Sono oltre mille i ricorsi già depositati dagli operatori della formazione professionale licenziati dagli enti formativi ove prestavano attività in virtù di un contratto a tempo indeterminato. E la dimensione paradossale delle ricadute conseguenti allavvio dellavviso 20/2011. Un bando chiacchierato per mesi e mesi e che, dopo lo start-up, ha provocato iniziative in ogni dove. Anche quelle della magistratura, che ha avviato indagini a tappeto, pare per scovare irregolarità sullattività didattica avviata con lavviso 20/2011 ed eventuali casi di false fatturazioni.
Formazione, oltre mille ricorsi contro i licenziamenti
Sono oltre mille i ricorsi già depositati dagli operatori della formazione professionale licenziati dagli Enti formativi ove prestavano attività in virtù di un contratto a tempo indeterminato. E la dimensione paradossale delle ricadute conseguenti allavvio dellAvviso 20/2011. Un bando chiacchierato per mesi e mesi e che, dopo lo start-up, ha provocato iniziative in ogni dove. Anche quelle della magistratura, che ha avviato indagini a tappeto, pare per scovare irregolarità sullattività didattica avviata con lAvviso 20/2011 ed eventuali casi di false fatturazioni.
Intanto chiariamo la vicenda dei licenziamenti. Il paradosso dei paradossi è che, mentre licenziano, gli Enti assumono. Ma che fine ha fatto la delibera n. 350 del 4 ottobre 2010? Andiamo con ordine.
Con lAvviso 20/2011 il Governo regionale precedente ha trasferito sul Fondo sociale europeo (Fse) 286 milioni di euro per finanziare lofferta formativa in Sicilia. Sono stati stanziati circa 40 milioni di euro in più rispetto ai Piani formativi annuali precedenti. Eppure si sono registrati oltre mille licenziamenti. Storture? Mal funzionamento? Previsioni errate? A nostro avviso, nulla di tutto ciò. Ed è semplice chiarirlo. Nel momento in cui si predispone un bando pubblico sganciato dal corpus normativo regionale esistente ed in vigore, leffetto non può che essere quello che ci ritroviamo davanti agli occhi: una catena di licenziamenti.
Quello che più incuriosisce si riassume in una domanda: tutto ciò se è frutto del caso, o di una regia scientifica che mirava a sganciare gli Enti dai lavoratori per preparare al meglio il terreno per le elezioni regionali? Non lo sappiamo, ma i dubbi sono tanti al riguardo. Precisiamo che la legge regionale n.25 del 1° settembre 1993, come integrata allart. 2 dall’art. 2 della legge regionale del 7 maggio 1996 n. 31, dall’art. 48, comma 2, della legge regionale n.10 del 27 aprile 1999, dall’art. 17, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24 e dall’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 9 del 9 agosto 2002, è chiara a riguardo.
Infatti, il primo comma dellart. 2 recita: Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. E con riguardo alla gestione di processi di mobilità del personale, il successivo comma 2 bis dellart: 2 precisa: L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale.
La chiarezza della legge richiamata avrebbe dovuto garantire i lavoratori incappati nei processi di mobilità. Come? Avviando le misure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, dallart.132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, dalla Circolare assessoriale n.6 attuativa della disciplina del Fondo di garanzia 10/03/FP del 23/09/2003 e dalla Delibera di giunta regionale n.350 del 4/10/2010. Richiamiamo per maggiore chiarezza una parte della citata circolare, laddove individua i soggetti destinatari: Beneficiari del Fondo di Garanzia e della presente Circolare sono tutti i dipendenti del settore della formazione professionale (compreso il personale ausiliario, amministrativo e direttivo), di cui al combinato disposto dellart.2 della L.r. n.25/1993 e dellart.39 della L.r. n.23/2002, titolari di contratto a tempo indeterminato, anche parziale, ed iscritti allAlbo previsto dallart.14 della L.r. 24/1976 o la cui assunzione risulti regolarmente autorizzata alla data di entrata in vigore della L.r. n.4/2003, per i quali non sia possibile lutilizzazione nelle attività finanziate con il Piano Regionale dellOfferta Formativa in quanto provvisti di professionalità con queste incompatibili e, pertanto, soggetti a mobilità per esubero.
Ed ancora, sul tema della gestione degli esuberi la Delibera di giunta regionale n.350/2010 al paragrafo quattro ha inteso precisare: Il personale che risulta in esubero potrà essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nei Centri per lImpiego, o presso altra amministrazione e istituzione che dovesse farne richiesta.
Nonostante il testé citato quadro normativo-amministrativo di tutto rispetto, gli Enti hanno licenziano il personale con buona pace delle parti sociali, in silenzio e dietro langolo a guardare. Proprio così, lallora dirigente generale del settore, Ludovico Albert, non ha inteso richiamare nellAvviso 20/2011 alcuna delle previsioni di legge regionale citate. Premurandosi, semmai, di dichiarare il bando lex specialis. In pratica, solo ciò che è previsto va osservato come norma di riferimento. Una grandissima responsabilità, quella assunta da Albert, da Mario Centorrino, assessore regionale Istruzione e Formazione professionale pro tempore, e Raffaele Lombardo, al tempo presidente della Regione siciliana.
E fa ancor più specie leggere dichiarazioni fuorvianti che dipingono un quadro difforme dai fatti. Il riferimento è alle parole di qualche giorno fa, riportate dal giornale www.livesicilia.it, dellex dirigente generale del dipartimento per lIstruzione e la Formazione professionale, Ludovico Albert, che ha tenuto a sottolineare come l’Avviso 20/2011 sia stato legittimato dalla ventiquattresima sentenza emessa positivamente per il dipartimento al ramo da parte della magistratura amministrativa. Il tecnico super pagato dal precedente Governo reginale non ha perso tempo per mostrare la propria sicurezza. Non è una novità, e per l’ennesima volta ha precisato, con riferimento allAvviso 20/2011, “lassoluta certezza in merito alla legittimità dell’iter adottato”.
Il settimanale Centonove, nelledizione del 30 novembre scorso, riprende la vicenda dei licenziamenti nel settore della formazione professionale. Affronta la questione licenziamenti col trucco, partendo proprio dalla provincia di Messina, quella dove le lenti di ingrandimento degli inquirenti stanno mettendo a soqquadro un sistema per certi aspetti ancora poco chiaro. Secondo il settimanale, le indagini della Guardia di Finanzia sono concentrate sulle ipotesi di fatture di comodo per acquistare beni a prezzi di favore. E meno male che il settore della formazione professionale è stato oggetto di un profondo processo di innovazione targato LAC (acronimo di Lombardo, Albert, Centorrino). E meno male che si dovevano ridurre la spesa nel comparto, qualificare la formazione professionale siciliana e rendere trasparenti e celeri le procedure amministrative!
Nulla di tutto ciò è stato fatto. Anzi, è venuto fuori un contenzioso che numericamente ha raggiunto livelli inimmaginabili. Un fallimento sancito dalla visita annunciata dei funzionari dellUfficio antifrode della Commissione europea (Olaf). Siamo di fronte alla singolarità che, primancora di rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività didattiche previste dallAvviso 20/2011 piombano in Sicilia gli ispettori a controllare. Cosa? A verificare se Albert ha garantito la legittimità dellAvviso 20/2011?
E anche possibile che gli ispettori comunitari scendano per complimentarsi con tutti coloro che hanno contribuito alla redazione e allavvio dellAvviso 20/2011. Tutto è possibile, sia chiaro…