Che farà il Governo Crocetta con Patrizia Monterosso? Applicherà la legge o la ‘interpreterà?

LA LEGGE REGIONALE E’ CHIARA: IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE NON PUO’ RESTARE DOVE SI TROVA. E CI SONO ANCHE INTERESSANTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI

A che punto è la vicenda di Patrizia Monterosso, segretario generale della Presidenza della Regione siciliana? La scorsa settimana i giornali hanno dato notizia della sua condanna, da parte della Corte dei Conti. al risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro. Ma sembra che per il Governo regionale quanto avvenuto non costituisca problema.

Abbiamo letto la seguente dichiarazione del presidente della Regione, Rosario Crocetta: “Non si tratta di una condanna penale, ha sbagliato e pagherà”. Ma le cose stanno veramente così? Il governatore è così sicuro che non ci siano leggi o sentenze che dicano cose diverse?

Noi, leggendo una norma, abbiamo avuto la sensazione che la condanna della dottoressa Monterosso, da parte della Corte dei Conti, potrebbe aver causato l’immediata decadenza dall’attuale ruolo che occupa, in quanto non nominabile alla funzione superiore di segretario generale. Questo perché la dottoressa Monterosso avrebbe adottato, come direttore generale della Formazione professionale, un atto privo di copertura finanziaria perché in extra budget.

La norma in questione è l’art.27 della Legge Regionale 23 dicembre 2002 n.23, come modificato e sostituito dall’art.14 della legge regionale n.11 del 12 maggio 2010. E cioè:

1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell’Assessore competente.

1.1 La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale, può autorizzare l’adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria.

1.2 Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione promuove le eventuali azioni di responsabilità.

1.3 I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall’incarico e, agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore.

1.4 Gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale”.

Fin qui la legge regionale. Poi ci sono altri aspetti che vanno oltre la mera responsabilità risarcitoria.

Valga per tutte la sentenza della prima sezione giurisdizionale centrale d’appello n. 15 del 14 gennaio 2003, per la quale “la responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico”, al punto che “è pur sempre il soggetto riconosciuto colpevole e condannato – a prescindere dalla entità della condanna – che con la sua condotta ha provocato l’iniziativa del P.M. a tutela dell’erario e dell’ordinamento”.

L’ipotesi che l’avvenuto (discutibile) recupero di somme dagli enti della formazione professionale, messo in piedi dalla stessa superdirigente con rullar di tamburi e squillar di trombe, avrebbe in qualche modo potuto escludere la responsabilità amministrativa si è rivelata una pia illusione.

Qualcuno l’aveva previsto, perché erano già note sentenze della Corte. Una per tutte: quella secondo la quale “qualsiasi iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria, o risarcitoria promossa dall’Amministrazione danneggiata non comporta effetti preclusivi sull’azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile” (Corte dei Conti, Lombardia, 4 novembre 2002, n. 1861).

Ma nelle pronunce della Corte c’è qualcosa di più. La Sezione giurisdizionale della Liguria, sent. n. 15 del 17/2/2014, ha stabilito che c’è un danno se il dirigente nominato ad una determinata funzione non è in possesso dello specifico titolo accademico (nella specie un direttore amministrativo Asl nominato senza il possesso della laurea in discipline giuridiche o economiche).

Non sembra che il Segretario generale abbia una laurea in discipline giuridiche o economiche; la Corte, infatti, ha stabilito che l’erogazione di compensi a favore di soggetti che abbiano svolto un’attività lavorativa senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell’Ente interessato, non rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte; questo perché altri eventuali titoli accademici non possono ritenersi, ai fini dell’esclusione del danno, equipollenti alla preparazione e formazione che la legge richiede con la laurea in discipline giuridiche o economiche.

Il problema è semmai se acclarata giudizialmente una responsabilità amministrativa (che notoriamente presuppone dolo o colpa grave) possa essere chiamata ad indagare la magistratura penale, essendo stato classificato il fatto che ha generato la responsabilità amministrativa (l’avere erogato trasferimenti non dovuti) come un comportamento che ha prodotto un vantaggio a chi quei trasferimenti non dovuti ha percepito.

Per cui non vi è affatto quel discrimine che il presidente Crocetta vuol lasciare intendere.


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