SSC, il dossier degli studenti

Il percorso normativo della Scuola Superiore di Catania

In data 26/4/2011 il Senato Accademico del nostro Ateneo ha approvato il nuovo regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio (sede attualmente della Scuola Superiore di Catania – di seguito SSC) apportando modifiche sostanziali rispetto a quello precedentemente approvato dal Comitato Scientifico della SSC nella seduta del 15/3/2011. Successivamente, il 28/4/2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il medesimo regolamento che, così emendato, è entrato in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione (n. 2473 del 9/5/2011), secondo il disposto dell’art. 19 dello stesso. Il regolamento in questione contiene almeno due innovazioni significative rispetto alla precedente disciplina della residenza della SSC: si introduce, per gli allievi ordinari della SSC, la facoltà di rinunciare al diritto all’alloggio presso la struttura di Villa San Saverio, laddove prima esisteva un diritto/dovere di residenza, e si elimina il principio della gratuità dell’alloggio e del vitto, presupposto necessario all’obbligatorietà della vita in comune, richiamando la normativa vigente in materia di diritto allo studio, costituita dalla legge statale 390/91 e dalla legge della Regione Siciliana 20/2002.

La prima delle due modifiche, di cui è fatta menzione appena sopra, risultante dalla nuova formulazione del testo di cui all’art. 1 n. 1, «Gli studenti universitari italiani e stranieri [che] vivono e studiano presso il Collegio», e all’art. 2. n. 7, «Gli allievi ordinari aventi diritto possono rinunciare al diritto di alloggio presso la struttura collegiale della Scuola», pare già intaccare un elemento costitutivo della SSC fin dalla sua istituzione, la residenzialità appunto, che ha tratto ispirazione, in particolare, dal modello delle due Scuole pisane (Normale e S. Anna), che punta ad un’esperienza formativa, fatta non soltanto di attività didattica e di avvio precoce alla ricerca, ma anche di un continuo confronto tra gli stessi allievi, facilitato proprio dalla vita in comune che si svolge all’interno del collegio. D’altra parte la scelta di valore sottesa alla norma, ora abrogata, che imponeva l’obbligo di residenza si rinviene già nell’Accordo di programma del 20/5/1998 all’art. 3, che impegna l’Università di Catania ad assicurare la residenzialità degli studenti in strutture collegiali, nonché nell’allegato A di tale Accordo, nel quale, espressamente, si afferma che «I vincitori dei concorsi e i confermati nel posto di studio usufruiscono, fino alla fine dell’anno accademico nel quale risultano essere in corso, dell’alloggio e del vitto gratuito, del rimborso delle tasse dovute e pagate all’Università di Catania e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo». I successivi atti (secondo Accordo di programma del 2005 e decreti ministeriali di finanziamento) sono in stretta continuità con l’Accordo di programma del 20/5/1998 istitutivo della SSC e, in specie, l’art. 22 del d.m. 262/2004 che istituzionalizza la SSC nell’ambito dell’Università, afferma esplicitamente che tale istituzionalizzazione avviene in attuazione dell’art. 11 del d.m. 115/2001, che prevede, al comma 2, che le iniziative delle Scuole Superiori debbano essere tassativamente caratterizzate, tra l’altro, dalla residenzialità. A tal riguardo, meritano rilievo in questa sede le verifiche effettuate dal CNVSU sull’attività della SSC, che hanno portato il Comitato a evincere che «la Scuola ha rispettato uno degli impegni fondamentali dell’Accordo di programma, ovvero quello della residenzialità, assicurando vitto e alloggio gratuito a tutti gli allievi presso strutture predisposte in attesa che vengano realizzati i lavori di ristrutturazione dell’immobile acquistato [Villa San Saverio] e destinato, oltre che agli alloggi, anche ad una biblioteca ed a spazi per gli studenti». Si segnala, altresì, che la medesima offerta di servizi gratuiti di residenzialità viene realizzata, non soltanto dalle due Scuole pisane, che sono istituzioni universitarie statali, ma anche dall’ISUFI di Lecce che, fin dal 2004, ha operato quale struttura didattica speciale dell’Università del Salento; identica qualifica è stata riconosciuta alla SSC all’interno dell’Ateneo catanese dal D.R. n. 7620 del 7 settembre 2005 in attuazione del succitato art. 22 d.m. 262/2004.

