La Corte dei Conti non può intervenire su Regioni a Statuto speciale e Comuni

La Corte dei Conti non può dichiarare il dissesto dei Comuni siciliani. E non può nemmeno ‘indagare’ sui conti della Regione.

La notizia, per certi versi clamorosa, arriva con una sentenza della Corte Costituzionale: la numero 219 del 19 luglio scorso.

La sentenza è molto articolata e va letta passo dopo passo. Riguarda, in particolare, le cinque Regioni a Statuto speciale del nostro Paese: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Val d’Aosta, Sardegna e, naturalmente, la Sicilia.

La prima ‘notizia’, mettiamola così, riguarda i Comuni. Fino ad oggi la Corte dei Conti, in forza del decreto legge n. 174 del 2012, convertito in legge nel luglio dello scorso anno (legge nazionale n. 213) – legge, neanche a dirlo, voluta dal solito Governo Monti – ha dichiarato il dissesto di una ventina di Comuni della Sicilia. Qualche Comune – è il caso di Cefalù – forse non fidandosi molto dei ‘giuristi’ del Governo Monti, ha presentato ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale), bloccando, così, la dichiarazione di dissesto finanziario.

Altri c Comuni, come ad esempio Milazzo, in provincia di Messina, si sono fidati invece del Governo Monti e hanno accettato la dichiarazione di dissesto pronunciata dalla Corte dei Conti e il commissariamento.

E adesso? La situazione si complica – questa volta per la Corte dei Conti – perché nelle Regioni a Statuto speciale questa e altre norme volute dal Governo Monti (e dal vecchio Parlamento nazionale che ha trasformato in legge il decreto del Governo Monti) non si applicano.

Morale: la dichiarazione di dissesto, anzi, le dichiarazioni di dissesto disposte dalla Corte dei Conti nei confronti di alcuni Comuni dell’Isola – e i relativi commissariamenti – sono illegittimi.

A questo punto entriamo nel campo dei paradossi forse pirandelliani. Con la dichiarazione di dissesto – e soprattutto con i commissariamenti – è stato cagionato un danno politico. Ma è stato creato anche un danno erariale.

Chi è che, a questo punto, sanzionerà un danno erariale prodotto indirettamente da una legge nazionale e direttamente dalla Corte dei Conti che ha applicato la medesima legge nazionale?

Il tema, sotto il profilo giuridico – ma anche ‘letterario’ – è interessante. Perché, a pensarci bene, la Corte dei Conti, a causa dei ‘giuristi’ un po’ pasticcioni del Governo Monti potrebbe essere chiamata a sostenere un’azione di responsabilità contro se stessa: e qui saremmo ben oltre l’umorismo pirandelliano…

Altro tema: i rapporti tra Corte dei Conti e Regione siciliana. Con questa sentenza della Consulta la Corte dei Conti perde il potere d’indagine sulla Regione. Come stabilito per i Comuni, la magistratura contabile non potrà procedere all’eventuale dichiarazione di dissesto anche per le Regioni a Statuto speciale, Sicilia in testa.

Dunque, i timori di un’eventuale commissariamento della Regione siciliana da parte della Corte dei Conti – per esempio, per questioni legate alla sanità, ma anche ai residui attivi (leggere entrate incerte) – vengono meno.

La sentenza arriva in un momento particolare per la Sicilia. E precisamente quando il Parlamento dell’Isola si accinge a varare un assestamento di bilancio che si annunciava piuttosto rigido proprio in forza dei ‘desiderata’ espressi dalla Corte dei Conti qualche settimana fa in sede di ‘parifica’ del bilancio 2012.

Ma non c’ molto da stare allegri. Perché la situazione finanziaria della Regione resta critica.

Detto questo, chi esce veramente male da questa storia è il Governo di Mario Monti. Quello del 19 luglio, infatti, è il secondo ‘schiaffo’ che la Corte Costituzionale ha assestato al passato Governo del ‘Professore’, che sarà anche un grande economista (anche se con la sua gestione il debito pubblico del nostro Paese è schizzato oltre la soglia dei 2 mila miliardi di euro), ma che in Diritto Costituzionale è andato un po’ ‘maluccio’.

Qualche settimana fa la Consulta ha ‘bocciato’ la manovra sulle Province del Governo Monti (e del vecchio Parlamento che gli ha approvato la legge). Sottolineando che, per abolire le Province ci vuole una legge costituzionale e non un decreto legislativo poi convertito in legge.

Adesso la Corte Costituzionale ha detto a chiare lettere che il Governo nazionale non si deve immischiare in fatti che riguardano le cinque Regioni del nostro Paese a Statuto speciale. E su questioni ‘pesanti’: perché, di fatto, ha bloccato la Corte dei Conti sulle questioni finanziarie dei Comuni e delle stesse Regioni.

La storia non è finita. Perché, adesso, la Consulta si dovrà pronunciare su una serie di ricorsi presentati dalle Regioni contro ai tagli effettuati sempre dal Governo Monti (e sempre avallati dal vecchio Parlamento). 

In attesa dell’arrivo del terzo pronunciamento sull’operato del Governo Monti consiglierebbe al Parlamento siciliano di non applicare la parte della legge voluta da Monti sulle Regioni. Sarebbe più corretto attendere il pronunciamento della Consulta. Per evitare il caos che si è già scatenato nei Comuni siciliani che, alla fine, come già accennato, hanno subito una dichiarazione di dissesto illegittima e un commissariamento altrettanto illegittimo.

 

 

 

 

 

 

 

Sentenza 219/2013

Giudizio

Presidente GALLO – Redattore LATTANZI

Udienza Pubblica del 19/06/2013 Decisione del 16/07/2013

Deposito del 19/07/2013 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 149, e art. 1 bis, c. 1° e 4°, del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 07/12/2012, n. 213.

Massime:

Atti decisi:

ric. 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 161 e 162/2011; 16, 17, 18 e 20/2013

SENTENZA N. 219

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell’articolo 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi con ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Umbria, Campania e Lazio, della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione siciliana, della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma della Sardegna notificati il 19, il 19-23, il 18 (spedito per la notifica), il 18-23 e il 18 novembre 2011, il 4-7 e il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 23, il 24, il 25 e il 28 novembre 2011 e l’8, il 12 e il 15 febbraio 2013 rispettivamente iscritti ai nn. 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 161 e 162 del registro ricorsi 2011 ed ai nn. 16, 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013.

 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’atto di intervento, fuori termine, della Regione Molise (nel ricorso iscritto al n. 149 del registro ricorsi 2011);

 

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

 

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e per la Provincia autonoma di Trento, Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ric. n. 148 del 2011) ha proposto questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 1, 2, commi 4 e 7, 4, 5, 6, 7, 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 20 settembre 2011, n. 219, per violazione degli articoli 76, 100, 117 e 126 della Costituzione; degli articoli 4, numeri 1) e 3), 16, 54, 79, 80, 81, 103, 104, 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonché del principio di leale collaborazione.

 

1.1.– La Regione ricorrente denuncia in primo luogo l’illegittimità di tutte le disposizioni impugnate per violazione dell’art. 76 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Si osserva al riguardo che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), di cui il decreto legislativo n. 149 del 2011 costituisce attuazione, prevede – nell’articolo 2, comma 3 – che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata» e che in mancanza di intesa il Consiglio dei ministri possa deliberare, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere con l’indicazione delle «specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta». Inoltre il comma 5 del medesimo articolo 2 fa obbligo al Governo di assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi, «piena collaborazione con le regioni e gli enti locali». Nel caso di specie l’intesa non è stata raggiunta, come risulta dal preambolo del decreto legislativo censurato; e nella relazione inviata alle Camere il Governo si limita a riferire di incontri in sede tecnica e della «mancata condivisione – in particolare da parte di Regioni e Comuni – del contenuto del provvedimento», senza nulla dire in merito alle specifiche obiezioni sollevate dai rappresentanti delle Regioni, se non in un accenno alle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate con riguardo alla disciplina del cosiddetto “fallimento politico” del Presidente della Giunta regionale. La dedotta violazione dell’art. 76, secondo la ricorrente, si risolve in una lesione delle proprie prerogative costituzionali, dato che il criterio direttivo di cui al citato art. 2 – che si assume essere stato disatteso – era posto a tutela specifica delle autonomie regionali.

 

1.2.– La Regione Trentino-Alto Adige denuncia anzitutto l’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, perché dall’accoglimento della censura deriverebbe l’annullamento di tutte le norme impugnate o comunque la dichiarazione della illegittimità della loro applicazione alle ricorrenti. Questo articolo prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo impugnato nei confronti degli enti ad autonomia speciale «sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ma dispone l’immediata e diretta applicazione del decreto medesimo qualora, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, non risultino concluse le procedure di cui al menzionato art. 27, e «sino al completamento delle procedure medesime». La disposizione si pone in contrasto, secondo la ricorrente, con l’art. 76 Cost. in riferimento all’art. 1, comma 2, della legge di delega n. 42 del 2009, nella parte in cui stabilisce che «alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Poiché il decreto legislativo n. 149 del 2011 attua – come risulta dal titolo e dalla premessa – gli artt. 2, 17 e 26 della legge di delega, ne deriva che esso «non può applicarsi alle Regioni speciali, né direttamente, né come fonte di un dovere di adeguamento». L’impugnato art. 13 dispone invece la propria diretta applicazione alle Regioni ad autonomia differenziata e per questo viola «i limiti esterni della delega», apertamente contraddicendo un vincolo positivamente stabilito dalla legge di delega.

 

Il medesimo articolo 13 è impugnato anche per violazione degli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Secondo la ricorrente l’articolo censurato condiziona il contenuto delle norme di attuazione – che viene ridotto «alla fissazione della decorrenza o delle modalità di applicazione di norme non aventi il rango di norme di attuazione» – e pone il termine di sei mesi per la loro adozione, ponendosi con ciò in contrasto con l’art. 107 dello statuto, perché una fonte legislativa ordinaria unilateralmente adottata dallo Stato non può incidere sul contenuto o sul termine di adozione di norme di attuazione che si fondano su un accordo raggiunto in sede di commissione paritetica.

 

Secondo la Regione Trentino-Alto Adige l’art. 13 viola inoltre i seguenti parametri statutari: l’art. 104, che richiede per la modifica delle norme contenute nel titolo VI dello statuto una legge ordinaria dello Stato, su concorde richiesta del Governo, «qualora si ritenga che l’art. 13 possa essere riferito anche a tale legge»; l’art. 79, perché, in contrasto con quanto detto articolo prevede, lo Stato avrebbe modificato, con fonte primaria ordinaria, le misure del concorso della Regione ricorrente agli obiettivi di finanza pubblica; gli artt. 103, 104 e 107 – che disciplinano i procedimenti di revisione statutaria e di adozione delle norme di attuazione – perché il d.lgs. impugnato regola materie oggetto di norme statutarie e di attuazione, sulle quali una fonte ordinaria statale non può incidere, salvo che sia adottata con la speciale procedura concordata prevista nell’art. 104, che nella specie non è stata seguita.

 

1.3.– Venendo alle doglianze relative alle singole disposizioni, la Regione Trentino-Alto Adige impugna in primo luogo gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativi, rispettivamente, all’obbligo di redigere una relazione di fine legislatura e di fine mandato provinciale e comunale.

 

La Regione Trentino-Alto Adige lamenta che le disposizioni censurate introducono una disciplina dettagliata in materie di competenza primaria regionale quali l’organizzazione interna (art. 4, n. 1 dello statuto o, se ritenuto più favorevole, art. 117, quarto comma, Cost., in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); la disciplina di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti della regione (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992); l’ordinamento degli enti locali (art. 4, n. 3 dello statuto). Anche qualora la normativa statale censurata fosse ricondotta alla potestà di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), essa, secondo la prospettazione regionale, sarebbe comunque illegittima per la sua natura di normativa dettagliata in materia di competenza concorrente, anche alla luce dell’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.

 

Lo stesso articolo 1 è denunciato anche nella parte in cui prevede che lo schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura sia adottato con atto di natura non regolamentare (comma 5). La previsione, secondo la Regione Trentino-Alto Adige, viola il divieto – desumibile dal comma 6 dell’art. 117 Cost. e dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 – di far ricorso a fonti secondarie nelle materie regionali, e comunque, qualora l’atto si consideri amministrativo e non normativo, il divieto di attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

 

Gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 2, sono censurati, infine, nella parte in cui prevedono una forma di controllo da parte del Tavolo tecnico perché introducono una forma di controllo non prevista nello statuto e nelle relative norme di attuazione e in particolare negli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 (per quanto riguarda l’art. 1, comma 2) nonché negli artt. 79, comma 3, dello statuto e 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 (quanto all’art. 4, comma 2).

 

1.4.– La Regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

L’art. 2, comma 4, stabilisce che qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 – e cioè qualora il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario ad acta non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso (lettera a); e si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell’art. 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento (lettera b) – «il Governo, in attuazione dell’articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009».

 

Il comma 7 dello stesso art. 2 prevede che «Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell’articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l’esercizio dei poteri sostitutivi».

 

Attraverso il richiamo all’art. 8 della legge n. 131 del 2003, attuativo dell’art. 120 Cost., il censurato combinato disposto pretende di applicare la suddetta disposizione costituzionale alle autonomie speciali, laddove, nelle materie statutariamente attribuite alle ricorrenti, l’art. 120 Cost. è inapplicabile, e restano fermi i poteri sostitutivi previsti dalle norme di attuazione di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 (si richiama al riguardo la sentenza di questa Corte n. 236 del 2004). Quanto poi alle materie non previste nello Statuto, la ricorrente deduce che l’art. 8 della legge n. 131 del 2003 sarebbe ad esse applicabile soltanto dopo il trasferimento delle nuove funzioni con le procedure previste dall’art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione. Poiché la disciplina del potere sostitutivo statale in relazione alle nuove funzioni trasferite spetta alle norme di attuazione, il comma 7 dell’art. 2 contrasta anche, secondo la Regione Trentino-Alto Adige, con l’art. 107 Cost. (recte: dello statuto) perché pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.

 

Ulteriore motivo di illegittimità del comma 7 dell’art. 2 è rinvenuto dalla ricorrente nel fatto che detto comma fa riferimento al «mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio» ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, mentre l’art. 120 Cost. «si riferisce soltanto alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, e non anche a generici obiettivi di servizio, la cui nozione è sconosciuta alla Costituzione».

 

1.5.– La Regione Trentino-Alto Adige ha impugnato l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, secondo cui «Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi».

 

Nel fare riferimento all’art. 14, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che affida al Ministero dell’economia e delle finanze verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, «ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», l’articolo denunciato contempla, secondo la ricorrente, un controllo di gestione ministeriale sugli enti locali della Regione e sugli enti pubblici pararegionali. La previsione di tale forma di controllo, in particolare, lederebbe: a) la potestà legislativa primaria e la potestà amministrativa della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli enti para-regionali», rispettivamente riconosciute dall’art. 4, numero 2), dello statuto e 16, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992; b) la competenza legislativa primaria della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli enti locali» di cui all’art. 4, numero 3), dello statuto; c) l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude il conferimento di funzioni amministrative – e quindi anche funzioni di vigilanza – ad organi statali; d) l’art. 117, sesto comma, Cost. e l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, qualora si ritenga che l’atto regolativo da esso previsto abbia natura regolamentare e che pertanto violi il divieto di regolamenti statali in materie regionali, ovvero l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, qualora si ritenga al contrario che l’atto in parola non abbia natura normativa. Sarebbero poi violati gli artt. 54, 79 e 80 dello statuto e l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988

 

1.6.– La Regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale dispone: a) che «gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile»; b) che «i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente» (…) «non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo», né possono ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici; c) che i componenti del collegio dei revisori di cui siano riconosciute gravi responsabilità, in sede di giudizio della Corte dei conti, nello svolgimento della loro attività o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, «non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata».

 

In via preliminare la ricorrente sostiene che il comma 1 dell’impugnato art. 6, in quanto sostituisce l’art. 248, comma 5, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (d’ora in avanti TUEL), è ad essa inapplicabile, in forza dell’art. 1, comma 2, del testo unico medesimo, secondo cui «le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». Nell’ipotesi, prospettata in via subordinata, che il già richiamato art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 prevalga sul censurato art. 6 e che renda l’intero decreto legislativo n. 149 direttamente applicabile alle autonomie speciali, la Regione Trentino-Alto Adige deduce comunque l’illegittimità costituzionale della norma impugnata per contrasto con l’art. 4, numero 3), dello statuto, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. L’impugnato articolo introdurrebbe, infatti, una disciplina dettagliata ed autoapplicativa in una materia di competenza legislativa regionale.

 

Quanto al comma 2 dell’art. 6, esso – che non modifica il t.u. degli enti locali – se applicato in via diretta alla Regione in forza del ricordato art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 si pone comunque in contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 54, numero 5), 79, comma 3, e 80 dello statuto, nonché con l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, perché, nella materia, riservata alla Regione, dell’ordinamento degli enti locali, introduce forme di controllo ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste.

 

1.7.– La Regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale prevede una serie di sanzioni per l’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte della «Regione o Provincia autonoma inadempiente». La ricorrente ne lamenta il contrasto con l’art. 79 dello statuto. Dall’evocato parametro statutario emergerebbe chiaramente, secondo la ricorrente, che il legislatore delegato, con la disposizione impugnata, ha modificato unilateralmente il regime finanziario disegnato dallo Statuto, con lesione del principio dell’accordo che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regione Trentino-Alto Adige.

 

In via subordinata – qualora cioè si ammettesse l’intervento del legislatore ordinario in materia – la Regione Trentino-Alto Adige lamenta il contrasto della disposizione impugnata con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto, in materia di competenza regionale e provinciale, non si potrebbe comunque far luogo all’applicazione diretta della normativa statale, sussistendo in capo alle ricorrenti soltanto un dovere di adeguamento.

 

2.– La Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre (ric. n. 149 del 2011) ha proposto questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7; e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto.

 

2.1.– La ricorrente denuncia in via preliminare l’illegittimità di tutte le disposizioni impugnate per violazione degli artt. 76 e 114 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, lamentando, con argomentazioni in tutto coincidenti con quelle spese dalla Regione Trentino-Alto Adige nel ricorso n. 148 del 2011 (supra, punto 1.1.), il mancato perfezionarsi della prescritta intesa, la mancata indicazione delle «specifiche motivazioni» per le quali l’accordo non è stato raggiunto e la stessa insussistenza delle ragioni di urgenza che avrebbero determinato il Governo a non proseguire ulteriormente nella ricerca dell’intesa con la Regione.

 

2.2.– La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, che disciplina la responsabilità del Presidente della Giunta regionale per l’ipotesi di grave dissesto finanziario. La ricorrente assume il contrasto del predetto art. 2 con l’art. 76 Cost., in riferimento ai principi e criteri direttivi indicati negli artt. 2, lettera z), e 17, lettera e), della legge di delegazione n. 42 del 2009. La dedotta illegittimità della norma denunciata verrebbe in evidenza sotto tre profili: a) perché essa introduce l’autonoma fattispecie del grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario; b) perché collega la rimozione del Presidente della Giunta regionale a tale fattispecie, anziché a specifiche gravi violazioni di legge, come richiesto dall’art. 126 Cost.; c) perché collega siffatta rimozione non già alle attività che il Presidente della Giunta svolge in quanto tale, ma nella sua opera di Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi dell’art. 2, commi 79 e 83, della legge n. 191 del 2009. Quanto al primo profilo, la norma impugnata estende alla Regione il regime del dissesto finanziario senza che nella legge di delega compaia alcun riferimento a questa fattispecie, che, di conseguenza è “creata” dal legislatore delegato in eccesso di delega. Non può infatti rinvenirsi il fondamento del censurato art. 2 nell’art. 17, lettera e), della legge n. 42 del 2009, che si riferisce genericamente a una situazione di grave dissesto delle finanze regionali come premessa per far scattare il procedimento di scioglimento degli organi regionali, «ove ne ricorrano i presupposti», dovendosi questi presupposti rinvenire nelle “gravi violazioni di legge” cui fa riferimento l’art. 126 Cost. Quanto al secondo profilo, la ricorrente rileva che la legge di delega fa rientrare fra i casi di grave violazione di legge rilevanti ai sensi dell’art. 126 Cost. «le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali», ma ciò non autorizza a concludere che il «grave dissesto» possa essere di per sé identificato con una «grave violazione di legge» ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 Cost. Solo le specifiche violazioni di legge potranno, al contrario, essere ritenute gravi quando conducano al dissesto finanziario. Di qui la conclusione che il collegamento automatico della fattispecie del grave dissesto finanziario alla sanzione dello scioglimento della Giunta regionale integra una violazione della legge di delega, e quindi, indirettamente, dell’art. 76 Cost. Quanto, infine, al terzo dei profili di censura, la necessaria coincidenza personale tra la figura del commissario governativo e quella del Presidente della Regione non è sufficiente, ad avviso della ricorrente, a superare il rilievo che le due figure sono istituzionalmente e giuridicamente diverse e che nella legge di delega lo scioglimento era prospettato come sanzione alle gravi violazioni di legge che portino al dissesto compiute dal Presidente, non già dal Commissario nominato dal Governo. Appare inoltre incongruo alla ricorrente che al Presidente della Regione, in quanto organo politico responsabile nei confronti del Consiglio regionale, si commini una gravissima sanzione sul piano politico imputandogli comportamenti tenuti nella veste di commissario, nella quale egli opera invece in raccordo e in rapporto di responsabilità con il Governo nazionale.

 

2.3.– La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, per contrasto con l’art. 76 Cost. La ricorrente afferma che il comma impugnato modifica le previsioni contenute nell’art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che tuttavia è stata a sua volta modificata dopo il conferimento della delega, ma prima dell’esercizio della stessa da parte del Governo. Con questo intervento legislativo il Parlamento avrebbe implicitamente operato una revoca parziale della delega originariamente concessa, imponendo al legislatore delegato di rispettare la disciplina parlamentare sopravveniente alla delega. Ma questo limite, secondo la prospettazione regionale, è stato violato dalla disposizione denunciata, la quale, «disciplinando con norme nuove le procedure di rientro dal disavanzo sanitario» modifica la disciplina introdotta dal legislatore parlamentare successivamente alla legge di delega e inoltre, sovrapponendosi caoticamente a tale disciplina parlamentare reca un vulnus al principio della certezza del diritto.

