Formazione: se l’amministrazione ti nega i soldi che ti deve…

In Sicilia, terra di artisti, di bellezze naturali e monumentali e di paradossi, accade anche che un bando pubblico da circa 1 miliardo di euro non contempli la previsione normativa nazionale di riconoscimento dei crediti vantati nei confronti della Regione siciliana. Sembrerebbe proprio così. La questione è di grandissima attualità e pone una sequela di interrogativi.

A pagare sembrerebbero essere, manco a dirlo, gli Enti e società eroganti la formazione professionale a valere sull’Avviso 20/2011. Oltre al danno dei ritardi accumulati nello start-up dell’Avviso 20/2011 anche la beffa? Sembrerebbe proprio di sì. Vediamo di chiarire la questione.

Lo spunto all’approfondimento della materia trae origine da una comunicazione, a firma del dirigente generale del dipartimento Istruzione e Formazione professionale pro tempore. Infatti, il 23 novembre scorso, Ludovico Albert, ha pubblicato una precisazione, recante protocollo n. 90045/S04 del 21/11/2012 indirizzata agli Enti attuatori dell’Avviso 20/2011 ed avente per oggetto la cessione del credito relativo al finanziamento di cui all’Avviso 20/2011.

Albert, nella nota richiamata, precisa che “il finanziamento assegnato all’Ente attuatore dell’Avviso 20/2011 con il provvedimento amministrativo di ammissione è solo provvisoriamente riconosciuto” e che “sino all’effettivo adempimento degli obblighi individuati dall’atto di adesione sottoscritto da questa Amministrazione e dal soggetto beneficiario, non esistono crediti di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione regionale configurabili come somme certe, liquide ed esigibili”. Lo stesso dirigente generale sottolinea, a tal riguardo, che “soltanto dopo l’approvazione delle sovvenzioni erogabili al soggetto beneficiario a mezzo di apposita nota di revisione, quale documento contabile ufficiale di questa Amministrazione, redatto in contradditorio, viene accertato l’importo definitivo del finanziamento concesso dell’Amministrazione regionale nei confronti del beneficiario stesso”.

Le precisazioni sono state prodotte dal dirigente generale pro tempore al ramo per affermare che “in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, non è ammissibile alcuna ipotesi di cessione del credito con conseguente inefficacia nei confronti della Pubblica amministrazione”. E’ opportuno a nostro avviso approfondire la materia, prendendo spunto proprio dal diniego a firma di Albert alla richiesta, presumibilmente prodotto da Ente attuatore e finalizzata al riconoscimento del credito a valere sull’Avviso 20/2011. Diniego che ci lascia perplessi.

Cominciamo col dire che l’Avviso 20/2011 è “lex specialis”, in buona sostanza si regge sul sistema normativo richiamato nello stesso avviso al paragrafo 2 ed accettato, ovviamente, da tutti i partecipanti alla gara pubblica. Albert ha chiarito la posizione dell’amministrazione attiva con la richiamata nota del 23 novembre scorso. In buona sostanza, il credito oggetto della richiesta di cessione è certo, liquido ed esigibile solamente dopo l’approvazione della nota di revisione in sede di rendicontazione finale del progetto, cioè entro 90 giorni dalla chiusura delle attività (ritardi permettendo). (a sinistra, foto tratta da andreasironi.it)

A maggiore chiarimento, il vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE, 2007-2013, il vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS) e le leggi e regolamenti riportati nell’Avviso 20/2011 costituiscono il corpus normativo di riferimento.

Gli stessi prevedono i seguenti flussi finanziari in favore degli Enti formativi attuatori: un primo acconto pari al 50% del costo pubblico ammissibile, rideterminato a seguito dell’effettivo avvio dei corsi. Un secondo acconto pari al 30% del costo pubblico ammissibile, rideterminato in base all’effettiva attività realizzata a seguito della rideterminazione degli importi autorizzati per eventuali decurtazioni applicate secondo i criteri indicati nel paragrafo 11 dell’Avviso 20/2011 (sistema sanzionatorio). Successivamente è previsto il saldo finale del 20% a conclusione delle attività accertate, verificate ed approvate da parte del dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale. Per cui le precisazioni riportate nella nota richiamata sono rispondenti a tale cornice di riferimento.

