Formazione/ Il Sinalp diffida l’assessore Scilabra e la dirigente generale Corsello: “Il Governo presenti il Piano formativo 2013-2014”

I SINDACATI AUTONOMI AFFILANO LE ARMI. SE DA UN LATO ASILFOP, GLI IRRIDUCILIBI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, COBAS E CUB PROCLAMANO LO SCIOPERO GENERALE PER IL 15 NOVEMBRE, DALL’ALTRO IL SINDACATO DI MONTELEONE DENUNCIA LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI. IN CALCE IL TESTO INTEGRALE DELLA DIFFIDA

Piomba come un macigno sul Governo regionale la diffida del sindacato Sinalp ad emanare il Piano regionale dell’offerta formativa ed al contestuale annullamento e ritiro del decreto dirigenziale n.5021 del 6 novembre 2013, con il quale l’amministrazione regionale ha definito le direttive rivolte agli enti gestori per l’avvio delle attività formative afferenti la seconda annualità dell’Avviso Pubblico n. 20/2011 e denominate “Piano Giovani”.

La diffida, trasmessa pochi giorni fa al presidente della Regione, Rosario Crocetta, all’assessore al ramo, Nelli Scilabra e alla dottoressa Corsello, dirigente generale del dipartimento Formazione professionale, dal sindacato guidato in Sicilia da Andrea Monteleone e coordinato nel settore della Scuola e Formazione professionale da Pippo Giaramita e da Mario Mirabile per il Comparto Interventi formativi, muove le ragioni dall’impianto normativo esistente in Sicilia.

L’emanazione del Piano dell’offerta formativa (Prof) per l’annualità 2013/2014 è imposto obbligatoriamente, secondo il Sinalp, dall’articolo 5 della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976, nel termine stabilito all’articolo 34 della legge regionale n.15 del /2004, che fissa al 30 novembre di ogni anno la data entro la quale presentare il Piano formativo. “L’assessore Scilabra e la dottoressa Corsello – ha dichiarato Mirabile – hanno l’obbligo di predisporre sin da ora tutti gli adempimenti propedeutici e obbligatori per l’approvazione entro la fine del mese corrente del Piano. Tutto ciò con espressa avvertenza che, in difetto – ha aggiunto – sarà adita la competente Autorità Giudiziaria per il ripristino dell’ordine violato, nonché per tutti i profili di responsabilità e, non ultimo, quello inerente il risarcimento dei danni, anche di quelli già patiti, derivanti dalla reiterata elusione e violazione delle norme di legge”.

Di seguito si riporta la diffida trasmessa all’assessore Scilabra ed alla dottoressa Corsello a firma di Monteleone, Giardamita e Mirabile.

Diffida – ritiro DDG n. 5021 del 06/11/2013 e applicazione dell’art 5 della L.r. n. 24/76

Premesso che

Con riferimento a quanto descritto in oggetto, questa Organizzazione sindacale S.I.N.A.L.P. Formazione Professionale, nell’interesse dei propri iscritti tutti inclusi nell’Albo degli Operatori della Formazione Professionale di cui all’art. 14 della L.R. n. 24/76

Premette

1. Che la formazione professionale, materia di rango costituzionale, in Sicilia risulta disciplinata esclusivamente dalla L.R. n. 24/1976 e sue modifiche ed integrazioni (s.m.i.), nonché, per quanto attiene ai principi guida della detta competenza regionale normativa in materia, dalla legge quadro n. 845/1978.

2. Che, per effetto del riassetto organizzativo degli uffici dell’Amministrazione regionale di cui alla L.R. n. 19/2008, la competenza in materia di Formazione Professionale, è transitata dall’Assessorato Regionale al Lavoro all’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale.

3. Che il testo vigente dell’art 5 primo comma della L. r. 24/76 impone l’obbligo, in capo all’Assessore competente, di emanare ogni anno – entro il 30 novembre ai sensi dell’art. 34 della L.r. n. 15/2004 – il Piano dell’Offerta Formativa, con le modalità e i presupposti regolamentati dalla stessa legge e dalle sue successive modifiche ed integrazioni e previo parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui all’art 15 della legge richiamata.

4. Che il secondo comma del citato art. 5 riconosce in capo all’Amministrazione la facoltà di approvare, accanto (non in sostituzione) al Piano annuale dell’Offerta Formativa, piani pluriennali finanziati con fondi europei e formulati secondo le procedure previste per ottenere fondi comunitari.

5. Che con decreto del dirigente generale n. 3699 del 12 agosto 2011 pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (Gurs) del 26 agosto 2011, veniva approvato l’Avviso pubblico n. 20/2011 – con validità triennale – avente ad oggetto “Percorsi per il rafforzamento dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012- 2014”.