Ora, è doveroso fare chiarezza in merito alla vicenda. Le modifiche, di cui trattasi, concernenti il testo del regolamento approvato originariamente dall’organo abilitato della SSC, il Comitato Scientifico, sono state apportate dall’Ufficio amministrativo competente dell’Università, rilevata la necessità delle stesse al fine di conformare il regolamento in oggetto alla normativa vigente in materia di diritto allo studio (v. le due leggi, statale e regionale, succitate) ai sensi della quale, come sottolinea l’Ufficio, «la fruizione dei servizi erogati dalle Università implica per gli studenti una partecipazione al costo dei medesimi servizi, mentre la gratuità o particolari agevolazioni nell’uso di alcuni di essi sono disposti esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale». Tuttavia si ritiene che il richiamo alla suddetta normativa può valere per quegli interventi che mirano a sostenere l’accesso all’istruzione universitaria e, non a caso, si rivolgono agli studenti che frequentano istituzioni che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. Se è vero che l’Ateneo è un’istituzione che rilascia titoli di studio aventi valore legale, è pur vero che gli interventi che esso fino ad oggi ha realizzato per la cosiddetta formazione di eccellenza non si configurano come uno strumento per garantire l’accesso e la permanenza negli studi universitari. Se così si ragionasse, già nella fase di selezione dovrebbe valere il doppio requisito del merito e delle condizioni economiche. L’attività della SSC, invece, si realizza a favore di un gruppo di propri studenti, selezionati esclusivamente per merito: poiché il numero degli studenti ammessi è fisso, il pagamento da parte di chi ha i mezzi non incide in alcun modo sull’accesso dei privi di mezzi. Ad avvalorare la tesi or ora esposta, è d’uopo dire che gli allievi ordinari della SSC son tali in quanto vincitori di Bandi di concorso pubblico, i quali da sempre nel loro “preambolo” riportano quanto segue: «Gli studenti, reclutati attraverso un selettivo esame di ammissione le cui modalità vengono indicate nel presente bando, godono di una borsa di studio che copre interamente le spese connesse agli studi universitari di primo e secondo livello e vivono all’interno di strutture collegiali, dotate di attrezzature e laboratori, dal momento dell’immatricolazione fino al conseguimento della laurea». Come detto, non si fa alcun riferimento alla dicitura “privi di mezzi”.

L’Ufficio amministrativo competente coerentemente, ma erroneamente, all’interpretazione data alla normativa vigente sul diritto allo studio ha espunto dal testo del nuovo regolamento la parola merito, seppure non uniformemente (ad es. all’art. 2 n. 4 «La verifica del possesso dei requisiti di merito richiesti per la permanenza alla Scuola nell’anno accademico successivo viene effettuata il 31 ottobre di ogni anno», cionondimeno è sempre l’art. 2, al n. 3, che recita «Gli allievi ordinari, in regola con i requisiti di merito dettati dal regolamento didattico dei Corsi ordinari, hanno diritto al vitto e all’alloggio gratuito presso la residenza dal momento dell’ammissione alla Scuola e fino al 30 settembre dell’ultimo anno di corso nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio», laddove l’art. 1 n. 1 riconosce che «Gli studenti sono selezionati esclusivamente sulla base del merito».

