Sinalp, esposto alla Procura della Repubblica sulla cessione del Cefop

IL SINDACATO VUOL VEDERCI CHIARO ED HA TRASMESSO UN ESPOSTO ALLA MAGISTRATURA ED ALLA CORTE DEI CONTI E DIFFIDATO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED IL CEFOP SUULLA PROCEDURA DI VENDITA.

Scoppia un’altra grana per il Governo Crocetta messo sotto accusa per omesso controllo e vigilanza sulla gestione contabile e sul trasferimento-vendita dell’ente di formazione Cefop in amministrazione straordinaria. Secondo la Confederazione sindacale nazionale autonoma dei lavoratori e dei pensionati (Sinalp) dal 2011 ad oggi, la Regione siciliana avrebbe delle responsabilità gravissime in termini di “omesso controllo e vigilanza” inerente la gestione amministrativo-contabile dell’ente cui era obbligata dall’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976.
Riportiamo a titolo esemplificativo il testo della norma: “Per conseguire le finalità di cui all’art. 1, l’assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede: f) alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile sulle attività di formazione professionale”.
E’un vero e proprio scossone l’iniziativa del sindacato che inchioderebbe l’assessorato alla Formazione professionale ed i vertici dell’ente a precise responsabilità. Sono diversi i rilievi posti che di seguito riferiamo.

Secondo il Sinalp, il procedimento fin adesso attivato risulterebbe in contrasto con la normativa vigente, sia sotto il profilo legislativo che contrattuale. Per tale ragione il sindacato avrebbe chiesto ai vertici del Cefop la revoca della vendita dell’ente. Diffidati, pertanto, i commissari straordinari e l’amministrazione regionale a voler sospendere ogni ulteriore e illegittimo atto che possa mettere a rischio e pregiudicare la sfera patrimoniale dei dipendenti.
Presentato, inoltre, un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo ed alla procura regionale della Corte dei Conti. Secondo il sindacato si riscontrerebbero palesi violazioni di legge in ordine all’iter procedurale del trasferimento-vendita fino a far configurare il reato di truffa aggravata in danno della Regione siciliana, proprietaria delle attrezzature, e del pubblico erario.
Il ragionamento posto a base dell’esposto prende spunto dal fatto che il Cefop in amministrazione straordinaria non risulterebbe essere “azienda” ma un “ente senza scopo di lucro” avente tra i suoi fini statutari la formazione professionale per come prevede l’articolo 4 della legge regionale n. 24/76. Norma che dispone: “L’assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi: c) degli enti giuridicamente riconosciuti e delle loro forme associative che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale”.

In ragione di tale caratteristica statutaria, il Cefop risulterebbe essere un ente strumentale della Regione siciliana di cui l’Amministrazione si avvale per l’espletamento di un servizio pubblico obbligatorio (attività formative annuali) istituito e finanziato dalla Regione medesima. nel caso in cui così non fosse, l’Ente pubblico Regione avrebbe commesso una grave violazione all’art. 4 della richiamata legge regionale n.24 e un danno all’Erario certo. Ed essendo ente senza scopo di lucro, la Regione siciliana avrebbe ha concesso al Cefop per il Piano regionale dell’offerta formativa per l’anno 2011, svolto poi nel 2012 un finanziamento di circa 12 milioni di euro.
Il sindacato ha rilevato, nel citato atto, che per l’anno formativo 2013 Il Cefop ha ricevuto dalla Regione Siciliana un finanziamento pari a 20 ml di euro circa per lo svolgimento delle attività formative a valere sull’Avviso n.20/2011.

In ogni caso, per il Sinalp sarebbe illegittima l’operazione Cefop in amministrazione straordinaria, oppure il finanziamento di 32 milioni di euro concesso dalla Regione Siciliana. Altro rilievo posto dal sindacato riguarderebbe l’operato nel 2012/2013 del Cefop in amministrazione straordinaria che sembrerebbe in palese violazione del Contratto collettivo di lavoro e delle leggi di settore in conseguenza dell’applicazione della legge n.223 del 23 luglio 1991 per l’utilizzo della Cassa integrazione guadagni in deroga e dei licenziamenti collettivi. Istituti non previsti dalla normativa regionale né tantomeno dal Contratto collettivo di categoria. Il citato ente, secondo il sindacato, avrebbe quindi omesso volutamente di applicare le disposizioni di legge e contrattuali vigenti sulle garanzie occupazionali come la mobilità e l’accesso al fondo di garanzia previsto dall’articolo 132 della legge regionale n.4 del 16 aprile 2003.
Per il Sinalp l’inopinata scelta avrebbe esposto il Cefop in A.S. ad un altissimo tasso di contenzioso giudiziario. Sono diverse, in effetti, le condanne di primo grado emesse dall’autorità competente. Ad oggi, inoltre, si legge nella nota, l’ente, in luogo di un improbabile risanamento, si sarebbe ritrovato con una spaventosa posizione debitoria nei confronti dei propri dipendenti illegittimamente licenziati con i provvedimenti giudiziari provvisoriamente esecutivi.

