Formazione, gli imbrogli & il mangia mangia…

Nella “galassia” della formazione professionale siciliana può accadere anche l’inverosimile. Può succedere, per esempio, che un lavoratore di un noto Ente di formazione impugni la sospensione dal lavoro ed il collocamento in Cassa integrazione in deroga perché ritenuto illegittimo. Succede che l’Ente di formazione, dove il lavoratore opera con un contratto a tempo indeterminato ultraventennale chiami a difesa delle proprie ragioni un avvocato che è anche deputato nazionale, fondatore di una corrente all’interno di un partito e proprietario della più grossa concentrazione di Enti formativi in Sicilia.

Sull’individuazione della figura chiediamo soccorso al settimanale “Panorama” che a fine luglio 2012 ha dedicato un’inchiesta sulle dimensioni degli sprechi e delle clientele nella formazione professionale siciliana. L’inchiesta ha dimostrato come sia potuto accadere che Francantonio Genovese abbia costruito un sistema di aziende ed Enti formativi a gestione Pd. Un vero gigante societario, quello creato da un gruppo di parlamentari regionali e nazionali del Pd con a capo l’ex sindaco di Messina. Ma veniamo al caso davvero strano. (a sinista, la formazione professionale secondo il Pd siciliano: metafora; foto tratta da trentoincina.it)

Com’è possibile che l’avvocato Francantonio Genovese accetti di difendere un Ente formativo che sembrerebbe essere riconducibile al sistema di aziende riscontrato nell’inchiesta da “Panorama”? Proprio così. Pare che il vicepresidente dell’Ente in questione sia un parente molto stretto del parlamentare pidiessino messinese. Veniamo all’oggetto della contestazione che apre scenari alquanto contraddittori. Andiamo con ordine.

La contesa riguarda l’irregolarità delle procedure seguite dall’Ente di formazione nell’estate del 2011, in fase di attuazione del Piano regionale dell’offerta formativa (Prof), finanziato con risorse prelevate dal bilancio regionale. Secondo il lavoratore, l’illegittimità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), da parte degli Enti di formazione, è dovuta al fatto che l’attività formativa è regolamentata dalla legge regionale 6 marzo 1976, n.24 e successive modifiche ed integrazioni. Legge che individua i soggetti affidatari del servizio formativo tra quelli che svolgono attività senza finalità di lucro. La Cigd invece è espressamente prevista per i datori esercenti attività imprenditoriale.

Ed ancora, il sistema della formazione professionale in Sicilia, con riferimento agli ammortizzatori sociali, prevede espressamente che per i lavoratori, le procedure di mobilità siano esclusivamente interne al sistema e comunque finalizzate al reinserimento, contrariamente alla Cassa integrazione in deroga, la quale è rimedio previsto dal Legislatore anche per le ipotesi di dismissione dell’attività imprenditoriale e quindi come anticamera di eventuali licenziamenti.

Tuttavia, nel sistema della formazione professionale non è possibile effettuare licenziamenti dei lavoratori per riduzione del personale, in ossequio a quanto stabilito dalla legge regionale n.25 del 1° settembre 1993. Quest’ultima, all’art. 2, sotto la rubrica “Garanzie per il personale della formazione professionale” recita testualmente: “Al personale iscritto all’Albo previsto dall’art. 14, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”. E l’articolo 2-bis recita: “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale”.

Peraltro, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto formazione professionale (Ccnl-Fp), in atto in vigore, all’Allegato 12 conferma la validità dei contenuti dell’art.17 e 26 del Ccnl 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi tra Regione, organizzazioni sindacali ed Enti datoriali. Ed ancora prevede che per la salvaguardia dell’occupazione si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del sistema regionale di formazione professionale attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regionali. Tavolo composto dall’amministrazione regionale, i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli Enti che avviano i processi per la gestione della mobilità facendo riferimento all’Albo regionale di cui all’art.14 della legge regionale 24/76 che costituisce l’unico quadro delle professionalità del personale dipendente.

Ed allora perché i sindacati non si sono opposti all’introduzione degli ammortizzatori sociali nel settore della formazione professionale? Non appare convincente la mancanza di risorse regionali per finanziare l’art. 132 della legge regionale n.4 del 16 aprile 2003. E la Regione siciliana perché ha contravvenuto precise disposizioni normative? Verosimilmente i sindacati non si sono opposti ad un preciso disegno politico, dei partiti di maggioranza del Governo dell’ex presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, di cancellare le leggi regionali di settore ed aprire il comparto alle società di capitali ed alla possibilità di produzione di utili e licenziamenti facili. Quindi la possibilità di utilizzare come strumento sostitutivo del Fondo di garanzia regionale la Cassa integrazione guadagni in deroga.

Altro aspetto che sembra emergere, in questo scenario appositamente mutato, è quello di alleggerire il costo del personale per alcuni mesi, coprendolo con l’ammortizzatore sociale, liberando in tal modo la corrispondente quota di finanziamento per destinarlo ad altri affari. Proprio così, perché l’Ente di formazione il finanziamento a valere sul Prof 2011 lo ha ottenuto con copertura del costo riguardante il personale omnicomprensivo di tredici mensilità. Ed allora se una parte dell’anno l’Ente usufruisce della Cigd per il personale, che fine fa poi la corrispondente quota di finanziamento ottenuta in sede di chiusura delle partite e cioè in fase di rendicontazione?

Sono tante le domande che, da qualche tempo, ci chiediamo e che non hanno finora ottenuto risposte. Resta il fatto che il proprietario di un ente per non correre rischi difende, da avvocato, la sua proprietà da attacchi di singoli dipendenti. Che vi siano precisi interessi di profitto? L’accaduto che non risulta essere l’unico costituisce un fatto che dovrebbe fare riflettere.

 

Giuseppe Messina

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