Formazione, il Cga accoglie il ricorso dello Ial Sicilia

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DA’ RAGIONE ALL’ENTE FORMATIVO. LA REVOCA DISPOSTA DAL GOVERNO REGIONALE E’ ILLEGITTIMA. IN CALCE IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

Il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga), in Sicilia organo di appello del Tar (Tribunale amministrativo regionale), ha accolto il ricorso presentato dall‘Ial Sicilia. Adesso il Governo della Regione dovrà ‘rimangiarsi’ la revoca dell’accreditamento e riammettere l’ente formativo tra quelli accreditati nella seconda annualità dell’Avviso 20.

Di fatto, all’ente di formazione andranno restituiti tutti i diritti cancellati troppo frettolosamente da un colpo di spugna disposto dal Governo regionale. Di fatto, il pronunciamento del Cga suona come uno ‘schiaffo’ al presidente della Regione, Rosario Crocetta, e alle “Tre Marie”, al secolo l’assessore regionale alla Formazione professionale, Nelli Scilabra, la dirigente generale, Anna Rosa Corsello, e al segretario generale della presidenza della Regione, Patrizia Monterosso. 
La revoca dell’accreditamento all’Ial Sicilia disposta dal dipartimento regionale della Formazione professionale finisce con il configurarsi come un atto ‘politico’ da parte del Governo di Rosario Crocetta e non certo come un atto amministrativo.
L’approfondimento in un prossimo articolo che pubblicheremo più tardi.

Ecco il testo del pronunciamento del Cga.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2013, proposto da:

I.A.L. Sicilia (Istituto Addestramento Lavoratori), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Consiglio in Palermo, via La Farina, 14;

contro

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi 81;

Provincia Regionale di Palermo, Direzione Attività Produttive e Formazione Professionale;

nei confronti di

Des S.r.l.;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE II n. 00715/2013, resa tra le parti, concernente revoca accreditamento transitorio in deroga – Sospensione servizio svolto – Approvazione graduatoria provvisoria corsi OIF nella parte in cui esclude l’istituto I.A.L.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dip.To Istruzione e Formazione Professionale e di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati G.nni Immordino su delega di D. S. Sticchi e avv. di Stato Tutino;

Ritenuto, in questa sede di sommaria delibazione, che non possa prescindersi dalla questione del ricevimento della richiesta formulata dall’amministrazione con nota del 19.07.2013, il mancato riscontro alla quale è stato considerato indice di quell’inaffidabilità dello I.A.L., per mancata leale collaborazione ai controlli, che costituisce un elemento portante del provvedimento di revoca dell’accreditamento transitorio datato 4.09.1013;

ritenuto, prima facie, che la ricevuta di accettazione di una comunicazione PEC da parte del sistema non può surrogare il messaggio di consegna della predetta corrispondenza;

ritenuto, pertanto, che – ferma restando la necessità che venga fornito, in tempi ragionevolmente celeri, compiuto riscontro alle richieste istruttorie dell’amministrazione, una volta avutane conoscenza – il ricorso di primo grado si presenta assistito da sufficienti elementi di fumus laddove censura il provvedimento di revoca adottato senza che, in quel momento, vi fosse certezza (per quanto allo stato documentato) della conoscenza della richiesta del 19.07.13;

ravvisati gli estremi del periculum;

ritenuto, in considerazione della complessità della controversia, giustificato compensare le spese del doppio grado cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello (Ricorso numero: 985/2013) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare avanzata in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giuseppe Messina

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