C'è di più: nel caso dei dirigenti generali dei dipartimenti della Regione siciliana la violazione di legge sarebbe doppia. Parola di Angela Barone, che nella vita fa l'avvocato amministrativista ed è anche dirigente del Pd siciliano. La domanda: ma cosa fa l'autorità anticorruzione regionale?
Province: quasi tutte le nomine dei Commissari sono nulle Violati sia l’Orel, sia il Decreto legislativo n. 39 del 2013
Sabato mattina abbiamo anticipato che il Governo della Regione avrebbe nominato alcuni dirigenti generali Commissari straordinari delle Province. I fatti ci hanno dato ragione. Perché in parte è andata proprio così. A noi queste nomine, sotto il profilo strettamente amministrativo, non ci hanno convinto. Così, per saperne di più abbiamo chiesto lumi a chi, nella vita, lavora operando con il Diritto amministrativo.
Ci siamo rivolti ad Angela Barone, che nella vita fa l’avvocato amministrativista. E che, tra le altre cose, ha anche un’esperienza diretta di amministratrice pubblica, essendo stata consigliere provinciale a Ragusa, nelle file del Pd (è anche dirigente regionale di questo partito).
«Purtroppo, seguendo un copione ormai consolidato – ci dice Angela Barone – il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, nonostante il costante e continuo richiamo alla legalità, finisce, in un modo o nell’altro, per porre in essere atti in evidente contrasto e conflitto con precise disposizioni normative».
Può illustrare quali leggi sarebbero stata violate nella nomina dei Commissari straordinari delle Province?
«Certo. C’è una violazione dell’art.145, comma 1, del dell’Ordinamento regionale degli enti locali (Orel). Poi del comma 5 bis dello stesso art.145, introdotto dall’art.2 della legge regionale n.26 del 2014. Quindi la violazione dell’art.13, comma 3 della legge regionale n.22 del 2008. Infine la violazione dell’art.11, comma 2 , lett. b) del Decreto Legislativo n.39 del 2013».
Cominciamo dall’articolo 145 dell’Orel.
«In base a questo articolo di legge, il presidente Crocetta riferisce di aver proceduto personalmente alla scelta dei Commissari, specie di quello della sua provincia, Caltanissetta, dimenticando però che, a norma del predetto comma 1, al presidente della regione spetta solo la firma del decreto di nomina. Questo perché la proposta di nomina spetta all’assessore regionale alle Autonomie locali. Orbene, se il presidente si intesta le nomina, fatto questo che nessuno mette in dubbio, appare chiaro che la neo assessore alle Autonome locali, Marcella Castronovo, forse ancora digiuna della complessità dell’ordinamento autonomistico siciliano, vista la sua esperienza professionale esclusivamente statale, ha omesso di esercitare il suo esclusivo potere di designazione dei Commissari. E ha omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai designati».
Insomma, sarebbe stato violato l’Ordinamento regionale degli enti locali.
«Mettiamola così: è stato posto in essere un’ulteriore deformazione della struttura e dell’architettura ordinamentale siciliana».
Proviamo ad entrare nel merito di tali nomine.
«In questo caso dobbiamo parlare di quanto disposto dal comma 5 bis dello stesso articolo 145 dell’Orel, introdotto, come ho già detto, dall’articolo 2 della legge regionale n.26 del 2014. Alla luce di questo articolo di legge si rivelano nulle le nomine di tutti quei Commissari straordinari che siano titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale. E, cioè, della dottoressa Rosaria Barresi, perché nominata anche Responsabile dell’Autorità di Gestione del Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2014-2020. E’ nulla anche la nomina della dottoressa Alessandra Di Liberto, perché nominata componente del Consiglio di Gestione della Seus dal dicembre 2013. Nulla è anche la nomina del dottor Giulio Guagliano, per le sue pluri-nomine, come revisore, in quota Regione, della Camera di Commercio di Caltanissetta e di Consorzio Universitario, nonché come amministratore unico di un’altra società regionale, la Resais».
Abbiamo finito o ce ne sono ancora?
«Purtroppo la lista continua. In applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art.13 della legge regionale n.22 del 2008, nulle si rivelano le nomine dei neo Commissari già titolari di altri incarichi quali commissari straordinari. Mi riferisco a Dario Cartabellotta, nominato Commissario straordinario della Provincia di Ragusa. La sua nomina è nulla perché è già Commissario straordinario del Comune di Licata, in sostituzione di Giunta e Consiglio. E nulla è anche la nomina di Antonio Parrinello a Commissario straordinario della Provincia di Enna, perché è già Commissario straordinario del Comune di Raffadali».
Non ci dica che ci sono altri problemi…
«Purtroppo ci sono. Si trovano in chiara, evidente e insanabile posizione di incompatibilità tutti i neo Commissari straordinari che, in atto, ricoprono gli incarichi di dirigenti generali di dipartimenti della Regione. Mi riferisco alla già citata dottoressa Rosaria Barresi, dirigente generale all’Agricoltura; al dottore Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento Pesca; al dottore Ignazio Tozzo, dirigente generale dell’Osservatorio epidemiologico, dipartimento dell’assessorato alla Salute. E’ il caso, anche, del già citato dottore Giulio Guagliano, amministratore di ente pubblico, cioè della Resais. Le violazioni riguardano l’art.11, comma 2 lett.b) del già citato Decreto Legislativo n.39 del 2013 (decreto anticorruzione), che prevede l’incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice regionali (direttori generali) e incarichi di amministratore di ente pubblico con la carica di componente del Consiglio di una Provincia e, quindi, anche con la carica di Commissario straordinario in sostituzione non solo del Presidente, ma anche del Consiglio provinciale, come nel caso dei Commissari delle Province- Liberi Consorzi».
Scusi, ma chi dovrebbe valutare la sussistenza dei titoli in capo ai designati prima di trasformarli in nominati?
«A rigor di logica, e di ordinamento, le strutture dell’assessorato regionale alle Autonomie locali. Ma se le designazioni non sono frutto della scelta del neo assessore, ma del solo presidente della Regione, allora l’integrale responsabilità non può che essere riferita al suo Segretario generale, ovvero alla dottoressa Patrizia Monterosso. L’arcano è così risolto: ad una filosofa – ricordo che la dottoressa Monterosso è laureata in Filosofia – per definizione, non può chiedersi l’interpretazione del diritto positivo, e cioè della norma in essere. Ed allora sorge spontanea un’altra domanda: può una filosofa esercitare la funzione di Segretario generale e cioè di massimo interprete del diritto positivo?».
Ma, filosofia e filosofe a parte, la Regione siciliana non dovrebbe essere dotata di un ufficio per l’anticorruzione?
«L’ufficio anticorruzione c’è, ed è presieduto dalla dottoressa Luciana Giammanco».
Allora dovrebbe intervenire la dottoressa Giammanco?
«Su questo punto ho qualche dubbio. La dottoressa Giammanco è dirigente generale del Personale della Regione. Ma, se non ricordo male, è anche Commissario straordinario del Comune di Agrigento. Se ricordo bene è incompatibile anche lei. Dunque, la dottoressa Giammanco dovrebbe segnalare un’auto-incompatibilità…».