La polemica tra le argomentazioni portate dall'ex presidente della corte costituzionale, gustavo zagrebelsky, ed il fondatore de la repubblica, eugenio scalfari, tiene banco nel dibattito pubblico sul conflitto di attribuzioni sollevato dal presidente della repubblica, giorgio napolitano, davanti alla consulta. (a sinistra, foto di eugenio scalfari tratta dalucatelese. It)
Il caso Scalfari-Zagrebelsky e il Quirinale
La polemica tra le argomentazioni portate dall’ex presidente della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, ed il fondatore de la Repubblica, Eugenio Scalfari, tiene banco nel dibattito pubblico sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, davanti alla Consulta. (a sinistra, foto di Eugenio Scalfari tratta dalucatelese.it)
A noi non interessano le scaramucce tese a provocare schermaglie pro o contro una o l’altra posizione. Per la cronaca, l’altra posizione è rappresentata dalla Procura della Repubblica di Palermo che ha predisposto le intercettazioni a carico dell’onorevole Nicola Mancino che, casualmente, l’hanno colto mentre sollecitava il Presidente della Repubblica ad intervenire per impedire l’incolpazione di falsa testimonianza da lui resa alla medesima Procura.
Gustavo Zagreblesky ha esaminato la difficile situazione nella quale si trova la Corte Costituzionale perché, in un caso o nell’altro, verrebbe tacciata o di integralismo giusizialista o di accondiscendenza alle alte cariche dello Stato. Il dottor Scalfari, forzando un po’ i toni, o magari riferendo qualche inesattezza (le divisioni presenti negli uffici della Procura della Repubblica di Palermo) ha contestato le tesi dell’editorialista del giornale da egli fondato. E questo accade quando all’oggettività si sovrappone il pathos della tifoseria, o quando al distacco dell’analista si sovrappone quello del supporter ultrà.
Noi stiamo dalla parte di chi aspetta con estremo interesse il pronunciamento della Corte Costituzionale per il fatto che il giudizio di costituzionalità non può riguardare la intercettabilità telefonica del Presidente della Repubblica – di cui nella Carta Costituzionale non c’è traccia – bensì la norma interpretativa del principio costituzionale dellirresponsabilità degli atti compiuti dal Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni (articolo 90, primo comma). Il nodo è tutto qui. (a destra, foto di Gustavo Zagrebelsky libertaegiustizia.i)
Va verificato, cioè, se l’onorevole Nicola Mancino nel sollecitare l’intervento del Capo dello Stato per neutralizzare l’iniziativa giudiziaria, promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, sollecitava il Presidente della Repubblica ad esercitare una sua precisa funzione o no. Cioè se tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica vi è anche quella di intervenire nello svolgimento dell’azione penale del magistrato.
Secondo noi che, lo ripetiamo, non siamo né giuristi né costituzionalisti, ma semplici cittadini che stanno attenti allo svolgimento della vita pubblica del Paese, il nodo da sciogliere è tutto qui.