Piano piano, cominciano a venire fuori i retroscena del bizzarro parere espresso dallavvocato Claudio Alongi, Commissario Straordinario dellAran, sulla dirigenza esterna allamministrazione regionale. Parere piuttosto strano, visto che lavvocato Alongi è un dirigente esterno. Di conseguenza, avrebbe pronunciato un parere su se stesso. E anche su una persona a lui vicina: e cioè sulla dottoressa Patrizia Monterosso, anche lei dirigente esterna alla Regione, con la quale è coniugata.
Per la cronaca, Patrizia Monterosso ricopre il ruolo di segretario generale della Presidenza della Regione. In pratica, è il burocrate numero uno dellamministrazione regionale.
In questa storia incredibile dai contorni surreali non emerge soltanto lincompatibilità dellavvocato Alongi. Emerge la responsabilità del Governo e, in particolare, del presidente della Regione, Rosario Crocetta. Ed emerge una responsabilità politica del Pd siciliano che nulla fino ad oggi ha fatto per denunciare una vicenda così incredibile.
I dirigenti del Pd dellIsola – con riferimento ai vari Giuseppe Lupo, Giuseppe Lumia, Antonello Cracolici, Angelo Capodicasa, per citarne solo alcuni – non si devono stupire se il loro Partito, alle elezioni regionali, perde 200 mila voti e se alle elezioni politiche nazionali, di voti, ne perde 250 mila. Continuando ad avallare questi inquacchi amministrativi il Pd siciliano non può che perdere credibilità e, quindi, i sostegno degli elettori.
Detto questo, ci sono anche responsabilità da parte del dipartimento regionale della Funzione pubblica che proveremo a chiarire.
Lavvocato Claudio Alongi, come già ricordato, ha espresso un parere in merito al diritto per i dirigenti generali esterni, nominati dal precedente Governo regionale guidato da Raffaele Lombardo, e revocati dall’attuale Governo, di percepire un ristoro pari al trattamento economico riconosciuto nel contratto sino alla sua scadenza naturale e comunque per un anno.
Dalla lettura di questo parere, che risale al 21 gennaio di questanno, emerge che il dipartimento regionale della Funzione pubblica ha, nel novembre del 2012, chiesto chiarimenti interpretativi al Commissario straordinario dellAran.
In questa sede non entreremo nel merito del parere espresso dallavvocato Alongi, ma ci limiteremo illustrare il perché il dipartimento regionale della Funzione pubblica non avrebbe mai dovuto richiedere tale parere al Commissario straordinario dellAran.
La prima domanda, rigorosamente obbligata, è: sulla base di quali disposizioni il dipartimento della Funzione pubblica ha individuato il Commissario dellAran come soggetto istituzionale competente ad esprimersi su tale materia? Ricordiamo che il parere espresso dallavvocato Alongi affronta temi delicati: ovvero linterpretazione, o meglio, leventuale estensione delle previsioni contenute nel Contratto collettivo regionale della dirigenza pubblica ai dirigenti apicali esterni.
Le competenze dellAran della Sicilia sono fissate da leggi. Ovvero dallarticolo 25 della legge regionale n.10 del 2000 e dallarticolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo n.165 del 2001. Dalla lettura di queste due norme non si evince la competenza dellAran Sicilia (e nemmeno quella dellAran nazionale) ad esprimere pareri in merito allestensione a soggetti terzi delle previsioni contrattuali (per soggetti terzi si intendono, in questo caso, i dirigenti regionali esterni).
Infatti, anche a voler ipotizzare che loggetto del parere richiesto dal dipartimento Funzione pubblica fosse quello del trattamento economico spettante ai tre dirigenti esterni revocati solo qualche giorno prima dal Governo Crocetta, è evidente che tale ipotesi non è, come dicono i giuristi, ricomprendibile nella competenza dell’Aran a fornire assistenza ai fini della uniforme applicazione dei contratti collettivi, prevista dal comma 1 del citato art.46. Questo perché il parere non riguarda luniforme applicazione delle disposizioni dell’art.41 a tutti i dirigenti generali interni revocati, ma al solo trattamento dei dirigenti generali esterni revocati.
Insomma, latteggiamento del dipartimento della Funzione pubblica appare incomprensibile. Ma cè di più. La stessa Aran Sicilia, nel proprio sito, pubblica una apposita pagina che si occupa e si preoccupa proprio dei quesiti. LAran Sicilia – e qui sta il bello – precisa che i quesiti devono contenere dubbi interpretativi o difficoltà di lettura delle clausole dei contratti collettivi regionali, e che non saranno forniti pareri che riguardano linterpretazione e lapplicazione di leggi, decreti o altre fonti normative che in qualsiasi modo disciplino istituti del rapporto di lavoro.
Se ne deve dedurre che sia il Governo della Regione – con particolare riferimento al dipartimento della Funzione pubblica – sia lo stesso Commissario dellAran hanno ignorato un principio fissato dalla stessa Aran Sicilia che non potevano non conoscere.
Di fatto, lAran non aveva alcuna competenza a pronunciarsi su tale materia.
Fine delle violazioni? Ma quando mai! Il dipartimento della Funzione pubblica, nel chiedere il parere allAran Sicilia, ha anche disatteso quanto stabilito dalla Giunta regionale con la delibera del 6 marzo 2009. Questa delibera disciplina la procedura per la richiesta di pareri agli organi consultivi in materia di personale regionale con qualifica dirigenziale. E lo fa individuando nel Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) in funzione consultiva, e nellAvvocatura dello Stato gli unici organi competenti ad occuparsi di tale materia.
Questo perché tutti gli altri organi, compreso lUfficio Legislativo e Legale della Regione, non sono riconosciuti organi terzi rispetto alla stessa Regione. E non è nemmeno molto difficile capire il perché: il dirigente generale dell’Ufficio Legislativo e Legale, infatti, è nominato dal Presidente della Regione.
Ma anche il Commissario dell’Aran Sicilia Sicilia è stato nominato dal Presidente della Regione, ed ha come funzione istituzionale quella di rappresentare la Regione in questioni che riguardano i contratti del personale della stessa Regione. Per questa semplice ragione, facilmente comprensibile anche a chi non ha alle spalle studi di Giurisprudenza, il Commissario dellAran non avrebbe dovuto essere considerato organo terzo legittimato a rendere parere in materia di personale con qualifica dirigenziale.
E’ molto singolare che ad una tale, semplice e solare conclusione non siano arrivati i vertici del dipartimento regionale della Funzione pubblica, ai quali, peraltro, non dovrebbero certo difettare le conoscenze giuridiche.
A questo punto sorge unaltra domanda: i vertici del dipartimento regionale della Funzione pubblica, prima di rivolgersi al Commissario dellAran, hanno interpellato gli organi competenti del Cga in funzione consultiva e lAvvocatura dello Stato? Cè stato un diniego da parte di Cga e Avvocatura dello Stato, un diniego ovviamente scritto e non orale? Nellipotesi che di tale diniego esista una rappresentazione per iscritto, quali sarebbero state le ragioni che hanno portato il dipartimento regionale della Funzione pubblica a individuare nel Commissario dellAran Sicilia lorgano consultivo competente ad esprimere un parere così delicato?
Noi pensiamo che a queste domande dovrebbe rispondere il dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica. Ma dovrebbe rispondere anche il Governo.
La Rivoluzione di Crocetta? E maoista. Almeno per la dirigenza
Regione: il dirigente esterno che si pronunciò su se stesso
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