La sentenza dei giudici è stata depositata ieri. Il sospetto di una forzatura però era già nell'aria da un anno e mezzo. Nell'attesa del pronunciamento la norma è stata applicata. Falcone: «Garantiti ragionevoli utili alle imprese»
Appalti, la legge voluta dalla Regione è incostituzionale «Cambiare i criteri di aggiudicazione spetta allo Stato»
Da quasi un anno e mezzo il sospetto aleggiava nelle stanze in cui si svolgono, sempre più spesso telematicamente, le gare d’appalto e nelle sedi delle imprese. Adesso è arrivata la conferma: la norma con cui, nel 2019, la Regione Siciliana ha modificato le modalità di aggiudicazione degli appalti è incostituzionale. A mettere il bollo sono stati i giudici delle leggi con una sentenza depositata ieri.
Quella che due estati fa era stata salutata dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone come «una significativa innovazione», che avrebbe dato nuovo impulso alle gare pubbliche «a maggiore tutela di trasparenza e libera concorrenza», è stata cassata dalla Corte dopo l’impugnativa del Consiglio dei ministri. In questi 16 mesi, tuttavia, la norma ha continuato a essere in vigore per disposizione dello stesso governo Musumeci che ha ritenuto di continuare sulla strada tracciata in attesa del giudizio. Nel mirino sono finite due aspetti della riforma: l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo per le procedure ordinarie, cioè quelle senza restrizioni del numero dei partecipanti o comunque procedute da una manifestazione d’interesse, e una modifica nel calcolo della soglia di anomalia delle offerte.
Nella primo caso, l’intervento del governo Musumeci, che aveva avuto il via libera dell’Ars non senza osservazioni circa la possibile incostituzionalità della legge, vietava di fatto alle stazioni appaltanti di optare per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Cioè il metodo in cui non si tiene conto soltanto del ribasso ma anche delle migliorie al progetto. I calcoli made in Sicily della soglia di anomalia avrebbero invece garantito ribassi più contenuti, evitando così, secondo Musumeci e Falcone, di compromettere il livello qualitativo dei lavori effettuati.
Per la Corte Costituzionale, però, la Regione si è assunta compiti che non le spettano. «Il legislatore regionale ha introdotto – si legge nella sentenza – una normativa che invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, adottando previsioni in contrasto con quelle del codice dei contratti pubblici». Dal canto suo, la tesi difensiva della Regione poggiava anche sulla considerazione che, a parità di condizioni, in Sicilia esiste «una tendenza all’aumento della media dei ribassi offerti rispetto alle restanti regioni italiane, atteso l’elevato numero di partecipanti alle gare».
«Sapevamo che il giudizio aveva margini stretti, ma valeva la pena farlo per il merito della questione e nel rispetto dello spirito dello Statuto siciliano – commenta l’assessore Marco Falcone -. In questo anno e mezzo, la norma voluta da tutte le associazioni datoriali ha comunque sortito il positivo effetto di comprimere i ribassi praticati dalle imprese. Questo ha portato al beneficio di lavori aggiudicati con un ragionevole utile di impresa, scongiurando il rischio che offerte troppo al limite potessero incidere sulla qualità delle opere».
Il tema dei criteri di aggiudicazione e la necessità di garantire trasparenza e concorrenzialità, stringendo le maglie ai possibili tentativi di turbative d’asta, da anni tiene banco tra gli addetti ai lavori. C’è chi ritiene che l’eccessivo riferimento ai ribassi – indipendentemente dalla percentuale – può agevolare la costituzione di cartelli d’imprese capaci di pilotare gli affidamenti e chi, al contrario, ritiene che l’eccessiva discrezionalità in mano alle commissioni giudicatrici insita nell’offerta economicamente più vantaggiosa possa prestare il fianco alla corruzione. Di certo c’è che da quando, la scorsa estate, il decreto Semplificazioni ha dato la possibilità alle stazioni appaltanti di indire con maggiore frequenza procedure straordinarie a inviti, con un numero dunque limitato di partecipanti, la norma regionale è stata utilizzata meno. Ma le polemiche attorno agli appalti sono rimaste, spostandosi sulle procedure di selezione delle ditte da invitare. A insospettire molti tra gli imprenditori esclusi è stata la ricorrenza di alcuni nomi nella lista dei fortunati.