 

2.4.– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato anche i commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione dell’art. 126 Cost. Detta disposizione costituzionale subordina la rimozione del Presidente della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale alla circostanza che essi abbiano compiuto gravi violazioni di legge, che sussistono – secondo la ricorrente – soltanto «se gli organi regionali tengono uno specifico comportamento, in contrasto con specifiche norme, comportamento che a seguito della contestazione potrebbero far cessare». La formulazione costituzionale e le corrispondenti espressioni impiegate negli statuti speciali («reiterate e gravi violazioni di legge») esprimono, infatti, «la necessità che i comportamenti illegittimi abbiano un certo grado di frequenza e intensità, ma anche di intenzionalità». Tutti questi caratteri difetterebbero nella previsione della fattispecie del dissesto finanziario come ipotesi legittimante la rimozione del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

 

2.5.– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui collega la sanzione dello scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta per responsabilità politica all’accertamento – da parte della Corte dei conti – del ricorso delle condizioni di cui al comma 1. La ricorrente contesta la violazione degli artt. 24, 100 e 103, secondo comma, Cost. nonché del principio di ragionevolezza. Essa premette che l’accertamento della responsabilità personale del Presidente della Giunta è rimesso alla Corte dei conti «senza che la norma specifichi se a tal fine la Corte agisca nell’ambito delle sue attribuzioni di controllo ovvero quale organo di giurisdizione». Nell’ipotesi in cui si ritenga che l’accertamento in discorso debba essere eseguito nell’esercizio delle funzioni di controllo collaborativo, i parametri costituzionali evocati sarebbero lesi perché l’accertamento della diretta responsabilità del Presidente della Regione e la diretta imputabilità allo stesso del verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, a titolo di dolo o colpa grave, richiede necessariamente un procedimento giurisdizionale, «caratterizzato dal rispetto del principio del contraddittorio e dal pieno riconoscimento degli inviolabili diritti di difesa». Se invece la disposizione fosse interpretata – nonostante una contraria indicazione si ricavi dall’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 – nel senso che, ai fini degli accertamenti richiesti alla Corte dei conti, concorrano la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale, la disposizione sarebbe egualmente incostituzionale, per violazione dei medesimi parametri, perché l’elemento oggettivo del danno ingiusto sarebbe ascrivibile ex se al fatto del grave dissesto finanziario senza il necessario concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Si osserva al riguardo nel ricorso che «si tratterebbe (…) di un giudizio di responsabilità erariale di cui non sono chiare le regole, le modalità di introduzione, le garanzie di difesa nelle varie fasi, la competenza ed i gradi». Anche ad ammettere che il legislatore abbia subordinato l’irrogazione della sanzione all’accertamento, in sede di giudizio di responsabilità, della sussistenza del dolo o della colpa grave del Presidente, con sentenza passata in giudicato, il procedimento definito nel denunciato art. 2, comma 2, è comunque considerato illegittimo dalla ricorrente perché irragionevolmente genera una «situazione di grave incertezza e di delegittimazione degli organi costituzionali della Regione, destinata a protrarsi nel tempo», anticipando di fatto la sanzione politica che, giuridicamente, dovrebbe colpire il Presidente solo quando sia accertata in via definitiva la sussistenza delle condizioni soggettive rilevanti ai sensi dell’art. 126 Cost.

 

2.6.– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, secondo cui «Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni». La ricorrente ne deduce il contrasto con la legge di delega n. 42 del 2009 e l’indiretta violazione dell’autonomia regionale, sotto diversi profili. In primo luogo la legge di delega – secondo le ricorrenti – non prevede gli organi regionali come possibili destinatari delle sanzioni della ineleggibilità e incandidabilità. Infatti detta legge autorizzava a introdurre quale meccanismo sanzionatorio automatico per gli organi di governo l’ineleggibilità degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL, e quindi faceva riferimento solo agli enti locali sub-regionali, non certo alle Regioni. Inoltre la legge di delegazione n. 42 del 2009 autorizzava il legislatore delegato a prevedere ipotesi di ineleggibilità degli amministratori degli enti dichiarati in stato di dissesto finanziario, non anche a introdurre la sanzione della incandidabilità, che differisce per ratio e disciplina giuridica dalla ipotesi di ineleggibilità. Da ultimo la ricorrente osserva che la legge di delega ammetteva l’individuazione di «casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici», mentre l’impugnato comma 3 dell’art. 2 estende l’interdizione alle cariche di enti e organi politici.

 

Lo stesso comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 è impugnato dalla Regione Emilia-Romagna anche per violazione dell’autonomia legislativa prevista nell’art. 122 Cost. in materia di sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale. La disposizione censurata, infatti, nella suddetta materia di legislazione concorrente pone una disciplina analitica e autoapplicativa che non lascia alla legge regionale alcun margine di integrazione; sotto altro profilo il denunciato comma 3 si ritiene viziato per irragionevolezza in quanto irroga una sanzione sproporzionata, specie se comparato alle altre ipotesi legislativamente previste di applicazione della sanzione della incandidabilità, che sono tutte connesse a gravissimi episodi di criminalità. La ricorrente aggiunge, infine, che la disposizione denunciata è illogica, e quindi irragionevole, là dove «pretende di disciplinare restrittivamente i poteri di nomina dei propri “organi e cariche di governo” da parte delle istituzioni europee», mentre avrebbe dovuto far riferimento alle sole designazioni spettanti alla Repubblica italiana in tali organi comunitari.

 

2.7.– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell’art. 2, che disciplina la nomina di un commissario ad acta e affida tale nomina al Consiglio dei ministri. Secondo la ricorrente, la disposizione è illegittima per violazione dell’art. 76 Cost., perché, in assenza di un’autorizzazione nella legge di delega, sostituisce il meccanismo di nomina commissariale previsto dall’art. 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) – che era più garantista perché basato su designazioni parlamentari e sulla nomina degli amministratori straordinari da parte del Presidente della Repubblica – con una nomina governativa che viola l’autonomia costituzionale della Regione. Inoltre il comma impugnato, secondo la ricorrente, lede il principio di leale collaborazione, perché non prevede un’intesa della Conferenza Stato-Regioni sul commissario da nominare.

 

2.8.– La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui esso fa riferimento al «mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio» ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, laddove l’art. 120 Cost. «si riferisce soltanto alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, e non anche a generici obiettivi di servizio».

 

2.9.– La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale stabilisce un regime di decadenza automatica e di interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti. La disposizione è denunciata in primo luogo per contrasto con l’art. 76 Cost., perché commina sanzioni gravissime che la legge di delega prevede soltanto per gli amministratori degli enti locali; in secondo luogo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché, nell’introdurre una sanzione interdittiva nella misura predeterminata e fissa di dieci anni, reca una disciplina dettagliata e autoapplicativa nella materia di potestà legislativa concorrente “coordinamento della finanza pubblica”; in terzo luogo, perché lede la competenza legislativa residuale della Regione in tema di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.

 

2.10.– Nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con ricorso n. 149 del 2011 dalla Regione Emilia-Romagna, la Regione Molise ha proposto atto di intervento ad adiuvandum – depositato fuori termine il 7 giugno 2012 – chiedendo a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7, nonché dell’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 16, 24, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché ai princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto. La Regione interveniente assume di avere interesse a far valere le predette violazioni, in quanto il proprio Presidente è Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario regionale.

 

3.– Con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre (ric. n. 150 del 2011), la Provincia autonoma di Trento ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 76, 100, 117 Cost., nonché degli artt. 8, numero 1); 9, numero 10); 16, 47, 49-bis; 54, 79, 80, 81 dello statuto speciale; degli artt. 2 e 4 del citato d.lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 16, 17 e 18 del menzionato d.lgs. n. 268 del 1992; del richiamato d.P.R. n. 305 del 1988; dell’art. 8 del citato d.P.R. n. 526 del 1987, nonché del principio di leale collaborazione.

 

3.1 – La Provincia di Trento ha denunciato l’illegittimità di tutte le disposizioni censurate per violazione dell’art. 76 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. L’adozione del decreto legislativo in assenza dell’intesa prescritta dall’art. 2, comma 3, della legge di delega n. 42 del 2009, l’omessa indicazione delle «specifiche motivazioni» che hanno impedito il perfezionamento dell’accordo e l’insussistenza del presupposto dell’urgenza indicato dal Governo a giustificazione della propria unilaterale condotta integrerebbero la denunciata violazione, per ragioni analoghe a quelle già indicate supra, al punto 1.1., con riferimento al ricorso n. 148 del 2011, promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

3.2 – La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità dell’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, osservando che dall’accoglimento di tale questione deriverebbe la non applicazione alla ricorrente dell’intero d.lgs. n. 149 del 2011. La questione è proposta in riferimento ai medesimi parametri (art. 76 Cost., artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto; art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) e sulla base delle medesime argomentazioni indicate supra, al punto 1.2., con riferimento al ricorso n. 148 del 2011 proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

3.3 – La Provincia di Trento ha impugnato gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, rispettivamente dedicati alla Relazione di fine legislatura regionale e alla Relazione di fine mandato provinciale e comunale, assumendo che essi violino le competenze ad essa statutariamente attribuite in materia di «vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali» (art. 54, numero 5), coordinamento degli enti locali con riguardo agli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alla vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 79, comma 3, e art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988); finanza locale (art. 80); bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti della Provincia (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992), organizzazione interna della Provincia (art. 8, numero 1, dello statuto o, se ritenuto più favorevole, art. 117, quarto comma, Cost., nonché art. 47 dello statuto per i rapporti fra organi politici); finanza comunale (art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992). Le doglianze sono argomentate in termini del tutto analoghi a quelli già illustrati supra, al punto 1.3., con riferimento al ricorso n. 148 del 2011 promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

In relazione al coordinamento della finanza nel settore sanitario (art. 117, terzo comma, Cost.), la Provincia di Trento ricorda che essa, ai sensi dell’art. 34, comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale nel rispettivo territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e ciò dovrebbe escludere che lo Stato abbia titolo per dettare in tale materia norme di coordinamento finanziario.

 

La ricorrente ha impugnato anche il comma 5 dell’art. 1, il quale prevede che lo schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura sia adottato con atto di natura non regolamentare (comma 5). La previsione, secondo la Provincia ricorrente, viola il divieto – desumibile dal comma 6 dell’art. 117 Cost. e dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 – di far ricorso a fonti secondarie nelle materie regionali, e comunque, qualora l’atto si consideri amministrativo e non normativo, il divieto di attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

 

Gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 2, sono censurati infine nella parte in cui prevedono una forma di controllo da parte del Tavolo tecnico perché introducono una forma di controllo non prevista nello statuto e nelle relative norme di attuazione e in particolare negli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 (per quanto riguarda l’art. 1, comma 2) nonché negli artt. 79, comma 3, dello statuto e 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 (per quanto riguarda l’art. 4, comma 2).

 

3.4.– La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011. La censura è formulata in termini identici a quella prospettata nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.2).

 

3.5.– La medesima ricorrente ha impugnato il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, per contrasto con l’art. 76 Cost. La censura è formulata in termini identici a quella prospettata nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.3).

 

3.6.– La Provincia di Trento ha impugnato pure l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui collega la sanzione dello scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta al verificarsi della fattispecie di grave dissesto finanziario, in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti già illustrati nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.5).

 

3.7.– La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione, rimosso ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, sia «incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni» e aggiunge che per lo stesso periodo, lo stesso Presidente non può «essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea».

 

In via preliminare la ricorrente lamenta la violazione delle norme statutarie e costituzionali che attribuiscono alla Provincia la competenza concorrente in materia sanitaria (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001) organizzativa e finanziaria (artt. 8, numero 1, e 69), ed escludono l’applicazione alla Provincia delle norme di coordinamento finanziario relative alle Regioni ordinarie (art. 79 statuto). Inoltre la Provincia trentina osserva che la disposizione censurata assume quale suo presupposto la disciplina sui piani di rientro sanitario, disciplina alla quale la Provincia è estranea, in quanto sostiene la spesa sanitaria con risorse poste a carico del proprio bilancio.

 

Per i profili di merito, la censura è formulata in termini identici a quella prospettata nel ricorso n. 149 del 2011, promosso dalla Regione Emilia-Romagna (supra, punto 2.6).

 

3.8.– La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 2, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 149 del 2011 in riferimento agli stessi parametri e per gli stessi motivi illustrati supra, al punto 1.4., con riguardo al ricorso n. 148 del 2011 promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

Le due norme denunciate, secondo la Provincia di Trento, sarebbero comunque illegittime, per la parte in cui si applicano al settore sanitario, perché la sanità è posta interamente a carico del bilancio provinciale e ciò esclude che nei suoi confronti trovi applicazione la disciplina sui rientri dal deficit sanitario che costituisce la premessa delle norme censurate.

 

3.9.– La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale stabilisce un regime di decadenza automatica e di interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti. La ricorrente deduce il contrasto della disposizione impugnata: a) con l’art. 76 Cost., perché commina sanzioni gravissime, previste nella legge di delega n. 42 del 2009 soltanto per gli amministratori degli enti locali; b) con l’art. 117, terzo comma, Cost. e l’art. 79 dello statuto, perché, nell’introdurre una sanzione interdittiva nella misura predeterminata e fissa di dieci anni, reca una disciplina dettagliata nella materia di potestà legislativa concorrente “coordinamento della finanza pubblica”; con l’art. 8, numero 1), dello statuto – o con l’art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole – perché gli evocati parametri attribuiscono alla Provincia la potestà legislativa esclusiva in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale.

 

La medesima disposizione, per la sola parte in cui si applica al settore sanitario, è censurata per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., sul rilievo che lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento in tale materia, dato che la sanità è posta interamente a carico del bilancio della Provincia ricorrente e ciò esclude che trovi applicazione nei suoi confronti la disciplina sui rientri dal deficit sanitario (art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009) che costituisce la premessa delle norme censurate.

 

3.10.– La Provincia di Trento ha impugnato il già citato art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, per ragioni analoghe a quelle sopra illustrate, al punto 1.5., con riguardo al ricorso n. 148 del 2011, promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige. Inoltre la ricorrente deduce il contrasto con l’art. 79, comma 3, dello statuto – unitamente agli artt. 54, numero 5), e 80 dello statuto e all’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano «funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti ed organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali, alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria» e stabilisce che le province «vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica» da parte degli enti ed organismi predetti ed «esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».

 

3.11.– La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 per motivi analoghi a quelli già illustrati supra, al punto 1.6, con riguardo al ricorso n. 148 del 2011, proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

Inoltre, nell’ipotesi, prospettata in via subordinata, che il già richiamato art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 prevalga sul censurato art. 6 e che renda l’intero decreto legislativo n. 149 direttamente applicabile alle autonomie speciali, la Provincia di Trento deduce che la norma impugnata contrasta con l’art. 80 dello statuto, secondo cui spetta alla Provincia la competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale, perché essa pone precetti dettagliati e autoapplicativi in una materia di competenza primaria provinciale.

 

La ricorrente lamenta inoltre che l’articolo impugnato interferisce illegittimamente con la disciplina delle elezioni provinciali – e quindi con gli artt. 8, numero 1 (o 117, quarto comma, Cost. se ritenuto più favorevole), e 47 dello statuto – perché l’incandidabilità non è da esso collegata alla commissione di reati e pertanto non può rientrare nella competenza statale sull’ordine pubblico.

 

Quanto, infine, al comma 2 dell’art. 6, esso è censurato per violazione degli artt. 54, numero 5), 79, comma 3, e 80 dello statuto, nonché dell’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, che attribuiscono alla Regione competenze in materia di ordinamento degli enti locali e riconoscono alle Province poteri di vigilanza e di controllo di gestione, perché introduce forme di controllo ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste.

 

3.12.– La Provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli stessi parametri e ai medesimi argomenti illustrati supra, al punto 1.7, con riguardo al ricorso n. 148 del 2011, proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

Il comma 2 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011 è denunciato dalla Provincia ricorrente anche per violazione degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto, anche in riferimento alla legge della Provincia autonoma di Trento 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). L’art. 3 di detta legge dispone infatti che «in sede di definizione dell’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite (…) le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno» e tale accordo non sarebbe stato nella specie siglato. La Provincia di Trento si duole, inoltre, che le lettere c) e d) del predetto comma 2 – le quali vietano all’ente locale inadempiente al patto di stabilità interno di ricorrere all’indebitamento per spese di investimento e di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto – ledono l’art. 17, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 268 del 1992, che attribuisce alla Provincia la competenza a disciplinare «con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale».

 

4.– La Regione Umbria, con ricorso notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre (ric. n. 151 del 2011), ha proposto questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7; e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 100, 103, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza e certezza del diritto.

 

4.1.– Il ricorso ha contenuto identico a quello proposto dalla Regione Emilia-Romagna, già sopra illustrato (punto 2).

 

5.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale – spedito il 19 novembre 2011 e ricevuto il 22 novembre 2011 ? e depositato il 23 novembre 2011 (ric. n. 154 del 2011), la Regione Campania ha promosso, in riferimento agli artt. 120, 122 e 126 Cost. nonché al principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011. In particolare, ad avviso della ricorrente, i commi denunciati si porrebbero in contrasto, rispettivamente, con: a) gli artt. 122 e 126 Cost. ed il principio di ragionevolezza; b) gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost.; c) l’art. 122, primo comma, Cost.

 

5.1.– Il denunciato comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 disciplina le conseguenze del verificarsi della fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, delle Regioni assoggettate a piano di rientro ai sensi dell’art. 2, comma 77, della citata legge n. 191 del 2009, come definita dal comma 1 dello stesso art. 2 (secondo cui: «La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell’articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all’articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef al livello massimo previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68»). Il comma impugnato, censurato, in dichiarato riferimento agli artt. 122 e 126 Cost. ed al principio di ragionevolezza, «nella parte in cui prevede che il grave dissesto finanziario ? come definito dal comma 1 ? determina lo scioglimento degli organi regionali», stabilisce che: «Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato».

 

La Regione ricorrente afferma che tale comma víola gli artt. 122 e 126 Cost.

 

Ad avviso della Regione, il comma denunciato víola anzitutto l’art. 126 Cost. sotto due distinti profili. In primo luogo, perché fa riferimento ad un’ipotesi di responsabilità politica del Presidente della Giunta non contemplata da detto parametro costituzionale, che prevede, quale unica ipotesi di responsabilità politica del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale diretto, quella che lega tale organo, in via esclusiva, al Consiglio regionale, e, quindi, agli elettori; responsabilità che è connessa al rapporto fiduciario tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale e che può essere fatta valere a mezzo della mozione di sfiducia approvata dallo stesso Consiglio regionale ai sensi dell’art. 126, terzo comma, Cost. In secondo luogo, perché, sovrapponendo in un’unica figura di incerta portata una ipotesi di grave violazione di legge ai sensi del primo comma dell’art. 126 Cost., ed una costituzionalmente inedita ipotesi di responsabilità politica diversa da quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 126 Cost., crea un tertium genus di causa di scioglimento degli organi regionali, non previsto dall’art. 126 Cost. e quindi in contrasto con esso.

 

La stessa Regione Campania denuncia poi il contrasto dell’impugnato comma 2 con il principio di ragionevolezza sotto quattro distinti profili. Anzitutto, perché, ai fini della responsabilità del Presidente pro-tempore della Giunta, non tiene conto né del fatto che egli “eredita” il dissesto delle precedenti gestioni, del cui disavanzo non è previsto lo «scorporo», né dei miglioramenti dallo stesso conseguiti nella riduzione del disavanzo, i quali, al contrario, gli vengono addebitati come inadempimenti parziali. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, la disposizione denunciata si pone in palese contraddizione con il principio di proporzionalità, perché, col configurare la grave violazione di legge nel caso in cui il Presidente della Giunta, nominato commissario ad acta ai sensi dell’art. 2, commi 79 e 83, della legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto in tutto «o in parte» all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, da esso derivanti (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 149 del 2011), consente che anche un parziale inadempimento, pur se minimo, possa determinare lo scioglimento degli organi regionali. La ricorrente afferma infine l’irragionevolezza del comma impugnato in quanto esso riferisce la responsabilità del grave dissesto finanziario al solo Presidente della giunta regionale, a prescindere, peraltro, dalla forma di governo delle singole Regioni prevista dagli statuti e dalle leggi statutarie.

 

Il comma denunciato contrasterebbe con gli invocati parametri degli artt. 122 e 126 Cost. perché non prevede alcun meccanismo di preavviso che consenta alle Regioni di evitare di incorrere nelle sanzioni da esso previste. Carenza tanto più notevole alla luce del dettato dell’art. 120 Cost. e della norma di attuazione dello stesso di cui all’art. 8 della legge n. 131 del 2003, la quale prevede che, nei casi e per le finalità previsti dall’art. 120, secondo comma, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri assegni all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che solo decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, assuma i provvedimenti necessari.

 

La ricorrente denuncia infine il contrasto dell’impugnato comma 2 con gli invocati artt. 122 e 126 Cost. anche sotto il profilo che detto comma non precisa la natura, le modalità ed i limiti dell’accertamento, da parte della Corte dei conti, della sussistenza della fattispecie di grave dissesto finanziario e della sua riconduzione alla responsabilità del Presidente della Giunta regionale ? in particolare, la norma impugnata difetta di qualsiasi indicazione in ordine sia alla natura giurisdizionale o di controllo dell’accertamento operato dalla Corte sia alla necessità di un «accertamento definitivo di secondo grado (che in sede di controllo andrebbe peraltro individuato!)» ? con il conseguente svuotamento del contenuto «astrattamente garantistico» del procedimento, «derivante dalla sua somiglianza al modello costituito dall’art. 126, comma 1, Cost.».

 

5.2.? La ricorrente impugna poi il comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 per violazione dell’art. 122, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione, rimosso ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, sia «incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni» e aggiunge che per lo stesso periodo lo stesso Presidente non può «essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea».

 

La Regione Campania afferma anzitutto la non riconducibilità dell’incandidabilità prevista dall’impugnato comma 3 ad un caso di indegnità morale ai sensi dell’art. 48, quarto comma, Cost., tenuto conto che essa limita il diritto di elettorato passivo e non quello di elettorato attivo.

 

La stessa Regione sottolinea poi che l’alinea del comma 1 dell’art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), riserva allo Stato la competenza in materia di incandidabilità di «coloro che hanno riportato sentenza di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione» (ipotesi disciplinate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), riserva la cui ratio è stata individuata dalla Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992) nella volontà di costruire una difesa dello Stato contro l’aggravarsi della criminalità organizzata e dell’infiltrazione di suoi esponenti negli organi elettivi. In assenza, nella specie, di una tale ratio, e ricorrendo invece quella di sanzionare il Presidente della Giunta in conseguenza dell’adozione di atti di natura politica, la ricorrente afferma che «si può dubitare» che la norma censurata rispetti «la regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità» della limitazione imposta al diritto di elettorato passivo (è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, emessa in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost.).

 

La ricorrente deduce il contrasto della disposizione impugnata con l’art. 122, primo comma, Cost. perché essa «è collocata fuori dall’apposita sedes materiae» costituita dalla legge quadro n. 165 del 2004, la quale, come precisato dal suo art. 1, «stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti […] i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale […]» (ricomprendendo tra questi anche cause di ineleggibilità non rimuovibili dall’interessato come le incandidabilità di cui all’alinea del comma 1 dell’art. 2 e la non rieleggibilità immediata del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato consecutivo di cui al comma 1, lettera f). In proposito, la ricorrente precisa che se è dubbio che il legislatore ordinario possa vincolare il legislatore futuro al rispetto del principio di organicità della disciplina di una data materia (è citato l’art. 183, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), certamente tale dubbio non sussiste nel caso in cui il vincolo sia imposto da una norma gerarchicamente superiore (sono citati, quali esempi di un siffatto vincolo, l’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l’art. 44, commi 3 e 4, dello statuto della Regione Toscana). La ricorrente evidenzia infine che se è vero che, in base all’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003, nelle materie di competenza concorrente il legislatore statale è sottratto al vincolo di organicità, è però vero che, alla luce dell’art. 1, comma 4, della medesima legge, le materie di competenza concorrente sono da intendere, nella specie, come solo quelle previste dall’art. 117, quarto comma, Cost.