6. Che il detto Avviso n. 20/2011, finanziato con i fondi strutturali di cui al Fondo sociale europeo (Fse) – Obiettivo convergenza 2007/2013 – Asse occupabilità, seppure afferente progettualità inerenti la formazione professionale non rientra nel paradigma normativo di cui alla legge regionale n. 24/76 e s.m.i., oltre che per l’omesso richiamo alla detta legge regionale in sede di enucleazione delle fonti normative e per l’omesso previo parere obbligatorio della Commissione ex art 15 (Commissione regionale per l’impiego), anche, tra l’altro:

– per la difformità, in relazione all’art 4 della l.r. 24/76, dei requisiti richiesti agli enti ai fini della partecipazione all’Avviso;

– per le peculiarità degli interventi ivi previsti , aventi specificità – natura e destinatari diversi da quelle contemplati nella citata normativa regionale;

– per la disciplina normativa regolante il personale impegnato nei progetti , stante il mancato espresso richiamo all’Albo degli Operatori della F.P. di cui all’art. 14 della l.r. n. 24/76.

7. Che, dunque, ad oggi l’Amministrazione regionale risulta patentemente omissiva degli obblighi imposti dalla normativa richiamata, con consumato nocumento grave ed irreparabile delle garanzie legali riconosciute dalla vigente normativa regionale in favore degli operatori della formazione professionale.

Rilevato

1. Che, con decreto del dirigente generale n. 5021 del 6 novembre 2013, sono state definite le direttive rivolte agli enti gestori per l’avvio delle attività formative afferenti la seconda annualità dell’Avviso pubblico n. 20/2011 e denominate “Piano Giovani”.

2. Che, dunque, con l’emanazione del decreto del dirigente generale n. 5021/2013 ancora una volta da parte di codesta amministrazione è stata reiterata la violazione, per come sopra rappresentato, della L.r. n. 24/76 per aver dato continuità alle attività di cui all’Avviso 20/2011, senza la predisposizione del Piano annuale, imposto inderogabilmente dall’art. 5 della citata legge e, stante l’omessa pubblicazione di tutti i dati finanziari riferiti ai singoli Enti con specifica indicazione dell’allocazione delle attività formative per ambito provinciale, è stata apertamente perpetrata la violazione del principio della trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

3. Che, stante l’omesso parere obbligatorio della Commissione Regionale ex art. 15 della l.r. 24/76, il contestato decreto dirigenziale n. 5021/2013 è inoltre illegittimo per violazione di legge come emerge anche dalla pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con Ordinanza n. 100 del 21/02/2013.

4. Che, ancora, il mancato richiamo alla normativa regionale inderogabile – di cui alla l. r. n. 24/76, alla l. r. n. 25/1993, all’art. 132 l.r. n. 4/2003, all’articolo n.39 l.r. n. 23/2002, al decreto del presidente della Repubblica n. 207/2010 articoli. 4 e 5, al capo II l.r. n. 27/1991, all’articolo 36 comma 1 Legge n. 300/70 – rende il decreto dirigenziale n. 5021/2013 palesemente illegittimo e contra legem.

Considerato

• che l’Avviso pubblico n. 20/2011, per le ragioni anzidette, non è un Piano dell’offerta formativa ai sensi della legge regionale n. 24/1976 e s.m.i. e, a fortiori, nemmeno il decreto dirigenziale n. 5021/2013 (recante disposizioni per l’avvio delle attività della seconda annualità dell’Avviso 20/2011) rientra nella fattispecie dell’articolo 5 della l.r. n. 24/76 ;

• che, pertanto, la legge regionale n. 24/76 e s.m.i. risulta essere stata elusa e apertamente disattesa;

• che, altrettanto illegittimamente, sono state disapplicate e violate tutte le norme regolanti lo status degli operatori della formazione professionale iscritti all’albo istituito ai sensi dell’art 14 della l.r. 24/76 con conseguente sospensione ed omissione di tutte le garanzie collegate al detto status, prima fra tutte quelle di cui all’art. 2 della legge regionale n. 25/1993 (come risultante dalla lettura costituzionalmente orientata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 127/1996).

Per tutto quanto premesso, rilevato e considerato, questa O.S. Sinalp., nell’interesse dei propri iscritti tutti inclusi nell’Albo ex art 14 L.R. n. 24/76

Diffida

– l’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – in persona del dirigente generale pro tempore (firmatario del DDG n. 5021 del 6/11/2013) con sede in Palermo nella Via Regione Siciliana, 33.

– l’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – in persona dell’assessore regionale – legale rappresentante pro tempore con sede in Palermo nella Via Regione Siciliana, 33.

a voler ritirare o annullare con effetto immediato il DDG n. 5021 del 6/11/2013 a firma del dirigente generale dottoressa Anna Rosa Corsello e comunque ad emanare il Piano dell’offerta formativa per l’annualità 2013/2014 imposto obbligatoriamente dall’art. 5 della l. r. 24/76, nei termini di cui all’art. 34 della l.r.15/2004 (termine fissato al 30 novembre 2013) predisponendo sin da ora tutti gli adempimenti propedeutici e obbligatori. Tutto ciò con espressa avvertenza che, in difetto, sarà adita la competente Autorità Giudiziaria per il ripristino dell’ordine violato, nonché per tutti i profili di responsabilità e non ultimo quello inerente il risarcimento dei danni tutti, anche di quelli già patiti, derivanti dalla reiterata elusione e violazione delle nominate norme di legge.

Il Segretario Regionale Andrea Monteleone

Il Coordinatore Regionale Formazione Professionale Pippo Giaramita

Il Coordinatore Regionale Interventi Mario Mirabile


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