Svelato il 'mistero buffo' dell'enaip di caltanissetta? sembrerebbe proprio di sì. Il provvedimento in stato di minuta è pubblico. Finalmente. Proprio così in stato di minuta. E meno male che qualcuno ha provveduto, con invidiabile celerità, a rendere pubblico il contenuto dellordinanza del consiglio di giustizia amministrativa (cga) per la regione siciliana. I legali dellenaip di caltanissetta attendono ancora oggi copia della predetta ordinanza. Ma questa sembra essere cosa di poco conto. Veniamo ai fatti.
L’Enaip di Caltanissetta e la Giustizia ‘rivoltata’
Svelato il ‘mistero buffo’ dell’Enaip di Caltanissetta? Sembrerebbe proprio di sì. Il provvedimento in stato di minuta è pubblico. Finalmente. Proprio così in stato di minuta. E meno male che qualcuno ha provveduto, con invidiabile celerità, a rendere pubblico il contenuto dellOrdinanza del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) per la Regione siciliana. I legali dellEnaip di Caltanissetta attendono ancora oggi copia della predetta Ordinanza. Ma questa sembra essere cosa di poco conto. Veniamo ai fatti.
E’ bene precisare che non è stato diffuso il dispositivo, ma lintera Ordinanza seppur in stato di minuta. Ai lettori dobbiamo un’informativa definitiva sulla vicenda dell’Ente di formazione professionale Enaip di Caltanissetta. La vicenda, dicevamo, rischiava di trasformarsi in una inutile telenovela. LAvviso n.20/2011 ha bisogno di certezze e non di dubbi e rallentamenti. Una storia dove la trama non è lamore non corrisposto – tipico delle fiction sudamericane – ma il posto di lavoro per una ventina di lavoratori della formazione professionale. Una cosa seria.
LOrdinanza è la n.441/12 pronunciata dal Cga per la Regione sicilia in sede giurisdizionale nella Camera di Consiglio del 26 luglio scorso. Lorgano amministrativo di II° grado dà ragione allAvvocatura dello Stato e, quindi, allassessorato regionale istruzione e formazione professionale. Quindi, conferma il contenuto della dichiarazione resa il 30 luglio scorso da Ludovico Albert. Bisogna dargliene atto, sapeva già ed ha avuto ragione.
Il Cga ha accolto lappello della pubblica amministrazione regionale con annullamento dellOrdinanza del TAR Palermo Sezione III, n.336/2012 che aveva cautelativamente riammesso alla valutazione i progetti dellEnaip di Caltanissetta in merito allAvviso n.20/2011. Il Tar aveva torto, quindi. Questo è il fatto. Chiaro ed incontrovertibile.
Restano alcune questioni che destano più di un dubbio. Nulla a che vedere, ovviamente, con lesito finale. Pur tuttavia può tornare utile curiosare sui motivi che hanno causato uno dei tanti contenziosi aperti con lassessorato regionale Istruzione e Formazione professionale.
LEnaip di Caltanissetta ha partecipato allAvviso pubblico n. 20/2011 mediante presentazione in data 3 novembre 2011 di due progetti. Il primo con limporto richiesto di 788 mila e 852euro e complessive 5110 ore indirizzate ai diversamente abili. Il secondo con importo richiesto di quasi 124 mila euro e complessive 961 ore. Le istanze e i relativi allegati venivano presentate in cartaceo allAmministrazione e compiutamente compilate per come generate dal sistema informatico, oltre che corredate dalla documentazione richiesta.
Successivamente, con nota n. 31960 del 22 dicembre 2011 a firma del responsabile del procedimento relativo allAvviso n.20/2011 veniva richiesta, da parte dellAmministrazione, ai soggetti che hanno presentato i progetti lintegrazione dellAllegato 3 Formulario.
Cosa è successo in pratica? La piattaforma informatica dove erano stati caricati tutti i progetti online è andata parzialmente in tilt. Infatti, nel corso dell’ attività di istruttoria dei progetti presentati si è riscontrato che alcune sezioni della domanda, pur essendo state caricate nella piattaforma informatica da chi ha presentato i progetti, non risultano presenti nel documento generato dal sistema (nello specifico lAllegato 3 – Formulario) e nella relativa copia in formato cartaceo.
In buona sostanza, andando in modalità di stampa il documento usciva incompleto. E questa non è una colpa da addebitare ai soggetti proponenti (enti formativi) ma semmai ad una cattiva gestione del programma scelto dallAmministrazione Attiva. LAmministrazione è corsa ai ripari, chiedendo a tutti gli enti di presentare un’integrazione entro 10 giorni, proprio con la predetta nota n.31960 del 22 dicembre 2011. Nella citata nota, lAmministrazione impartiva precise disposizioni. (foto a destra, tratta da modaportale.com)
LEnaip di Caltanissetta, in data 9 gennaio 2012, seguendo le modalità dettate dallAmministrazione, provvedeva allinvio della richiesta produzione documentale. Da questo scaturiva lesclusione determinata con il Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. 324 del 25 gennaio 2011 e quindi con D.D.G. n. 742 del 28 febbraio 2012. Esclusione che lAssociazione Enaip Caltanissetta contestava. Intanto con le osservazioni scritte ai sensi dellart. 2 del predetto D.D.G. 324/2011 che sono comunque rimaste inevase. Nel senso che lAmministrazione non ha risposto. Poi con il ricorso prodotto al Tar.
La contestazione nasce sull’integrazione della documentazione prodotta dallEnaip allAmministrazione. Gli uffici guidati da Albert, dal canto loro, hanno ribadito lillegittimità delle istanze per difetto di sottoscrizione di alcune pagine delle sezioni dellAllegato 3 Formulario Avviso 20/2011. Risultato, l’Enaip di Caltanissetta non è stato ammesso.