 

5.3.? La Regione Campania impugna infine il comma 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, a norma del quale: «Nelle more dell’insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l’esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l’ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili».

 

La Regione ricorrente afferma che tale comma víola gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost.

 

Secondo la Regione, il comma denunciato contrasta anzitutto con l’art. 126, primo comma, Cost., perché rimette all’esclusiva decisione del Consiglio dei ministri la nomina del commissario ad acta per l’esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale senza prevedere alcuna forma procedimentale idonea a garantire il coinvolgimento dell’ente territoriale interessato e, quindi, il rispetto della sua autonomia costituzionale a fronte di un intervento statale altamente limitativo della stessa. Ad avviso della ricorrente, se per lo scioglimento del Consiglio regionale e per la rimozione del Presidente della Giunta l’art. 126, primo comma, Cost. ha previsto la forma del decreto motivato del Presidente della Repubblica ed il parere obbligatorio della Commissione bicamerale per le questioni regionali, tali garanzie ? «voto della Commissione bilaterale e intervento del Presidente della Repubblica» ? sarebbero tanto più irrinunciabili, e dovrebbero ricorrere, quando si provvede all’individuazione del soggetto chiamato a sostituire l’organo regionale rimosso e, quindi, ad esercitare le competenze ad esso attribuite a livello costituzionale. La nomina dello stesso dovrebbe, perciò, essere contestuale alla rimozione del Presidente della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio regionale ed essere assistita dalle medesime garanzie. A sostegno dei propri assunti, la ricorrente menziona le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 240 del 2004.

 

Il comma censurato violerebbe poi gli invocati artt. 126, primo comma, e 120, primo comma, Cost., perché affida al commissario ad acta l’esercizio della generalità delle competenze del Presidente della Giunta regionale, quale organo rappresentativo e di governo della Regione ? competenze definite solo genericamente in relazione all’«ordinaria amministrazione» ed agli «atti improrogabili» ? invece di limitare i suoi poteri a singole attività specificamente individuate, come imposto dalla stessa giurisprudenza costituzionale in tema di sostituzione di un commissario ad acta ad organi delle Regioni (è citata la sentenza n. 165 del 2011).

 

L’impugnato comma 5 violerebbe infine l’art. 126, primo comma, Cost., anche perché non stabilisce alcun termine entro il quale debbono essere celebrate le elezioni per il rinnovo degli organi regionali sciolti o rimossi (né indica l’organo che dovrebbe indirle), con la conseguenza della mancanza di qualunque limite temporale della sostituzione del Presidente della Giunta da parte del commissario ad acta e dell’illegittimo protrarsi sine die della compressione dell’autonomia regionale. La ricorrente sottolinea che l’esigenza di una disciplina legislativa che consenta il tempestivo rinnovo degli organi regionali è stata affermata dalla stessa Corte costituzionale, con riguardo ad un altro caso di interruzione anomala della legislatura regionale rappresentato dall’annullamento delle elezioni regionali (è citata, al riguardo, la sentenza n. 196 del 2003).

 

6.? Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 18 novembre 2011 e depositato il 24 novembre 2011 (ric. n. 156 del 2011), la Regione Lazio ha promosso, in riferimento agli artt. 5, 117, 117, quarto comma, 119, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l’art. 76 Cost.», all’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011. In particolare, ad avviso della ricorrente, tutti gli articoli denunciati violerebbero l’art. 76 Cost. (per contrasto con i commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge di delegazione n. 42 del 2009) e il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost. Quanto alle singole disposizioni impugnate, esse contrasterebbero, rispettivamente, con: a) gli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost.; b) gli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l’art. 76 Cost.» ed il principio di leale collaborazione; c) 76, 117, quarto comma, e 123 Cost.; d) 117, quarto comma, e 119 Cost.

 

6.1.– La ricorrente deduce anzitutto la violazione, da parte di tutte le disposizioni impugnate, dell’art. 76 Cost., per contrasto con i commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge di delegazione n. 42 del 2009, e del principio di leale collaborazione (tutelato dalle citate norme interposte); violazioni «che si riflettono sulla sfera di competenza della Regione». La ricorrente sottolinea in proposito che, in base ai citati parametri interposti: a) gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Governo sono trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata», mentre, in mancanza di detta intesa nel termine di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), «il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere» nella quale «sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta» (art. 2, comma 3); b) il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, «assicura […] piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» (art. 2, comma 5).

 

Secondo la difesa regionale, il Governo avrebbe violato tali vincoli procedurali, posti dalla legge n. 42 del 2009 a tutela del principio di leale collaborazione. Infatti, in mancanza dell’intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema del decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha deliberato approvando una relazione carente dell’indicazione delle «specifiche motivazioni» per cui l’intesa non era stata raggiunta. In tale relazione si è infatti limitato ad affermare, «in maniera del tutto apodittica», di dare corso (in mancanza dell’intesa) all’iter del provvedimento in considerazione della conformità di questo alla Costituzione ed in ragione dell’imminente scadenza del termine previsto dalla legge delega per l’adozione del decreto, senza spendere «una sola parola» in merito ai molteplici profili di illegittimità dello schema che erano stati evidenziati dalle Regioni e dalle Province autonome e che avevano impedito il raggiungimento dell’intesa. Da ciò la violazione degli invocati parametri.

 

6.2.– Venendo alle doglianze relative alle singole disposizioni, la Regione Lazio impugna in primo luogo il già menzionato art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale prescrive alle Regioni la redazione di una relazione di fine legislatura.

 

Ad avviso della Regione Lazio, l’articolo impugnato introduce una forma di controllo generalizzato del Governo sull’attività della Regione di natura sostanzialmente politica come risulta dal fatto che, per espressa previsione del comma 4, la relazione di fine legislatura contiene la descrizione delle attività, anche normative, svolte dalla Regione durante la «legislatura»; nozione, questa, politica ? indicando il periodo di durata effettiva del mandato politico conferito dagli elettori ad una data maggioranza ? il riferimento alla quale finisce per caratterizzare, appunto, politicamente, il controllo sull’attività regionale. Ciò determinerebbe, secondo la ricorrente, l’incostituzionalità della disposizione denunciata per violazione dei parametri invocati.

 

L’art. 123 Cost. sarebbe violato perché l’obbligo di redigere la relazione di fine legislatura attiene all’organizzazione ed al funzionamento della Regione ed incide, quindi, in un àmbito che detto parametro costituzionale riserva allo statuto regionale.

 

La violazione, infine, dell’art. 117, quarto comma, Cost. deriverebbe dal fatto che il controllo generalizzato del Governo sulla attività regionale introdotto dall’articolo impugnato invade l’àmbito della competenza legislativa regionale residuale nella materia della organizzazione amministrativa (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003).

 

6.3.– La Regione Lazio denuncia poi l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011 per contrasto con gli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost., «anche in combinato disposto con l’art. 76 Cost.» e con il principio di leale collaborazione.

 

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 2 violerebbe in primo luogo l’art. 126 Cost. il quale rimette in via esclusiva al Presidente della Repubblica («Con decreto motivato del Presidente della Repubblica […]») di valutare, caso per caso ed ex post, se siano state compiute gravi violazioni di legge (o atti contrari alla Costituzione), ai sensi del citato parametro costituzionale, che legittimano lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Ne deriva che il legislatore, stabilendo ? nonostante non avesse «alcun titolo» per farlo ? che il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 dell’art. 2 costituisce grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, Cost., si è quindi «indebitamente sostituito» al Capo dello Stato, violando così il parametro invocato.

 

Detta violazione dell’art. 126 Cost., sempre secondo la ricorrente, «si riflette […] sulla lesione delle competenze […] garantite in capo al Presidente della Regione e al Consiglio regionale dall’art. 121 Cost., ugualmente leso dalle norme impugnate».

 

La difesa della Regione afferma inoltre che l’impugnato combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 víola l’art. 126 Cost. anche perché la sanzione della rimozione da esso introdotta a carico del Presidente della Giunta presuppone che questi abbia commesso gravi infrazioni nella qualità di commissario ad acta, mentre l’invocata disposizione costituzionale prevede che detta sanzione della rimozione possa operare solo con riguardo a gravi violazioni di legge commesse dal Presidente della Giunta nella propria qualità di organo politico-istituzionale di vertice della Regione.

 

Quanto ora esposto evidenzierebbe la lesione anche dell’art. 120 Cost. perché il legislatore statale, con riguardo alla violazione di norme da parte del Presidente della Giunta nell’esercizio delle funzioni amministrative di commissario ad acta, avrebbe dovuto prevedere solo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo e non la sanzione della rimozione.

 

La normativa denunciata violerebbe infine anche il principio di leale collaborazione, ricavabile dagli artt. 5 e 120 Cost. (la ricorrente cita al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 303 del 2003, n. 282 del 2002, n. 503 del 2000, n. 242 e n. 19 del 1997), perché nel procedimento di accertamento della fattispecie di grave dissesto finanziario non prevede «meccanismi di raccordo e coordinamento» tra lo Stato e le Regioni.

 

Il comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, col prevedere che «Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni», violerebbe l’art. 122 Cost. che riserva in via esclusiva la disciplina dei casi di incandidabilità del Presidente della Giunta alla legge regionale.

 

L’indicata violazione dell’art. 122 Cost. da parte della disposizione impugnata ? sempre secondo la ricorrente ? «si riverbera […] sulla lesione delle attribuzioni regionali di cui all’art. 123 Cost.» che riserva allo statuto regionale la determinazione della forma di governo e dei princípi fondamentali di organizzazione della Regione.

 

L’art. 2, comma 3, col prevedere che «Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni» violerebbe, infine, anche l’art. 76 Cost., perché si pone in contrasto con l’art. 17 della legge di delegazione n. 42 del 2009, «che non contempla affatto la sanzione dell’interdizione con riferimento al Presidente della Giunta» (art. 17, comma 1, lettera e). Detta violazione ridonderebbe in lesione delle competenze regionali «per effetto, secondo quanto si è già chiarito, degli articoli 117, comma 4, 120, 121, 122, 123 e 126 Cost.».

 

6.4.– La Regione Lazio impugna ancora l’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, «con particolare, riferimento ai commi 1 e 2».

 

I commi impugnati stabiliscono che: «Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all’articolo 2 determina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti» (comma 1); «Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l’interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell’interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l’articolo 133 del codice del processo amministrativo» (comma 2).

 

Secondo la ricorrente i commi impugnati violano, in primo luogo, l’art. 117, quarto comma, Cost., perché la previsione della decadenza e l’interdizione dalle cariche indicate dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti, ricade nell’àmbito della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa. Ciò è confermato ? sempre ad avviso della ricorrente ? con riguardo specifico agli organi apicali delle aziende sanitarie regionali dalle circostanze che le stesse sono costituite con legge regionale, sono sottoposte al controllo, alla vigilanza ed al potere di indirizzo regionali, i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione che assicura le risorse finanziarie, il loro direttore generale (organo di vertice dell’ente) è nominato dal Presidente della Regione. La stessa Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 233 del 2006) ha, del resto, affermato che le nomine degli organi di vertice e dei componenti di tutti gli organismi appartenenti alla struttura organizzativa della Regione ricadono nella competenza residuale delle Regioni da esercitare nel rispetto di princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati negli statuti ai sensi dell’art. 123 Cost.

 

Sarebbe parimenti violato, dai due commi censurati, l’art. 123 Cost. atteso che la disciplina da essi dettata va ricondotta «nell’alveo» dei princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati negli statuti e, quindi, alla normativa statutaria, i cui limiti sono costituiti solo da norme chiaramente desumibili dalla Costituzione (sono citate, a quest’ultimo riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2004 e n. 313 del 2003).

 

L’impugnato art. 3 violerebbe, infine, anche l’art. 76 Cost. perché si pone in contrasto con l’art. 17 della legge di delegazione n. 42 del 2009 che subordina l’operatività dei meccanismi sanzionatori al verificarsi di «attività» che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali. Infatti, la disposizione censurata prevede che le sanzioni della decadenza e dell’interdizione operino automaticamente in caso di grave dissesto finanziario, a prescindere dalla sussistenza di «attività», cioè di condotte precise e circostanziate imputabili agli organi degli enti.

 

6.5.– La ricorrente impugna infine l’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (relativo agli anni 2010 e seguenti: comma 4), le Regioni e le Province autonome siano assoggettate alle seguenti misure: a) versamento all’entrata del bilancio statale dell’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico determinato; b) divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettati nell’ultimo triennio; c) divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi di tale divieto; e) obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 

Secondo la Regione Lazio la normativa impugnata integra «un vasto e profondo intervento sull’assetto finanziario regionale» che comprime, illegittimamente, l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. Né lo Stato potrebbe vantare alcun titolo di competenza in proposito, in particolare, a titolo di determinazione dei princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto che la disciplina denunciata si configura non come di principio ma come «di minuto dettaglio».

 

La normativa impugnata, nella parte in cui vieta alle Regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, víola anche l’art. 117, quarto comma, Cost., perché invade l’àmbito della competenza legislativa regionale residuale nella materia dell’organizzazione amministrativa e del personale della Regione.

 

7.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale ? spedito il 18 novembre 2011 e ricevuto il 23 novembre 2011 – e depositato il 24 novembre 2011 (ric. n. 157 del 2011), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 di tale decreto, «nella parte in cui non esclude l’applicabilità delle norme recate dal medesimo atto normativo alla Regione ricorrente», per violazione dell’art. 76 Cost. (in relazione agli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009), «con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla stessa» Regione dagli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e dalle norme di attuazione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nonché dagli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, Cost. in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale collaborazione ricavabile dagli artt. 5 e 120 Cost.

 

7.1.– La ricorrente deduce anzitutto che l’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 víola 1’art. 76 Cost. perché si pone in contrasto con gli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009. Ad avviso della ricorrente, l’impugnato art. 13 contrasta anzitutto con i commi 1 e 3 dell’art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009. Con il decreto legislativo impugnato, applicabile alle autonomie differenziate in forza dell’art. 13, lo Stato avrebbe dettato una disciplina unilaterale in tema di meccanismi sanzionatori e premiali, operanti in relazione alla gestione economico-finanziaria delle Regioni e delle Province autonome, che l’invocato art. 27 riservava alla normativa di attuazione degli statuti. Da ciò, secondo la difesa regionale, la violazione sia dell’art. 76 Cost. che dell’art. 48-bis dello statuto speciale valdostano che stabilisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello stesso.

 

La violazione dell’art. 76 Cost. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2011, consegue al contrasto anche con la norma interposta dell’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009, secondo cui: «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Poiché l’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato adottato, così come l’intero decreto legislativo, ai sensi degli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009, non applicabili, in base all’invocato art. 1, comma 2, di detta legge di delegazione, alle autonomie speciali, esso, in quanto estende l’applicazione del decreto a tali enti, lede l’art. 76 Cost.

 

7.1.1.– L’indicata violazione dell’art. 76 Cost. determina e «si riflette», secondo la ricorrente, nella lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione dagli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948 e dalle norme di attuazione di cui alla legge n. 690 del 1981, nonché dagli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

7.1.1.1.– Detta lesione deriverebbe, anzitutto, dall’applicazione, nei confronti della Regione Valle d’Aosta, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Secondo la ricorrente, detti articoli, con lo stabilire, rispettivamente, l’obbligo di redigere ? al fine, tra l’altro, di garantire il coordinamento della finanza pubblica ? una relazione di fine legislatura, fissandone i contenuti (la ricorrente richiama, in particolare, quelli di cui alle lettere c, d ed e, del comma 4 dell’art. 1) e prevedendo uno schema tipo adottato dallo Stato, per redazione della stessa (art. 1), e la decadenza automatica e l’interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti in caso di grave dissesto finanziario di cui all’art. 2 del decreto legislativo (art. 3), violano, in primo luogo, gli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera l), dello statuto speciale, i quali attribuiscono alla Regione la potestà legislativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica». Violazione che sarebbe palese ove si consideri il sopravvenuto venir meno, per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2011, dei limiti, in precedenza operanti in dette materie, dell’armonia con i princípi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

 

La citata previsione della decadenza automatica e dell’interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti in caso di grave dissesto finanziario di cui all’art. 2 del decreto legislativo configura, inoltre, una lesione dell’autonomia amministrativa garantita dall’art. 4 dello statuto speciale, che riconosce alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 2 e 3 dello stesso statuto.

 

Gli articoli censurati, disponendo adempimenti connessi anche alla gestione economica e finanziaria del settore sanitario valdostano e degli enti del servizio sanitario regionale e introducendo misure sanzionatorie conseguenti a situazioni di grave dissesto finanziario nel medesimo settore, violerebbero, infine, l’autonomia finanziaria regionale, perché incidono su di un settore interamente posto a carico del bilancio regionale (di tal ché lo Stato non ha titolo a dettare neppure norme di coordinamento; è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009) e ne modificano unilateralmente la disciplina (modificabile, invece, solo con l’accordo della Regione ai sensi degli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale e della legge n. 690 del 1981; è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2010).

 

7.1.1.2.– La lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione deriverebbe, in secondo luogo, dall’applicazione, nei confronti della Regione Valle d’Aosta, degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Secondo la ricorrente, detti articoli violano gli artt. 2, comma 1, lettera b), e 4 dello statuto speciale, i quali attribuiscono alla Regione, rispettivamente, la potestà legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ivi compresa la legislazione elettorale, e l’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia.

 

7.1.1.3.– La lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione deriverebbe, in terzo luogo, dall’applicazione, nei confronti della Regione Valle d’Aosta, dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Detta disposizione prevede la possibilità per lo Stato, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di «attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi» (art. 5).

 

Ad avviso della difesa regionale, detta disposizione viola, in primo luogo, l’art. 2, comma 1, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» alla quale va ricondotta anche la materia dell’ordinamento contabile (è citata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 107 del 1970). Sulla base di tale competenza, alla Regione spetta il potere di regolare la gestione del bilancio e l’erogazione delle spese in esso stanziate.

 

La medesima disposizione violerebbe, in secondo luogo, l’art. 2, comma 1, lettera b), che riconosce alla Regione la competenza legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Detta competenza – rispetto alla quale sono venuti meno, per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2011, i limiti, in precedenza operanti, dell’armonia con i princípi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ? sarebbe violata perché la normativa impugnata riguarda, tra l’altro, anche il controllo sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali e si riflette sui bilanci degli stessi.

 

In terzo luogo, la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 3, comma 1, lettera f), dello statuto, che attribuisce alla Valle d’Aosta la potestà legislativa in materia di «finanze regionali e comunali»; norma che, letta «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., (i quali risultano parimenti lesi dalle disposizioni censurate)», qualificherebbe la competenza legislativa da essa prevista in materia di finanza locale «come non più meramente suppletiva a quella statale». L’autonomia finanziaria spettante alla Regione in virtù di tale parametro statutario consentirebbe allo Stato, secondo la ricorrente, di imporre solo il rispetto dei princípi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non l’applicazione di disposizioni che, come nella specie, definiscono minuziosamente meccanismi sanzionatori e premiali applicabili agli enti territoriali.

 

La Regione ricorrente afferma infine che, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), l’ordinamento finanziario della Regione può essere modificato solo con il procedimento previsto dall’art. 48-bis dello statuto speciale per l’adozione dei decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello statuto medesimo. Ne segue che gli articoli denunciati, modificando unilateralmente l’ordinamento finanziario della Regione e degli enti locali compresi nel suo territorio, viola, infine, anche l’art. 48-bis dello statuto.

 

7.1.1.4.– La lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite alla Regione deriverebbe, infine, dall’applicazione, nei confronti della Regione Valle d’Aosta, dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Detto articolo violerebbe: a) l’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale (secondo cui: «In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione […]») il quale esclude ogni intervento della legge statale incidente sulla disciplina degli organi della Regione e sulle cause di ineleggibilità a tali organi; b) l’art. 48 dello statuto speciale, che definisce le ipotesi di scioglimento del Consiglio della Valle e di rimozione del Presidente della Regione e disciplina il relativo procedimento, con ciò escludendo qualsiasi deroga o integrazione della relativa disciplina da parte della legge ordinaria dello Stato.

 

7.2.– La Regione Valle d’Aosta deduce poi che l’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, che impone alla Regione l’adattamento a tutte le disposizioni del decreto, víola l’art. 76 Cost. perché contrasta con gli artt. 2, commi 1, 2, lettere z) ed aa), 3 e 5 della legge di delegazione n. 42 del 2009, essendo stato adottato senza rispettare i vincoli procedurali previsti da detta legge e posti a tutela del parimenti violato principio di leale collaborazione (ricavabile dagli artt. 5 e 120 Cost.).

 

La ricorrente sottolinea in proposito che: a) in base all’art. 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Governo sono trasmessi alle Camere «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata», mentre, in mancanza di detta intesa nel termine di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, «il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere» nella quale «sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta» (art. 2, comma 3); b) in base all’art. 2, comma 5, della stessa legge n. 42 del 2009, il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, «assicura […] piena collaborazione con le regioni e gli enti locali».

 

Secondo la difesa regionale, il Governo avrebbe violato tali vincoli procedurali, posti dalla legge n. 42 del 2009 a tutela del principio di leale collaborazione. Infatti, in mancanza dell’intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema del decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha deliberato approvando, il 19 maggio 2011, una relazione carente dell’indicazione delle «specifiche motivazioni» per cui l’intesa non era stata raggiunta. In tale relazione si è infatti limitato ad affermare di dare corso (in mancanza dell’intesa) all’iter del provvedimento ritenendolo conforme alla Costituzione ed ai princípi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 nonché in ragione della necessità di rispettare il termine, di imminente scadenza, per l’esercizio della delega. Dette generiche affermazioni sarebbero del tutto inidonee ad assolvere l’obbligo motivazionale imposto dalla legge di delegazione, risolvendosi in mere asserzioni di conformità alla Costituzione ed alla legge delega, oltre che in «auto evidenti attestazioni» dell’imminente scadenza dei termini per l’esercizio della delega. Detto obbligo motivazionale, viceversa, proprio perché preordinato ad assicurare il sostanziale inveramento del principio di leale collaborazione, avrebbe richiesto la puntuale disanima delle ragioni che hanno determinato il mancato raggiungimento dell’intesa nonché una articolata individuazione dei profili di difformità emersi tra le posizioni dello Stato e quelle delle altre autonomie territoriali. La totale mancanza di tali indicazioni si traduce, perciò, nella violazione degli invocati parametri. La difesa regionale osserva, in proposito, che la Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 225 del 2009) ha affermato che la assoluta carenza e genericità della motivazione del Governo costituisce un vizio del procedimento di formazione dell’atto delineato dalla legge di delegazione tale da determinare l’illegittimità costituzionale dello stesso per violazione dell’art. 76 Cost. e del principio di leale collaborazione. Detta violazione degli indicati parametri sarebbe, infine, idonea a tradursi, per quanto indicato al punto 1.1., in una lesione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione.

 

8.– Con ricorso notificato il 18 novembre 2011 e depositato il 24 novembre 2011 (ric. n. 159 del 2011), la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione degli artt. 76 (per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lettere h, i e z, 17, comma 1, lettere a ed e, e 26, comma 1, lettera a, della legge di delegazione n. 42 del 2009), 117, quarto comma, 121, 123 e 126 Cost.

