Riammesso lenaip di caltanissetta alla fase di valutazione dei progetti presentati a valere sullavviso 20/2011. A stabilirlo, la terza sezione del tribunale amministrativo regionale per la sicilia con sentenza n. 336/2013, pronunciata il 25 gennaio 2013 e depositata lo scorso 13 febbraio. E così, dopo lecap di caltanissetta, anche lenaip ottiene giustizia.
Formazione 2/ Riammesso lEnaip di Caltanissetta
Riammesso lEnaip di Caltanissetta alla fase di valutazione dei progetti presentati a valere sullAvviso 20/2011. A stabilirlo, la Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con Sentenza n. 336/2013, pronunciata il 25 gennaio 2013 e depositata lo scorso 13 febbraio. E così, dopo lEcap di Caltanissetta, anche lEnaip ottiene giustizia.
Presumiamo che la riammissione dovrebbe riguardare anche altri due Enti formativi nisseni esclusi dallAvviso 20/2011 e, più precisamente, Geoinformatica e Irfap. Cos’è successo, quindi? Con Decreto del 25 gennaio 2011, a firma del dirigente generale in carica dellepoca, Ludovico Albert, sono stati approvati, in via provvisoria, gli esiti della verifica di ammissibilità delle proposte progettuali relative allAvviso 20/2011. È in tale fase che emerge la decisione dellamministrazione regionale di non ammettere i progetti dellEnaip, motivando tale atto con la mancata apposizione della firma nellallegato 3. In buona sostanza, il formulario contenente il progetto (allegato 3) non presentava la firma del legale rappresentante in ogni pagina.
Contro linammissibilità ex articolo 8.1 dellAvviso 20/2011 lEnaip ha presentato ricorso al Tar per la Sicilia l’11 maggio 2012 avverso lassessorato regionale Istruzione e Formazione professionale. Ricorso evidentemente vinto. Vediamo perché.
Lavviso 20/2011, approvato con decreto del 12 agosto 2011, ha previsto precise modalità per la presentazione dei progetti formativi. Nello specifico, larticolo 7 prevedeva la presentazione telematica delle istanze e dei relativi allegati predisposti dallamministrazione regionale, da parte degli Enti formativi che intendessero candidarsi allattività formativa finanziata con lAvviso 20/2011. Ai fini della presentazione telematica della documentazione la piattaforma informatica (sito internet), allestita dallassessorato regionale Istruzione e formazione professionale, ha previsto la preliminare fase di registrazione, con rilascio di password e username. Ciò significa che ogni Ente formativo ha aperto una propria posizione, con i propri dati identificativi, sul sito dellassessorato.
Una volta eseguita la procedura di caricamento dei dati, riguardanti sia progetto, sia gli allegati previsti dal bando, il sistema informativo li ha convalidati e, in automatico, trasmessi allamministrazione regionale. Dati che, una volta convalidati, sono diventati immodificabili. Sempre larticolo 7 dellAvviso 20/2011 ha previsto lulteriore fase di stampa delle istanze e degli allegati generati dal sistema per essere inviati, da ciascun Ente formativo proponente, in cartaceo presso gli uffici dellamministrazione.
In particolare, il formulario progettuale, compilato online, doveva essere stampato, debitamente numerato, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto dal legale rappresentante dellEnte proponente. Cosa che lEnaip ha prontamente fatto, depositando listanza corredata degli allegati, il 2 novembre 2011 presso gli uffici dellassessorato.
Nel frattempo accade che la piattaforma informatica si inceppa e, nella fase di stampa, alcune parti del progetto non vengono stampate. Un errore dellamministrazione che ha costretto il dirigente generale ad emettere la nota del 22 dicembre 2011, indirizzata a tutti gli Enti proponenti, dove si chiedeva di ristampare il progetto e ripresentarlo allamministrazione. Cosa che, tutti gli Enti formativi interessati, hanno fatto entro i termini fissati dallassessorato.