Quindi, vengono rese pubbliche le graduatorie dei progetti finanziati e lEnaip di Caltanissetta si ritrova fra quelli esclusi. La motivazione? Eccola: Integrazione Allegato 3 non sottoscritta in violazione del combinato disposto dagli articoli 7.2 e 8.1 dellAvviso. Ma come? Se lente ha prodotto in sede di integrazione la corretta documentazione sanando un difetto di funzionamento addebitabile allAmministrazione?
Ripetiamo che la questione, dal punto amministrativo, è oramai chiusa. Due gradi di giudizio sono serviti a tirare fuori una verità. Non cè fumus boni iuris, nessuna lesione di diritto e quindi nessuna riammissione cautelativa alla valutazione. Questo emerge nel dispositivo del Cga. Infatti, il cosiddetto soccorso viene interpretato come essere stato effettuato dallAmministrazione nei riguardi di tutti i soggetti in detta situazione di erronea compilazione, e non il contrario.
Ma non aveva sbagliato lassessorato? La tesi vincente è unaltra. E lAmministrazione che ha rimesso in termini tutti i partecipanti per rimuovere detto incombente entro 10 giorni. Controversa appare la questione sul soccorso istruttorio, Su questo punto il Tar Palermo Sezione III, con lOrdinanza n. 336/2012 del 29 maggio 2012 si era pronunciato positivamente sullistanza di sospensione cautelare in favore dellEnaip di Caltanissetta. Infatti recita così: considerato che la impugnata clausola del bando che prevede la sottoscrizione non solo dellofferta ma anche del formulario in ogni sua parte, compresi gli allegati per cui è controversia, appare in contrasto con il disposto di cui al comma 1 bis dellart. 46 del D. Lg.vo 163/2006, per come inserito dallart. 4, comma 2 lett. d) del D.L. 13.5.2011 n. 70; e che non sussiste alcun dubbio sulla riconducibilità alla ricorrente dei predetti allegati, anche in ragione dellapposizione del timbro su ogni pagina degli stessi e la sottoscrizione della nota di accompagnamento; ha statuito di accogliere listanza cautelare della ricorrente e, per leffetto, ordina allAmministrazione resistente di ammetterla con riserva alla fase della valutazione.
Cerchiamo di chiarire meglio. Lintegrazione della documentazione da dove nasce? Non già per sanare posizioni di coloro che fossero incorsi (cioè tutti i partecipanti) in errore bensì, come oltremodo è evidente dalla lettura della nota del 22 dicembre 2011 n. 31960, per soccorrere la Pubblica amministrazione che sostanzialmente chiedeva di sopperire ad una sua condotta colposa. Quale? Il difetto di funzionamento del sistema informatico che non aveva garantito una stampa cartacea corretta del formulario (allegato 3).
Infatti, la stessa Amministrazione per ovviare al malfunzionamento della piattaforma ha comunicato agli enti interessati (tutti) con quale procedura ognuno dovesse rientrare nella piattaforma informatica con username indicata dall’Amministrazione Attiva e propria password. Procedendo così a stampare le parti del formulario mancanti (allegato 3). E poi, chiariamo che queste parti riguardavano i moduli formativi che non costituiscono fattispecie dichiarativa come può essere una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Quindi si tratta di una parte non lesiva e quindi sanabile, non costituendo valore in termini di punteggio nella valutazione finale.
Almeno cosi appare dall’esame degli atti. Ripetiamolo, lintegrazione non costituisce una seconda chance per i partecipanti, bensì nasce per soccorrere (soccorso istruttorio) lAmministrazione. Questa è la risultante del giudizio di I° grado emesso dal Tar di Palermo Sezione III. Sulla questione ci piace richiamare la sentenza emessa dal Consiglio di Stato Sezione IV del 31 marzo 2010, n.1832. Nel dispositivo il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima lesclusione ove manchi la sottoscrizione singola di tutte le pagine di cui il documento si compone ma non dellultima la cui sottoscrizione, secondo la logica comune, sta a significare lappropriazione del contenuto complessivo di un determinato atto. Del resto, la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria secondo quanto previsto dallart. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), attuata nella Regione Sicilia con Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i.. Per cui parrebbero evidenziarsi dubbi interpretativi in ordine al fatto che lEnaip stante al contenuto del dispositivo dellOrdinanza del Cga non si sarebbe avvalsa compiutamente e tempestivamente della remissione di termini. LEnaip sostiene di avere prodotto entro i termini fissati dallAmministrazione quanto richiesto in termini di integrazione (allegato 3 formulario). Cosa sia successo e cosa contenga la memoria dell’Avvocatura dello Stato, non e’ dato sapere. Ma basta polemiche, le sentenze sono fatte per essere rispettate in uno Stato democratico. Qualunque sia il contenuto. In ultimo, citiamo larticolo richiamato nellOrdinanza del Tar, la cui clausola del bando (Avviso 20/2011) appare in contrasto con il disposto di cui al comma 1-bis dellart. 46 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni. Comma introdotto dallart.4, comma 2, lett. d) del Decreto legge 13/05/2011 n. 70, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.
LOrdinanza del Cga restituisce certezza. Lesame della documentazione lascia qualche perplessità. Caso chiuso. Almeno così sembrerebbe. Di certo possiamo dire che amministrativamente il caso è chiuso ed è stata assunta una decisione vincolante che ha restituito chiarezza. Altri risvolti? Il resto si vedrà. Per il momento l’Avviso 20/2011 e le sue 27 graduatorie sono salvi.
Foto di prima pagina e in altro sopra a sinistra tratta da ogginotizie.it
In basso, a destra, una raffigurazione del ‘Castello’, il celebro romanzo di Franz Kafka tratto da beri.it