Inadempiente la Regione siciliana sulla richiesta di annullamento del Decreto Assessoriale (di seguito D.A.) n.5074 del 22 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 7 gennaio 2011. E quanto emerge dal ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana depositato da un gruppo di operatori della formazione professionale nel febbraio 2011 ed ancora senza risposta. Si tratta di dipendenti assunti a tempo indeterminato sin dal 1995 nel sistema formativo. Nella loro denuncia emerge qualche lacuna procedurale da parte degli uffici regionali. Pare che lo stesso ricorso risulti insabbiato.
Proviamo a chiarire la questione alquanto complessa nel diritto e nella procedura. Sotto la lente di ingrandimento finiscono il D.A. 5074/2010 Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale e la Direttiva Assessoriale del 24 gennaio 2011. Provvedimento, inspiegabilmente diramato con semplice Comunicato, sospende sine die il termine assessoriale. Infatti, questultimo, reca testualmente con riferimento allelenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale, istituito con D.A. 5074 del 22/12/2010, il cui termine di presentazione delle istanze era stato fissato al 15 febbraio 2011, si comunica che, in attesa della definizione della relativa piattaforma informatica, la predetta presentazione è sospesa fino a data da destinarsi.
Sotto il profilo giuridico, i lavoratori ricorrenti risultano iscritti allalbo di cui allart.14 della legge regionale n.24/76. In ragione di tale iscrizione godono di specifiche garanzie, così come disposto dallart. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25. Tali garanzia si esplicitano in virtù dellimpegno consistente nello svolgimento di corsi di formazione professionale per conto della Regione siciliana così come previsto dalla legge regionale n.24/76.
Diversi i motivi denunciati dai lavoratori nel ricorso.
Come è noto, la legge regionale n.24/76 disciplina lintero sistema formativo regionale. Sul punto controverso la legge appena menzionata stabilisce allart.14: E’ istituito presso lAssessorato regionale del Lavoro e della cooperazione lAlbo regionale del personale docente dei corsi di formazione, le modalità di iscrizione e cancellazione e la tenuta dellAlbo saranno determinate dalla commissione di cui al successivo art.15.
Ed è proprio su questa previsione normativa che viene posto il primo pesante rilievo dai denuncianti.
Il D.A. n. 5074 del 22/12/2010 omette il passaggio previsto dallart. 14 appena citato. Infatti, nel D.A. n.5074/2010 non sono rintracciabili né il parere né eventuali disposizioni disposte dalla Commissione Regionale per lImpiego (C.R.I.). Si tratta dellorganismo avente specifica competenza, in Sicilia, nella formazione professionale per espressa disposizione di legge.
Come è noto, una legge o parte di essa può essere modifica, integrata o abrogata soltanto dalla istituzione a tale scopo delegata e cioè il parlamento regionale (Assemblea regionale siciliana). Nel merito, fanno rilevare i ricorrenti, che lassessore dellIstruzione e Formazione professionale non può modificare e/o annullare quanto disposto dallart.14 per la legge regionale 24/76. Inoltre, risulta essere altrettanto contraria alla legge la disposizione diramata dal medesimo assessorato. Infatti, attraverso il comunicato del 24/01/2011, lassessore pro tempore, Mario Centorrino, ha disposto la sospensione del D.A. 5074 fino a data da destinarsi. Sul punto giurisprudenza unanime stabilisce: E illegittima la sospensione a tempo indeterminato, per contrarietà ai canoni di legalità e tipicità degli atti amministrativi (Vedi TAR Veneto n.304/96; TAR Sardegna n.346/95).
Un groviglio di illegittimi provvedimenti amministrativi che minano nelle fondamenta la precaria impalcatura diabolicamente messa in campo dal duo Albert/Centorrino.
Dicevamo della inadempienza della Regione siciliana. Ebbene sì. In una nota dello scorso 5 aprile, lUfficio Legislativo e Legale della Regione siciliana ammetteva – dopo oltre un anno dal ricorso presentato dai lavoratori – il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dallart.11 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n.1199 del 1971.
Proprio così, sembra paradossale, ma i fatti sono questi. Proprio la Regione siciliana inadempiente. Infatti, la motivazione richiamata dallUfficio Legislativo e Legale è stata quella della enorme mole di lavoro che ne avrebbe impedito listruttoria. La procedure infatti prevede un preliminare passaggio al Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) della Regione siciliana per il parere di rito.
Ci chiediamo ed i lavoratori si chiedono: ma è proprio questo il vero motivo? Cosa si nasconde dietro il ritardo di oltre un anno? Leffetto del ricorso presentato è sotto gli occhi di tutti. Fino a quando il Cga per la Regione siciliana non si esprimerà, lAvviso 20/2010 rimarrà monco dellAlbo/Elenco. Si tratterebbe dellennesima omissione di Ludovico Albert commessa nel lontano agosto di un anno fa. Allorquando, in sede di pubblicazione del Bando Avviso 20, non avrebbe dovuto menzionale lAlbo/Elenco in quanto lo stesso era ed è inesistente.
Quindi, diversi paradossi adombrano la gestione di Ludovico Albert, tecnico/esperto chiamato a suon di quattrini – alla ‘corte’ del governo autonomista siciliano. Peccato che di autonomista pare che i lavoratori non riscontrino nulla nellazione amministrativa di Albert. Benché meno in quella di Lombardo sul settore della formazione professionale.
I lavoratori della formazione professionale hanno dimostrato coraggio. Nel ricorso, infatti, diffidano lAmministrazione Attiva dal pubblicare per Decreto assessoriale e/o altro provvedimento amministrativo lelenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale disposto dal D.A. n. 5074. E lennesima tegola che si abbatte sul procedimento amministrativo che ha partorito lAvviso 20/2010. Ribadiamo che lAvviso 20 va salvato, stante ai fatti, non ci sentiamo di affermare la stessa cosa per i protagonisti di questo scempio istituzionale.
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