Penalizzati ancora una volta i lavoratori del settore della formazione professionale in Sicilia. Un settore martoriato e senza pace, che sembra ormai fuori dalla disciplina di cui allart.1 della legge regionale 5 aprile 2011, n.5. Perché il Governo regionale è restio al settore della formazione professionale che annovera oltre 8 mila lavoratori? Di seguito cercheremo di spiegarne il perché.
E risaputo che il Governo Lombardo è impegnato in una corsa contro il tempo per completare il piano di riordino delle società partecipate. È di ieri fa la notizia della costituzione della Società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS). Per carità, si chiude positivamente per i lavoratori interessati una lunga e – per certi versi – mortificante vertenza. Salvaguardati 2 mila posti di lavoro, cosa, questa, positiva. Infatti, la mega società da oltre duemila dipendenti nasce a seguito della fusione di Multiservizi, Beni Culturali e Biosphera, dopo una fase di messa in liquidazione.
La SAS, che ha a capo del consiglio di amministrazione, al momento, Gianni Silvia, vice capo di gabinetto del presidente della Regione, Raffaele Lombardo. Ma cosa centra tutto questo con i lavoratori della formazione professionale? Proviamo a chiarirlo.
Lart.1 della legge regionale 5 aprile 2011, n.5, nel modificare il comma 1 dellarticolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 introduce un principio fondante nellazione amministrativa della Regione siciliana. Riportiamo per esteso il testo richiamato, che recita così: “Lattività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dellUnione europea.
Emerge dallattenta lettura del testo che si possono annoverare, tra i soggetti sottoposti al controllo, anche gli enti di formazione professionale e quindi i lavoratori legati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Proprio così. La legge regionale 6 marzo 1976, n.24 disciplina lattività formativa in Sicilia concepita come erogazione di un pubblico servizio. Ebbene sì, è proprio larticolo 1 della suddetta legge che lo chiarisce: L’azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico-sociale approvati dall’ Assemblea regionale siciliana è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l’ allargamento delle possibilità di occupazione .
Il successivo articolo 2, lettera c), prevede che, per il raggiungimento delle finalità di carattere generale (principio di pubblico servizio), lattività formativa venga erogata con la seguente formula: alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge. Il collegamento funzionale con larticolo 1 della legge 5/2011 è la successiva lettera f) dellart.2 della legge regionale 24/76, allorquando il Legislatore regionale prevede il controllo permanente sullattività didattica posta in essere dagli enti formativi, soggetti strumentali della Regione siciliana. Infatti il testo dice che lassessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione (oggi Istruzione e Formazione professionale) provvede alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile sulle attività di formazione professionale.
In buona sostanza, laccostamento normativo, a nostro parere, si rende necessario per tentare di riaprire il confronto sul futuro del settore della formazione professionale. Stante allattuale quadro normativo, i lavoratori a tempo indeterminato degli enti strumentali della Regione siciliana, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n.24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere licenziati e hanno diritto al ricollocamento se in esubero. E questo dovrebbe avvenire con un processo di mobilità interna al settore piuttosto che far uso distorto di strumenti come la Cassa integrazione.
A rafforzare il principio vi sono due specifici riferimenti normativi. Intanto lart.14 della lr 24 del 1976, che istituisce lAlbo degli operatori della formazione professionale, facendo acquisire diritto al lavoratore in possesso dei requisiti. Inoltre, la legge regionale 1 settembre 1993, n.25, allarticolo 2 chiaramente introduce il principio della garanzia occupazionale. Infatti, il testo del 1 comma dellart.2 recita: Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Ciò significa che un operatore della formazione professionale disciplinato dalle leggi suindicate può e deve essere utilizzato in qualsiasi struttura e con le procedure previste dallart.1 della lr 5/2011. La stessa legge che ha garantito i lavoratori confluiti nella nuova società partecipata dalla Regione: la SAS. E un principio, a nostro parere fondamentale e di giustizia resa nei riguardi dei lavoratori che sono uguali di fronte alla legge.
