NOI CI SIAMO LIMITATI A METTERE INSIEME L’ORDINANZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PALERMO E IL PARERE ESPRESSO DALL’AVVOCATURA DELLO STATO. E NE ABBIAMO DEDOTTO LE CONSEGUENZE LOGICHE. VEDREMO COSA NE PENSERA’ LA CORTE DEI CONTI
Confessiamo di aver letto e pubblicato con stupore la replica del dottor Antonio Ingroia al nostro articolo di ieri su Sicilia e-Servizi.
Noi ci siamo soltanto limitati a mettere insieme l’ordinanza del giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo e il parere espresso dall’avvocato dello Stato, dottor Giuseppe Dell’Aira.
Che i dipendenti della società Sisev siano stati assunti in forza di un preciso richiamo all’articolo 2112 del Codice civile non è una nostra interpretazione, ma lo abbiamo letto nel parere espresso dall’avvocato Dell’Aira e fatto proprio dal Governo regionale in atti ufficiali.
Riportiamo la parte del parere che, a nostro avviso, fa chiarezza su questa intricata vicenda.
“Il caso di specie, tuttavia – scrive l’avvocato Dell’Aira – sembra prospettarsi, anche sotto questo profilo, con modalità peculiari. Ed infatti esso non si caratterizza in realtà come ‘successione’ nel contratto in servizio, ma come modifica della configurazione strutturale sia dell’originario affidatario, rimasto ‘immutato’, sia dei rapporti costituiti dal medesimo per eseguire le obbligazioni assunte, sia, infine, delle modalità di acquisizione di quel patrimonio di conoscenze e risorse professionali, di cui la società affidataria del servizio (appunto Sise, oggi in liquidazione), deve per necessità disporre”.
“Di conseguenza – scrive sempre l’avvocato Dell’Aira – nulla esclude che quei lavoratori possano giudizialmente invocare (salve ovviamente la potestà piana di Sise di provvedere poi al loro licenziamento per giuste cause connesse alla riduzione del personale e dell’attività) l’applicazione del generale principio di cui all’articolo 2112 C.C. che, in caso di trasferimento di azienda, garantisce la continuazione del rapporto con il concessionario, lasciando il lavoratore titolare di tutti i diritti che ne derivano”.
Ci chiediamo: il dottore Ingroia ha letto questo parere?
Noi, leggendo questo parere – richiesto, lo ricordiamo, dall’assessore regionale all’Economia “con riferimento alla problematica concernente l’assorbimento del personale ex Sisev da parte della società Sicilia e-Servizi”, come si legge nella delibera della Giunta regionale n. 6 del 15 gennaio di quest’anno – abbiamo dedotto, con procedimento logico, che i dipendenti ex Sisev sono stati assunti da Sicilia e-Servizi in forza dell’articolo 2112 del Codice civile, richiamato, non a caso, dall’avvocato Dell’Aira.
Ora, se due più due fa quattro – e secondo noi due più due fa ancora quattro, anche in Sicilia – se l’articolo 2112 del Codice civile non si applica al dipendente ex Sisev che chiedeva di essere riassunto da Sicilia e-Servizi – come ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Palermo – perché mai si dovrebbe applicare per tutti gli altri dipendenti ex Sisev tutt’ora assunti e, quindi, dipendenti di Sicilia e-Servizi?
A nostro modesto avviso, questo benedetto articolo 2112 del Codice civile non può applicarsi per alcuni ed escluderne altri.
Noi abbiamo rispetto per la magistratura. Abbiamo sempre rispettato il dottore Ingroia quando svolgeva la funzione di pubblico ministero. E lo rispettiamo oggi che è commissario di Sicilia e-Servizi. Rispettiamo il Tribunale del Lavoro di Palermo. E rispettiamo il parere dell’avvocato Dell’Aira.
E rispetteremo anche il giudizio della Corte dei Conti quando si pronuncerà su questa vicenda.
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