Ancora una volta il Giudice di Pace dichiara illegittima la notifica degli avvisi bonari di pagamento dei verbali riguardanti infrazioni del codice della strada effettuata da soggetti privati. L’ultimo pronunciamento, dopo quelli che hanno fatto seguito ai ricorsi di alcune associazioni di consumatori, riguarda sette multe la cui consegna era stata affidata al consorzio Olimpo, per un ammontare di circa 700 euro. Le infrazioni del codice della strada risalivano agli anni 2014 e 2015.
«Il mio assistito – spiega l’avvocato Guido Romano, che ha curato il ricorso – ha chiesto copia dei verbali alla polizia municipale e si è rivolto al nostro studio legale, spiegando che gli stessi non gli erano mai stati notificati e che gli era arrivato direttamente l’avviso bonario di pagamento (una semplice comunicazione via lettera ndr). Evidentemente chi doveva effettuare la consegna, non trovando il destinatario della raccomandata a casa, non ha lasciato l’avviso di giacenza. Non è nemmeno stata inviata la seconda raccomandata – spiega l’avvocato Romano – che serve per avvisare il destinatario che esiste un verbale in deposito e che deve essere ritirato».
Da qui la decisione di presentare il ricorso, anche in virtù di una giurisprudenza che si sta andando a uniformare: «Il soggetto privato – spiega ancora Romano – ai sensi della Finanziaria del 2007 non può essere quello che notifica i verbali della violazione del codice della strada. Può invece notificare raccomandate, cartelle di pagamento, messe in mora per i tributi. Alla luce di questo abbiamo impugnato avviso bonario e verbali per mancanza di legittimità del soggetto che ha proceduto alla notifica e per mancato perfezionamento della stessa. Il Giudice di Pace di Palermo – dice ancora il legale – ha accolto il ricorso annullando i verbali impugnati».
A nulla è valso il tentativo di opposizione al ricorso dell’amministrazione comunale: «Il Comune – racconta Romano – sosteneva che fossero scaduti i termini per promuovere l’impugnazione dei verbali. Abbiamo fatto presente che, trattandosi di una notifica illegittima, sussiste il principio del tamquam non esset ( cioè, come se la norma non esistesse, ndr) e che quindi – conclude – potevano essere impugnati in qualsiasi momento».
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