Ma la questione è che in questo momento non appare chiaro il futuro di migliaia di lavoratori che si troveranno in esubero allavvio delle attività didattiche dellAvviso 20. Questo Governo regionale non appare sensibile a questa vicenda che potrebbe interessare almeno 2/3 mila lavoratori. Incongruenze nellazione governativa ve ne sono per la verità. Da un lato, il 4 ottobre 2010 la giunta regionale ha approvato un atto di indirizzo (Delibera n.350/2010) che prevede il ricollocamento del personale in esubero della formazione professionale in altri uffici e strutture regionali o delle partecipate. Indirizzo disatteso in toto dallassessore regionale pro-tempore al ramo, Mario Centorrino. Dallaltro, dando seguito a quanto previsto nel contratto da 250 mila euro all’anno, Ludovico Albert, dirigente generale a capo del dipartimento Istruzione e Formazione professionale ha trasferito sui fondi comunitari limpalcatura del sistema regionale di offerta formativa.
Lassessore regionale pro tempore, Mario Centorrino (sopra a destra) ed il dirigente generale, Ludovico Albert, hanno prodotto una giungla normativa secondaria non sempre in rispetto al quadro normativo regionale. Il tutto alla faccia delle Fonti del diritto. Ad oggi lAssemblea regionale siciliana non ha mai abrogato la legge 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni. La stessa legge, fino ad oggi, ha regolato ed imposto tutti i parametri di funzionamento degli Enti di formazione professionale in Sicilia. Gli Enti stessi sono nati e strutturati solo ed esclusivamente in ragione ed in osservanza dei dettami della legge 24 del 1976 e successive integrazioni e dei regolamenti.
Lo stesso assessorato regionale, prima era al Lavoro e Formazione, oggi allIstruzione e Formazione professionale, ha sempre imposto agli enti le modalità e le relative autorizzazioni. Ha dettato rigidi parametri agli Enti per lerogazione dellofferta formativa, definita per legge servizio pubblico. Ma ha anche autorizzato ogni assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato, siano essi docenti, amministrativi e dirigenti. Addirittura ha preventivamente provveduto anche all’autorizzazione allutilizzo dei cosiddetti collaboratori esterni .
Un sistema fitto di controlli preventivi, in itinere ed a rendiconto che lo inquadrano nella disciplina di cui alla legge 5 del 2011, art.1. Oggi, con la programmazione 2012/2014 della Formazione professionale con le risorse finanziarie del Fondo sociale europeo (Fse) lo scenario è cambiato. Si presenta il reale pericolo di migliaia di esuberi per via delle facili assunzioni.
Ricordiamo che lUnione Europea finanzia progetti e non personale. Peraltro, i lavoratori del settore rischiano di rimanere disoccupati per 4/5 mesi lanno. Mesi da sempre considerati propedeutici alla programmazione dellanno formativo, dei quali il Fse non prevede la copertura. Inoltre, il Vademecum del Fondo sociale europeo – che disciplina le attività – non prevede neanche la copertura della malattia, della maternità, delle ferie. Si tratta di diritti acquisiti dai lavoratori a tempo indeterminato attraverso lapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e non negoziabili .
Tutti elementi conosciuti al Governo regionale e stranamente non trattati. Criticità che non sono state considerate meritevoli di soluzione da tutte le versioni delle giunte Lombardo. La grana dei 2/3 mila lavoratori in esubero previsti dovrà essere risolta al più presto. Il quadro normativo è chiaro e nessun contratto o protocollo o accordo potrà modificare una norma regionale. La partita non è ancora iniziata. Il disagio sociale invece sì.
I lavoratori, profondi conoscitore della materia, sono consapevoli degli effetti della legge regionale numero 5 del 2011. Attendono pazientemente i risvolti dellavvio dellAvviso 20 per capire come intenderà muoversi il Governo regionale. Il paventato rischio è quello dell’esplosione di uno spaventoso contenzioso tra migliaia di lavoratori che chiederanno alla Regione siciliana la collocazione ai sensi della legge regionale numero 25 del1993, del CCNL 2011/2013 all. 12 seconda parte e della lelle regionale numero 5 del 2011.
Nelle prossime settimane verificheremo se l’attuale Governo regionale continuerà a restare sordo. Un dato appare certo, laclass action è dietro langolo.
Foto di prima pagina e in alto a sinistra tratta danentisapia.it
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