Francamente questa incoerenza dell’impianto normativo lascia perlomeno perplessi). A questo punto, sia consentito dare breve conto delle norme poste comunemente dai bandi di concorso pubblico finora promanati, in particolare, quelle che attribuiscono diritti e impongono obblighi ai vincitori che abbiano acquisito lo status di allievi ordinari. Gli Allievi Ordinari hanno diritto:

• all’alloggio ed al vitto gratuito dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo, esclusi i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico stabilito dalla Direzione della Scuola;

• al rimborso delle tasse effettivamente dovute e pagate all’Università di Catania per ogni anno accademico all’Università degli Studi di Catania. Si precisa che rimane in ogni caso a carico dello studente, in possesso dei prescritti requisiti, l’obbligo inderogabile di presentare all’Università di Catania per ogni anno accademico la richiesta di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie;

• ad un contributo didattico. Tale contributo è soggetto ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni. Gli Allievi Ordinari possono presentare richiesta di contributo per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca fuori sede. Gli Allievi Ordinari provenienti da Paesi stranieri hanno diritto al rimborso di un biglietto aereo di andata e ritorno da Catania al paese d’origine per ogni anno di frequenza della Scuola. (v. l’art. 11 dei bandi 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11). Gli Allievi Ordinari sono tenuti:

• all’osservanza delle norme contenute nel Regolamento Didattico della Scuola (v. Art. 12 dei bandi 2005/06 e 2006/07);

• al mantenimento del profitto universitario e al rispetto delle norme contenute nel Regolamento Didattico della Scuola (v. art. 12 dei bandi 2007/08 e 2008/09);

• alla frequenza dei corsi universitari ed interni previsti nel piano di studi approvato dagli Organi della Scuola, al mantenimento del profitto universitario e al rispetto delle norme contenute nel Regolamento Didattico della Scuola;

• al rispetto delle norme generali e delle altre regole comportamentali stabilite dalle fonti interne della Scuola e sono chiamati a rispondere delle mancanze commesse secondo quanto previsto dai Regolamenti interni vigenti presso la Scuola (v. art. 12 dei bandi 2009/10 e 2010/11).

Si badi che la maggiore specificazione degli obblighi in capo agli allievi nei bandi recenziori è solo apparente e non rappresenta un aggravio per gli ultimi allievi ammessi alla SSC, giacché il contenuto degli obblighi in questione è rimasto invariato dall’istituzione della SSC. Infine, l’art. 13 dei bandi 2009/10 e 2010/11 sancisce rispettivamente l’obbligo, oggi incombente sull’Università degli Studi di Catania di cui fa parte la SSC in quanto struttura didattica speciale dell’Ateneo, di garantire «il completamento di tutte le attività formative interne previste per il conseguimento del diploma di licenza» chiarendo però che «l’erogazione dei servizi e delle prestazioni, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 11 del presente bando [2009/10], resta condizionata, a partire dall’a.a. 2011-2012, allo stanziamento di contributi provenienti da soggetti pubblici e/o privati specificamente finalizzati al funzionamento della Scuola Superiore di Catania» e di garantire «il completamento di tutte le attività formative interne previste per il conseguimento del diploma di licenza e del diploma di licenza magistrale» fermo restando che «l’erogazione dei servizi e delle prestazioni, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 11 del presente bando [2010/11], potrà essere annualmente rideterminata a seconda dell’aumento o della diminuzione dello stanziamento di contributi, provenienti da soggetti pubblici e/o privati, specificamente finalizzati al funzionamento della Scuola Superiore di Catania». In entrambi i casi, fermo restando l’obbligo dell’Università di Catania ad assicurare il completamento di tutte le attività formative interne, l’altro obbligo di erogazione dei servizi e delle prestazioni è condizionato, sostanzialmente, alla disponibilità finanziaria dell’Ateneo. Attualmente e fino all’a.a. 2013/2014, l’Ateneo non potrà facilmente lamentare la mancanza di disponibilità finanziaria dal momento che il MIUR invierà, dal 2009 sino al 2013, 800.000 euro annui vincolati proprio al finanziamento delle attività della SSC e che non potranno essere utilizzati per nuove assunzioni del personale amministrativo che presta servizio presso la SSC né per il pagamento degli stipendi di coloro che già ne facciano parte (v. nota del 25/1/2010 prot. n. 101). Tale somma deve essere, in chiusura di ogni anno, rendicontata con apposito rapporto che ne giustifichi la spesa (così è stato fatto con i primi 800.000 euro già riscossi). Pare utile, in questa sede, fornire anche il quadro delle spese, annualmente, sopportate per la gestione complessiva della SSC, in base al quale si ritiene che quest’ultima sia provvista della necessaria copertura finanziaria per il proprio funzionamento, stanti i fondi ministeriali suddetti e lo stanziamento di 1,5 milioni di euro da parte della Regione Siciliana nel 2010 (art. 79 co. 2 legge della Regione Siciliana 11/2010).

