Vi abbiamo annunciato oggi, in questo articolo, che domani in consiglio dei ministri, secondo un comunicato ufficiale, si parlerà di statuto siciliano. In particolare, il cdm si occuperà di "norme di attuazione dello statuto speciale della regione sicilia in materia di credito e risparmio ovvero, le proposte di modifica avanzate dalla regione siciliana al decreto che regola la materia che è del 1952.
Statuto in Cdm: la Regione in ginocchio
Vi abbiamo annunciato oggi, in questo articolo, che domani in Consiglio dei Ministri, secondo un comunicato ufficiale, si parlerà di Statuto siciliano. In particolare, il Cdm si occuperà di “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia in materia di credito e risparmio ovvero, le proposte di modifica avanzate dalla Regione siciliana al decreto che regola la materia che è del 1952.
Vi abbiamo anche espresso il nostro timore che il governo nazionale, in linea con quanto fatto negli ultimi 60 anni di massacro sistematico del sistema creditizio siciliano, potesse cambiare le cose in peggio.
Adesso siamo in grado di farvi leggere quali sono esattamente le proposte della Regione siciliana. Un documento che delude per la mancanza di coraggio. Il potere della Banca d’Italia, in una regione che per Statuto potrebbe battere moneta, non è minimamente messo in dubbio. E dire che non mancano indicazioni in questo senso, dettate dal Professor Massimo Costa, tra i massimi esperti in tema di Autonomia siciliana, già componente della Consulta regionale per i rapporti con lo Stato.
L’impressione, speriamo sbagliata, è che la Regione si stia presentando in ginocchio. Ecco il documento approvato dalla giunta a giugno e che domani sarà sul tavolo di Monti &co.
NUOVE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO
1. LAssessorato regionale delleconomia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nelladozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca dItalia di cui allart. 6:
a) autorizzazione allattività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui allart. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ladozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma precedente è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca dItalia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purché non abbiano più del 5% degli sportelli al di fuori della regione, la loro operatività sia localizzata nella regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. Lesercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca dItalia, non fa venir meno il carattere regionale della banca.
Albo regionale delle banche
1. Presso l’Assessorato regionale delleconomia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito un Albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione allattività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) la sede centrale e quella degli sportelli.
2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.
3. L’iscrizione nell’Albo regionale è comunicata alla Banca d’Italia.
Articolo 3
Osservatorio regionale sul credito
1. La Regione riceve dalla Banca dItalia i dati necessari per le finalità dellOsservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La Banca dItalia fornisce allAssessorato regionale delleconomia i dati concernenti loperatività delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino allentrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d’Italia e lAssessorato regionale delleconomia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dallordinamento in materia di segreto dufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.
Collaborazione istituzionale
1. LAssessorato regionale delleconomia, Dipartimento delle finanze e del credito e la Banca dItalia collaborano, nellesercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.
Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale
1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottati, ove la Banca d’Italia ne faccia proposta, con decreto dell’Assessore regionale per leconomia.
Poteri della Banca dItalia e rinvio a disposizioni statali
1. Restano di competenza esclusiva della Banca dItalia le valutazioni e le attività di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dellattività bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.
1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione è abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n.1133, ad eccezione dellart.8, che sarà abrogato a seguito del perfezionamento dellaccordo tra la Banca dItalia e lAssessorato regionale delleconomia previsto dal precedente art.3, comma 2.
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