Il settore della formazione professionale è disciplinato da norme regionali che prevedono procedure ad hoc per la gestione dei processi di mobilità. Diversi atti di diffida sono stati promossi da lavoratori del settore. E illegittima la cassa integrazione guadagni in deroga nella formazione professionale? e illegittima lapplicazione della cassa integrazione guadagni in deroga ai lavoratori di un'associazione senza finalità di lucro che eroga, in regime di ente strumentale, lofferta formativa?
Formazione, il dilemma della Cassa integrazione
Il settore della formazione professionale è disciplinato da norme regionali che prevedono procedure ad hoc per la gestione dei processi di mobilità. Diversi atti di diffida sono stati promossi da lavoratori del settore. E illegittima la Cassa integrazione guadagni in deroga nella formazione professionale? E illegittima lapplicazione della Cassa integrazione guadagni in deroga ai lavoratori di un’Associazione senza finalità di lucro che eroga, in regime di Ente strumentale, lofferta formativa?
Sembrerebbe di sì. O almeno, è quanto emerge da diverse diffide trasmesse agli Uffici provinciali del lavoro, nelle scorse settimane, da lavoratori destinatari di trattamento sostitutivo del reddito. La materia risulta spinosa e pone in contrapposizione il quadro normativo con i provvedimenti amministrativi a firma del dirigente generale del dipartimento regionale Istruzione e Formazione professionale, Ludovico Albert.
Proviamo a far luce sulla vicenda denunciataci da diversi lavoratori. Al Servizio ufficio provinciale del lavoro (Supl) sono delegate le funzioni in ordine agli adempimenti inerenti le disposizioni della Circolare assessoriale n. 10 del 05/10/1994, nonché della Cassa integrazione guadagni in deroga ( di seguito Cigd).
Secondo gli interessati, attraverso lesplicitazione del contenuto giuridico delle norme vigenti (in supporto della richiesta di mobilità), si evidenzia la palese illegittimità della Cigd applicata a Enti senza scopo di lucro. Soggetti che, tra laltro, sono strumentali alla Regione siciliana, operano cioè in regime fiduciario e sostitutivo del servizio formativo che dovrebbe erogare la stessa Regione siciliana per proprio conto.
Come è ben noto, gli operatori della formazione professionale sono legati agli Enti formativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contratto che è riconosciuto dalla Regione siciliana in ragione della iscrizione allAlbo di cui allart. 14 l.r. n. 24 del 6 marzo 1976. Orbene, liscrizione allAlbo di cui allart. 14 l.r. n. 24/1976 risulta essere condizione essenziale per il mantenimento della continuità lavorativa e retributiva prevista dalla legge regionale n. 25 del 01/09/1993 art. 2. Ma anche per lattivazione dei processi di mobilità previsti dal successivo art. 2 bis.
Al riguardo, si fa presente che, ad oggi, non risulta essere stato abrogato lAlbo di cui allart. 14 l.r. 24/1976 e, pertanto, in ragione di ciò, non può essere applicato listituto della Cigd. Sempre stando alla posizione dei lavoratori che hanno messo in mora lAmministrazione Attiva attraverso i propri legali. Ma vi è ancora di più! La Circolare assessoriale n. 10 del 05/10/1994, che disciplina i processi di mobilità, risulta essere pienamente in vigore. Infatti, le disposizioni di tale circolare risultano essere richiamate anche dalla Circolare assessoriale n. 21 del 1 Agosto 2011 commi 5 e 6 nonché dalla Circolare assessoriale n. 29 del 10 Ottobre 2011.
Inoltre, il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di categoria 2007/2010 allart. 34 prevede la salvaguardia occupazionale e rimanda tale applicazione al contenuto dellallegato 10 del medesimo contratto. Risulta essere del tutto ovvio che, agli operatori della formazione professionale della Regione siciliana si applica la seconda parte di tale allegato 10, il quale recita: Modalità di attuazione che si applicano nelle regioni e nelle province autonome ove esistano leggi, delibere, circolari o intese che disciplinano lex art. 26 del CCNL 1994/1997.
E ancora al comma 1: Le parti riconfermano la validità dei contenuti dellart. 17 e dellart. 26 CCNL 1994/1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi tra Regione, organizzazioni sindacali ed Enti.
Se dovessero trovare riscontro queste considerazioni, emergerebbero nuovi scenari sulla gestione dellAvviso 20 e sulle procedure di mobilità adottate dalla Regione siciliana negli ultimi due anni. Da quando cioè, il dirigente generale al ramo, Ludovico Albert, ha promosso lintroduzione dellammortizzatore sociale nel sistema formativo, disattendendo le norme regionali in atto in vigore.
Scelta, quella di Albert, accettata in un primo momento e poi, però, fortemente osteggiata dalle associazioni imprenditoriali come Confindustria Sicilia. Contestato l’enorme impatto che provocherebbe il fabbisogno finanziario necessario alla copertura di 8 mila lavoratori. Occorre sottolineare come la mancata copertura finanziaria da parte dello Stato del fabbisogno complessivo di Cassa integrazione per i circa 20 mila lavoratori sospesi in Sicilia nel 2012 abbia appesantito la questione sociale.
I lavoratori nel complesso attendono circa 200 milioni di euro. Dall’esame di queste cifre, ci si accorge dellennesima tegola che si abbatte sullo scricchiolante sistema formativo riformato da Mario Centorrino (già assessore regionale all’Istruzione e Formazione) e Albert. Eppure è strano che un ministro del lavoro, la piemontese Elsa Fornero, possa mostrarsi freddo alla richieste della Sicilia e del settore della formazione professionale a guida torinese (Albert).
Sarebbe utile per i siciliani che almeno la verità su questa vicenda uscisse fuori. Noi attendiamo pazientemente.
Foto di prima pagina tratta da snalsformazioneprofessionale.blogspot.com