C’è un palermitano che visitando una città europea, ad un certo punto, non provi rabbia? No. Un palermitano che arriva a Barcellona, come a Sevilla, a Londra come a Bruxelles, a Zagabria come a Berlno, prova un sentimento misto di compiacimento e di rabbia. E’ deliziato dalla pulizia delle città, estasiato dall’efficenza dei servizi, colpito da quel marketing turistico che riesce a vendersi le nude pietre.
Ma poi arriva la botta. All’improvviso il palermitano sente una morsa nello stomaco. Si contorce di rabbia e pensa: ma perché solo da noi le cose non funzionano? Ma perché Palermo, che ha patrimonio artistico culturale da fare invidia al mondo, non riesce a valorizzarsi? Ma, soprattutto, è normale che nel 2012 esista una città europea puzzolente e sporca? Una città europea dove indigeni e turisti devono fare la gimcana tra i rifiuti? Non è normale. Conosciamo le colpe di chi ha amministrato la res publica.
Ma, forse è il caso anche di passarsi una mano sulla coscienza. Finché il palermitano non farà nulla per cambiare le cose, le cose non cambieranno. E’ necessario scendere in campo, battersi in prima persona per cambiare le cose. E senza voli pindarici, ricercare i mezzi che i cittadini hanno per difendersi. Uno di questi, ad esempio, è la class action pubblica, istituita attraverso il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. Loggetto della tutela nei confronti di PA e concessionari di pubblici servizi, sono gli interessi lesi:
a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori
b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi;
c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici;
d) dallomesso esercizio di poteri di vigilanza di controllo o sanzionatori.
Il fine è garantire il corretto svolgimento della funzione amministrativa o la corretta erogazione dei servizi attraverso un controllo diffuso sulladozione da parte degli Enti di tutti gli atti che ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Tutti i casi in cui sembra rientrare il caso Amia, l’azienda che si dovrebbe occupare della raccolta dei rifiuti, a Palermo.
E, infatti, alcuni cittadini palermitani stanno già promuovendo una raccolta firme per promuovere una diffida pubblica contro Amia. LinkSicilia aderisce a questa campagna. Sotto il testo della diffida, qui il modello da compilare e inviare a linksicilia@gmail.com
Invitiamo i lettori ad aderire, ad alzare la testa, concretamente:
“Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e il trasporto a discarica, unitamente alla raccolta differenziata e allo spazzamento manuale e meccanizzato e alla rimozione dei rifiuti urbani pericolosi è svolto dallAmia e dallAmia essemme in palese violazione dei principi elencati nella sua carta dei servizi al punto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. La previsione dei servizi con frequenza giornaliera è disattesa in maniera grave e plateale provocando: 1) trasgressione del contratto di affidamento del servizio da parte del Comune.
2) Attentato alla salute pubblica nei frequenti casi di inosservanza perpetrata e continuata delle disposizioni della carta dei servizi con gravi disagi ai cittadini, alle imprese, al decoro e allimmagine della città.
Ai sensi dellart. 11 del d.l. 286/ 99, i cittadini e gli imprenditori potrebbero chiedere un indennizzo automatico per il mancato rispetto degli standard assicurati, con gravi ripercussioni per la stabilità economica e finanziaria della società
Utenti e consumatori possono agire in giudizio, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi
Come si attiva:
1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e’ notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e’ verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.
L’amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l’omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresi’ ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
2. Il ricorso e’ proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata.
Il ricorso puo’ essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l’onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonche’ di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, puo’ promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e’ proponibile entro un anno dall’esito di tali procedure.
Effetti:
La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e’ comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita’ erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
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