Servizio:

− Pulizia, costo 300.000 euro

− Mensa, costo 200.000 euro

− Utenza Energetica, costo 96.000 euro

− Utenza Telefonica, costo 24.000 euro

− Utenza Idrica, costo 18.000 euro

− Utenza Gas, costo 18.000 euro

− Totale Servizi, costo 656.000 euro

(Bilancio di Spesa del 30/11/2010).

Quanto alle spese per la Didattica e la Ricerca, il loro ammontare è stimato intorno ai 120.000/150.000 euro l’anno a seconda della programmazione dei Corsi Ordinari attivi nell’anno considerato in bilancio. Dunque, il costo economico della SSC è pari pressappoco a 800.000 euro, escluse chiaramente altre spese connesse al suo funzionamento, quali le retribuzioni dei dipendenti presso la struttura in esame, i contributi didattici degli allievi, il pagamento del servizio di reception, nonché i dottorati attivi presso la SSC, con le quali si giunge ad un massimo di 1,3 milioni di euro rappresentante il costo totale complessivo per tenere aperta una simile struttura. Si osservi che il personale amministrativo della SSC è formato da lavoratori dipendenti dell’Università di Catania, comunque a suo carico. La logica conclusione vuole che l’Università di Catania sia nelle condizioni di adempiere agli obblighi assunti a partire dall’Accordo di programma (v. supra cit. art. 3) per finire con i Bandi di concorso pubblico (n.b. i Bandi precedenti a quello 2009/10 non condizionano neanche l’obbligo di erogazione dei servizi e delle prestazioni, pertanto è da ritenersi che l’Università di Catania debba ottemperarvi anche nel caso in cui non goda di stanziamenti finanziari a favore delle attività della SSC).

In conclusione, per ragioni di completezza del quadro finanziario attuale della SSC, in specie dopo lo scioglimento del Consorzio “Istituto Superiore di Catania per la Formazione d’Eccellenza”, avvenuto in data 31 dicembre 2010 alla scadenza della proroga biennale seguita al primo termine di scioglimento del Consorzio indicato, il 31 dicembre 2008, il patrimonio del Consorzio, avente come socio di maggioranza l’Ateneo catanese, è stato devoluto a quest’ultimo, come chiarito nella seduta del CDA dell’Università di Catania del 23/12/2010: «[…] ai sensi dell’art. 14 dello statuto del Consorzio in scadenza, “in ogni caso di scioglimento, da qualunque causa determinato, il patrimonio del Consorzio è devoluto all’Università degli studi di Catania”. Ne consegue che dal 1 gennaio 2011, con apposito atto, dovrà essere accertato l’avvenuto scioglimento del Consorzio e la valutazione del patrimonio (immobiliare e mobiliare) devoluto automaticamente all’Università di Catania, che allo stato è pari ad oltre € 16.000.000. Tale patrimonio sarà assegnato alla Scuola superiore per il suo funzionamento, distraendone una parte unicamente per lo start up dell’istituendo Consorzio “Scuola Superiore di Catania”». Per una valutazione della consistenza patrimoniale alla data del 30/11/2010 si rinvia agli allegati prodotti.

Si ricorda infine che, allo stato attuale, i contributi per la mobilità internazionale sono stati “congelati” (ad esclusione di quelli già richiesti e garantiti per l’a.a. in corso). Pur in assenza di una documentazione formale, gli Allievi sono stati informati dal personale della Scuola che il Direttore Amministrativo si riserva di valutare la compatibilità di suddetti contributi con la normativa attuale sul diritto allo studio.


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