Unict, Recca sanziona il giurista Di Cataldo «Accuse infondate, gravissime e infamanti»

Non c’è pace tra i corridoi dell’Università di Catania. Dopo la lunga e tumultuosa polemica dei mesi scorsi sullo Statuto d’Ateneo, arriva un’altra battaglia in carta bollata tra il rettore Antonino Recca e il preside dissidente Vincenzo Di Cataldo. Questa volta l’oggetto del contendere è l’avvio, da parte dell’amministrazione centrale, di un procedimento disciplinare contro il docente. Il motivo? Il parere favorevole del consiglio della facoltà di Giurisprudenza al rilascio del nulla osta richiesto da un docente per svolgere attività didattica di supplenza presso l’università di Enna. Procedura, questa, «vietata» da Unict a causa dei «gravi adempimenti» del Consorzio ennese e della Kore. Ma il preside Di Cataldo si difende: le accuse, oltre ad essere «gravissime ed infamanti», sarebbero «infondate» sulla base della stessa normativa. «Un procedimento disciplinare va fatto dopo un’istruttoria attenta e pensata, non è una cosa che si può fare così, con leggerezza», commenta risoluto sulle accuse a lui rivolte dal rettore.

La vicenda ha inizio il 13 aprile scorso con una lettera in cui il Rettore comunica al prof. Di Cataldo l’adozione ai suoi danni di una «contestazione disciplinare», ne illustra le motivazioni e invita il docente a presentare le sue controdeduzioni entro 20 giorni dalla ricezione della missiva. La notizia si diffonde e il preside di Giurisprudenza decide di inoltrare la comunicazione alla comunità accademica. «Ritengo giusto che tutti sappiano anche quali esattamente sono le contestazioni che mi sono state rivolte», spiega nella mail e, come dice a Ctzen, «affinché tutti possano valutare il comportamento dei Magnifico».

L’Ateneo contesta a Di Cataldo «l’omessa informazione sulla ferma posizione assunta dall’Ateneo» che «costituisce una violazione dei doveri connessi al suo ruolo di preside, presidente del consiglio di facoltà, perché ha sostanzialmente determinato il rilascio da parte del consiglio di un parere favorevole in violazione della volontà dell’amministrazione». Inoltre, secondo il rettore, «l’argomento riguardante la richiesta di parere in ordine allo svolgimento di attività didattica presso l’ateneo ennese non avrebbe dovuto nemmeno essere inserito all’ordine del giorno».

Ma le controdeduzioni del docente, trasmesse il 4 maggio 2012, lasciano poco spazio ai dubbi: il procedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo su più punti. Primo tra tutti quello temporale. La seduta incriminata, nella quale è stata posta all’attenzione dal consiglio la richiesta di nulla osta del dott. Filippo Romeo per l’a.a. 2011/2012, si è tenuta il 15 novembre 2011, la cui decisione è stata rinviata al 14 febbraio 2012. La «ferma posizione» dell’Ateneo, invece, è stata comunicata con delibere del senato accademico del 17 marzo 2008, e del 23 febbraio e 29 settembre 2009, nonché con un rettorale del 16 luglio 2008. «La mancata informazione presuppone che i docenti non fossero a conoscenza della posizione dell’ateneo – scrive Di Cataldo – ma non è vero, perché la nota del rettore del luglio 2008 è pervenuta a tutti i docenti e il preside stesso ha dato comunicazione di detta nota in consiglio il 15 settembre 2008».

Inoltre, secondo Di Cataldo,  l’università di Catania «non ha mai espresso un rifiuto assoluto, incondizionato e temporalmemte illimitato di rilascio di nulla osta». Il rettore – continua il docente – ha solo espresso un invito ai presidi a svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi – ultima comunicazione sul tema del 29 settembre 2009». Nessuno dei documenti, inoltre, «preannunciava conseguenze giuridiche di tipo sanzionatorio nel caso di inottemperanza dell’invito», specifica Di Cataldo. Lo stesso Senato, nell’ultima delibera, – continua il docente – «preannunzia un cambio di posizione per il caso cessino gli inadempimenti» dell’ateneo ennese. Il preside, quindi, avrebbe agito con «piena legittimità sostanziale» perché «da luglio 2011 – motiva il giurista – non esiste alcun credito/debito, neppure contestato o contestabile» tra Unict e la Kore, mentre «i fatti addebitati al preside risalgono al novembre 2011 e febbraio 2012». Il contenzioso si è risolto con una transazione di giugno 2011 e quindi sarebbero venute a mancare le condizioni secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto vietare il lasciapassare alle richieste di insegnamento ad Enna dei suoi docenti. «Di fatto, finché è esistita la pendenza di rapporti credito-debito e/o di contestazioni tra l’Università di Catania da un lato e il Consorzio Universitario Ennese e l’Univerzità Kore di Enna dall’altro, nessuna richiesta è stata discussa in facoltà di Giurisprudenza. E quindi agli inviti dell’ateneo, il preside e la facoltà hanno prestato piena ottemperanza», si difende Di Cataldo.

Infine, la contestazione contro il prof. Di Cataldo «è anche inammissibile e improcedibile perché tardiva». In base alla legge 241 del 30 dicembre 2010, «l’avvio della contestazione spetta al rettore […] entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti». Il preside Di Cataldo riporta nelle controdeduzioni di aver trasmesso all’amministrazione il verbale del consiglio di facoltà in cui è stato rilasciato parere favorevole al nulla osta del dott. Romeo il 27 febbraio 2012 e che quindi, «la contestazione – comunicata con la lettera del 13 aprile – è stata sollevata ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma, e quindi non può considerarsi sollevata legittimamente, e non può portare a provvedimento disciplinare di sorta».

Il giurista chiede che il procedimento avviato contro di lui venga chiuso, ma la decisione definitiva spetta allo stesso Magnifico, che dovrà rispondere alle controdeduzioni con un provvedimento finale. Su questo punto, arriva secco il commento del prof. Di Cataldo: «Dobbiamo sottostare ad un’università con un meccanismo di legge medievale, in cui non esiste nessuna differenza tra accusa e giudice».

[Foto di Gregorius Mundus]

Perla Maria Gubernale

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