 

8.1.– La ricorrente censura anzitutto l’art. 2, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, che prevede l’incandidabilità alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di dieci anni del Presidente rimosso ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2. Ad avviso della Regione Calabria, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 76 Cost. con rifermento alle norme interposte degli artt. 2, comma 2, lettera z), e 17, comma 1, lettera e), della legge di delegazione n. 42 del 2009. La Regione sottolinea che, mentre il citato art. 2, comma 2, lettera z), non prevede misure sanzionatorie del genere di quelle introdotte dalla disposizione censurata, l’art. 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009 fa riferimento alla «individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». In ordine a tale principio e criterio direttivo della delega, la ricorrente osserva che esso si riferisce: a) agli amministratori responsabili degli enti locali, mentre le Regioni non sono enti locali (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 289 del 2009 e n. 4 del 2004, nonché l’art. 2 del TUEL); b) alla individuazione dei casi di ineleggibilità, mentre la disposizione censurata ha introdotto casi relativi al diverso istituto dell’incandidabilità (sulla diversità dei due istituti sono citate la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2765 e quanto affermato dalla Corte dei conti, sezioni riunite, «nel giugno 2011»). Poiché, pertanto – e tenuto anche conto che le norme che incidono sul diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione (sono citate, in proposito, le sentenze della Corte costituzionale n. 25 del 2008, n. 306 del 2003, n. 132 del 2001 e n. 141 del 1996) – la sanzione dell’incandidabilità del Presidente della Giunta regionale prevista dal primo periodo del comma 3 dell’art. 2 non trova alcun fondamento nella legge di delegazione per non essere l’indicato principio e criterio direttivo riferibile né alle Regioni né alla sanzione dell’incandidabilità, ne discende la violazione dell’art. 76 Cost.

 

Parimenti illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost. sarebbe, secondo la Regione Calabria, il secondo periodo del comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 il quale prevede che il Presidente della Giunta rimosso non può essere nominato per dieci anni quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea. In proposito, la ricorrente sottolinea che lo stesso art. 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009 prevede l’individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali «oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici». L’interpretazione testuale e logico-sistematica di tale principio e criterio direttivo evidenzierebbe che lo stesso ha come destinatari i soli amministratori degli enti locali e non può essere riferito a quelli delle Regioni. Da ciò la violazione dell’art. 76 Cost. anche da parte del secondo periodo del comma 3 dell’art. 2.

 

8.2.– La Regione Calabria censura poi l’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 in riferimento agli artt. 76 (per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lettera z, e 17, comma 1, lettera e, della legge di delegazione n. 42 del 2009), 121 e 126 Cost.

 

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., la ricorrente sottolinea che le citate norme interposte stabiliscono, rispettivamente, che i decreti delegati prevedano: a) «le specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all’articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all’entità di tali scostamenti e possono comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria» (art. 2, comma 2, lettera z); b) «meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione […]. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali» (17 comma 1, lettera e). Le misure sanzionatorie previste da detti princípi e criteri direttivi si riferirebbero, secondo la ricorrente, a violazioni commesse dagli organi regionali nell’esercizio di funzioni proprie degli stessi. Ad avviso della Regione Calabria, gli impugnati commi 1 e 2 dell’art. 2, prevedendo lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale nel caso di grave dissesto finanziario, costituente grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, Cost., che si verifica alle condizioni che il Presidente della Giunta regionale sia stato nominato commissario ad acta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 e non abbia adempiuto all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi derivanti dal piano stesso (comma 1, lettera a), che si riscontri, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro (comma 1, lettera b) e che sia stato adottato per due esercizi consecutivi un incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF al livello massimo previsto (comma 1, lettera c), collegherebbero dette sanzioni dello scioglimento e della rimozione a violazioni commesse dal Presidente della Giunta nella veste di commissario ad acta, cioè nell’esercizio di funzioni che non sono proprie dell’organo regionale ma di un organo dell’amministrazione dello Stato (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 123 del 2011, n. 361 e n. 2 del 2010, n. 266 del 2008 e n. 237 del 2007, e le ordinanze n. 92 del 2008 e n. 417 del 2007). Da ciò la violazione dell’art. 76 Cost.

 

L’art. 76 Cost. sarebbe altresì violato perché, mentre il menzionato art. 17, comma 1, lettera e), della legge di delegazione n. 42 del 2009 stabilisce che, tra i casi di grave violazione di legge di cui all’art. 126, primo comma, Cost., rientrano le «attività» che abbiano causato grave dissesto alle finanze regionali, i commi censurati ? come sottolineato anche nel documento allegato al verbale della Conferenza unificata del 18 maggio 2001 «di presa d’atto della mancata intesa» ? ricollegano lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta anche a «semplici circostanze omissive, o di carattere oggettivo, come la mancata realizzazione degli obblighi di piano e l’aumento dei tributi per due anni, senza apprezzabili risultati sugli equilibri di bilancio (circostanze che potrebbero derivare anche da una inadeguatezza degli obblighi di piano)».

 

Parimenti violato sarebbe poi l’art. 126 Cost. Secondo la ricorrente, infatti, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale ai sensi di detto parametro costituzionale richiedono il ricorrere di violazioni commesse da detti organi «nell’esercizio delle funzioni proprie del ruolo (Consiglio, Presidente) di ciascun organo» e non nell’adempimento di obblighi derivanti dall’esercizio di funzioni svolte dal Presidente della Giunta persona fisica «nell’espletamento del ruolo statale di Commissario governativo, ed in ordine ai quali – ad esempio – il Consiglio […] mantiene la propria competenza legislativa, ma solo entro il perimetro segnato dal Piano di rientro, e senza poter con esso interferire». La stessa norma censurata parla di responsabilità politica del Presidente della Giunta «nel proprio mandato di amministrazione della regione», ma trascura poi di considerare che l’attività di commissario ad acta esula da detto mandato, conferitogli dagli elettori.

 

Sarebbe infine violato l’art. 121 Cost. Infatti tale norma costituzionale prevede la responsabilità politica del Presidente della Giunta solo «per l’attività di direzione politica della Giunta» e non anche per le attività svolte dal Presidente nella veste di commissario ad acta.

 

8.3.– La Regione Calabria impugna infine l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 in riferimento agli artt. 76 (per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lettere h, i e z, 17, comma 1, lettera a, e 26, comma 1, lettera a, della legge di delegazione n. 42 del 2009), 117, 121 e 123 Cost.

 

Quanto alla violazione dell’art. 76 Cost., la ricorrente richiama i seguenti princípi e criteri fissati dalla legge di delega n. 42 del 2009: a) «individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine» (art. 2, comma 2, lettera h); b) «previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni» (art. 2, comma 2, lettera i); c) «previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 2, comma 2, lettera z); d) «garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale» (art. 17, comma 1, lettera a); e) «previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell’evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell’accertamento dei predetti tributi» (art. 26, comma 1, lettera a). La difesa regionale afferma che il denunciato art. 1 ? col prevedere l’obbligo delle Regioni di redigere una relazione di fine legislatura sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, indicandone i tempi ed i contenuti, col demandare ad un atto statale di natura non regolamentare l’adozione di uno schema tipo per la redazione della stessa e con lo stabilire l’obbligo del Presidente della Giunta, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione, di darne notizia sul sito istituzionale dell’ente, motivandone le ragioni ? «esuli da tali previsioni [della legge di delegazione], nonché dalle finalità ispiratrici della delega», perché nessuno dei princípi e criteri direttivi indicati (incluso quello dell’art. 17, comma 1, lettera a, «unica previsione astrattamente riconducibile alla norma delegata qui impugnata») «prevede un obbligo di tal fatta, mentre gli obblighi informativi e di trasparenza delle Regioni trovano esplicazione in ben altri obblighi (trasmissione bilanci; pubblicazione bilanci; obbligo di fornire informazioni alle Amministrazioni statali, peraltro previa reciprocità), allo stesso non sovrapponibili». Da ciò la violazione dell’art. 76 Cost.

 

Contrasterebbero, in particolare, con l’art. 76 Cost.: a) il comma 6 dell’art. 1, perché la previsione dell’obbligo di dare notizia sul sito dell’ente del mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di fine legislatura, «esula con tutta evidenza dai princípi e dalle finalità della legge delega» (oltre a violare il principio di leale collaborazione); b) il comma 5 dell’art. 1, per «l’impossibilità in radice di demandare ad atto non regolamentare alcunché, per assenza di alcuna norma delegante in tal senso».

 

L’«estremo dettaglio» della norma censurata contrasterebbe poi sia con l’autonomia statutaria riconosciuta alla Regione dall’art. 123 Cost. sia con l’art. 117, quarto comma, Cost., che attribuisce alla Regione la potestà legislativa residuale in materia di organizzazione interna. In particolare, la violazione di tali parametri costituzionali deriverebbe, secondo la difesa regionale, dal fatto che l’articolo impugnato ? con norma, appunto di «estremo dettaglio» ? impone che la relazione di fine legislatura, pur se «pare più di “gestione” che politica» e nonostante lo statuto della Regione abbia affermato il principio della separazione tra politica e amministrazione (art. 50, comma 2), sia sottoscritta dal Presidente della Giunta, oltre che obbligatoriamente sottoposta a certificazione da parte degli organi di controllo interno regionale.

 

9.– Con ricorso notificato il 18 novembre e depositato il successivo 25 novembre (r. ric. n. 161 del 2011) la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, denunciando la violazione degli artt. 76, 100 e 126 Cost.; degli artt. 4, numero 3), 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104, 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 2, 4, 17 e 18 del d.lgs. n. 266 del 1992; del d.P.R. n. 305 del 1988; dell’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché dei princìpi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

 

9.1.– La Provincia ricorrente censura, in via principale, l’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, nella parte in cui – dopo aver previsto che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo nei confronti degli enti ad autonomia speciale «sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» – dispone l’immediata e diretta applicazione del decreto medesimo qualora, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, non risultino concluse le procedure di cui al menzionato art. 27, e «sino al completamento delle procedure medesime». Si lamenta la violazione dell’art. 76 Cost. in riferimento all’art. 1, comma 2, della legge di delega n. 42 del 2009, deducendo motivi coincidenti con quelli sopra enunciati in riferimento al ricorso n. 148 del 2011, proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige.

 

L’art. 13 è impugnato, in secondo luogo, per contrasto con l’art. 104 e 107 dello statuto speciale e con il principio di leale collaborazione, sotto un duplice profilo: a) perché modifica unilateralmente il regime finanziario provinciale in mancanza del preventivo accordo con la Provincia ricorrente, richiesto dagli artt. 104 e 107; b) per violazione della riserva di legge contenuta nell’art. 104 dello statuto, perché la disciplina impugnata è stata adottata nella forma del decreto legge e non nella forma e con le garanzie della legge ordinaria dello Stato, rinforzata dalla previsione di un’intesa con la Regione. Ulteriore profilo di censura consiste, secondo la Provincia ricorrente, nella violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, nel disciplinare i rapporti tra fonti normative statali e provinciali, esclude l’applicazione diretta delle leggi statali nelle materie di competenza provinciale e si limita ad imporre al legislatore provinciale un dovere di adeguamento nei sei mesi successivi alla pubblicazione delle leggi statali.

 

In via subordinata rispetto alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, che dovrebbe comportare la non applicabilità alle Regioni a Statuto speciale di tutte le disposizioni contenute nel decreto impugnato, la ricorrente denuncia gli artt. da 1 a 7 del decreto legislativo medesimo.

 

9.2.– La Provincia di Bolzano denuncia gli art. 1 e 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, che disciplinano, rispettivamente, la Relazione di fine legislatura regionale e la Relazione di fine mandato provinciale e comunale per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto. Si osserva al riguardo che detti articoli, in assenza dell’accordo prescritto dagli evocati parametri, pongono regole di dettaglio immediatamente applicabili e incidenti sull’autonomia finanziaria della Provincia. Inoltre le disposizioni denunciate – secondo la ricorrente – invadono illegittimamente la potestà statutariamente attribuita alla Provincia di emanare norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, numero 1); igiene e sanità (art. 9, numero 10); finanza locale (artt. 80 e 81), bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti delle province e degli enti da esse dipendenti (art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992). I menzionati articoli 1 e 4 sono censurati, infine, per la parte in cui attribuiscono al Tavolo tecnico interistituzionale il potere di verificare la conformità di quanto esposto nella relazione con i dati finanziari in proprio possesso. Se ne deduce il contrasto con l’art. 79 dello statuto, sul rilievo che essi introducono una forma di controllo esterno di natura politico-costituzionale non prevista dall’ordinamento statutario, che risulta così integrato da parte di una fonte subordinata in violazione delle procedure paritetiche previste dal predetto art. 79.

 

9.3.– L’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 è impugnato dalla Provincia di Bolzano, che lamenta in primo luogo l’illegittima invasione della competenza legislativa primaria – attribuita alla Provincia dagli artt. 47 e 49-bis dello statuto – in materia di forma di governo, in cui sarebbero da ricomprendere anche la determinazione dei casi e delle cause di scioglimento del Consiglio provinciale e di rimozione del Presidente della Provincia. La disposizione censurata, inoltre, modifica, secondo la ricorrente Provincia, i presupposti oggettivi necessari per la rimozione del Presidente della Giunta, perché richiede a tale fine «grave violazione di legge», laddove l’art. 49-bis, comma 7, dello statuto pretende che tali violazioni di legge siano «reiterate». Da ultimo, sarebbe violato anche l’art. 126 Cost., in quanto nell’articolo denunciato «non è definito un obbligo di legge che, qualora violato, comporterebbe le “gravi violazioni di legge” che giustificano lo scioglimento» ai sensi dell’art. 126 Cost. Il dissesto finanziario, si osserva, potrebbe prodursi anche a prescindere da specifiche violazioni di legge, il che costituisce in sé un elemento di irragionevolezza della disciplina impugnata.

 

Il medesimo art. 2 è censurato anche nel comma 4, che disciplina una forma di potere sostitutivo per contrasto con la normativa di attuazione statutaria di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987. Detta normativa ammette l’esercizio di siffatto potere di sostituzione solamente «in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali» che comporti «inadempimento agli obblighi comunitari» e prevede, comunque, la fissazione di un termine congruo per provvedere, sentita la regione o la provincia interessata e previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. Sarebbero altresì violati l’art. 100 Cost. e gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto.

 

9.4.– La Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale, per l’ipotesi di grave dissesto finanziario, dispone la decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica della responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti. La ricorrente lamenta che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con le competenze legislative ed amministrative primarie attribuite alla Provincia dall’art. 8, numero 1), dello statuto in tema di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale.

 

9.5.– La Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di verificare la regolarità della gestione amministrativo contabile qualora un ente territoriale evidenzi situazioni di squilibrio finanziario desumibili da indicatori predeterminati nell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009. La ricorrente denuncia in primo luogo la violazione di detta lettera d), osservando che essa esclude espressamente il livello regionale di governo dal suo campo di applicazione e pertanto non consente di esercitare il denunciato potere di verifica ministeriale nei confronti delle Regioni e Province autonome. In secondo luogo la Provincia di Bolzano lamenta la lesione degli artt. 54, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto, perché il denunciato potere ministeriale interferisce sul potere di vigilanza sugli enti locali attribuito alla Giunta provinciale (art. 54), sulle funzioni di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti locali (art. 79, comma 3) e sulle potestà provinciali in materia di finanza locale (artt. 80 e 81). Infine la ricorrente si duole del contrasto della normativa impugnata con l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, perché detto articolo vieta alla legge statale, nelle materie di competenza delle province autonome, di attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

 

9.6.– La Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale, novellando l’art. 248, comma 5, del TUEL, introduce una nuova forma di responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco, per il caso di grave dissesto finanziario. Ferma restando la disposizione di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 2, del citato testo unico, che fa salve le competenze della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale, la Provincia di Bolzano deduce che l’art. 6, anche nella parte in cui non integra testualmente il TUEL, viola le competenze statutarie provinciali in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 4, numero 3, e 16), vigilanza e tutela sui comuni del proprio territorio (art. 54), coordinamento in materia finanziaria nei confronti degli enti locali e vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché controllo successivo sulla gestione (art. 79, comma 3); finanza locale (artt. 80 e 81).

 

9.7.– La ricorrente ha poi impugnato l’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all’art. 76 Cost.; agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione, sulla base di analoghe argomentazioni.

 

10.– Con ricorso notificato il 18 novembre 2011 e depositato il 28 novembre 2011 (ric. n. 162 del 2011), la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 76 Cost. (per contrasto con gli artt. 1 e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009) e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, «con riferimento all’art. 119 della Costituzione», nonché agli artt. 8, 9, 10 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

 

10.1.– La Regione ricorrente impugna anzitutto gli interi artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

La difesa regionale deduce in primo luogo la violazione dell’art. 76 Cost., per contrasto con gli artt. 1 e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009. In proposito, rileva che il d.lgs. n. 149 del 2011 è stato adottato ? come risulta dal suo titolo ? «a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Detti articoli, tuttavia, in base al disposto dell’art. 1, comma 2, della legge di delegazione n. 42 del 2009 (secondo cui: «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27») non sono applicabili alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome. Da ciò la violazione dell’art. 76 Cost. da parte delle disposizioni denunciate «che incidono sulle prerogative statutarie» della Regione.

 

Ad avviso della ricorrente, l’impugnato art. 13, rende applicabili alla Regione siciliana – sia per il tramite delle norme di attuazione dello statuto speciale, ai sensi del primo periodo del comma 1 dello stesso, sia direttamente, in forza del secondo periodo del medesimo comma ? disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 (in particolare, l’art. 2 dello stesso), attuativo dell’art. 119 Cost., come sostituito dall’art. 5 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che contrastano con lo statuto, contemplando forme di autonomia meno ampie di quelle da esso previste. Per tale ragione, esso violerebbe anche l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – secondo cui: «Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» ? «con riferimento all’art. 119 della Costituzione».

 

10.2.– L’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 ? quest’ultimo applicabile alla Regione per il tramite delle norme di attuazione dello statuto speciale, secondo quanto previsto dalla prima disposizione citata – violerebbe anche gli artt. 8, 9, e 10 dello statuto speciale siciliano. Infatti, il censurato art. 2 stabilisce presupposti e procedure per lo scioglimento dell’Assemblea regionale e la rimozione del Presidente della Regione (oltre che ulteriori interventi sanzionatori nei confronti dello stesso Presidente) «ulteriori e diversi da quelli di cui agli artt. da 8 a 10 dello statuto», i quali regolano, «pressoché integralmente», lo status del Presidente della Regione siciliana con riguardo alla sua elezione e durata della carica (art. 9), alla mozione di sfiducia nei suoi confronti (art. 10) ed alla sua rimozione dalla carica (art. 8). Pertanto, secondo la difesa regionale, «dalla comparazione fra i contenuti dell’art. 2 in esame e quelli delle norme statutarie sopra riportate risulta di tutta evidenza l’illegittimità costituzionale della predetta norma con riguardo alle prerogative statutarie di questa Regione», anche se applicata per il tramite delle norme di attuazione dello statuto.

 

10.3.– La Regione siciliana deduce infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011 – che stabilisce l’immediata e diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana delle disposizioni del decreto legislativo qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso non siano concluse le procedure per l’adozione delle norme di attuazione, applicazione prevista sino al compimento di dette procedure ? per contrasto con l’art. 43 del proprio statuto speciale (secondo cui: «Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l’attuazione del presente Statuto»). Secondo la difesa regionale, la predetta applicazione immediata e diretta del decreto legislativo nei confronti della Regione sottrarrebbe al «negoziato sul federalismo fiscale» tra Stato e Regione siciliana materie rispetto alle quali non sarebbe possibile «prescindere dal rispetto del principio pattizio» consacrato nell’invocato parametro statutario. Né detto vulnus alle prerogative regionali è escluso dal fatto che l’applicazione delle disposizioni del decreto avverrebbe solo «sino al completamento» delle procedure per l’adozione delle norme di attuazione dello statuto, atteso che: a) esso rimane tale anche se temporalmente limitato; b) comunque, poiché lo Stato non avrebbe interesse al completamento di dette procedure, é probabile che le stesse non vengano completate e che, conseguentemente, la temporanea applicazione del decreto nei confronti della Regione si protragga, in realtà, sine die.

 

11.– Con atti di identico contenuto, si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

 

11.1.– Quanto alle doglianze prospettate dalle Regioni Lazio e Calabria, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 123 e 117, quarto comma, Cost. (per l’asserita invasione della competenza legislativa delle ricorrenti nella materia dell’organizzazione amministrativa e ordinamento del personale), la difesa erariale osserva che la relazione di fine legislatura prevista dal denunciato art. 1 costituisce un nuovo strumento informativo sulla reale situazione finanziaria degli enti e sulle azioni dagli stessi intraprese al fine di assicurare l’equilibrio economico e finanziario e, quindi, un mezzo per garantire la trasparenza dell’operato degli amministratori pubblici nei confronti di tutti i cittadini. Da ciò conseguirebbe l’infondatezza delle doglianze delle ricorrenti perché «tale relazione, lungi dall’incidere sulle prerogative degli enti territoriali, verrà adottata sulla base di una procedura tale da garantire il rispetto dell’autonomia regionale costituzionalmente stabilita, essendo prevista […] una certificazione da parte degli organi di controllo interno regionale e successivamente una verifica da parte del Tavolo tecnico interistituzionale composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali».

 

11.2.– Quanto alle doglianze prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Umbria e Calabria, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, la difesa dello Stato prende anzitutto in esame quelle aventi ad oggetto i commi 1 e 2 di detto articolo.

 

A proposito di tali censure, la parte resistente osserva che: a) i commi denunciati non connettono l’applicazione dell’art. 126 Cost. a semplici condotte omissive del Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di commissario ad acta, ma a gravi violazioni di obblighi di legge che portano al dissesto della finanza regionale (la fattispecie di grave violazione di legge non potrebbe, infatti, configurarsi qualora il Presidente della Giunta potesse addurre valide giustificazioni della propria condotta omissiva o del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro legate, ad esempio, ad eventi non prevedibili che non consentano alle Regioni ed alle Province autonome di assolvere alle proprie funzioni fondamentali ed all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni), in coerenza con quanto previsto dalla legge di delegazione; b) il Consiglio dei ministri può procedere solo previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; c) l’accertamento della Corte dei conti può essere ricondotto nell’àmbito dei cómpiti da essa svolti in sede di controllo successivo, nel cui contesto saranno esaminati gli elementi contabili necessari alla verifica della sussistenza della responsabilità del Presidente della Giunta.

 

La difesa dello Stato prende poi in esame le censure prospettate nei confronti del comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 in tema di incandidabilità del Presidente della Giunta regionale, in riferimento all’art. 76 Cost., sotto il profilo del contrasto con la legge di delegazione che prevede l’individuazione di casi di ineleggibilità solo con riguardo agli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, e all’art. 122 Cost. A proposito di tali censure, la parte resistente osserva che l’incandidabilità del Presidente della Giunta rimosso costituisce una necessaria misura sanzionatoria, a fronte di una grave situazione di dissesto finanziario, volta a tutelare i cittadini evitando che ricada su di essi l’inefficienza di un Presidente che ha compiuto gravi ed immotivate violazioni degli obblighi di risanamento del bilancio regionale.