Altro aspetto di rilievo nella disamina del sindacato quello che la Regione Siciliana non sarebbe del tutto estranea, secondo il sindacato, ai rapporti di lavoro intrattenuti dagli operatori con gli enti. E ciò in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 dalla legge regionale n.25 de 1 settembre 1993, che recita: “Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”e dell’art. 2 bis l.r. n. 25793 che recita: “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale”.
Il Sinalp si sofferma poi sulla funzione pubblica che indirettamente gli enti formativi svolgerebbero per effetto della concessione del finanziamento da parte dell’amministrazione regionale, assumendo così il ruolo di agente contabile per via della gestione e del maneggio di denaro di pertinenza erariale. Per tale ragione gli enti formativi sarebbero sottoposti anche alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Gli stessi legali rappresentanti degli enti, nel caso in cui siano incaricati di gestire risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione di progetti formativi, assumono la veste di “incaricati di un pubblico servizio” , secondo quanto sancito dalla sentenza n. 37122 del 23 giugno /2004 della Cassazione Penale, Sezione n.6.
Sulla gestione dell’intera vicenda Cefop, divenuto Cefop in A.S., in particolare dal 2011 ad oggi, la Regione Siciliana, secondo quanto emerge dall’esposto del Sinalp, avrebbe delle responsabilità gravissime in termini di “omesso controllo e vigilanza” inerente la gestione amministrativo-contabile dell’ente, cui era obbligata dall’ articolo 2 della legge regionale n. 24/76 che recita: “per conseguire le finalità di cui all’art. 1, l’assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede: f) alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile sulle attività di formazione professionale”.

Il sindacato chiarisce anche che la cessione ramo d’azienda non è applicabile agli enti strumentali senza scopo di lucro per come disposto e chiarito dalla delibera di Governo n. 200 del 6 giugno 2013 che specificatamente recita: “…revocare la circolare n. 31 del 5 dicembre 2011 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale avente ad oggetto “ Operazioni di cessione ramo d’azienda intervenute tra enti di formazione professionale”. Sul punto si precisa che la cessione ramo d’azienda, secondo l’insegnamento della dottrina e della giurisprudenza in materia, consiste nel trasferimento, da un’impresa (cedente) ad un’altra (cessionaria) di una intera sotto-organizzazione imprenditoriale, contraddistinta da unità funzionale (e quindi da un autonomo apparato amministrativo supportato da una propria dotazione di risorse umane e strumentali) e da unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo. Dalle superiori osservazioni consegue l’impossibilità di configurare il trasferimento di attività formative, considerate sia in materia unitaria (interi pacchetti formativi) sia parcellizzata (singoli corsi od ore di formazione), come operazioni di cessione ramo d’azienda. Le attività formative, non rientrano infatti, nel complesso dei beni aziendali di un’impresa. Esse costituiscono l’oggetto del contratto pubblico di fornitura di servizi (formativi), intercorrente tra l’amministrazione appaltante e l’ente gestore aggiudicatario. E’ in ogni caso vietata la cessione sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, di attività formative (interi pacchetti formativi, singoli corsi, ore di formazione da un ente gestore ad altri”.
Altri due aspetti vengono richiamati a chiarimento nella nota. Il Sinalp ricorda che la normativa di riferimento in caso di chiusura o revoca dell’accreditamento prevede il passaggio diretto ed immediato di corsi, personale ed attrezzature ad altro ente, previo parere obbligatorio della Commissione Regionale per l’Impiego. E questo nel procedimento di trasferimento-vendita del Cefop non sarebbe avvenuto.

Inoltre, Il Cefop in amministrazione straordinaria in quanto beneficiario dei finanziamenti a valere sull’Avviso 20/2011 prima annualità, che ha già espletato e sulla seconda annualità denominata “Piano Giovani” 2013/14 sarebbe chiamato a rispettare la natura di lex specialis del citato avviso che risulta essere vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati, compresa l’amministrazione appaltante, come chiarito dalla nota n. 16412 del 10 novembre 2011 emanata dall’allora dirigente generale Ludovico Albert.
Altro aspetto importante richiamato dal sindacato è quello che tra le fonti normative citate nel bando Avviso 20 è incardinata la legge regionale n. 27/1991. La legge all’articolo 16 comma 4 dispone “le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12, nel caso si verifichino le condizioni in essa previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tutti aspetti sviscerati nell’esposto dal Sinalp e che denotano le diverse violazioni a vario titolo compiute dai soggetti coinvolti nell’operazione trasferimento-vendita del Cefop in amministrazione straordinaria. Una brutta storia che ingigantisce il già voluminoso contenzioso a carico del governo della rivoluzione e della legalità del presidente Crocetta.

 

 


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