di revoca di finanziamenti precedentemente concessi dall’IRCAC, alla pubblicazione sul sito internet da parte del menzionato istituto.

La norma, nell’introdurre modalità di notifica ulteriori e difformi da quelle previste dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile costituisce una palese indebita ingerenza del legislatore regionale in materia di ordinamento civile e processuale riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.

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Le disposizioni contenute negli articoli 62 e 64 comma 11 risultano essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost. in quanto contengono discipline fra le stesse confliggenti e contraddittorie.

La prima disposizione sottopone l’IRFIS-Finsicilia ad operare nel rispetto della normativa di vigilanza della Banca d’Italia in quanto soggetto iscritto nell’elenco generale ed in quello speciale degli intermediari finanziari previsto dal Titolo V del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, confermando così la qualificazione di intermediario finanziario e l’obbligo di soggiacere a ben precise limitazioni prescritte per gli operatori del settore finanziario.

La seconda norma invece “id est”, l’11° comma dell’art. 64, dispone l’abrogazione del comma 6 quinquies dell’art. 20 L.R. 11/2010 come introdotto dall’art. 23 L.R. 5/2014, che escludeva la società IRFIS-Finsicilia, in quanto iscritta negli elenchi di cui al T.U. bancario, dalle norme relative alla generalità delle società pubbliche regionali.

La disposta abrogazione comporterebbe l’immediata applicabilità al suddetto istituto finanziario della disciplina propria delle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione i cui effetti potrebbero non essere conformi alle prescrizioni poste dalla Banca d’Italia e provocare quindi l’inoperatività in ambito finanziario e creditizio dell’IRFIS-Finsicilia.

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L’articolo 63 dispone la soppressione e la nomina di un liquidatore per l’Istituto regionale per l’integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS).

Il 3° comma prevede che ai dipendenti dell’Ente siano applicate le procedure di mobilità previste dal comma 563 dell’ art. 1della L 147/2013 per il personale delle società a totale partecipazione pubblica.

Nè la disposizione nè tanto meno la relazione tecnica al provvedimento legislativo contengono alcun elemento che circoscriva gli effetti economico-finanziari della norma, né contemplano il numero dei dipendenti, la natura del loro rapporto di servizio, se gli stessi siano di ruolo o meno, nonché la quantificazione e la copertura degli oneri. Dai chiarimenti pervenuti dal competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 488/69 si è avuto modo di apprendere che i dipendenti interessati dalla disposizione sono 15 assunti con contratto a tempo indeterminato ma non risulta dalla documentazione detenuta dal predetto Assessorato se l’assunzione sia avvenuta o meno previo espletamento di procedure di selezione pubblica. Inoltre le mansioni svolte dai suddetti dipendenti, ad eccezione di 5 (autista, addetto e assistente amministrativo) non apparirebbero attinenti all’attività delle società pubbliche partecipate in cui dovrebbero eventualmente confluire. ( psicologa, assistente sociale, insegnanti didattici, collaboratori scolastici, logopedista ed insegnati informatici). Dall’applicazione della norma potrebbe dunque derivare da un canto la stabilizzazione di personale assunto senza alcuna procedura selettiva e dall’altro oneri a carico del bilancio regionale non quantificati né quantificabili. La norma appare pertanto essere in contrasto con gli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione .

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Analoghe censure vanno poste riguardo alla previsione di cui al 2° comma dell’art. 64, laddove si prevede l’inserimento in un albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, di lavoratori momentaneamente riammessi in servizio a seguito di provvedimenti giudiziali non definitivi e per i quali pende giudizio di gravame. L’inserimento nell’albo di tali soggetti, nei fatti comporterebbe l’assunzione definitiva e l’utilizzo attraverso l’istituto della mobilità presso altre società a capitale pubblico, in pendenza di giudizi che potrebbero definirsi favorevolmente per la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo la norma appare essere in contrasto con l’art. 97 Cost.; peraltro la stessa è censurabile per violazione dell’art. 81 della Costituzione in quanto non quantifica né prevede l’onere derivante, in assenza di appositi e specifici elementi conoscitivi nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge.

