Formazione, nel Far West dell’Avviso 20

La “mano libera” degli Enti formativi sul reclutamento del personale della formazione professionale? L’avviso 20/2011 non è ancora formalmente stato avviato, ma diversi Enti formativi hanno dato inizio alle attività corsuali sotto la propria responsabilità ed in attesa della notifica del decreto di finanziamento. Molti, tra questi, si muovono in perfetta libertà. E tra tagli, costo standard e parametro unico di finanziamento si abbatte la scure sui lavoratori del sistema formativo regionale.

Si è formalmente aperto il “mercato delle vacche”. In pratica, si è dato vita ad un perverso meccanismo di incrocio tra chi domanda una “specifica professionalità” (Ente formativo) e chi il lavoro lo offre (operatore della formazione professionale).

Una scelta lasciata al libero mercato e senza controlli da parte dell’assessorato regionale competente. Non convince affatto il sistema di atti amministrativi posto da Albert a funzionamento del cosiddetto “elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale”, istituito con Decreto assessoriale n.5074 del 22 dicembre 2010 e modificato successivamente dal Decreto dirigenziale n.2376 del 14 giugno 2012 (relativo ai termini di aggiornamento del suddetto elenco). Per concludere con l’atto di indirizzo n.339 del 24/7/2012, a firma dell’assessore regionale istruzione e formazione professionale, Accursio Gallo, col quale si invitava il dirigente generale, Ludovico Albert, a predisporre gli atti amministrativi necessari alla definizione dell’Albo regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale ed all’adozione degli opportuni controlli. (sopra, la formazione professionale siciliana voluta da Ludovico Albert: metafora)

Tutte indicazioni che non pare siano state poste in essere. Anzi, tutt’altro. Viene violato, così, il sistema normativo regionale (legge 24 del 6 marzo 1976, legge 25 del 1° settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni) di garanzie occupazionali dei lavoratori della formazione professionale. Operatori degli interventi formativi abbandonati a se stessi nella ricerca di una ricollocazione presso un Ente formativo.

Si tratta di lavoratori della formazione professionale legati da contratto di lavoro a tempo indeterminato, schiacciati da un groviglio di provvedimenti amministrativi in stile albertiano che hanno gettato nell’incertezza il sistema. E’ l’ennesima tegola che si abbatte sul “sanguinario” Avviso 20/2011. Bando triennale da 286 milioni di euro per anno a partire dal 2012 e sino al 2014.

La questione che con forza emerge in questi ultimi giorni è proprio quella legata alla disponibilità del lavoratore a trovare utile collocazione presso uno degli Enti beneficiari di finanziamento a valere sull’Avviso 20/2011. Sono tantissimi gli esempi di lavoratori che “in processione” percorrono in lungo ed in largo la provincia per trovare Enti disponibili ad accoglierli. Una vera e propria follia, peraltro annunciata.

Norme regionali disapplicate e volontà di complicare il funzionamento dell’Avviso 20/2011 appaiono come atteggiamenti di un complessivo disegno volto a legittimare taluni Enti formativi nell’assunzione di nuovo personale disfacendosi del più anziano che costa troppo. E poi le elezioni regionali rappresentano il giusto viatico ad operazioni di “sciacallaggio sociale”. Argomento, questo, che conferma il totale disinteresse del dirigente generale a capo del dipartimento Istruzione e Formazione professionale, Albert, verso le leggi regionali e la stessa delibera n.350 del 4 ottobre 2010, adottata dalla giunta regionale in materia di utilizzo del personale in esubero.

La riprova di questo atteggiamento disinteressato – almeno apparentemente – è la scelta di non assegnare ad un Servizio interno all’amministrazione regionale la gestione ed il controllo sul funzionamento dell’elenco ad esaurimento degli operatori della formazione professionale. Una vicenda, questa, di non facile lettura per i non addetti ai lavori. Proviamo a chiarirla.

Intanto è rimasta inapplicata la previsione normativa contenuta nell’art.14 della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976 che ha istituito l’Albo degli operatori della formazione professionale tenuto presso la presidenza della Regione siciliana, al quale debbono attingere gli Enti formativi prima di procedere a nuove assunzioni. Albo regolato da decreti assessoriali specifici e gestito da un gruppo di lavoro presso l’assessorato regionale alla Formazione professionale che avrebbe dovuto essere mantenuto.

E‘ stato disatteso l’art. 2 della legge regionale n.25 del 1^ settembre 1993, precetto normativo per l’amministrazione attiva che assicura la continuità lavorativa. Previsione normativa che rispondeva alla richiesta avanzata da una precisa sigla sindacale (Uil Scuola Fp) di istituzione di un tavolo trilaterale tra amministrazione regionale, associazioni degli Enti formativi e organizzazioni sindacali. Un tavolo, in buona sostanza, da attivare sulla falsa riga di quanto accaduto per gli Avvisi 1 e 2 in tema di Sportelli multifunzionali che ha visto la ricollocazione di un esubero di oltre 200 lavoratori. Ed invece no, nulla di tutto ciò è stato fatto.

Un’allergia epidermica, quella di Albert, verso il rispetto delle leggi regionali. Eppure in materia di lavoro e garanzie occupazionali l’armonizzazione tra la normativa nazionale e comunitaria da un lato e quella regionale dall’altra appare un atto dovuto. Ma ci ha pensato la Corte dei Conti a fornire un orientamento in merito, attraverso il rilievo posto nei riguardi dell’amministrazione attiva finalizzato a controllare le procedure di reclutamento adottate dagli Enti che hanno ottenuto una premialità in sede di valutazione delle proposte progettuali.

