di C. Alessandro Mauceri
Da alcuni anni, in modo sempre più evidente, i grandi canali di comunicazione dedicano grande attenzione a eventi che spesso finiscono per avere scarsa ripercussione sulla vita della gente comune e, a volte, trascurano notizie che, invece, meriterebbero maggiore attenzione e grande risonanza, sia per la loro importanza che per le ripercussioni che avranno negli anni successivi sulla nostra vita.
A questa seconda categoria di eventi appartiene la norma introdotta dagli art. 11 e 11 bis del Dl 201 del 2011, successivamente convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 che interessa, direttamente o indirettamente, tutti i soggetti (sia privati che non) titolari di un conto corrente o di un deposito amministrato.
La normativa sopra citata, di fatto, prevede qualcosa di così importante (per usare un eufemismo, ma il termine esatto sarebbe rivoluzionario e non sappiamo se in senso positivo o negativo) che lo stesso Garante della Privacy ha manifestato formalmente la propria perplessità, ovvero la trasmissione in automatico e anche in assenza di specifiche indagini finanziarie e fiscali, di informazioni sui conti correnti e sui rapporti finanziari con gli intermediari finanziari, quali istituti di credito e Poste allAgenzia delle Entrate.
Di fatto, la manovra di Monti sancisce che banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, fiduciarie e società di assicurazione hanno lonere di inviare, con cadenza periodica, allAnagrafe Tributaria, larchivio dellAgenzia delle Entrate introdotto dal DPR 605/1973 che censisce tutti i contribuenti italiani, sia i dati anagrafici e il codice fiscale dei legittimi intestatari, insieme ai delegati e al tipo di rapporto intrattenuto come previsto dallart. 7 del decreto 605/73, sia indicazioni come gli importi delle movimentazioni nei conti e le operazioni fuori conto (si veda cambio valuta estera, cambio assegni, richieste di bonifici per contanti). (a destra, logo dell’Agenzia delle Entrate: foto tratta da annamariatanzi.wordpress.com)
Unica esclusione saranno i pagamenti con bollettini di conto corrente postale inferiori ai 1500 euro (nessuno sa spiegare questa cifra da dove sia venuta fuori e perché sia limitata ai conti correnti postali e non ai conti correnti bancari).
In poche parole, tutti i tipi di movimenti finanziari non dovranno essere richiesti dallAgenzia delle Entrate e forniti dai soggetti gestori o intermediari dietro giustificato motivo (come ad esempio rischio di collusione con mafia e attività criminose o evasione fiscale), ma verranno forniti tacitamente allAgenzia delle Entrate, la quale avrà così accesso automaticamente non soltanto ai movimenti eseguiti dai correntisti, ma anche alla loro situazione patrimoniale presente, passata e futura.
Così facendo, in barba a tutte le norme vigenti in materia di garanzia sulla privacy e di tutela dei dati personali oltre che diritti dei consumatori, la cosiddetta Manovra Salva Italia ha fatto sì che lAgenzia delle Entrate non si limitasse più a stilare specifiche liste selettive di contribuenti, una sorta di black list da sottoporre a controllo (già questa discutibile: in base a quali parametri un contribuente avrebbe dovuto, anche in assenza di reati o procedure in corso o violazioni, essere iscritto su queste liste?), ma diventasse una sorta di Grande Fratello che effettua un controllo automatico e universale su tutti i conti correnti e depositi bancari presenti in Italia.
Proprio in considerazione delle modifiche che una simile manovra inevitabilmente comporta sul piano della tutela dei diritti dei cittadini e visto che, come spesso avviene nel nostro Paese, fatta la legge (ovvero stabilito COSA si vuol fare) bisogna poi passare alla fase attuativa (ovvero definire COME quel qualcosa dovrà essere fatto), qualche mese fa, il Garante per la Privacy, dopo aver espresso alcuni dubbi sull’ammissibilità di una simile manovra e pur riconoscendo lesigenza di disporre delle informazioni necessarie per lazione di contrasto allevasione fiscale (peraltro già disponibili, come rilevato dallo stesso Garante della Privacy nella sua nota del 17 Aprile u.s.), è intervenuto sottolineando la necessità di tutelare la sicurezza dei dati, se non nelloggetto almeno nei modi, affermando che lingente flusso di dati e la loro concentrazione presso un unico soggetto dovranno (o, almeno, dovrebbero) richiedere misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa particolarmente rigorose, sia per la trasmissione, sia per la condivisione e conservazione degli stessi dati. (sopra, foto tratta da iochatto.com)
LAutorità ha, infatti, chiesto allAgenzia delle Entrate di integrare il suo schema di provvedimento con una dettagliata serie di misure di sicurezza, che impongano agli operatori finanziari e alle banche di adottare meccanismi di cifratura durante tutti i passaggi interni, di limitare laccesso ai dati ad un numero ristretto di incaricati, di aggiornare costantemente i sistemi operativi e i software antivirus e antintrusione, e di prevedere leventuale conservazione dei dati solo in forma cifrata e per un tempo limitato.
LAgenzia delle Entrate, per contro, da parte sua, dovrebbe predisporre canali telematici adeguati alla comunicazione di una elevata quantità di dati, privilegiando linterconnessione diretta con i sistemi informativi di banche e istituti finanziari, fornendo agli operatori finanziari indicazioni e accorgimenti per la gestione dei file da inviare. I tempi di conservazione dei dati presso lAnagrafe tributaria, infine, dovrebbero essere specificati e, una volta scaduti, si dovrebbe provvedere alla cancellazione automatica.
Fermi restando i dubbi sulla necessità e funzionalità di un simile strumento, emergono evidenti perplessità circa lattuazione delle procedure: il Garante della Privacy si è riservato di effettuare una verifica preliminare sul provvedimento, peraltro ancora da definire, con il quale saranno fissati i criteri e gli specifici strumenti per la gestione dei dati riguardanti le liste di contribuenti anche in considerazione del fatto che, qualora per il trattamento ed il trasferimento di tali dati venissero essere utilizzati strumenti poco sicuri esisterebbero rischi rilevanti per la tutela dei dati in essi contenuti sia in fase di trasferimento, sia in fase di trattamento e di elaborazione, sia, infine, per ciò che riguarda la loro conservazione e successiva eliminazione.
A titolo di esempio, basti pensare che, stando alla legge sopra citata, sebbene criptati, i dati potrebbero non essere trasmessi direttamente dagli istituti bancari e similari allAgenzia delle Entrate, ma passare di mano in mano per via telematica, direttamente o tramite intermediari tra diversi soggetti, fino ad arrivare al destinatario, aumentando in tal modo i rischi correlati con una simile operazione.
Da ultimo, ma non meno importante, sempre in termini di rispetto della privacy e della tutela dei diritti civili, sarà consentito ai Comuni laccesso alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti, ai fini della partecipazione dei Comuni stessi all’accertamento fiscale e contributivo. Ciò, inevitabilmente, renderà estremamente più complessa la gestione dei dati e la sicurezza degli stessi. (a sinistra, foto tratta da agenziaimpress.it)
E tutto ciò senza che nessuno, né le associazioni dei consumatori né gli istituti bancari (che, come è facile prevedere, vedranno diminuire le proprie utenze) né le associazioni di commercianti e di artigiani né le autorità competenti informassero in modo dettagliato la popolazione di ciò che stava accadendo, anzi . di ciò che è già accaduto.
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