 

L’Avvocatura generale dello Stato esamina infine le censure prospettate nei confronti del comma 7 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 per violazione dell’art. 120 Cost. perché tale parametro costituzionale fa riferimento solo alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. A proposito di tale censura, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che, in base alla legge di delegazione n. 42 del 2009, il raggiungimento degli obiettivi di servizio è necessariamente connesso alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. Infatti, in particolare: a) l’art. 2, comma 2, lettera f), di detta legge prevede il principio e criterio direttivo della «definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni […]»; l’art. 18 della stessa legge n. 42 del 2009 stabilisce che «Nell’ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, […] il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni […]». Da ciò la piena legittimità dell’esercizio del potere sostitutivo statale nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio.

 

11.3.? Quanto alle doglianze prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Umbria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011 ? in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti al verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all’art. 2 dello stesso decreto legislativo ? per violazione dell’art. 76 Cost. (perché detta disposizione prevederebbe l’applicazione di sanzioni che la legge di delega n. 42 del 2009 contempla solo per gli amministratori degli enti locali) e dell’art. 117, quarto comma, Cost. (per l’invasione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale), la difesa dello Stato deduce l’infondatezza delle stesse perché l’impugnato art. 3 non farebbe che applicare all’ipotesi di grave dissesto finanziario una disposizione già vigente (l’art. 2, comma 79, lettera a, della legge n. 191 del 2009) estendendola anche ai componenti del collegio dei revisori dei conti (sul presupposto che essi possano essere coinvolti nella attività che hanno condotto al grave dissesto finanziario), prevedendo, comunque, un meccanismo di verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto.

 

11.4.? Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 riguardante l’obbligo per le Province ed i Comuni di redigere una relazione di fine mandato, la difesa dello Stato deduce l’infondatezza delle stesse perché «tale relazione, lungi dall’incidere sulle prerogative degli enti territoriali, verrà adottata sulla base di una procedura tale da garantire il rispetto dell’autonomia costituzionalmente stabilita, essendo prevista […] una certificazione da parte degli organi di controllo interno e successivamente una verifica da parte di un Tavolo tecnico interistituzionale composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali».

 

11.5.– Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 riguardante le verifiche, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti, la difesa erariale deduce che detto articolo risponde a finalità di controllo e di prevenzione di abusi e «si giustifica alla luce delle considerazioni già svolte, oltre a trovare diretta legittimazione nella richiamata previsione della legge delega». L’Avvocatura dello Stato sottolinea inoltre che: a) detto controllo va inquadrato tra quelli di carattere collaborativo, in un’ottica di prevenzione (al fine di stimolare l’efficienza nella gestione delle risorse) più che di sanzione; b) le modalità di attuazione delle verifiche sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata, «a conferma del rispetto della sfera di autonomia delle regioni»; c) dette modalità di attuazione devono prevedere, a tutela delle autonomie locali, adeguate forme di contraddittorio tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche.

 

11.6.– Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 in tema di responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco, oltre a richiamare quanto da essa dedotto in ordine alle censure aventi ad oggetto gli artt. 2 e 3, la difesa dello Stato sottolinea che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 336 e n. 50 del 2005), la distinzione, nell’àmbito della competenza legislativa concorrente, tra norme di principio fondamentale e norme di dettaglio «è correlata alle esigenze unitarie di cui è portatore lo Stato». Alla stregua di ciò, e della giurisprudenza costituzionale citata, «la questione» non sarebbe fondata perché la disposizione impugnata si giustifica in virtù della particolare congiuntura economica, della necessità di risanamento del deficit pubblico e dell’attuazione di un piano di prevenzione, controllo e repressione degli abusi compiuti dalle amministrazioni locali (è richiamata, al riguardo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009).

 

11.7.– Quanto alle doglianze prospettate dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011 ? in tema di sanzioni a carico delle Regioni e delle Province autonome che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno ? in riferimento agli artt. 119 Cost. (per il carattere di dettaglio e non di principio delle misure imposte alle Regioni ed alle Province autonome per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), e 117, quarto comma, Cost. (per l’invasione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, là dove prevede la sanzione del divieto di assumere personale), la difesa statale afferma che la disposizione impugnata, disciplinando un sistema sanzionatorio inteso a garantire che gli enti territoriali conseguano gli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati, rientra nell’àmbito della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La parte resistente sottolinea che la Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 284 del 2009) ha affermato che: a) il contenimento della spesa pubblica rientra nella generale finalità del coordinamento finanziario, con la conseguenza che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio ? anche se essi vengano ad incidere sull’autonomia regionale di spesa ? per ragioni di coordinamento finanziario volto a salvaguardare l’equilibrio della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, tra cui il rispetto del Patto di stabilità e crescita; b) i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica comprendono anche norme puntuali, adottate per realizzare in concreto la finalità del coordinamento; c) le norme statali recanti detti princípi devono limitarsi a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non devono prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di detti obiettivi. La disposizione denunciata rispetta, in particolare, quest’ultimo requisito necessario della normativa statale di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica perché gli enti territoriali sono liberi di individuare gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati, mentre le misure sanzionatorie previste dall’art. 7 costituiscono solo la conseguenza del mancato raggiungimento degli stessi. Da ciò l’infondatezza delle censure avanzate dalle ricorrenti.

 

11.8.– La difesa dello Stato esamina infine le doglianze prospettate dalla Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 per contrasto con l’art. 76 Cost. (in riferimento agli artt. 1, comma 2, e 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali, secondo le ricorrenti, riserverebbero alla normativa di attuazione degli statuti speciali la materia disciplinata dal d.lgs. n. 149 del 2011) e con le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione che attribuiscono alle ricorrenti la competenza legislativa nelle materie dell’ordinamento degli uffici e del personale, della finanza locale, dell’igiene e sanità e della forma di governo. L’Avvocatura generale dello Stato osserva al riguardo che: a) non vi è alcuna violazione della legge n. 42 del 2009, perché l’impugnato art. 13 richiama espressamente le procedure dell’art. 27 della stessa legge; b) l’applicazione immediata e diretta negli enti ad autonomia differenziata del d.lgs. n. 149 del 2011 nel caso in cui, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, non siano state concluse le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 (art. 13, comma 1, secondo periodo), applicazione protratta sino al completamento di tali procedure, è volta a garantire una uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale dei meccanismi sanzionatori e premiali previsti dal decreto legislativo, al fine di evitare disparità di trattamento tra le autonomie regionali, nel rispetto dei princípi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

 

12.– In prossimità dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 hanno depositato memorie le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Campania, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché la Regione Molise, interveniente nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con ricorso n. 149 del 2011 dalla Regione Emilia-Romagna.

 

12.1.– Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con atti di identico contenuto, richiamano e ribadiscono tutti i rilievi di illegittimità costituzionale già esposti nei rispettivi ricorsi. Inoltre esse evidenziano che l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, prevedendo un’ipotesi di responsabilità politica del Presidente della Regione, ne fa un organo politicamente responsabile nei confronti del Governo, il che «sarebbe del tutto abnorme rispetto al quadro costituzionale». Inoltre, secondo le ricorrenti, sarebbe illegittimo sanzionare siffatta responsabilità politica del Presidente della Regione con l’incandidabilità (disposta nel comma 3 dell’impugnato art. 2) perché questa costituisce una «figura eccezionale di compressione del fondamentale diritto di elettorato passivo», che consegue all’accertamento di gravissime responsabilità di rilievo penale, mentre nella specie le condotte imputabili al Presidente sarebbero certamente gravi, ma tali da dare luogo soltanto a una responsabilità di tipo amministrativo-contabile. Quanto alla censura concernente l’articolo 2, comma 7, le ricorrenti replicano alla deduzione dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale «il raggiungimento degli obiettivi di servizio è necessariamente connesso alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni» osservando che gli obiettivi di servizio differiscono dai livelli essenziali «sia in relazione agli enti interessati (gli obiettivi di servizio riguardano solo alcune Regioni meridionali mentre i livelli essenziali si rivolgono a tutte le Regioni) sia in relazione alla procedura attraverso la quale sono fissati gli obiettivi ed al loro stesso contenuto». Si ricorda in proposito che il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica definisce gli obiettivi di servizio come «un meccanismo premiale volto a migliorare alcuni servizi essenziali e a creare condizioni favorevoli per l’attrazione di investimenti privati» e li riferisce a quattro ambiti strategici: istruzione, servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani, gestione dei rifiuti urbani e servizio idrico integrato.

 

12.2.– La Regione Campania richiama e ribadisce tutti i rilievi di illegittimità costituzionale già esposti nel proprio ricorso.

 

12.3.– Quanto alle censure indirizzate all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la difesa regionale ribadisce anzitutto la violazione dell’art. 126 Cost., evidenziando che, mentre il primo comma di tale norma costituzionale presuppone condotte degli organi di governo regionali connotate da «elevatissima gravità» e integranti un «esercizio intenzionalmente distorto delle funzioni istituzionali», il censurato comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha riguardo alla mancata osservanza degli impegni assunti in sede di piano di rientro dal disavanzo sanitario: la fattispecie prevista dalla norma censurata non rientra, quindi, nell’àmbito dell’esercizio delle ordinarie competenze regionali, ma configura un intervento sostitutivo del Governo alle cui direttive il Presidente della Giunta regionale, commissario ad acta, è condizionato, di tal ché le sue decisioni non possono essere ricondotte al ruolo di rappresentante della Regione né possono riflettersi sulla sua carica di Presidente della Regione. Quanto all’irragionevolezza dello stesso comma 2 dell’art. 2 dovuta all’omessa presa in considerazione dei miglioramenti conseguiti dal Presidente pro-tempore nella riduzione del disavanzo, la ricorrente sottolinea che la stessa trova conferma proprio nell’attuale situazione della Regione Campania, dove il Presidente attualmente in carica, nominato commissario ad acta a séguito delle elezioni regionali del marzo dell’anno 2010, si è trovato a fronteggiare un gravissimo dissesto finanziario e, nonostante i miglioramenti ottenuti nel risanamento del settore sanitario, rischia, in base alla norma denunciata, di vedersi addossare la responsabilità per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali di rientro previsti dal piano. Sempre a tale riguardo, non sarebbe convincente quanto affermato dalla difesa dello Stato a proposito della possibilità per il Presidente della Regione di «addurre valide giustificazioni a sostegno della propria condotta omissiva o del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro», atteso che di tale possibilità non vi sarebbe traccia nella norma censurata la quale sembra prevedere come presupposti della propria operatività semplici condotte omissive o addirittura circostanze di carattere oggettivo quali la mancata realizzazione degli obiettivi del piano di rientro e l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per due anni senza apprezzabili risultati sugli equilibri di bilancio (ciò che potrebbe derivare anche dall’inadeguatezza dello stesso piano di rientro). Quanto alla violazione degli artt. 122 e 126 Cost., sotto il profilo che il denunciato art. 2, comma 2, non precisa la natura, le modalità ed i limiti dell’accertamento della Corte dei conti in esso previsto, la difesa della ricorrente afferma che detta violazione non verrebbe meno anche a ritenere – come fa la difesa dello Stato nel proprio atto di costituzione – che l’attività della Corte è da ricondurre nell’àmbito dei còmpiti svolti dalla magistratura contabile in sede di controllo successivo; in realtà, l’accertamento della riconducibilità del grave dissesto finanziario al Presidente della Giunta per dolo o colpa grave sembra involgere – contrariamente a quanto ritenuto dall’Avvocatura generale dello Stato – l’esercizio di poteri tipici del giudizio di responsabilità contabile-amministrativa; la norma denunciata parrebbe quindi configurare una nuova competenza della Corte dei conti che – sempre secondo la ricorrente – avrebbe richiesto una previsione espressa e chiara.

 

12.4.– Quanto alle censure promosse nei confronti dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all’art. 122, primo comma, Cost., la ricorrente ribadisce sia che tale norma non sembra rispettare la necessaria e ragionevole proporzionalità nella limitazione del diritto di elettorato passivo, tenuto conto che ricomprende nell’àmbito dell’istituto dell’incandidabilità – preordinato a fronteggiare il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata negli organi elettivi – l’ipotesi, estremamente meno grave e rilevante, della responsabilità del Presidente della Giunta per grave dissesto finanziario sia che essa è collocata fuori della corretta sedes materiae costituita dalla legge n. 165 del 2004.

 

12.5.– Quanto alle censure indirizzate all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, la ricorrente ribadisce il contrasto di tale norma con: a) l’art. 126, primo comma, Cost., in ragione della mancata previsione di un procedimento di nomina del commissario ad acta (chiamato ad esercitare le competenze del Presidente della Giunta regionale rimosso concernenti l’ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili) che garantisca il coinvolgimento della Regione; b) gli artt. 120, secondo comma, e 126, primo comma, Cost., per l’attribuzione al commissario ad acta di competenze generali (originariamente riservate all’organo politico) anziché limitare i poteri del commissario al compimento di singole attività specificamente individuate (oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2011, già menzionata nel ricorso, sono citate le sentenze della stessa Corte n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010); c) l’art. 126, primo comma, Cost., a causa della mancata previsione di un termine – che, come si evincerebbe dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003, dovrebbe essere certo ed espresso – per la celebrazione delle elezioni per il rinnovo degli organi regionali e dell’organo che deve indirle.

 

12.6.– La Provincia autonoma di Bolzano, nell’articolare ulteriormente le proprie deduzioni in replica alle difese del Presidente del Consiglio, rileva in via preliminare e assorbente che l’intero decreto legislativo n. 149 del 2011 è inapplicabile alla Provincia ricorrente, in quanto esso è attuativo degli artt. 2, 17 e 26 della legge di delegazione n. 42 del 2009, laddove la clausola di esclusione contenuta nell’art. 1, comma 2, di detta legge stabilisce che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27.

 

12.7.– Ha depositato una memoria anche la Regione Molise, intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con il ricorso n. 149 del 2011 dalla Regione Emilia-Romagna. La Regione Molise, dopo avere affermato il proprio diritto ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio promosso da un’altra Regione nonostante la mancata impugnazione in via diretta della normativa statale, si sofferma ad illustrare ampiamente i motivi dedotti a sostegno del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, sostenendone la fondatezza.

 

13.– Nelle more dei giudizi promossi avverso il d.lgs. n. 149 del 2011 è sopraggiunto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, il cui art. 1-bis ha introdotto modifiche agli artt. 1, 4 e 5, e ha aggiunto l’art. 4-bis, al testo normativo già impugnato.

 

14.– La Regione autonoma Sardegna, che non aveva proposto ricorso avverso il d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso (reg. ric. n. 20 del 2013) questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 1-bis, commi 1 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 Cost., agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 1, 4, 5 e 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).

 

L’art. 1-bis, comma 1, impugnato modifica l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

La ricorrente accentra la propria attenzione sulla lettera c) della norma impugnata, osservando che, per effetto di essa, il Presidente della Giunta è tenuto a trasmettere la relazione di fine legislatura alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

 

In tal modo, a parere della Regione, il legislatore avrebbe introdotto una nuova forma di controllo sull’operato della Giunta, a fini sanzionatori, che non è contemplata dalla fonte statutaria. La disposizione impugnata verrebbe, per tale via, ad incidere sulla forma di governo regionale, alterando i rapporti istituzionali tra Presidente e Consiglio.

 

Sarebbero così lesi, anzitutto, gli artt. 15, 35 e 37 dello statuto, che disciplinano la forma di governo regionale, la posizione del Presidente della Giunta ed i suoi rapporti con il Consiglio. Allo stesso modo, sarebbero violati anche gli artt. 3 e 97 Cost., poiché il Presidente della Giunta non ha modo di interloquire con la Corte dei Conti, ciò che renderebbe irragionevole la disciplina censurata.

 

In secondo luogo, la Regione Sardegna sottolinea che le sole forme di controllo consentite, nei confronti della Regione e da parte della Corte dei Conti, sono indicate dalle norme di attuazione dello statuto, ed in particolare dagli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, e non possono essere modificate se non con il procedimento della revisione statutaria o della modificazione delle norme attuative.

 

La norma impugnata, violando gli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto, l’art. 116 Cost. ed il d.P.R. n. 21 del 1978, nella parte appena indicata, avrebbe invece configurato un nuovo controllo per di più non limitato alla legittimità, ma esteso al «merito delle concrete scelte politiche» regionali.

 

L’art. 1-bis, comma 4, impugnato modifica l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

La ricorrente premette che tale novella rende espressamente applicabile ai soggetti ad autonomia speciale il potere ministeriale di verifica sulla regolarità della gestione amministrativa-contabile.

 

Tale funzione, a parere della ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 7, 54 e 56 dello statuto, con l’art. 116 Cost. e con l’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 per le ragioni appena evidenziate: si sarebbe in presenza di un «controllo ministeriale totalmente sconosciuto non solo allo Statuto, ma all’intero sistema costituzionale», e per giunta attribuito non alla Corte dei Conti, quale organo dello Stato-comunità, ma all’amministrazione statale.

 

Inoltre, posto che il bilancio è approvato con legge, tale forma di controllo preventivo sarebbe in contrasto con l’art. 33 dello statuto e il più favorevole art. 127 Cost., che non ammette più alcun controllo preventivo sulla legislazione regionale.

 

A fronte della inadeguatezza della clausola di salvaguardia recata dall’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012 a preservare l’autonomia regionale, la ricorrente conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

 

15.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che a propria volta non aveva impugnato il d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso (reg. ric. n. 17 del 2013) questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, lettere a), numero 1), ed e), e comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 117, terzo e quarto comma, Cost., e agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

 

La ricorrente premette di svolgere le proprie censure, con riferimento al comma 1, per la sola ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 11-bis del. d.l. n. 174 del 2012.

 

Quanto all’art. 1-bis, comma 1, lettere a), numero 1), ed e), la Regione contesta che il legislatore statale possa «intromettersi nell’organizzazione costituzionale e nell’organizzazione amministrativa» regionale. La relazione di fine legislatura eccede, a parere della ricorrente, la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, avendo carattere dettagliato, e lede l’autonomia finanziaria della Regione e la potestà residuale in materia di organizzazione degli uffici: da ciò deriverebbe la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e degli artt. 4, numero 1), 12 e 48 dello statuto. La compressione dell’autonomia organizzativa sarebbe particolarmente evidente, laddove la norma impugnata individua direttamente l’organo regionale competente a redigere la relazione.

 

Inoltre, la disciplina censurata, prevedendo sanzioni nei confronti del Presidente della Giunta, concernerebbe lo «status dell’organo regionale di vertice», rimesso invece all’autonomia regionale dagli artt. 12, 22, 41 (quanto alla misura dell’indennità, anch’essa incisa) e 65 dello statuto.

 

La Regione sarebbe poi legittimata a denunciare la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., posto che la responsabilità del proprio Presidente sarebbe rilevata «nella completa assenza di una procedura di accertamento».

 

La disciplina sanzionatoria nei confronti del responsabile del servizio a propria volta invaderebbe l’autonomia organizzativa della Regione.

 

Quanto all’art. 1-bis, comma 4, la ricorrente ritiene che esso introduca un ulteriore controllo, dalla conseguenze «incerte», da parte del Governo, «al di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di attuazione», in violazione degli artt. 4, numero 1), e 65 dello statuto o dell’art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole in materia di ordinamento contabile regionale, dell’art. 116 Cost. e dell’art. 33 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

 

Si tratterebbe di un controllo particolarmente invasivo, recante la possibilità che sia attivato il procedimento previsto dall’art. 18 della legge n. 42 del 2009.

 

Inoltre, la norma impugnata sarebbe irragionevole e contraddittoria, in violazione dell’art. 3 Cost.

 

Essa, infatti, prevede nei confronti delle Regioni a statuto speciale un potere di verifica statale introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009.

 

Tuttavia, quest’ultima disposizione continua espressamente ad escludere di essere applicabile ai soggetti ad autonomia speciale.

 

16.– A propria volta, la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 18 del 2013), che aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in relazione agli artt. 3 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), e 75 dello statuto, agli artt. 2, 6 e 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, all’art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992, e all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

 

La ricorrente rivendica la medesima sfera di autonomia posta a base del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, e svolge censure del tutto analoghe, aggiungendo che l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 vieta di conferire ad organi statali funzioni amministrative in materie di competenza della Provincia.

 

17.– Anche la Regione autonoma Valle d’Aosta (reg. ric. n. 16 del 2013), che aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50 dello statuto, all’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, alla legge n. 690 del 1981, agli artt. 5 e 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

 

Anzitutto, il legislatore statale non potrebbe introdurre, al di fuori del procedimento di revisione o di attuazione statutaria, norme che incidono sull’ordinamento finanziario della Regione, secondo quanto previsto dagli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto, dalla legge n. 690 del 1981 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994.

 

In secondo luogo, sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione «di cui agli articoli 5 e 120 Cost.» che la norma impugnata non garantisca un coinvolgimento della Regione nell’esercizio del potere statale di verifica da esso introdotto.

 

In terzo luogo, tale potere avrebbe natura invasiva rispetto alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici, cui andrebbe ricondotto l’ordinamento contabile della Regione (art. 2, comma 1, lettera a, dello statuto); alla competenza in materia di “ordinamento degli enti locali” (art. 2, comma 1, lettera b, dello statuto); alla competenza in materia di “finanze regionali e comunali” (artt. 3, comma 1, lettera f, e 12 dello statuto, «anche alla luce» degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Cost.).

 

Infine, lo Stato non potrebbe attribuire direttamente a propri organi funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale: sotto questo profilo, la norma impugnata avrebbe violato anche gli artt. 4 e 43 dello statuto.

 

18.– Si è costituito in tutti i giudizi promossi avverso il d.l. n. 174 del 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, con atti difensivi di analogo tenore.

 

Con riferimento all’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, l’Avvocatura spende i medesimi argomenti già svolti a proposito dell’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Con riguardo all’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, l’Avvocatura premette che tale disposizione ha legittimamente esteso a Regioni e Province autonome le verifiche di regolarità della gestione da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica già regolati dall’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009.

 

Alla luce della sentenza n. 370 del 2010 di questa Corte, è parere dell’Avvocatura che tale estensione corrisponda all’«essenziale ruolo» che i servizi esercitano a fini di coordinamento della finanza pubblica, senza che ciò comporti alcuna «ingerenza sull’autonomia finanziaria delle autonomie speciali». Infatti, la funzione ispettiva, «priva di qualsiasi potere gerarchico», è meramente strumentale «all’esercizio del controllo collaborativo della Corte dei Conti», al quale soggiacciono le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ai sensi degli artt. 28, 81, 100, secondo comma, e 119 Cost.

 

19.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 19 giugno 2013, le seguenti parti ricorrenti hanno depositato memorie.

 

La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento, con analoghi argomenti, replicano alle osservazioni dell’Avvocatura dello Stato, evidenziando che quest’ultima nulla ha dedotto circa il «vizio procedurale» proprio di tutte le disposizioni impugnate, né con riferimento alle censure mosse agli artt. 1, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Con riguardo all’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, le ricorrenti richiamano la più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla inapplicabilità ai soggetti ad autonomia speciale della legge n. 42 del 2009, eccezion fatta per gli artt. 15, 22 e 27, se non per il tramite delle procedure previste dalle norme di attuazione statutaria.

 

Con riguardo all’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, le ricorrenti ribadiscono che gli obiettivi di servizio non sono equiparabili ai livelli essenziali delle prestazioni.

