Di massimo pellingra
La responsabilità delle persone giuridiche
di Massimo Pellingra
Tematica di ampio respiro, quella concernente la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche, che nellultimo decennio ha interessato sia i tecnici del diritto, sia i cittadini. Un tema che presenta profili di vario interesse.
Con una recente pronuncia del 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi dellargomento, questa volta con riguardo alla posizione della vittima nel procedimento penale. La Corte di Giustizia ha statuito che, nellambito del regime di responsabilità delle persone giuridiche, la vittima di un reato non può chiedere il risarcimento dei danni – alla stessa cagionati – alla persona giuridica che abbia commesso un illecito amministrativo da reato.
La Corte di Giustizia ha affrontato la questione se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – la quale non prevede che esse siano chiamate a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale – rispetti la normativa comunitaria.
I recenti indirizzi relativi alla posizione delle vittime nellambito dei procedimenti penali si muovono, pertanto, a favore della vittima a garanzia del diritto al risarcimento nellambito del procedimento penale per atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato.
E importante sapere per lopinione pubblica che lillecito amministrativo da reato come quello sulla base del decreto legislativo n. 231/2001 è un reato che non presenta una causalità diretta con i pregiudizi causati dal reato commesso da una persona fisica e di cui si chiede il risarcimento.
Pertanto, la responsabilità della persona giuridica è qualificata come amministrativa, indiretta e sussidiaria, e si distingue dalla responsabilità penale della persona fisica, autrice del reato che ha causato direttamente i danni e alla quale può essere chiesto il risarcimento nellambito del processo penale.
Foto tratta da studiolegaleaugeri.eu