La cosa che lascia perplessi, però, è il non aver previsto quanto disciplinato in tema di riconoscimento del credito nei confronti della Pubblica amministrazione con l’introduzione della legge 12 novembre 2011, n.183. Sarebbe stato opportuno, a nostro avviso, che nella versione aggiornata del vademecum, quella del 29 maggio 2012, Albert, nella qualità di Autorità di Gestione del Fse (Fondo sociale europeo), avesse inserito la previsione contenuta nell’art. 13 della l. n.183/2011 e successive modifiche ed integrazioni. La norma prevede che “su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.

E’ previsto inoltre dalla norma che “scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale”. Precisiamo ulteriormente che l’art.12 del Decreto legge n.16 del 2 marzo 2012, come convertito con legge n.44 del 26 aprile 2012, ha introdotto anche la semplificazione di detto processo di certificazione.

Il non avere previsto tali riferimenti normativi significa che qualsiasi Ente o società erogante in Sicilia la formazione professionale attraverso le provvidenze riconosciute con l’Avviso 20/2011 è penalizzato dall’impossibilità di usufruire del riconoscimento del credito vantato. E con i ritardi accumulati dall’amministrazione attiva nel settore della formazione professionale, la cessione del credito certo, liquido ed esigibile nei riguardi del sistema bancario potrebbe costituire un modo per far respirare diversi Enti in difficoltà finanziaria. E se il titolare di qualche Ente formativo ricorre per chiedere la nomina del commissario ad acta? Altri ricorsi si abbatterebbero sui tanti già caricati sull’Avviso 20. Ed i danni chi li pagherebbe? Vedremo.

Intanto, riteniamo opportuno precisare quanto stabilito dal Codice Civile in tema di esigibilità del credito. Un credito è certo quando non è controverso nella sua esistenza, è liquido quando è determinato nel suo ammontare ed è esigibile quando è venuto a maturazione e può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Ora, lungi dal volere contestare l’operato di Ludovico Albert, lo abbiamo fatto per mesi e mesi dalle pagine di questo giornale, riteniamo di dovere precisare che non avere previsto la certificazione del credito vantato nel riguardi dell’assessorato regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale lascia un’alea di perplessità.

E veniamo alla proposta: perché non prevedere nel vademecum l’introduzione di un meccanismo di riconoscimento del credito vantato al 50 per cento depurato dall’accantonamento delle penalizzazioni previste? Si eviterebbe, sul nascere, un ulteriore contenzioso che non serve a nessuno. Non comprendiamo, peraltro, le ragioni di questa carenza previsionale. A maggior ragione che questo accade in un sistema, quale quello formativo, in crisi strutturale e congiunturale, perennemente penalizzato dalle lungaggini burocratiche e dai ritardi atavici nell’erogazione delle quote di finanziamento. Quindi, oltre al danno la beffa.

Una Regione, la nostra, si potrebbe dire, che non si assume la responsabilità per i ritardi accumulati e che penalizza oltremisura i settori economici a causa del mancato rispetto del patto di stabilità e del piano di rientro sanitario che penalizza anche l’attuazione del sistema di certificazione dei crediti. Una Sicilia in default tecnico che strozza il futuro dei siciliani.

L’ennesima beffa è data dal non avere previsto nel vademecum il richiamo del comma 5 dell’art.13-bis del Decreto legge 7 maggio 2012 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.94 in tema di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). La norma richiamata prevede, infatti, che il Durc possa essere rilasciato anche in presenza di una certificazione di riconoscimento del credito certo, liquido ed esigibile vantato nei riguardi della pubblica amministrazione, purché di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

E pensare che il (Durc), strumento disciplinato dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e posto a garanzia del lavoratore, ha costituito una vera e propria tagliola per diversissimi Enti trovatisi, a causa dei ritardi nella erogazione del finanziamento da parte dell’assessorato regionale Istruzione Formazione professionale, a perdere il finanziamento pubblico o vendere l’Ente formativo. Sarebbe utile conoscere i motivi che hanno indotto Albert a non fare alcun riferimento anche alla suddetta norma. Quali interessi?

La formazione professionale così come gestita negli ultimi due anni ha collezionato una sequela di incongruenze e manchevolezze tali da trasformarla in un vero e proprio caos da cui sarà difficile venirne fuori in tempi rapidi. Il rischio è la realistica chiusura del sistema formativo.

Auspichiamo che Nelli Scilabra, neo assessore regionale per l’Istruzione e Formazione professionale, possa mettere mano ad un profondo processo di cambiamento nel farraginoso sistema di norme amministrative attuato nella precedente gestione.

 

Giuseppe Messina

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