Inoltre il comma 12 del medesimo articolo 64 risulta essere affetto di irragionevolezza in quanto stabilisce che al comma 6 bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “a totale partecipazione pubblica” sono aggiunte le parole “ad esclusione della SEUS SCpA”, omettendo di indicare l’articolo di legge emendato.

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L’art. 65 stabilisce che la società partecipata SEUS SCpA possa effettuare procedure selettive riservate al personale interno per la copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di organico. Si è in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione riservata in contrasto con l’art. 97 Cost. e con la costante giurisprudenza di codesta Corte. Peraltro i passaggi interni del personale comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali per i dipendenti interessati dalla promozione in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione non può derogare.

Anche in questo caso non può non rilevarsi l’assenza di qualsivoglia elemento informativo circa la platea dei destinatari e gli effetti finanziari, nella relazione tecnica sul ddl.

La norma, per le considerazioni svolte, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 97, 117, 3° comma e 119 2° comma della Cost.

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L’articolo 68 testualmente recita

Art. 68.

Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa

1. Le somme autorizzate dall’articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed impegnate nell’esercizio 2013 possono essere riprogrammate nell’anno 2014 per l’espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione previste dal medesimo articolo 55.

2. E’ fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall’approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.

3. L’atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullità.

4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.

5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, temine perentorio, oltre che essere ragioni di nullità dell’atto è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto.

6. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione pubblicano i bilanci, per estratto, su almeno due quotidiani e un periodico aventi diffusione regionale certificata a norma di legge.

7. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nell’ordinamento regionale. All’osservanza della presente norma sono obbligati la Regione, i consorzi di liberi comuni,le città metropolitane, i consorzi tra gli enti locali, le aziende del settore sanitario nonché le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali.

8. All’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 6 in quanto compatibile, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noto i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggior diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale. Le testate di cui al precedente alinea devono possedere i seguenti requisiti, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non meno di cinque giornalisti iscritti al relativo albo professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge 20 febbraio 1963, n. 69, assunti con contratto a tempo indeterminato;

b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini INPGI e CASAGIT;

c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola sul territorio regionale;

d) attestazione di copie vendute, certificata a norma di legge.”.

9. Al comma 5, dell’articolo 4, della legge regionale n. 12/2011, dopo la parola “forniture” sono inserite le parole “l’autorizzazione, anche tacita, di subappalti, l’approvazione di perizie di variante”.

10. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, dopo le parole “ribassi d’asta” sono aggiunte le parole “ e sulla quota del fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti per le spese di pubblicità ai sensi dell’art. 178, comma l, lettera o del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. La mancata comunicazione di tali dati è sanzionata secondo le modalità e nella misura fissata alla lettera b) del comma 5 della presente legge”.

Il 1° comma si pone in contrasto con l’art. 81 Cost. in quanto prevede la riprogrammazione nel corrente esercizio delle somme autorizzate dall’art. 55 L.R. 9/2013 pari a due milioni di euro impegnate nell’esercizio 2013 per le medesime finalità.

Basti osservare che le somme autorizzate dall’art. 55 si sono trasformate a seguito del giudizio di parifica del conto consuntivo del decorso esercizio 2013 avvenuto con delibera della Corte dei Conti del 3/07/2014 in residui passivi, qualora oggetto d’impegno da parte dell’amministrazione o, in caso contrario, economie di spese che hanno concorso alla formazione dell’avanzo di amministrazione accertato.

Si allegano stralci del documento contabile parificato dalla Corte dei Conti attinenti ai capitoli di spesa finanziati dall’art. 55 della L.R. 9/2013 da cui può desumersi l’impossibilità dell’utilizzo per l’anno in corso dello stanziamento in questione.