 

Con riguardo all’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011, le ricorrenti escludono, sulla base della giurisprudenza costituzionale, che l’«emergenza finanziaria» possa giustificare deroghe al riparto di competenze tra Stato e Regioni.

 

La Regione Emilia-Romagna ribadisce le censure già svolte e, tornando su quelle relative all’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, pone in rilievo che l’art. 126 Cost. non consente di introdurre alcuna forma di responsabilità «politica» degli organi regionali nei confronti del Governo, come invece pretenderebbe la norma impugnata. Essa disciplinerebbe una «forma di vigilanza tutoria esercitata dal vertice politico nazionale» eccedente i limiti della «responsabilità giuridica», ed invaderebbe il terreno della responsabilità politica degli organi elettivi di fronte al corpo elettorale. Inoltre, e contraddittoriamente, scioglimento e rimozione sanzionatori vengono a dipendere dall’accertamento, da parte della Corte dei Conti, di ipotesi «tipiche della responsabilità amministrativo-contabile», precludendo le «valutazioni politico-discrezionali del Consiglio dei ministri» richieste dalla disciplina costituzionale.

 

Con riguardo all’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, anche tale Regione ribadisce che gli obiettivi di servizio non sono equiparabili ai livelli essenziali delle prestazioni.

 

Con riguardo all’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione insiste nel rilevare che la decadenza automatica dei dirigenti dell’amministrazione sanitaria regionale è priva delle necessarie garanzie procedimentali, essendo insufficiente la generica previsione relativa alla verifica delle responsabilità del dissesto.

 

La Regione Lazio, a propria volta, insiste per l’accoglimento del ricorso.

 

Con riguardo all’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione osserva che la «reale finalità» della relazione di fine legislatura consisterebbe nel consentire «al Governo, e non ai cittadini, un controllo sull’attività regionale in vista dell’eventuale applicazione di meccanismi di tipo sanzionatorio», mentre l’unica forma di «controllo» ammessa dalla Costituzione sarebbe «il ricorso al potere sostitutivo».

 

Tale ultimo argomento viene speso dalla Regione anche a sostegno delle censure relative all’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Con riguardo all’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, dopo avere ribadito le censure già svolte, la ricorrente osserva che il grave dissesto finanziario non può giustificare previsioni concernenti la incandidabilità del Presidente della Giunta, posto che essa concerne la «materia elettorale».

 

Con riguardo all’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione rileva che l’omessa impugnazione di pregressi meccanismi di decadenza di amministratori regionali, rammentata dall’Avvocatura dello Stato, non può precludere la scelta politica di impugnare analoghe norme successive.

 

La Provincia autonoma di Bolzano esamina le modifiche normative apportare alle norme impugnate, per concludere che esse hanno carattere marginale ed impongono il trasferimento delle originarie censure sul nuovo testo delle disposizioni impugnate.

 

Farebbe eccezione l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la cui abrogazione determinerebbe cessazione della materia del contendere.

 

Nel merito, la ricorrente ribadisce le censure già avanzate, osservando che la difesa dell’Avvocatura dello Stato è viziata dal fatto di «appiattire» la posizione provinciale su quella delle altre parti ricorrenti a statuto ordinario.

 

La Regione siciliana, richiamata la sentenza n. 178 del 2012 di questa Corte, insiste per l’accoglimento delle questioni relative all’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, anche con riguardo al primo periodo della disposizione.

 

La Regione Friuli-Venezia Giulia evidenzia anzitutto che l’Avvocatura dello Stato non avrebbe replicato alle censure relative all’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012.

 

Con riguardo al comma 4 seguente, la ricorrente afferma che la sentenza n. 370 del 2010, richiamata dall’Avvocatura dello Stato, non sarebbe pertinente, poiché relativa a conflitto di attribuzione proposto da una Regione a statuto ordinario. Le competenze statutarie dedotte in ricorso imporrebbero, invece, l’accoglimento del ricorso.

 

La Regione Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, a propria volta, reputano per analoghe ragioni inconferente il richiamo alla sentenza n. 370 del 2010.

 

Quanto, invece, all’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, la sola Regione Sardegna osserva che la stessa Avvocatura dello Stato riconoscerebbe che tale norma introduce «un regime modificativo della responsabilità politico-istituzionale del Presidente della Regione che produce evidenti effetti sulla forma di governo».

 

Anche la Regione Molise ha depositato una memoria conclusiva, affermando l’ammissibilità del proprio intervento e insistendo per l’accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

Considerato in diritto

 

1.– Le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 157 del 2011), Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 148 del 2011), siciliana (reg. ric. n. 162 del 2011), e le Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 149 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 151 del 2011), Lazio (reg. ric. n. 156 del 2011), Campania (reg. ric. 154 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 159 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (reg. ric. n. 150 del 2011) e di Bolzano (reg. ric. n. 161 del 2011), con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

In particolare, l’articolo 1 (Relazione di fine legislatura regionale) è stato impugnato:

 

a) dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, quarto comma, 120 e 123 della Costituzione, e all’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), oltre che in riferimento al principio di leale collaborazione;

 

b) dalla Regione Calabria, in riferimento agli articoli 76, 117, 121 e 123 della Costituzione;

 

c) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione e agli articoli 2, comma 1, lettera a); 3, comma 1, lettera l); 4; 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), questi ultimi due anche in relazione alla sfera di autonomia finanziaria prevista dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) e dagli articoli 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

 

d) dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 4, numero 1), e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli articoli 16 e 17, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e al principio di leale collaborazione;

 

e) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 47 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli articoli 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;

 

f) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 100 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988.

 

L’articolo 2 (Responsabilità politica del presidente della giunta regionale) è stato impugnato:

 

a) dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, quanto ai commi 1, 2, 3, 5 e 7, in riferimento agli articoli 76, 24, 100, 103, secondo comma, 114, 120, 122 e 126 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione, e della certezza del diritto;

 

b) dalla Regione Lazio, quanto ai commi 1, 2, 3 e 5, in riferimento agli articoli 5, 76, 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Regione Campania, quanto ai commi 2, 3 e 5, in riferimento agli articoli 120, secondo comma, 122, 126 della Costituzione e al principio di ragionevolezza;

 

d) dalla Regione Calabria, quanto ai commi 1, 2, 3 e 5, in riferimento agli articoli 76, 121 e 126 della Costituzione;

 

e) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, e agli articoli 15, comma 2, e 48 della legge costituzionale n. 4 del 1948;

 

f) dalla Regione Trentino-Alto Adige, quanto ai commi 4 e 7, in riferimento agli articoli 76 e 120 della Costituzione; all’articolo 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e al principio di leale collaborazione;

 

g) dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 76 e 119 della Costituzione (quest’ultimo applicabile in base all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e agli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);

 

h) dalla Provincia autonoma di Trento, quanto ai commi 1, 2, 3, 4 e 7, in riferimento agli articoli 24, 76, 117, terzo e quarto comma, 100, 103, secondo comma, 120, 126 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 47, 49-bis, 69, 79, 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e al principio di ragionevolezza;

 

i) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 76, 100 e 126 della Costituzione; agli articoli 8, 9, 16, 47, 49-bis del d.P.R. n. 670 del 1972 e all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

 

L’articolo 3 (Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti) è stato impugnato:

 

a) dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, in riferimento agli articoli 76, 114, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;

 

b) dalla Regione Lazio, «con particolare riferimento ai commi 1 e 2», e in relazione agli articoli 5, 76, 117, quarto comma, 120 e 123 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettera a); 3, comma 1, lettera l); 4; 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, questi ultimi due anche in relazione alla sfera di autonomia finanziaria prevista dalla legge n. 690 del 1981 e dagli articoli 34 e 36 della legge n. 724 del 1994;

 

d) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 e al principio di leale collaborazione;

 

e) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione e all’articolo 8, numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972.

 

L’articolo 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) è impugnato:

 

a) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948;

 

b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 4, numero 3), e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992; all’articolo 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988; al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76, 117, quarto e sesto comma, della Costituzione; agli articoli 47, 54, 79 e 80, del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all’articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;

 

d) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988.

 

L’articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile) è stato impugnato:

 

a) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, anche in riferimento alla legge n. 690 del 1981 e al decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta);

 

b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli articoli 76 e 117, sesto comma, della Costituzione; agli articoli 4, numeri 2) e 3), 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all’articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76 e 117, sesto comma, della Costituzione; agli articoli 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; all’articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;

 

d) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 54, 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

 

L’articolo 6 (Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco) è stato impugnato:

 

a) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948;

 

b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 4, numero 3), 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 76 e 117, quarto comma, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 47, 54, 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 e al principio di leale collaborazione;

 

d) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 4, numero 3), 16, 54, 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972.

 

L’articolo 7 (Mancato rispetto del patto di stabilità interno) è stato impugnato:

 

a) dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, quarto comma, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

 

b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; all’articolo 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; all’articolo 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione;

 

d) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione.

 

L’articolo 13 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) è stato impugnato:

 

a) dalla Regione Valle d’Aosta, in riferimento agli articoli 5, 76, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12, 15, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, anche in riferimento alla legge n. 690 del 1981;

 

b) dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e al principio di leale collaborazione;

 

c) dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 76 e 119 della Costituzione (quest’ultimo in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001); all’articolo 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946;

 

d) dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione; agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all’articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

 

2.– Nelle more del giudizio è sopraggiunto l’art. 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato gli artt. 1, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Le Regioni autonome Valle d’Aosta (reg. ric. n. 16 del 2013), Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 17 del 2013) e Sardegna (reg. ric. n. 20 del 2012), e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 18 del 2013), con separati ricorsi, hanno impugnato, le prime tre unitamente ad altre disposizioni riservate a separato giudizio, il comma 4 dell’art. 1-bis, che modifica l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, mentre le sole Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato anche il comma 1 dell’art. 1-bis, che modifica l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, la prima «con particolare riferimento» alla lettera c), e la seconda, con riguardo alle lettere a), numero 1), ed e).

 

La Regione Valle d’Aosta promuove il ricorso, in relazione agli articoli 5 e 120 della Costituzione, in riferimento al principio di leale collaborazione; agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, anche in relazione all’articolo 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 e alla legge n. 690 del 1981.

 

La Regione Sardegna solleva questioni, in relazione agli articoli 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli articoli 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli articoli 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).

 

La Regione Friuli-Venezia Giulia assume a parametro gli articoli 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; gli articoli 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); l’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

 

Infine, la Provincia autonoma di Trento evoca gli articoli 3 e 117, quarto comma, della Costituzione; l’articolo 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; gli articoli 8, numero 1), e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972; l’articolo 16 del d.lgs. n. 268 del 1992 e gli articoli 2, 6 e 10 del d.P.R. n. 305 del 1988.

 

3.– Il d.lgs. n. 149 del 2011 costituisce uno dei decreti legislativi recanti attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), in tema di federalismo fiscale.

 

In particolare, si è trattato di attuare gli articoli 2, 17 e 26 di tale legge, introducendo meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e nel rispetto dell’autonomia finanziaria del sistema regionale e locale (art. 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009).

 

Le ricorrenti impugnano disposizioni contenute nel Capo I del d.lgs. n. 149 del 2011, quanto ai “meccanismi sanzionatori” (il solo art. 13, relativo ai soggetti ad autonomia speciale, è collocato nel Capo III).

 

In particolare, l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 obbliga le Regioni a redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

 

L’art. 4 disciplina analogamente la speculare relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali.

 

L’art. 2 intende attuare l’art. 126 Cost., disciplinando un’ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di “grave dissesto finanziario” ivi descritta.

 

L’art. 3 estende gli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, prevedendo ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici.

 

L’art. 5 prevede un potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti.

 

L’art. 6 si occupa della “responsabilità politica” del Presidente della Provincia e del sindaco.

 

L’art. 7 concerne le sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interno.

 

L’art. 13 determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale.

 

Considerato che i ricorsi sono diretti in larga parte contro le medesime disposizioni e pongono questioni analoghe, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

 

4.– In via preliminare, va dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Regione Molise nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna, posto che «nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 172 del 1994). Peraltro, l’atto di intervento è stato depositato dopo la scadenza del termine per intervenire in giudizio stabilito dall’art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

5.– Sempre in via preliminare, la Corte osserva che i giudizi avverso il d.lgs. n. 149 del 2011 sono stati promossi dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome sulla base di una delibera adottata in via d’urgenza dalla Giunta, ai sensi dell’art. 44, numero 5), dello statuto. In tali casi, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).

 

Benché tale termine non sia stato rispettato da nessuna delle ricorrenti, ugualmente, avuto riguardo alla data di proposizione dei ricorsi, sussistono gli estremi dell’errore scusabile già riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 203 del 2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012).

 

I ricorsi sono perciò sotto tale aspetto ammissibili.

 

6.– Ancora in via preliminare, è necessario valutare gli effetti sui giudizi in corso, relativi al d.lgs. n. 149 del 2011, dello ius superveniens costituito in particolare, ma non unicamente, dagli artt. 1-bis e 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012.

 

Questa Corte, in analoghe vicende, ha costantemente ritenuto che, nell’ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, la questione di costituzionalità vada trasferita sulla nuova disposizione, salvo che quest’ultima appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria (ex plurimis, sentenze n. 193 del 2012 e n. 30 del 2012).

 

Nel caso di specie, l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha subito da parte dell’art. 1-bis del d.l. n. 174 del 2012 modifiche marginali, e comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure, ai commi 2, 3 e 5, quanto in particolare all’indicazione dei soggetti incaricati di redigere la relazione di fine legislatura e all’obbligo che essa sia predisposta anche in difetto dello schema tipo indicato al comma 5. Esse giustificano, in via di principio, il trasferimento delle questioni sollevate dalle Regioni Lazio, Calabria, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Non possono, viceversa, ritenersi oggetto di impugnativa, quanto a tali parti ricorrenti, i commi 3-bis e 6, l’uno aggiunto e l’altro profondamente modificato dal d.l. n. 174 del 2012, con i quali si è innovativamente stabilito che la relazione di fine legislatura sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che, in caso di inadempienze, venga ridotta l’indennità del Presidente della Giunta e delle persone preposte agli organi amministrativi regionali indicati dalla norma.

 

Analoghe conclusioni devono valere per l’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativo alla relazione di fine mandato provinciale e comunale, che è stato modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012 in modo speculare rispetto all’art. 1, concernente la relazione di fine legislatura. I ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e quelli delle Province autonome, sono da trasferire sul nuovo testo dell’art. 4, ma non investono il comma 3-bis ed il comma 6.

 

L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato oggetto di una modifica meramente formale da parte dell’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con la quale si è ribadita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ivi previste, mediante il rinvio all’art. 133 del codice del processo amministrativo. Ne consegue il trasferimento sul nuovo testo della disposizione delle questioni sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Valle d’Aosta, e dalle Province autonome.

 

L’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha subito, come si vedrà nel dettaglio in seguito, profonde modifiche introdotte dal d.l. n. 174 del 2012, ed è stato reso espressamente applicabile alle Regioni e alle Province autonome, mentre in origine non lo era.

 

Per tale ragione, i ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome, indirizzati contro il d.lgs. n. 149 del 2011, non possono venire trasferiti, per tale parte, sul nuovo testo dell’art. 5. Su di essi è perciò intervenuta, per quanto interessa, cessazione della materia del contendere, giacché l’art. 5, nel testo originario oramai superato, non risulta avere avuto applicazione (ex plurimis, sentenza n. 297 del 2012).

 

L’art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato oggetto di una modifica minore ad opera dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, attraverso l’introduzione di un comma 2-bis, relativo agli effetti temporali del decreto di scioglimento del Consiglio provinciale o comunale: i ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome vanno quindi trasferiti sul nuovo testo della disposizione impugnata.

 

L’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, a propria volta, è stato oggetto di modifiche, da parte dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», che non hanno riguardato le parti ricorrenti (il comma 2, lettera a, è stato inciso con riguardo agli enti locali delle sole Regioni siciliana e Sardegna, da parte del comma 440 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012), o che, comunque, non sono tali da alterare il profilo lesivo della disposizione, rispetto al quale rivestono carattere marginale (con riferimento alle modifiche introdotte nella lettera a) del comma 1 della norma impugnata, quanto ai criteri di calcolo degli importi da versare a causa dell’inosservanza del patto di stabilità, e alle esenzioni apportate a tale obbligo, da parte dell’art. 1, comma 472, della legge n. 228 del 2012). I ricorsi delle Regioni Lazio, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, e delle Province autonome sono perciò da trasferirsi, per tale parte, sul nuovo testo dell’art. 7.

 

Immutati sono rimasti gli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

7.– In ordine logico, è opportuno prendere in esame i ricorsi proposti avverso il testo originario del d.lgs. n. 149 del 2011 dai soggetti ad autonomia speciale.

 

Come si è visto, l’atto normativo impugnato costituisce esercizio della delega conferita dagli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009, quanto all’istituzione di meccanismi sanzionatori e premiali nei confronti di Regioni ed enti locali.

 

Tutte le ricorrenti ad autonomia speciale lamentano che le norme impugnate siano applicabili anche a loro, in violazione dell’art. 76 Cost., ed impugnano per tale profilo l’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

La questione è fondata, nei limiti che seguono.

 

La norma impugnata stabilisce che «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

Si tratta della medesima clausola apposta ad altro decreto legislativo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, ovvero al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sulla cui legittimità, alla luce dell’art. 76 Cost., questa Corte si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 178 del 2012.

 

Con il primo periodo di tale clausola, il legislatore si mostra consapevole che l’art. 1, comma 2, della legge delega gli consente di applicare alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome esclusivamente gli artt. 15, 22 e 27 della medesima legge delega (sentenze n. 71 del 2012; n. 64 del 2012; n. 201 del 2010), e che, quanto all’art. 27, i principi di coordinamento della finanza pubblica che esso reca sono attuabili, verso questi soggetti, solo secondo criteri e modalità stabiliti dagli statuti e dalle norme di attuazione.

 

Per tale via, l’art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti Regioni e Province ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui siano proprio queste specifiche disposizioni a prevedere espressamente in senso contrario, venendo a superare la generale clausola di salvaguardia (sentenza n. 178 del 2012). Le ricorrenti errano nell’assegnare una portata lesiva al primo periodo dell’art. 13, che, anzi, è finalizzato a tutelarne le prerogative statutarie: le questioni relative al primo periodo dell’art. 13 impugnato sono perciò non fondate.

 

Il secondo periodo dell’art. 13, viceversa, contraddice la premessa appena svolta, imponendo una diretta applicabilità del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. Tale previsione, ancorché dagli effetti transitori, eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai suddetti soggetti, alla regola dell’adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti (sentenza n. 178 del 2012).

 

Ne consegue che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 proposte dalle Regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, siciliana, e dalle Province autonome sono fondate, in riferimento all’art. 76 Cost., limitatamente al secondo periodo della norma impugnata.

 

8.– Per evidenti ragioni conseguenti a quanto appena osservato, sono non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate: a) dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste avverso gli artt. 1; 2; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; b) dalla Regione Trentino-Alto Adige, avverso gli artt. 1; 2, commi 4 e 7; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; c) dalla Regione siciliana, avverso l’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011; d) dalla Provincia autonoma di Trento, avverso gli artt. 1; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011; e) dalla Provincia autonoma di Bolzano, avverso gli artt. 1; 2; 3; 4 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Tali questioni si basano, infatti, sull’erroneo presupposto interpretativo, secondo cui queste norme dovrebbero applicarsi nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

 

9.– Analoghe conclusioni vanno tratte, con riguardo ai ricorsi proposti dalle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, quanto all’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, che ha modificato l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Anche a seguito di tali correzioni legislative, nulla è mutato in ordine alla inapplicabilità dell’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. Essa continua ad essere assicurata dal primo periodo dell’art. 13 di tale testo normativo, e viene altresì ribadita, per quanto qui interessa, dall’analoga clausola contenuta nell’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012.

 

Tutte le questioni, pertanto, non sono fondate: esse si basano sul medesimo errore interpretativo già posto in luce al punto precedente.

 

10.– Tra le disposizioni impugnate del d.lgs. n. 149 del 2011, il solo art. 7, relativo agli effetti dell’inosservanza del patto di stabilità interno, si rende immediatamente applicabile ai soggetti ad autonomia speciale, posto che esso concerne «la Regione o la Provincia autonoma inadempiente».

 

Così provvedendo, il legislatore delegato ha ecceduto dai limiti impostigli dalla delega, incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 76 Cost., per le ragioni appena esposte.

 

L’art. 7 è stato censurato, sotto questo profilo, da tutte le ricorrenti ad autonomia speciale, eccezion fatta per la Regione siciliana e la Regione Valle d’Aosta. Tuttavia, l’accoglimento è basato sulla lesione di un parametro costituzionale comune, e ha conseguentemente effetto nei riguardi di tutte le Regioni a statuto speciale, oltre che nei riguardi delle Province autonome.

 

Per effetto di ciò, sono assorbite tutte le altre questioni proposte dai soggetti ad autonomia speciale nei riguardi dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

11.– Venendo ai ricorsi proposti dalle Regioni a statuto ordinario nei riguardi del testo originario del d.lgs. n. 149 del 2011, appare opportuno decidere prioritariamente le questioni di carattere generale sollevate con riferimento all’art. 76 della Costituzione, e che investono i presupposti stessi della decretazione delegata. Esse, al pari delle censure che per tale profilo concernono specifiche disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011, sono ammissibili. Le norme impugnate hanno diretta incidenza sull’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, sicché è palese, oltre che congruamente motivata, la ridondanza delle violazioni prospettate sulla sfera di competenza propria del sistema regionale (sentenze n. 22 del 2012 e n. 33 del 2011).

 

Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lazio censurano tutte le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 oggetto dei rispettivi ricorsi per contrasto con tale parametro costituzionale. Le prime due ricorrenti richiamano anche, ma sempre per il medesimo profilo, l’art. 114 Cost., mentre la Regione Lazio evoca altresì, sempre con riguardo alla violazione della legge delega, gli artt. 5 e 120 Cost., ed il principio di leale collaborazione.

 

Il legislatore delegato avrebbe violato l’art. 2 della legge delega n. 42 del 2009, nella parte in cui esso impone al Governo di raggiungere un’intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e nella parte in cui, in mancanza di intesa, obbliga il Consiglio dei ministri ad indicare le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta.

 

Le questioni non sono fondate.

 

La relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, dà conto dell’impossibilità di raggiungere l’intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali. A sua volta, la Conferenza unificata ha preso atto, al termine della seduta del 18 maggio 2011, del mancato raggiungimento dell’intesa, in ragione di insuperabili rilievi relativi all’impianto generale dell’intervento normativo del Governo.

 

Stanti tali presupposti, la Corte esclude che il legislatore delegato abbia trasgredito all’obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso. Le obiezioni mosse, infatti, in particolar modo con riguardo alla disciplina recata dall’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, non erano tali da far intravedere un possibile punto di incontro, pur a seguito di ulteriori trattative. Un dissenso così radicale sui presupposti stessi di costituzionalità dell’intervento normativo del Governo, in altre parole, poneva quest’ultimo innanzi alla sola alternativa di rinunciare ad attuare la delega, ovvero di procedere ugualmente. La scelta compiuta si sottrae a censura, giacché obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.

