Le recenti dichiarazioni del presidente della regione siciliana, rosario crocetta, in merito alle sue intenzioni di avviare il processo che riporteà in vita l'alta corte per la sicilia (ve lo abbiamo raccontato qui), hanno riscaldato il cuore di molti siciliani che da decenni si battono per questo obiettivo.
La vera storia dell’Alta corte per la Sicilia? “E’ stata abolita con un colpo di Stato”
Le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, in merito alle sue intenzioni di avviare il processo che riporteà in vita l’Alta Corte per la Sicilia (ve lo abbiamo raccontato qui), hanno riscaldato il cuore di molti siciliani che da decenni si battono per questo obiettivo.
Dichiarazioni che hanno rinfocolato un dibattito che per tanto tempo si è mantenuto sotto traccia. Come fuoco sotto la cenere. E che piano, piano, anche grazie ai social network, si sta trasfermando in incendio. Questo giornale da quando è nato (circa un anno e mezzo fa) ha fatto sua questa battaglia. Sulla questione abbiamo pubblicato tanti articoli e tante opinioni che avranno una loro sezione speciale nella imminente nuova veste grafica che avrà LinkSicilia.
Anche oggi, che con Crocetta, l’argomento è tornato di scottante attualità, vi proponiamo un articolo di Santo Trovato, leader di Siciliani In Movimento (questo il sito web del movimento), che ci racconta come si è arrivati alla sua abolizione: con un colpo di Stato, alias con il ‘pestaggio’ della Costituzione e dei suoi dettami:
“LAutonomia Siciliana, per la sua eccezionalità, poggiava su una corte di giustizia costituzionale paritetica, lAlta Corte per la Regione siciliana che, fra gli altri compiti, dirimeva i conflitti di competenza tra Stato e Regione.
Tale corte per la Sicilia funzionò regolarmente sino al 1957, nonostante i continui boicottaggi dello Stato. Nel 1957, poco dopo la composizione della prima Corte Costituzionale, lo Stato rinviò la nomina dei giudici in scadenza dellAlta Corte, in attesa
che una legge costituzionale stabilisse meglio il rapporto che doveva instaurarsi tra le due corti costituzionali.
Quel rinvio equivalse ad una disattivazione. Da allora ad oggi le sue funzioni sono illegittimamente esercitate dalla Corte Costituzionale, che non è il giudice costituito per legge a dirimere le questioni di costituzionalità delle norme vigenti in Sicilia né dei conflitti Stato-Regione, e questa Corte ha provveduto, a colpi di sentenze, a ridimensionare prima e progressivamente ad annullare poi, ogni parte vitale dello Statuto Speciale del 1946.
Le reiterate richieste da parte del mondo siciliano di rinnovare la Corte fantasma non hanno trovato esito alcuno sino ad oggi. Le ultime sentenze della Corte Costituzionale, infine, nel 2010, hanno addirittura rinnegato la propria stessa giurisprudenza ed hanno semplicemente azzerato il disposto letterale dello Statuto siciliano.
Che la soppressione dellAlta Corte Siciliana sia stata una violazione dellart.5 della Costituzione italiana e sia un atto improprio e incostituzionale da parte dello stato italiano, attraverso il suo organo chiamato Corte Costituzionale, è dimostrato dal combinato disposto disposto dellart.134 della Costituzione (Attribuzioni della Corte Costituzionale) e dallart.138 (Revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali).
Il sillogismo è il seguente:
Se lart.25 dello Statuto della Regione Siciliana è inserito nella legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948, cioè non è inserito in una legge ordinaria, bensì in una legge costituzionale, la sua eventuale soppressione costituisce una revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali. Però tale modifica deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dellart. 138, che ha per oggetto le due Camere che devono prendere due distinte deliberazioni con intervallo di tre mesi, e con la seconda deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La Corte Costituzionale non ha alcun potere di dichiarare incostituzionali articoli di leggi costituzionali poiché essa, se lo facesse, modificherebbe, per soppressione di articoli, leggi costituzionali di cui sono competenti le Camere. Essa può dichiarare incostituzionali con le sue sentenze, articoli di legge ordinarie rispetto alla Costituzione, Ma non può entrare nel merito della legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948, perché essa era stata approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948 con riferimento allart.116 della Costituzione, che è chiarissimo in proposito, riguardo alle forme particolari di autonomia concesse alla Sicilia con Statuto Speciale da adottarsi con legge costituzionale.
Lart.116 costituisce una deroga allart.115 che afferma che le Regioni (ovviamente a statuto ordinario) sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione, e ovviamente con Statuti emanati con leggi ordinarie per art.123.
Chi potrebbe sostenere che la Corte Costituzionale, con una sentenza, può surrogare le due votazioni di ciascuna Camera previste dallart.138, in caso di modifiche di leggi costituzionali Ancora più assurdo se si condidera che lo Stato stesso aveva ammesso la Costituzionalità dellAlta Corte Siciliana, al punto da avere nominato due suoi membri, mentre lalta Corte teneva regolarmente le sue sedute.
Come motivo subordinato allincostituzionale intervento della Corte Costituzionale relativo allAlta Corte Siciliana, che era la salvaguardia dellAutonomia concessa alla Sicilia, si può aggiungere che il combinato disposto dellart.138 e 134, chiarisce, se ce ne fosse bisogno, lequivoco cui può dar luogo la dizione del secondo comma dellart. 134 la Corte Costituzionale giudica
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e le Regioni e tra le Regioni.
Dato che lart.116 ha distinto le Regioni a Statuto Speciale da quelle a statuto ordinario, affinchè la competenza della Corte Costituzionale fosse estesa anche alle Regioni a Statuto Speciale, lart.134 avrebbe dovuto recare la frase comprese le Regioni a Statuto Speciale, ma ciò sarebbe stato in contrasto con la deroga costituita dal fatto che dette Regioni avevano delle forme e condizioni particolari di autonomia ovviamente rispetto allo Stato.
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