Il 5° comma nell’ambito, di forme di pubblicità dell’attività amministrativa più ampie e cogenti di quelle disposte dal D.lgs 33/2013, prevede la pubblicazione telematica di decreti dirigenziali entro 48 ore dalla data di emissione.

Il mancato rispetto del termine perentorio causa la nullità dell’atto e la rimozione del dirigente responsabile del decreto.

Quest’ultima previsione non appare conforme al principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto verrebbe posto a carico del dirigente autore del decreto la responsabilità e la conseguente sanzione di un’inerzia eventualmente non propria ed esonerato il responsabile della stessa. La pubblicazione telematica dell’atto potrebbe, infatti, non rientrare nella sfera di azione del predetto, giacché comunemente tutti gli atti sono trasmessi, per l’inserimento nel sito telematico, ad un’altra struttura operativa tenuta a provvedere entro i termini previsti dalla legge. Al dirigente autore dell’atto verrebbero quindi addebitate le conseguenze della omissione o tardivo adempimento di altri soggetti che invece rimarrebbero privi di sanzioni.

La responsabilità sanzionabile del dirigente firmatario dell’atto non può che essere limitata alla trasmissione dello stesso per la pubblicazione e non anche all’omesso inserimento nel sito internet della Regione di cui è responsabile diverso soggetto.

I commi 6 e 7 del medesimo articolo sostanzialmente estendono le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 25 febbraio 1987 n. 67 alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale e degli enti locali, ai comuni con meno di 20.000 abitanti e ai consorzi tra enti locali, introducendo per gli stessi un nuovo onere e non dando al contempo indicazione delle risorse necessarie per farvi fronte.

Gli enti in questione appartengono tutte alla finanza pubblica allargata e pertanto, secondo quanto sancito da codesta Corte con sent. 92/1981, il legislatore è obbligato ad indicare i mezzi di copertura con cui fare fronte alle nuove spese introdotte, non potendoli riversare indiscriminatamente sui bilanci degli enti obbligati alle nuove onerose forme di pubblicità.

I commi 8, 9 e 10, integrano la previsione dell’art. 4 della L.R. 12/2011, in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara, introducendo una disciplina difforme da quanto previsto dagli artt. 66 e 122 del D.lgs 163/2006.

Le forme di pubblicazione di avvisi, bandi e atti di gara ineriscono alle procedure di affidamento, secondo quanto acclarato da codesta Corte nella sent. 411/2008, e pertanto rientranti nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.

Le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all’esplicarsi della potestà legislativa della Regione che si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il suddetto D.lgs 163/2006 in attuazione delle prescrizioni poste dall’UE (sent. C.C. n. 221/2010).

Le diverse ed aggiuntive forme di pubblicità previste, obbligatorie per le stazioni appaltanti, comporterebbero inoltre oneri per le stesse discostandosi palesemente da quanto prescritto rispettivamente dagli artt. 66, comma 7 e 122 comma 5 del D.lgs 163/2006.

XXXXXX

L’articolo 69 dispone l’estensione dei benefici già previsti dalla precedente legge regionale n. 202/1979, recante “Provvidenze integrative in materia sanitaria”, agli assistiti residenti nelle isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e privati e accreditati e/o contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale.

Secondo quanto disposto dalla citata legge regionale, l’unità sanitaria locale di appartenenza dell’assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all’estero, previsti dagli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure all’estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell’eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l’assistenza.

Al riguardo, si rileva che, in base alla normativa nazionale, solo il rimborso forfettario o chilometrico per raggiungere il Centro dialisi erogato a favore dei soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico può essere ricondotto alla previsione contenuta nel D.P.C.M. del 29/11/2001 sui livelli essenziali di assistenza.

Ogni altro sussidio garantito dalla normativa regionale a titolo di rimborso spese di viaggio/soggiorno si configura, conseguentemente, come livello ulteriore di assistenza sanitaria, finanziabile, in quanto tale, esclusivamente con risorse a carico del bilancio regionale e, dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di rientro.