 

12.– L’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 viene impugnato, con riferimento all’art. 76 Cost., dalla Regione Calabria, avuto riguardo non più ai presupposti generali di esercizio della delega, ma ad uno specifico profilo di contrasto con la legge delega.

 

La questione è fondata.

 

La disposizione censurata obbliga le Regioni a statuto ordinario a redigere una relazione di fine legislatura, che descriva dettagliatamente le principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento ai seguenti oggetti (art. 1, comma 4): a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale; f) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; g) stato certificato del bilancio regionale.

 

La latitudine dell’oggetto proprio della relazione di fine legislatura impedisce di attribuire la previsione impugnata ad alcuna delle norme di delega su cui espressamente si fonda il d.lgs. n. 149 del 2011, ovvero agli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009.

 

In particolare, l’art. 2, comma 2, lettere h) ed i), della legge delega consente al Governo, sia di definire il termine entro il quale Regioni ed enti locali sono tenuti a comunicare i propri bilanci preventivi e consuntivi, sia di introdurre l’obbligo di pubblicarli «in siti internet». Si tratta di una previsione così dettagliata nell’oggetto, da non poter venire posta a fondamento di prescrizioni diverse da quelle indicate.

 

L’art. 2, comma 2, lettera a), permette al delegato di estendere le sanzioni indicate dalla lettera z) nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ma con ciò evidentemente si appoggia a specifiche previsioni normative che fondano l’obbligo comunicativo, e non lo introduce.

 

L’art. 26 della legge n. 42 del 2009, poi, permette di prevedere forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le Regioni, gli enti locali e lo Stato, ma al solo fine di contrastare l’evasione fiscale: anche in questo caso, l’oggetto della delega è ben distinto dalla materia invece regolata dalla disposizione impugnata.

 

Il legislatore delegato può emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo dei principi fissati dal delegante, e, se del caso, anche un completamento delle scelte compiute con la delega (ex plurimis, ordinanza n. 73 del 2012 e sentenza n. 293 del 2010), ma non può spingersi ad allargarne l’oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse. In particolare, il test di raffronto con la norma delegante, cui soggiace la norma delegata, deve ritenersi avere esito negativo, quando quest’ultima intercetta un campo di interessi così connotato nell’ordinamento, da non poter essere assorbito in campi più ampi e generici, e da esigere, invece, di essere autonomamente individuato attraverso la delega.

 

La norma impugnata risponde ad una finalità di verifica e pubblicità sull’intera gamma delle attività regionali, di carattere normativo e amministrativo, così lata da coinvolgere, e potenzialmente incidere, l’intero fascio delle competenze costituzionali delle Regioni, il cui esercizio, nella maggior parte dei casi, è inevitabilmente connesso ad impegni di spesa.

 

Proprio la circostanza che la norma di delega abbia assunto in considerazione specifiche e limitate ipotesi di trasmissione e pubblicazione dei dati regionali rende priva di copertura ai sensi dell’art. 76 Cost. una disposizione delegata che si prefigge, invece, il ben più ambizioso, e ben distintamente connotato, obiettivo di “trasparenza” (art. 1, comma 1, impugnato), in definitiva, dell’intera azione delle Regioni.

 

L’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011 è stato perciò assunto in carenza di delega, e va per tale ragione dichiarato costituzionalmente illegittimo, quanto ai commi 1, 2, 3, 4, e 5. Tale declaratoria si estende in via consequenziale ai commi 3-bis e 6 dell’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, introdotti dal d.l. n. 174 del 2012, giacché essi sono del tutto privi di autonomia e significato, una volta caduta la porzione principale della disposizione cui accedono.

 

13.– Sono assorbite le questioni di costituzionalità promosse avverso l’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011, per altri profili, dalle Regioni Calabria e Lazio.

 

14.– L’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 costituisce il cuore dell’intervento normativo in oggetto, ed è infatti stato impugnato da tutte le ricorrenti, ciascuna con riferimento ai commi sopra indicati.

 

Con tale disposizione, adottata sulla base della delega conferita dall’art. 17, comma 1 (recte: unico comma), lettera e), della legge n. 42 del 2009, si è per la prima volta data attuazione all’art. 126, primo comma, Cost. Come è noto, si tratta della norma costituzionale che prevede e disciplina, con riguardo alle Regioni a statuto ordinario, la rimozione cd. sanzionatoria (sentenza n. 196 del 2003) del Presidente della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, o ragioni di sicurezza nazionale.

 

Il comma 1 della norma impugnata descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, subordinata al congiunto verificarsi di tre presupposti: a) in una Regione tenuta a presentare il piano di rientro dal disavanzo previsto dall’art. 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», il Presidente della Giunta, già nominato commissario ad acta dal Consiglio dei ministri, non adempie all’obbligo di redazione del piano, o agli obblighi da esso derivanti, anche sotto l’aspetto temporale; b) si riscontra in sede di verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano e il conseguente perdurare, o l’aggravamento, del disavanzo; c) si adotta per due esercizi consecutivi, stante l’omesso raggiungimento degli obiettivi del piano, un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF al livello massimo consentito dall’art. 6 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

 

L’art. 2, comma 2, prevede che il grave dissesto finanziario costituisce grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126 Cost. Ove venga accertato dalla Corte dei conti, sia tale requisito, sia l’attribuzione di esso alla responsabilità, con dolo o colpa grave, del Presidente della Giunta, il Capo dello Stato dispone lo scioglimento e la rimozione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.

 

L’art. 2, comma 3, introduce sanzioni a carico della persona del Presidente rimosso, stabilendone l’incandidabilità a cariche elettive per dieci anni, e il divieto di nomina per il medesimo periodo quale componente di organi di governo di Unione europea, Stato, Regioni ed enti locali.

 

L’art. 2, comma 5, chiude l’insieme di precetti dedicati all’attuazione dell’art. 126 della Costituzione, attribuendo al Consiglio dei ministri il compito di nominare un commissario ad acta che sostituisca il Presidente della Giunta rimosso ai fini dell’ordinaria amministrazione e dell’adozione degli atti improrogabili, e fino all’insediamento del nuovo Presidente.

 

Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria hanno impugnato, tra l’altro, tutte queste previsioni, mentre la sola Regione Campania ha omesso di censurare il comma 1. Con riferimento ai ricorsi delle Regioni Lazio e Calabria bisogna poi puntualizzare che il tenore logico e letterale dei ricorsi consente di ritenere l’impugnativa circoscritta ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’art. 2, ovvero alle sole previsioni direttamente relative al potere di scioglimento del Consiglio e di rimozione del Presidente della Giunta regionale.

 

14.1.– In ordine logico, è opportuno esaminare anzitutto le censure sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria, con riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost. da parte dell’art. 2, comma 1, impugnato.

 

Le prime due di tali ricorrenti osservano, in via preliminare, che la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, proprio dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo. Si aggiunge che, in ogni caso, la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita.

 

La Corte condivide, in linea di principio, la premessa teorica su cui si basa il ragionamento delle ricorrenti, ovvero che il Parlamento, esclusivo titolare della funzione legislativa (art. 70 Cost.), ben possa precludere al Governo l’esercizio di una delega in precedenza conferita, attraverso l’abrogazione, espressa o tacita, della norma delegante. La legge di delega, per tale verso, non si sottrae agli ordinari criteri ermeneutici cui è soggetto qualsiasi atto di legge, e, di conseguenza, alla possibilità che l’interprete possa rilevarne l’abrogazione per incompatibilità da parte di una legge sopravvenuta. E, naturalmente, il Governo è, perlomeno in ordine di tempo, il primo soggetto chiamato a verificare se continuino a sussistere i presupposti costituzionali di esercizio legittimo della delega (sentenza n. 278 del 2010), indagando, prima di tutto, sulla persistenza della norma delegante nell’ordinamento.

 

Tuttavia, se ciò vale in linea astratta, non altrettanto può dirsi in concreto con riferimento alla questione oggi da decidere.

 

L’art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, anziché porsi in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, definisce i presupposti di applicabilità di quest’ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro. Le previsioni contenute nei commi successivi, a propria volta, indicano a quali condizioni il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta per l’attuazione del piano. Ed è a questo punto che la norma impugnata, anziché sovrapporsi o contrastare con simili disposizioni, ne recepisce il contenuto.

 

Proprio la circostanza che l’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all’art. 2 della legge n. 191 del 2009, per quanto qui interessa, dimostra che tra i due assetti normativi vi è non conflitto, ma continuità. Un conto, infatti, è affermare che il legislatore delegato non può attuare la delega, quando essa è stata abrogata; tutt’altro conto è aggiungere, secondo la erronea linea di pensiero delle ricorrenti, che il Governo non possa e non debba tenere in considerazione i mutamenti del quadro normativo, entro cui viene a collocarsi la legislazione delegata.

 

Del resto, eventuali problemi di coordinamento sono sempre possibili, specie a fronte di normative così complesse fin dai presupposti applicativi; ma certamente essi non generano illegittimità costituzionale, se non quando sia del tutto da escludere una possibile soluzione da parte degli interpreti.

 

Nel caso di specie, la Corte, anche alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, esclude che si sia verificata quest’ultima eventualità.

 

Le questioni sono, perciò, non fondate con riferimento sia alla violazione dell’art. 76 Cost., sia alla compromissione del principio della certezza del diritto, che viene richiamato dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in modo peraltro incongruo sotto il profilo dell’eccesso di delega, posto che, semmai, esso introdurrebbe una autonoma lesione della Costituzione, riconducibile all’art. 3 della Costituzione.

 

14.2.– Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria eccepiscono, quanto all’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, la violazione dell’art. 76 Cost., anche sotto il profilo dell’eccesso di delega, rispetto a quanto consentito dall’art. 17, lettera e), della legge n. 42 del 2009.

 

Le questioni non sono fondate.

 

La delega consente l’introduzione di meccanismi automatici sanzionatori degli “organi di governo” delle Regioni: ciò è indiscutibile, posto che tali misure scattano «nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione», oltre che agli enti locali.

 

L’art. 17 della legge n. 42 del 2009 aggiunge che «tra i casi di grave violazione di legge di cui all’art. 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali».

 

È da precisare che quest’ultima norma rientra, in base a quanto indicato dallo stesso art. 17, tra i “principi e criteri direttivi” posti a fondamento della delega.

 

La Corte reputa del tutto evidente, perciò, che l’attuazione dell’art. 126 Cost. sia stata legittimamente ritenuta oggetto del potere legislativo delegato.

 

Altrettanto chiaro è che il Governo ben poteva sviluppare la delega, senza limitarsi ad una mera scansione linguistica di essa, purché con riferimento ai soli casi di «grave dissesto nelle finanze regionali». Ora, l’eccesso di delega prospettato dalle ricorrenti avrebbe potuto palesarsi se la norma impugnata avesse travalicato tale limite, ma non certamente nel caso opposto, e in concreto realizzatosi. Il legislatore delegato ha infatti scelto di circoscrivere l’oggetto della rimozione e dello scioglimento sanzionatorio al caso del disavanzo nel solo settore sanitario, che a tutti gli effetti è parte costitutiva, e di grande rilievo, del complessivo dissesto delle finanze regionali, per cause imputabili in parte alle stesse Regioni (sentenza n. 98 del 2007).

 

In secondo luogo, la fattispecie del “grave dissesto finanziario” disegnata dalla norma impugnata non nasce dal nulla, ma consegue proprio al compimento di un complesso di “attività”, anche di carattere omissivo, poste in essere dal Consiglio regionale e dalla persona fisica del Presidente della Giunta, in qualità di commissario ad acta.

 

In terzo luogo, tale fattispecie conduce alla rimozione e allo scioglimento degli organi di governo della Regione, in linea con quanto previsto dalla delega, attraverso il rinvio all’art. 126 Cost. Se, poi, sia costituzionalmente illegittimo che una simile sanzione colpisca l’organo, a causa di violazioni di legge imputabili non a quest’ultimo, ma al commissario ad acta, veste con la quale ha operato la persona del Presidente della Giunta, è questione che non riguarda l’osservanza della delega, ma la conformità dell’esercizio di essa al modello costituzionale rappresentato dall’art. 126 Cost. (di cui si dirà infra).

 

14.3.– La Regione Lazio impugna l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 Cost. ed al principio di leale collaborazione, poiché non sarebbe spettato al legislatore conferire attuazione all’art. 126 Cost., sovrapponendosi alla valutazione, di esclusiva competenza del Capo dello Stato, in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per procedere alla rimozione e allo scioglimento sanzionatorio. Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria denunciano i commi 1 e 2 della norma impugnata, in riferimento all’art. 126 Cost., poiché essi non descriverebbero “fatti specifici e puntuali” così gravi, da poter giustificare l’attivazione del rimedio straordinario. La Regione Campania ritiene lesivo degli artt. 122 e 126 Cost. che, con l’art. 2, comma 2, impugnato, il legislatore abbia proceduto ad “autoqualificare” il grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126 Cost.

 

Le questioni non sono fondate.

 

14.4.– L’art. 126 Cost., nel testo vigente, e per quanto interessa, risponde alle medesime finalità, e riproduce il medesimo assetto nei rapporti tra Stato e Regioni, che fu voluto dal Costituente. Esso stabilisce sia i presupposti in presenza dei quali è consentito lo scioglimento sanzionatorio, sia gli organi costituzionali competenti ad intervenire nel procedimento.

 

Come è noto, in origine l’art. 126 Cost. prevedeva che il potere di scioglimento fosse esercitabile nei confronti del solo Consiglio regionale, anche quando quest’ultimo non avesse corrisposto all’invito del Governo a sostituire la Giunta o il Presidente, che avessero compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

 

Il testo dell’art. 126 Cost. fu poi sostituito dall’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), nel quadro di un processo di revisione costituzionale volto a rafforzare l’autonomia statutaria delle Regioni, e ad attribuire ad esse, in particolare, la determinazione della forma di governo regionale, purché in armonia con la Costituzione.

 

Significativamente, a parte lievi modifiche di carattere testuale, il nucleo dell’art. 126 Cost. non ha subito alterazioni di sistema. Accanto allo scioglimento sanzionatorio del Consiglio, il legislatore della revisione costituzionale ha posto la rimozione del Presidente della Giunta, in ragione del rafforzamento che i nuovi statuti avrebbero potuto riservare a tale organo di governo, preannunciato del resto dall’opzione della Costituzione per l’elezione diretta di esso, nel caso di silenzio della fonte statutaria (art. 122 Cost.). Ne è seguita l’abrogazione dell’ipotesi di scioglimento del Consiglio quando non avesse dato corso all’invito del Governo a sostituire l’organo esecutivo, posto che, ad oggi, l’art. 126 Cost. permette di procedere direttamente a tanto nei riguardi del Presidente della Giunta. Si è poi cancellata la previsione concernente la nomina, con il decreto di scioglimento, di una commissione di tre cittadini che adottasse gli atti necessari, fino all’insediamento dei nuovi organi di governo regionali, ma tale soppressione si è accompagnata al riconoscimento implicito della competenza dello Stato a disciplinare tale fase in via “esclusiva” (sentenze n. 68 del 2010 e n. 196 del 2003).

 

Del resto, all’applicabilità dell’art. 126 Cost. quanto alle Regioni a statuto ordinario corrispondono speculari previsioni degli statuti speciali, seppure in taluni casi non armonizzati con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (art. 48 dello statuto della Regione Valle d’Aosta; art. 49-bis dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 50 dello statuto della Regione Sardegna; art. 22 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia). Solo nella Regione siciliana l’art. 8 dello statuto subordina lo scioglimento dell’Assemblea regionale a delibera delle Camere, ma, in ogni caso, ne ribadisce la configurabilità.

 

Difatti, il potere di scioglimento e, oggi, di rimozione funge da elemento caratteristico della forma di Stato regionale. Esso risponde alla perdurante esigenza di coniugare due fondamenti dell’architettura repubblicana, che accomunano Regioni ordinarie, Regioni a statuto speciale e Province autonome.

 

Da un lato, vi è la necessità di preservare l’autonomia costituzionale e politica delle Regioni, che si pone alla base dell’ordinamento delle autonomie territoriali, e che questa Corte ha già ritenuto caratterizzare «la stessa forma di Stato italiana come “Stato regionale”» (sentenza n. 229 del 1989). Dall’altro lato, tale autonomia si inserisce pur sempre nella cornice imposta dal principio fondamentale di unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.).

 

L’autonomia regionale, specie a seguito della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha acquisito vaste competenze, anzitutto di carattere legislativo. Esse fanno capo ad un circuito politico-rappresentativo che è ulteriore e diverso rispetto all’indirizzo politico ed amministrativo di cui si rende garante il Governo della Repubblica, e che corrisponde all’accentuato pluralismo istituzionale e delle fonti del diritto prescelto dalla Costituzione.

 

Ben si comprende che l’art. 126 Cost. consenta il ricorso al potere sanzionatorio dello Stato verso gli organi regionali di vertice solo a fronte di una «situazione veramente eccezionale» (sentenza n. 50 del 1959), determinata da atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge e ragioni di sicurezza nazionale: in nessun caso, in particolare, lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta possono conseguire ad un conflitto con il Governo concernente scelte di discrezionalità politica, se non quando esse siano mediate da specifici obblighi legittimamente gravanti sul sistema regionale in forza della Costituzione, ovvero delle leggi, che risultino invece trasgrediti.

 

Autonomia non significa, infatti, potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

 

L’esperienza seguita alla revisione del Titolo V della Costituzione ha mostrato che le stesse forme più accentuate di autonomia legislativa regionale non si sottraggono all’azione trasversale di competenze assegnate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost., mentre, nell’ambito di una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente questa Corte ha stimato recessiva la dimensione dell’autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull’intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia (ex plurimis, sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).

 

Questa Corte perciò ha già ritenuto che «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento» (sentenza n. 274 del 2003).

 

Come la sentenza n. 274 del 2003 riconobbe nel Governo il destinatario di questa istanza unitaria, così deve ritenersi quanto all’art. 126 Cost.

 

In conformità al suo ruolo di responsabile dell’indirizzo politico generale, non può che spettare al Governo della Repubblica l’apprezzamento preliminare, ed inevitabilmente segnato da margini di discrezionalità, in ordine alla gravità delle violazioni in cui sia incorsa la Regione ai sensi dell’art. 126 Cost., anche con riferimento alla latitudine e alla profondità del pregiudizio che ne sia conseguito.

 

Stato e Regioni operano su piani in buona parte sovrapponibili, e per i quali si rende spesso necessario che le scelte poste in essere dal primo siano portate a compimento, e se del caso completate, dalle seconde.

 

In relazione a tale profilo, è il Governo che è meglio in grado di percepire gli effetti pregiudizievoli che possono conseguire ad una grave violazione di legge.

 

Non a caso, inoltre, la Costituzione attribuisce proprio al Governo il potere di sostituirsi alla Regione, per garantire la tutela dei beni primari indicati dall’art. 120, secondo comma, Cost.

 

Con riguardo allo scioglimento sanzionatorio, la competenza dell’organo esecutivo, del resto, è espressamente riconosciuta dalle disposizioni di fonte costituzionale degli statuti speciali, le quali condividono presupposti e finalità con l’art. 126 Cost., e richiedono la previa delibera del Consiglio dei ministri (art. 48 dello statuto della Regione Valle d’Aosta; art. 49-bis dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 50 dello statuto della Regione Sardegna; art. 22 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), o comunque ne presuppongono l’iniziativa (art. 8 dello statuto della Regione siciliana).

 

Di conseguenza, l’art. 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) prevede che il decreto di scioglimento sia adottato dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa delibera di tale ultimo organo; parimenti, l’art. 3, comma 3, lettera o), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) continua ad affidare in via generale al Consiglio dei ministri la delibera sulla proposta di scioglimento del Consiglio regionale, secondo uno schema cui si adegua il comma 2 della norma impugnata.

 

Infine, questa Corte, pronunciandosi in riferimento all’art. 48 dello statuto della Regione Valle d’Aosta, ovvero ad una disposizione di livello costituzionale analoga all’art. 126 Cost., ha già, per tali ragioni, riconosciuto il carattere determinante che riveste in questa materia il ruolo del Governo (sentenza n. 101 del 1966).

 

Tuttavia, a garanzia dell’autonomia regionale, l’art. 126 Cost. non si limita a confinare il potere sanzionatorio dello Stato, per quanto interessa, alla violazione di specifichi obblighi legislativi legittimamente imposti alla Regione ed ai suoi organi, ma consegna ad un decreto motivato del Presidente della Repubblica la decisione di scioglimento e di rimozione, previo parere della Commissione parlamentare costituita per le questioni regionali.

 

La necessità di motivare il decreto di scioglimento e di rimozione non vale soltanto a rafforzare la posizione della Regione soggetta a potere sanzionatorio, ma rende chiaro che il Capo dello Stato, mediante tale atto, interviene nella propria veste di rappresentante e garante dell’unità nazionale, «non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica» (sentenza n. 1 del 2013).

 

Egli, attraverso la motivazione del decreto di scioglimento e rimozione, si risolve a ritenere soccombente l’istanza territoriale, che di tale unità è parte costitutiva, a fronte delle esigenze della Repubblica compromesse dalle azioni, od omissioni, illegittime degli organi di governo regionali.

 

In tal modo, la Costituzione persegue e bilancia armoniosamente tutti gli interessi di rilievo prioritario sottesi all’esercizio del potere sanzionatorio: a tutela del sistema regionale contro un potere dai confini altrimenti troppo vasti, esige che all’organo regionale venga contestata una “violazione di legge”, ovvero un’ipotesi tipica di trasgressione agli obblighi di fonte primaria o statutaria cui soggiace la stessa autonomia regionale, e a cui debbono prestare obbedienza, nell’ambito delle rispettive competenze, il Consiglio e il Presidente della Giunta; aggiunge che siffatta violazione in sé non è sufficiente, ma che ne deve essere valutata la gravità; coinvolge nell’esito di questa delicata valutazione il Presidente della Repubblica e il Governo proponente, chiamato tramite l’organo competente alla controfirma del decreto presidenziale di scioglimento; assicura che il procedimento possa valersi dell’apporto consultivo del Parlamento, espresso dalla Commissione per le questioni regionali.

 

Va allora ribadito che la Costituzione definisce sia i presupposti del potere sanzionatorio, sia gli organi costituzionali coinvolti, ciascuno secondo competenze chiaramente ripartite.

 

14.5.– Alla luce di queste premesse, va rilevata l’infondatezza delle censure svolte dalle ricorrenti.

 

Quanto al presunto divieto costituzionale di arricchire l’art. 126 Cost., mediante l’indicazione di uno specifico caso di “violazione di legge”, denunciato dalle Regioni Lazio e Campania, questa Corte non si limita ad osservare che il legislatore resta il primo destinatario della Costituzione, incaricato di attuarne le linee programmatiche e di svilupparne i principi, parallelamente all’evoluzione della società democratica. Vi è qui, inoltre, la considerazione che la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l’art. 126 Cost. ha posto a presidio dell’autonomia regionale.

 

Come si è osservato, quest’ultima viene non minata, ma garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo, legittimamente imposto alla Regione. L’articolazione della più ampia fattispecie di inosservanza delle leggi di coordinamento della finanza pubblica in una maggiormente dettagliata ipotesi di “grave dissesto finanziario”, dunque, sviluppa con coerenza un principio espresso dall’art. 126 Cost., a vantaggio dell’autonomia costituzionale delle Regioni.