Successivamente, in sede di approvazione provvisoria delle graduatorie provinciali, con decreto del 25 gennaio 2012, lamministrazione regionale non ammetteva i progetti dellEnaip di Caltanissetta con la motivazione che il formulario progettuale, presentato in formato cartaceo, non presentava lapposizione della firma in ogni sua parte, in violazione dellarticolo 8.1 dellAvviso. LEnaip ha presentato le osservazioni scritte avverso lesclusione, precisando la chiara riconducibilità ad essa dellallegato in questione. LEnaip ha anche contestato lingiustificato silenzio dellAmministrazione sulle osservazioni presentate in contestazione dellesclusione dalla graduatoria provvisoria.
Cosa ha allora deciso, nella sentenza n. 336/2013, il Tar? I giudici amministrativi hanno dichiarato fondato il ricorso dellEnaip di Caltanissetta. Le motivazioni? Il Tar ha rilevato, nel dispositivo della sentenza, leccesso di potere per violazione dei precetti di logicità, ragionevolezza, proporzionalità, di massima partecipazione, di non aggravamento del procedimento amministrativo. Listanza cautelare dellEnaip è stata accolta perché i giudici amministrativi hanno ritenuto il rigetto delle proposte progettuali (allegato 3) per mancata firma in ogni pagine del formulario progettuale (articolo 7.2 del bando), in contrasto con il primo comma bis dellarticolo 46 del decreto legislativo n.163 del 2006, che individua tassativamente le cause di esclusione.
Per il Tar non sussiste alcun dubbio sulla riconducibilità alla ricorrente dei predetti allegati, anche in ragione dellapposizione del timbro su ogni pagina degli stessi e della sottoscrizione della nota di accompagnamento. Quindi, non vi è alcun dubbio che gli allegati oggetto dellinammissibilità dellEnaip, alla valutazione dei progetti a valere sullAvviso 20/2011, seppur non firmati pagina per pagina, siano riconducibili allEnte perché inseriti in una busta riconducibile alla stessa.
Peraltro la decisione dellamministrazione regionale di escludere lEnaip per i motivi precedentemente chiariti è contraria anche al principio di concorrenza e allevoluzione dellordinamento nel senso della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici, in applicazione dellarticolo 97 della Costituzione.
Quale leffetto prodotto dalla decisione del Tar? La riammissione alla valutazione dei progetti presentati dallEnaip di Caltanissetta e, in caso di eventuale esito positivo, lavvio delle attività formative con necessario reperimento delle somme necessarie alla totale copertura dei progetti formativi.
Lennesimo ricorso perso dallamministrazione regionale, a riprova che la gestione delliter procedurale dellAvviso 20 è stata approssimativa e caotica. Non ci convinse allora, e non lo fa neppure oggi, il progetto riformatore del settore della formazione professionale architettato dal trio LAC. E pensare che a causa della non ammissibilità dei progetto presentati dallEnaip di Caltanissetta oltre cento allievi sono stati privati della partecipazione alle attività corsuali e 25 dipendenti lasciati senza stipendio e sospesi dal lavoro.
Abbiamo raccolto la dichiarazione del presidente dellEnaip, Angelo Vitale. “La decisione dei giudici amministrativi – ci dice Vitale – la prima sul merito, riporta in situazione di legalità la nostra partecipazione, confidando in un intervento spedito dellamministrazione per poter assicurare la partecipazione a diversi soggetti diversamente abili e ai lavoratori. Anche se siamo già a febbraio, periodo nel quale si sono avviate le pre-iscrizioni per lanno 2013/2014 anche per lIeFP, il c.d. obbligo formativo. Non so quanti credevano alla bontà delle nostre posizioni ma il tempo è galantuomo”.
Chiediamo a Vitale: a quali utenti saranno destinati i percorsi formativi? “Ai soggetti diversamente abili e ai lavoratori – risponde Vitale -. Per i primi lEnaip, da anni, costituisce lunico punto di riferimento nella provincia, per questa tipologia di attività che si è sviluppata anche con azioni di integrazione che riteniamo significativi: cosa, questa, che ci è stata riconosciuta. Per i lavoratori i progetti puntano su percorsi di aggiornamento, pure previsti dalle disposizioni legislative, richieste dal territorio. Con riferimento alla cultura della sicurezza e alla prevenzione degli infortuni”.