«L’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità e […]
Caso Diciotti, per la Cassazione i migranti dovevano sbarcare subito. Ora lo Stato li dovrà risarcire
«L’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità e come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare». Con queste motivazioni la Corte di Cassazione in sezioni riunite ha accolto il ricorso di un gruppo di migranti tra quelli che tra il 16 e il 25 agosto del 2018 erano rimasti in mare sulla nave della guardia costiera Diciotti, senza avere il permesso di sbarcare.
Lo sbarco era stato impedito dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, che per questo fatto era stato anche indagato per sequestro di persona, caso trasmesso al tribunale di Catania per competenza territoriale e terminato con un’archiviazione. Adesso invece lo Stato dovrà risarcire «i danni non patrimoniali determinati nei profughi dalla privazione della libertà».
«Va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale – scrivono i giudici – Non lo è perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la Costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione».
E ancora: «Le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità SAR italiana, la quale era tenuta in base alle norme convenzionali a portarle a termine, organizzando lo sbarco, ‘nel più breve tempo ragionevolmente possibile‘».