La norma regionale in esame, pertanto, appare in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale sui piani di rientro dal disavanzo sanitario, e in particolare con l’articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolati per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”.

Quanto all’illegittimità delle disposizioni regionali che prevedono, per le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, codesta Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di “norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementari <> (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali <> (sentenza n. 123 del 2011). In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme che, “disponendo l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro”, violano il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Nella suddetta sentenza, inoltre, codesta Corte ha altresì ricordato, da un lato, come l’interferenza con il Piano di rientro sussista anche in presenza di interventi non previsti nel medesimo che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012); e, dall’altro, come <> determini una <> (sentenza n. 32 del 2012).

La relazione tecnica, inoltre, non contiene alcun cenno circa l’ammontare degli oneri derivanti dall’attuazione della norma né tantomeno l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

Gli allegati chiarimenti, forniti dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 3 del DPR 488/1969, quantificano in circa un milione di euro la nuova maggiore spesa ma la relativa copertura non appare riconducibile, in assenza di indicazione di criteri seguiti per la determinazione degli eventuali risparmi, alle modalità prescritte dall’art. 17 della L. 196/2009.

Si ritiene pertanto che l’articolo in questione violi l’articolo 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “assistenza sanitaria”, l’articolo 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” nonché l’articolo 81 poiché la spesa derivante dalla citata disposizione regionale non è né quantificata né coperta finanziariamente.

XXXXXX

L’art. 73 prevede per le cooperative siciliane con proprietà divisa ed indivisa la sospensione fino al 31 dicembre 2015 del pagamento delle rate scadute e non pagate senza alcun onere aggiuntivo. La disposizione si pone in contrasto con le norme ed i principi in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà adottati con la comunicazione della Commissione n. 2004/C 244/02. Le misure di sostegno alle cooperative siciliane dovrebbero conformarsi agli orientamenti sopra citati e preventivamente essere notificate alla Commissione Europea e attuate solo ed esclusivamente a seguito di una positiva decisione in tal senso, come previsto dall’art. 3 del Reg. (CE) 22/2/1999 n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In assenza di un’ esplicita clausola di salvataggio che subordini l’applicazione delle norme all’adozione di una positiva decisione della Commissione Europea, si ritiene che l’articolo in questione si ponga in contrasto con l’art. 117, 1° comma della Costituzione.

XXXXXX

L’art. 74 rubricato come interpretazione autentica dell’articolo 19 L.R. 8/2012 dà adito a censure di incostituzionalità per violazione dell’art. 97 Cost.

La disposizione in esso contenuta, non assume i caratteri dell’interpretazione autentica in quanto non si salda alla precedente disposizione “id est” art. 19 L.R. 8/2012 formando un unico precetto, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria a quanto prescritto dallo stesso ed in particolare dal comma 2 lett. e).

Secondo tale disposizione, il Commissario Straordinario preposto all’attività di liquidazione dei disciolti consorzi ASI, avrebbe dovuto provvedere ad acquisire una relazione di stima da parte della competente Agenzia del Territorio per ogni singolo immobile e cedere lo stesso al privato assegnatario per l’importo stimato, fatte salve le eventuali pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31/12/2010. Gli assegnatari avrebbero dovuto provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario Straordinario.

Orbene il legislatore regionale, dopo oltre due anni dall’entrata in vigore della cennata legge n. 8/2012, consente che gli assegnatari di rustici o capannoni industriali possano far richiesta di acquisto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prezzo di vendita, seppur pari alla perizia di stima effettuata dall’Agenzia del Territorio, verrebbe decurtato dai canoni di affitto versati dall’assegnatario in favore del Consorzio. Inoltre all’istante verrebbe data facoltà di indicare il termine, comunque non oltre il 31/12/2015, entro cui intenderebbe versare il saldo dovuto per il perfezionamento della vendita.