In pratica, attraverso l’indicatore premiale 2.6 dell’Avviso 20/2011 l’Ente si è impegnato ad utilizzare il personale docente e non attingendo dall’elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale. Se questo non dovesse avvenire, l’Ente di formazione interessato potrebbe ricevere un provvedimento di sospensione o revoca del finanziamento. Intanto, stranamente aggiungiamo, l’amministrazione attiva si è disimpegnata dal gestire il processo di collocazione dei lavoratori esuberanti dall’Avviso 20/2011.

Eppure sono oltre 860 i progetti che hanno previsto l’indicatore 2.6 ottenendo, in sede di approvazione, un maggiore punteggio premiale. E non è bastato che la Uil, per esempio, abbia chiesto per iscritto al potente pidiessino Albert, l’elenco degli Enti formativi ammessi all’Avviso 20/2011 contenente le disponibilità complessive su base provinciale suddivise per mansione, ruolo, titolo. Cosa che avrebbe accelerato i cosiddetti incroci tra chi offre e chi chiede, in assoluta trasparenza.

Oggi questo non è avvenuto e sono tantissimi i dubbi sulla procedura. Cosa si nasconde? Perché Albert ha disatteso prima le norme regionali e poi la stessa delibera di giunta N.350/2010? Certo, tutto si può dire di Ludovico Albert, ma di certo nessuno può asserire che abbia aiutato il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, a tenere alti i valori dell’Autonomia della Sicilia.

Vediamo di inquadrare la vicenda che vede il lavoratore privo di riferimenti e disorientato in questa fase di ricerca del lavoro toccando il punto di vista dell’amministrazione attiva.

Vi sono due altri provvedimenti amministrativi, intanto. Con il Decreto dirigenziale n. 3017 del 25 luglio 2012, e con il successivo comunicato di cui alla nota 65089 del 27 luglio 2012, sono state rese note le indicazioni in merito allo strumento “elenco unico dei lavoratori del settore della formazione professionale”.? L’amministrazione attiva, in merito alla disponibilità dei lavoratori, ha precisato che tale condizione è inserita e aggiornata a sistema direttamente dal datore di lavoro e fa riferimento alla data di notifica al lavoratore, da parte del datore stesso, della comunicazione di sospensione o di licenziamento collettivo. Inoltre, il riferimento all’art. 8 del Decreto assessoriale 5074, contenuto nell’art. 4 del menzionato Decreto dirigenziale 3017/2012, si riferisce esclusivamente al fatto che rimane a esclusivo carico degli Enti la scelta della forma contrattuale tra quelle consentite dalla vigente normativa in materia di lavoro, compresa l’utilizzazione del lavoratore in distacco.

In aggiunta gli Enti, nella fase di ricerca operatore, devono richiedere esclusivamente requisiti e titoli di studio o professionali coerenti con quelli previsti dalla declaratoria del Ccnl per il livello di appartenenza e con le attività da realizzare nell’ambito del progetto.

L’amministrazione attiva, in merito alla previsione di cui all’art. 6 dell’Avviso 20/2011, relativa all’impegno ad utilizzare personale attingendo all’ ‘Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale’, ha fornito per iscritto alcuni chiarimenti. Intanto ha sottolineato che l’impegno è assolto dall’Ente formativo ricorrendo alle modalità previste dall’art. 4 del Decreto dirigenziale 3017 del 25 luglio 2012 in tutti i casi in cui si renda necessario ampliare il proprio organico procedendo a nuovi inserimenti. Inoltre, l’impegno è altresì assolto qualora l’Ente formativo documenti l’assenza di candidature a seguito della pubblicazione dell’annuncio con le forme previste dal citato art. 4. Sempre l’Ente dovrà accertare la mancanza del profilo richiesto all’interno dell’Elenco. Ovvero il rifiuto al colloquio o ad accettare l’offerta di lavoro da parte di tutti i soggetti convocati dall’Elenco.

Le fasi di ricerca e convocazione dei lavoratori individuati nell’ Elenco di cui all’art. 1 del citato Decreto dirigenziale devono essere documentate dall’Ente formativo anche ai fini dei controlli che l’Amministrazione eseguirà. Ad esempio, sono adeguate sia la convocazione dei soggetti comprovata per iscritto, incluso l’invio di un messaggio di posta elettronica con conferma di consegna/recapito all’indirizzo del lavoratore indicato nel sistema, sia l’attivazione del Centro per l’impiego. L’ente deve conservare una stampa dei criteri di ricerca utilizzati e del risultato restituito dal sistema. Inoltre, nel caso di selezioni di lavoratori inseriti nell’elenco effettuate prima della pubblicazione del citato Decreto dirigenziale n.3017/, l’impegno è assolto solo se le procedure si sono svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

Dal dipartimento Istruzione e Formazione professionale fanno sapere, infine, che per tutte le operazioni finanziate, l’Amministrazione effettuerà un controllo puntuale sull’assolvimento dell’impegno. L’utilizzo della suddetta procedura sarà verificato in tutti i casi in cui sia rilevata la presenza di personale, docente e non docente, interno o esterno, di nuovo inserimento. In caso di esito negativo saranno adottate le sanzioni previste dall’Avviso 20/2011 e dal Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard. A nostro avviso, procedura colabrodo che non convince affatto. Appare alquanto cagionevole per i lavoratori. E poi proprio i lavoratori hanno inondato la nostra redazione di segnalazioni sull’argomento.

Ma per carità, siamo fuori dal mondo, ha detto qualcuno riferendosi ai fatti accaduti in provincia di Messina non più di due giorni fa. Fatti che hanno visto protagonista un docente, impegnato solamente per 24 ore e alla ricerca di un Ente per il completamento delle 36 ore settimanali, come da Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Qualcuno arresti l’invasione dalle Alpi prima che sia troppo tardi e la Sicilia venga definitivamente saccheggiata dai barbari.

 


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