Da giuseppe gangemi
Albergo diffuso in Sicilia, Atto II
da Giuseppe Gangemi
ordinario di Urbanistica allUniversità di Palermo
riceviamo e volentieri pubblichiamo
È giusto che largomento dellalbergo diffuso susciti attenzioni e dibattito dellopinione pubblica, posto che la stessa attenzione e lo stesso dibattito pubblico non sia potuto avvenire prima della discussione a Sala dErcole della legge così imprudentemente approvata mercoledì 24 Luglio scorso.
Se così fosse stato, i nostri parlamentari avrebbero potuto registrare ulteriori contributi migliorativi al testo che, viceversa, appare decisamente raffazzonato nelle finalità, nei criteri applicativi e nella stessa qualità dellofferta turistica.
Anche i più disattenti lettori non possono non percepire, oltre gli errori e le cantonate già rilevate nellarticolo di ieri, talune carenze che fanno apparire il testo della legge più come una operazione di taglia e incolla piuttosto che un testo organico chiaro nelle finalità e corretto nella normativa, soprattutto di quella urbanistica edilizia che più mi compete.
Per esempio, lart. 4 è stato malamente copiato dallarticolo, sempre col numero 4, della legge regionale della Calabria dellanno 2008. Persino il titolo è il medesimo: “Elementi di eleggibilità per la localizzazione”, con le stesse caratteristiche di incomprensibilità. Eppure nella stessa legge calabra si conferma che laltezza minima dei vani abitabili è di 2,70 metri, con la precisazione che soltanto per i vani di servizio e accessori è consentito ridurla a 2,40 metri: e ciò è perfettamente alle norme igienico sanitarie per ledilizia. Lo stesso articolo 4 calabrese detta la definizione di applicabilità dellalbergo diffuso nella zona A degli strumenti urbanistici, che viceversa è stata asportata e ablata nellanalogo art. 4 siciliano.
La legge partorita dallArs è assolutamente priva di qualunque forma di incentivazione e/o di semplice incoraggiamento imprenditoriale: nessun intervento a sostegno, nessuna agevolazione fiscale (per esempio sui contributi concessori), nessuna semplificazione occupazionale (per esempio defiscalizzazione degli oneri contributivi per loccupazione giovanile).
In altre regioni listituzione dellalbergo diffuso è stata agganciata a relazioni di contesto caratterizzate da una valorizzazione dei gusti, dei profumi, delle enoteche, come per esempio gli itinerari di localizzazione in Liguria con la legge del 2007. LEmilia Romagna ha addirittura prodotto in allegato alla legge un vero e proprio manuale dei requisiti e degli standards strutturali; cosa del tutto inesistente nelliniziativa siciliana.
I requisiti per la qualificazione in stelle dovrebbero essere i medesimi delle strutture alberghiere ordinarie, come prescrive la legge dellUmbria del 2006. In Sicilia no: il comma 5 dellarticolo 3 recita lesatto contrario della logica intuitiva prescrivendo che i requisiti per la classificazione in stelle siano assolutamente identici a quelle delle strutture extra-alberghiere (sic!).
Le esperienze accumulate in altre regioni italiane, spesso a vanvera citate, ad esempio, prescrivono un vincolo di destinazione duso da registrarsi alla Conservatoria Immobiliare di durata non inferiore a dieci anni, in Liguria, a venti anni nelle Marche.
Non è dato di conoscere a quale fonte esegetica si siano affidati i parlmentari grillini della nostra Assemblea regionale siciliana per condurre in porto questa pessima e riduttiva sembianza di legge per lalbergo diffuso; ne è dato sapere perché i responsabili nazionali dellassociazione degli alberghi diffusi non abbiano ritenuto di intervenire in tempo utile a correggere le palesi distorsioni, non solo urbanistiche ed edilizie, ma temo anche giuridiche, per impedire il promulgamento di questa legge.
Sembrerebbe soltanto che le esigenze delle categorie degli albergatori, ripetutamente espresse in varie sedi e a vario titolo, sono rimaste inascoltate almeno negli ultimi tre anni su queste stesse tematiche di iniziative di legge per lalbergo diffuso.