La norma, che sembra essere volta a favorire il privato assegnatario cui viene consentito di determinare il momento del pagamento e di ridurre il prezzo di acquisto in base alle somme pagate per l’utilizzo del bene ad altro titolo, non persegue l’interesse della pubblica amministrazione che avrebbe ben potuto e che potrebbe avviare una procedura pubblica per la vendita del bene ottenendo maggiori e migliori possibilità per la cessione di parte del proprio patrimonio.

XXXXXXX

L’art. 75 muta il sistema di oneri a carico degli esercenti di cave rispetto a quanto disposto dall’art. 12 della L.R. 9/2013 rapportando la misura del canone alla superficie e al volume di cava autorizzati anziché alla quantità di minerale estratto.

Il legislatore ha introdotto siffatte modifiche in assenza di un’apposita istruttoria, sulla quantificazione e valutazione degli effetti finanziari derivanti. Nella relazione tecnica infatti non è fatta alcuna menzione riguardo alle conseguenze dell’introduzione di siffatta norma e della compatibilità con le risorse a disposizione della Regione. Inoltre non è affatto dimostrato né è possibile evincerlo dal tenore letterale della norma se i nuovi criteri di quantificazione del canone determinano maggiori, minori o uguali proventi in favore della Regione e dei Comuni.

Il legislatore regionale è venuto così meno all’obbligo di correlare le proprie innovazioni legislative di allegati e documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse ponendosi in contrasto con l’art. 81 della Cost.

Il principio di copertura delle spese impone invero che ogni disposizione da cui derivino conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, debba essere corredata da un’apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione; inoltre nelle norme a regime come quella in ispecie, dette operazioni devono essere riferite all’esercizio di competenza e a quelli successivi in cui la norma esplicherà effetti.

Codesta Corte nella sent. 224/2014 ha chiarito che sia onere del legislatore regionale trovare la copertura delle proprie disposizioni ed individuarne, sia pure in via presuntiva, i mezzi necessari per la loro attuazione.

La disposizione inoltre grava i comuni su cui ricadono i giacimenti minerali di cave, di una presumibile minore entrata giacché gli stessi hanno diritto al 60% del canone. La norma in questione pone quindi a carico degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata una minore entrata senza determinare la copertura, ponendosi così in contrasto con l’art. 81 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

I M P U G N A

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 782 dal titolo “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie.”, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana l’1 agosto 2014 :

· Art. 6, 2° comma per violazione degli articoli 117, 3° c. e 119, 2° c. della Costituzione;

· Art. 8, 1° comma limitatamente all’inciso “fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991”, 2°,3° e 4° comma per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;

· Art. 17, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 comma 2 lett. e) e s) della Costituzione;

· Art. 22, 3° comma per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione e dell’articolo 36 dello Statuto Speciale;

· Art. 23 per violazione dell’articolo 81 della Costituzione;

· Art. 47 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

· Artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli articoli 3, 97 e 113 della Costituzione;

· Art. 60 per violazione dell’articolo 81 della Costituzione;

· Art. 61, 2° comma per violazione dell’articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;

· Art. 62 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

· Art. 63, 3° comma per violazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione;

· Art. 64, 2° comma limitatamente all’inciso “nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto come provvedimento giudiziale”, 11° e 12° comma per violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione;

· Art. 65 per violazione degli articoli 97, 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione;

· Art. 68, comma 1 e 5 limitatamente all’inciso “è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto”, 6, 7, 8, 9 e 10 per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117 2° comma lett. e) della Costituzione;

· Art. 69 per violazione degli articoli 81 e 117, 3° comma della Costituzione e 17, comma1 lett. c) dello Statuto Speciale;

· Art. 73 per violazione dell’articolo 117, 1° comma della Costituzione;

· Art. 74 per violazione dell’articolo 97 della Costituzione;

· Art. 75 per violazione dell’articolo 81 della Costituzione.

Palermo, 9 agosto 2014

Il Commissario dello Stato

per la Regione Siciliana

(Prefetto Carmelo Aronica)


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