 

Siamo perciò di fronte ad un caso, legittimo, di attuazione della Costituzione per mezzo della legge ordinaria, e non di un’incostituzionale “estensione” del potere sanzionatorio a vicende incompatibili con l’art. 126 Cost. (sentenza n. 229 del 1989).

 

Non si può dubitare, peraltro, che la reiterata e pervicace violazione dei principi volti al coordinamento della finanza pubblica, ma talvolta declinati in forma stringente, possa costituire in sé un’ipotesi di violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 126 Cost. Quando tali principi comportino l’obbligo di contenere la spesa, la Regione, sottraendosi a misure destinate ad operare sull’intero territorio nazionale, anche nella prospettiva di assicurare uno standard uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso la compressione di prestazioni eccedenti tale standard (sentenza n. 104 del 2013), in definitiva viene meno all’obbligo solidaristico sopra rammentato, avvantaggiando indebitamente i propri residenti, rispetto a chiunque altro.

 

Sul piano della formulazione astratta del precetto normativo, quindi, errano le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, quando contestano la corrispondenza della norma impugnata al modello di responsabilità raffigurato dall’art. 126 Cost.

 

È però necessario precisare che, quando invece si dovesse passare sul versante della concreta applicazione della norma impugnata, essa non potrebbe, né dovrebbe essere interpretata nel senso di assorbire nella fattispecie legale il giudizio di gravità dell’inadempimento, al quale resta subordinata la legittimità costituzionale del potere di scioglimento e rimozione sanzionatori.

 

La Corte ha appena osservato che, nel comporre armonicamente gli interessi costituzionali in gioco, l’art. 126 Cost. ha affiancato alla dimensione di pura legalità incarnata dalla “violazione di legge” una dimensione di apprezzamento discrezionale sugli effetti di tale violazione, il cui “grave” carattere è rimesso alla stima del Governo e del Presidente della Repubblica.

 

Neppure il legislatore può incidere su di un assetto così disegnato dal Costituente, e ribadito dal legislatore della revisione costituzionale. Ne consegue che la norma impugnata può e deve essere interpretata nel senso che la fattispecie di grave dissesto finanziario ivi introdotta non giustifichi da sé l’esercizio del potere sanzionatorio dello Stato, se non accompagnata da una valutazione circa la gravità degli effetti da essa cagionati, da parte dei soli organi costituzionali a ciò chiamati dalla Costituzione.

 

14.6.– Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria censurano l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all’art. 126 Cost., e al principio di ragionevolezza, per due profili concomitanti: in senso difforme da quanto prevede l’art. 126 Cost., il potere sanzionatorio dello Stato colpirebbe la persona fisica del Presidente della Giunta non già in quanto organo di governo della Regione, ma nella veste di commissario ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Inoltre, la rimozione è preceduta da un procedimento facente capo alla Corte dei conti, del quale, in modo manifestamente irragionevole, il legislatore non specifica la natura e i tempi, con la conseguenza che esso potrebbe protrarsi così a lungo da generare uno stato di «grave incertezza e di delegittimazione degli organi costituzionali della Regione».

 

La prima di tali censure, diretta contro le medesime previsioni, è sviluppata anche dalle Regioni Lazio e Calabria, entrambe con riferimento, tra l’altro, all’art. 126 Cost. e l’ultima anche con riguardo al principio di ragionevolezza.

 

La seconda delle censure appena esposte è proposta anche dalla Regione Campania ed investe l’art. 2, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 122 e 126 Cost.

 

Entrambe le questioni sono fondate, limitatamente all’art. 2, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all’art. 126 Cost. ed al principio di ragionevolezza.

 

14.7.– Questa Corte non può esimersi dal rilevare, incidentalmente, che la norma impugnata presenta due profili apertamente contrari al modello costituzionale al quale doveva, invece, uniformarsi.

 

Come si è appena specificato, l’art. 126 Cost. ha compiuto scelte precise in ordine al riparto delle competenze costituzionali tra gli organi investiti dell’applicazione del potere sanzionatorio.

 

Tra questi ultimi non compare la Corte dei conti, mentre al parere affidato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali non è attribuito carattere vincolante.

 

L’art. 2, comma 2, impugnato esige, invece, che il Capo dello Stato possa adottare il decreto di scioglimento e rimozione solo su parere conforme della Commissione, per di più espresso a maggioranza di due terzi. L’asse della decisione è stato così alterato rispetto alla previsione costituzionale, poiché il Presidente della Repubblica è tenuto ad esercitare il potere, uniformandosi al parere che proviene dalle Camere.

 

Parimenti, il conferimento alla Corte dei conti della funzione di accertare la «diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale» spezza indebitamente il delicato equilibrio con cui la Costituzione ha conciliato la sfera di stretta legalità propria della “violazione di legge” con la concomitante dimensione di discrezionalità politica, nel senso sopra precisato, sottesa alla rimozione, e vertente sulla gravità della violazione. Merita di essere osservato a tale proposito che il Costituente, dopo avere ipotizzato che lo scioglimento del Consiglio regionale fosse preceduto dal parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato (Commissione per la Costituzione, 2° Sottocommissione, seduta del 13 novembre 1946), ben presto si risolse nel senso opposto di escludere l’opportunità di un parere proveniente da un organo giurisdizionale, o comunque tecnico (Commissione per la Costituzione, 2° Sottocommissione, seduta del 4 dicembre 1946).

 

La Costituzione ha attribuito al Capo dello Stato e al Governo, l’uno rappresentante dell’unità nazionale e l’altro garante dell’indirizzo politico generale, il compito di valutare il grado di responsabilità implicato dalla violazione di legge, giacché anche da esso si desume l’ampiezza e la gravità dell’inadempimento. Inoltre, essa assicura la piena tutela delle istanze regionali, affidando a questa Corte la risoluzione di eventuali conflitti tra Stato e Regione che possano insorgere in sede di applicazione dell’art. 126 Cost. In questo contesto, non vi è spazio per un intervento dell’organo della giurisdizione contabile.

 

Detto ciò, e venendo alle censure, il comma 2 della norma impugnata, nella parte in cui prevede questo intervento, senza tuttavia specificarne presupposti, natura e tempi di svolgimento, viola anche per tale profilo l’art. 126 Cost. e il principio di ragionevolezza, la lesione del quale senz’altro qui ridonda sulle attribuzioni costituzionali della Regione.

 

Questa Corte ha già affermato che l’esercizio del potere sanzionatorio in oggetto risponde alla necessità costituzionale di un “immediato allontanamento” dalla carica della persona che la occupa (sentenza n. 12 del 2006). In effetti, la situazione non sarebbe davvero “eccezionale” (sentenza n. 50 del 1959), e tale da giustificare un “atto di penetrante ingerenza” (sentenza n. 81 del 1979) nell’autonomia regionale, se essa fosse compatibile con i tempi occorrenti alla definizione del giudizio contabile, che sono per necessità ben altri rispetto ai tempi della politica.

 

In queste condizioni, l’organo di governo della Regione viene assoggettato ad un procedimento sanzionatorio, di per sé contraddittorio rispetto all’urgenza del decidere, e comunque dai tratti così indefiniti, da rendere incerte le prospettive di esercizio della carica, in danno dell’autonomia regionale.

 

Fondate sono altresì le questioni sollevate con riferimento al fatto che la rimozione colpisce il Presidente della Giunta in ragione di attività svolte non in tale veste, ma nella qualità di commissario ad acta nominato, e diretto, dal Governo.

 

L’art. 126 Cost. richiede che la grave violazione di legge sia imputabile all’organo di vertice della Regione, che ne viene sanzionato.

 

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, con espressione piuttosto impropria, subordina la fattispecie di grave dissesto finanziario al fatto che la Regione sia «assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’art. 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191». Quest’ultima disposizione si limita a stabilire a quali condizioni la Regione sia tenuta a presentare un piano di rientro di durata non superiore a tre anni. È agevole interpretare la norma impugnata nel senso che essa si riferisca al caso in cui la Regione non ha ottemperato all’obbligo di redigere il piano, o ne ha stilato uno inadeguato, imponendo al Governo la soluzione estrema di nominarne il Presidente della Giunta proprio commissario, ai sensi dell’art. 2, comma 79, della legge n. 191 del 2009, ed in conformità all’art. 120 Cost.

 

L’attività del commissario, inserendosi nell’ambito del potere sostitutivo esercitabile dallo Stato nei confronti della Regione, è perciò direttamente imputabile al primo, e quindi va posta «al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sentenza n. 78 del 2011), al punto che resta legittimamente precluso persino un adempimento tardivo nella qualità di Presidente della Giunta (sentenza n. 193 del 2007). La separazione dei ruoli, pur svolti dalla medesima persona fisica, è così netta, che la stessa legge regionale non può sovrapporne le funzioni, attribuendo al Presidente compiti riservati al commissario (sentenza n. 2 del 2010, paragrafo 9 del Considerato in diritto). Infine, durante la vigenza del piano di rientro, neppure il legislatore regionale può interferire con esso (sentenza n. 78 del 2011). Anzi, l’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 obbliga il Consiglio regionale a modificare, sospendere o abrogare norme regionali che siano di ostacolo all’attuazione del piano, e comunque dall’astenersi dal produrne di nuove.

 

In questo quadro, sia l’inadempimento del commissario ad acta indicato dalla lettera a) dell’art. 2, comma 1, impugnato, sia il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro previsto dalla lettera b), e tale da coinvolgere lo stesso Consiglio regionale quale destinatario delle iniziative legislative necessarie, esulano dalla piena ed esclusiva imputabilità agli organi di vertice della Regione. Né ha rilievo che la legge individui proprio nel Presidente della Giunta il commissario ad acta, essendo egli corresponsabile dell’attuale stato di dissesto finanziario. La norma impugnata vincola l’esercizio dell’eccezionale potere di rimozione al verificarsi di violazioni che sono tutte da collocare nella fase posteriore alla nomina del commissario governativo.

 

Lo Stato, optando per l’esercizio del potere sostitutivo, ovvero di una prerogativa che resta ben distinta dal potere di scioglimento e rimozione degli organi regionali (sentenza n. 81 del 1979), si assume l’onere del processo coartato di risanamento delle finanze regionali. Conseguentemente, la norma impugnata incorre nella violazione dell’art. 126 Cost., là dove contestualmente pretende di imputare la responsabilità di tali attività direttamente alla Regione, sanzionandone gli organi in caso di fallimento.

 

Tali considerazioni comportano l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, ovvero delle norme che definiscono compiutamente gli effetti del grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, ai sensi dell’art. 126 Cost.

 

14.8.– Sono assorbite le ulteriori questioni di costituzionalità sollevate dalle ricorrenti in riferimento all’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

14.9.– Le medesime questioni, e parimenti tutte le questioni sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali indicati al paragrafo n. 1 della presente sentenza, e non altrimenti decise, sono invece inammissibili nella parte in cui investono l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

Tale disposizione conserva una propria autonomia logico-giuridica, pur cadute le previsioni che, in base a questo istituto, permettevano di procedere in forza dell’art. 126 Cost. Il “grave dissesto finanziario”, in particolare, comporta la potestà del Governo di nominare un nuovo commissario ad acta (art. 2, comma 4, non impugnato), e determina le decadenze automatiche previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011. Tutte le ricorrenti, salvo la Regione Campania, hanno censurato l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 esclusivamente per la parte in cui esso costituiva una fattispecie di grave violazione di legge, in base all’art. 126 Cost.

 

L’inammissibilità delle questioni deriva, perciò, direttamente dal rilievo per cui esse non recano alcuna motivazione idonea a contestare la legittimità costituzionale, in sé e per sé, della fattispecie indicata dalla norma impugnata, quale fondamento per l’applicazione di ulteriori previsioni del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

14.10.– Le sole Regioni Emilia-Romagna e Umbria impugnano l’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento all’art. 120 Cost.

 

La questione non è fondata.

 

La disposizione censurata prevede che il Presidente della Giunta sia nominato commissario ad acta del Governo, quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Le ricorrenti appuntano la propria attenzione proprio su questi obiettivi, che non sarebbero tali da giustificare l’esercizio del potere sostitutivo.

 

La norma impugnata può e deve essere interpretata nel senso, costituzionalmente conforme, secondo cui essa giustifica il potere sostitutivo previsto dall’art. 120 Cost., solo se il mancato conseguimento dell’obiettivo di servizio abbia, o possa compromettere, i livelli essenziali delle prestazioni: questi ultimi rimangono, perciò, l’esclusivo punto di riferimento, al quale calibrare gli effetti dell’inerzia regionale.

 

Né mancano alla Regione gli strumenti di tutela, anche innanzi a questa Corte, avverso atti del Governo lesivi di tale principio.

 

15.– L’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011 reca disposizioni in punto di decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti, in conseguenza dello stato di grave dissesto finanziario di cui al precedente art. 2.

 

Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria hanno dedotto la violazione dell’art. 76 Cost., posto che la legge delega limiterebbe questo regime sanzionatorio ai soli amministratori degli enti locali.

 

La questione è fondata, limitatamente ai commi 2 e 3 della norma impugnata.

 

L’art. 17, comma 1 (recte: unico comma), lettera e), della legge delega, come si è già visto, permette al Governo di introdurre la «previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici».

 

Tale disposizione è chiara nel circoscrivere il potere del legislatore delegato di disciplinare l’interdizione dalle cariche con riguardo ai soli funzionari degli “enti locali”, nozione nella quale non possono ricomprendersi le Regioni (sentenze n. 165 del 2011; n. 33 del 2011; n. 278 del 2010; n. 20 del 2010).

 

Viceversa, il comma 2 della norma impugnata regola l’interdizione nei confronti di funzionari appartenenti al plesso organizzativo regionale, ed il comma 3 pone sempre verso costoro un divieto di nomina di analoga natura, e quindi da ricomprendersi nei casi che la legge delega definisce di interdizione dalle cariche.

 

15.1.– La medesima questione non è fondata, con riguardo all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011. La legge delega, infatti, consente al Governo di disciplinare automatismi sanzionatori anche nei confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione, che è appunto quanto si è realizzato con la norma impugnata.

 

Parimenti non fondata è la questione proposta dalla Regione Lazio, in riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, e per violazione dell’art. 76 Cost. La ricorrente rileva che la delega subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di “attività”, mentre la norma delegata lo comminerebbe a prescindere da tale requisito.

 

La Corte ha già osservato, a tal proposito, che il grave dissesto finanziario è il frutto conclusivo di atti e di omissioni illegittime, e questo rilievo basta a dar conto della infondatezza della censura.

 

15.2.– Sono assorbite le ulteriori censure svolte dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, con riferimento all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011.

 

15.3.– Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria impugnano l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

 

La Regione Lazio impugna la medesima disposizione, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost.

 

La norma censurata, al verificarsi del grave dissesto finanziario, impone la decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente, e dei revisori dei conti.

 

Le ricorrenti lamentano la pervasiva ingerenza che da ciò deriva alla propria organizzazione interna e, quanto alla Regione Lazio, alla autonomia statutaria regionale.

 

Le questioni non sono fondate.

 

La Corte premette che la norma impugnata ha un campo applicativo del tutto sottratto ai rigorosi presupposti enunciati dall’art. 126 Cost., ed estraneo all’autonomia assegnata dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale.

 

Essa, in primo luogo, non raggiunge gli organi che compongono la forma di governo della Regione, ma colpisce determinati funzionari appartenenti all’organizzazione regionale, coinvolti, sia obiettivamente (i direttori generali), sia previo accertamento della responsabilità (tutti gli altri), nel grave disavanzo sanitario.

 

Ora, spetta allo statuto determinare i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’apparato regionale (art. 123 Cost.). Nel caso di specie, viene invece incisa, per ragioni del tutto peculiari, la continuità del rapporto di lavoro che lega alla Regione taluni funzionari. Si è, perciò, su di un livello di concretezza che senza dubbio esula dallo statuto, e ricadrebbe piuttosto nell’ambito della potestà residuale della Regione in tema di organizzazione interna, da esercitare nel rispetto dei principi statutari (sentenza n. 233 del 2006).

 

Tuttavia, questa Corte ha già affermato che tale competenza della Regione recede a fronte di misure volte al coordinamento della finanza pubblica, purché il nucleo di esse possa attribuirsi ad un principio fondamentale di quest’ultima materia (ex plurimis, sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).

 

In linea di massima, effetti così dettagliati potrebbero venire introdotti, per finalità organizzative e di contenimento della spesa, dal solo legislatore regionale. Ma la norma impugnata fa seguito ad una grave inadempienza da parte della Regione, nella quale i funzionari preposti al settore sanitario, e soggetti alle direttive del commissario ad acta, sono senz’altro coinvolti.

 

La Corte ribadisce che, quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. Queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all’ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 155 del 2011), e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie.

 

16.– L’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, è stato impugnato dalle Regioni Valle d’Aosta (reg. ric. n. 16 del 2013), Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 17 del 2013) e Sardegna (reg. ric. n. 20 del 2013), e dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 18 del 2013), in relazione ai parametri indicati supra, punto 2 della presente sentenza.

 

La disposizione censurata, come si è anticipato, è del tutto innovativa rispetto alla norma originaria. Quest’ultima si limitava ad attribuire allo Stato il potere di attivare verifiche sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche indicate dall’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), con espressa eccezione per le Regioni e le Province autonome. Tali verifiche, le cui modalità avrebbero dovuto essere definite d’intesa con la Conferenza unificata, si risolvevano in un’ipotesi ulteriore di “controllo e monitoraggio dei conti pubblici” (art. 14 della legge n. 196 del 2009), anzitutto degli enti locali, finalizzato all’eventuale adozione del piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza indicato dalla lettera d) dell’art. 14, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

 

A seguito della novella legislativa, il potere di verifica è stato configurato «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

 

A fronte di un’esplicita previsione di diretta applicabilità al sistema regionale e delle autonomie speciali, non possono trarsi argomenti contrari, quanto a queste ultime, né dalla clausola di salvaguardia espressa dall’art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, né da quella contenuta nell’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012 (sentenza n. 241 del 2012 ).

 

Una volta riconosciuto il nuovo significato della norma impugnata, ne muta anzitutto il rapporto con l’art. 14 della legge n. 196 del 2009, che continua a disciplinare una fattispecie tipica, con riguardo a finalità estranee al controllo contabile. Con ogni evidenza, ad oggi, l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 rinvia all’art. 14 della legge n. 196 del 2009 al solo scopo di allargare il potere di vigilanza fino all’impiego dei servizi ispettivi di finanza pubblica qui indicati. Lo Stato, ed in particolare il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale, non intende limitarsi all’acquisizione per via telematica dei dati rilevanti, “anche” attraverso il Sistema informativo di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» attuato con il decreto ministeriale 5 marzo 2007, n. 17114, recante «Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311)», ma si dota di un ben più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali.

 

Tale potere, in ogni caso, trova il proprio sbocco naturale nell’attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, venendo anche per tale verso a divaricarsi rispetto a quanto normato dall’art. 14 della legge n. 196 del 2009.

 

Così coordinata con quest’ultima previsione, la disposizione impugnata si sottrae quindi al profilo di manifesta contraddittorietà ed irrazionalità, per il quale è stata denunciata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 3 Cost.

 

16.1.– Tutte le ricorrenti, ciascuna con riguardo alle rispettive norme statutarie e di attuazione degli statuti speciali, lamentano, con riguardo all’esercizio della vigilanza statale nei confronti degli uffici regionali e della Provincia, la lesione della propria autonomia finanziaria e contabile. Le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, oltre che la Provincia autonoma di Trento, richiamano anche la competenza in materia di ordinamento degli uffici regionali, e, quanto alla prima e alla terza di tali ricorrenti, la riserva alla Regione e alla Provincia autonoma delle funzioni amministrative nell’ambito materiale delle corrispondenti attribuzioni legislative.

 

16.2.– La sola Regione Valle d’Aosta censura la norma impugnata, anche con riferimento all’esercizio del potere di verifica nei confronti degli enti territoriali del territorio valdostano, alla luce della competenza primaria in tema di “ordinamento degli enti locali” assegnata dall’art. 2, comma 1, lettera b), dello statuto.

 

La questione è inammissibile, giacché non è supportata dalla necessaria adeguata motivazione (sentenza n. 41 del 2013).

 

La ricorrente si limita, infatti, ad ipotizzare che la «gestione amministrativo-contabile di un ente locale ne caratterizzi l’ordinamento», senza spiegare perché e in quali termini la funzione di vigilanza, preposta al posteriore controllo della Corte dei conti, a propria volta inerisca all’ambito materiale posto a base della censura; in particolare, la ricorrente non si interroga, e non motiva, su quale rapporto vi sia tra la potestà della Regione in tema di ordinamento dell’ente territoriale e l’autonomia statutaria ed organizzativa che a quest’ultimo compete.

 

Per tale verso, dunque, non vi è alcun parallelismo immediato, tale da non richiedere congruo supporto motivazionale, rispetto alla competenza legislativa sulla organizzazione degli uffici regionali, che di per sé comprende un’organica disciplina di essi. Ponendo sul medesimo piano argomentativo l’una e l’altra tra tali distinte competenze legislative della Regione, la ricorrente ha prospettato una questione generica, e perciò inammissibile.

 

16.3.– La Corte esclude che l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, abbia disciplinato una nuova forma di controllo sul sistema regionale e locale, affidato alla Corte dei conti, come erroneamente opinano tutte le ricorrenti.

 

La disposizione impugnata non spende parola sui confini e sugli effetti di un simile controllo, come invece sarebbe stato necessario, ove davvero il legislatore fosse stato mosso dall’intenzione di ampliare il campo di azione del giudice contabile. È invece evidente che la norma si colloca in una fase anteriore, attribuendo al Ministero dell’economia e delle finanze un potere di verifica strumentale all’esercizio delle funzioni che l’ordinamento già riconosce alla Corte dei conti, e la cui legittimità costituzionale non è oggi in discussione.

 

Una conclusione diversa potrebbe essere tratta, solo se si ritenesse fin d’ora che lo “squilibrio finanziario” su cui verte il potere di verifica assegnato dalla norma impugnata sia in linea di principio estraneo all’oggetto del controllo di gestione esercitabile nei confronti delle Regioni.

 

Ma questa affermazione, sviluppata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, è già stata smentita da questa Corte, fin dalla sentenza n. 29 del 1995, con la quale si è ritenuta la legittimità costituzionale di «un tipo di controllo, come quello previsto dalle disposizioni contestate, che abbia ad oggetto, non già i singoli atti amministrativi, ma l’attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento. Infatti, il disegno costituzionale della pubblica amministrazione – delineato in base ai principi del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97), della responsabilità dei funzionari (art. 28), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento dell’autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119) – permette al legislatore ordinario di sviluppare le potenzialità in esso contenute attraverso la previsione di forme di controllo ulteriori rispetto al controllo, essenzialmente esterno, di legittimità e l’estensione di tali forme ulteriori alle amministrazioni regionali» (sentenza n. 29 del 1995, punto 9.1 del Considerato in diritto).

 

È pacifico che entro una nozione così larga, e così attenta a rimarcare in particolar modo l’impatto dell’attività amministrativa sulle finanze pubbliche, debba rientrare non solo il controllo sulla gestione amministrativa, ma anche quello sulla gestione finanziaria. In seguito, tale profilo è stato ribadito dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), per il quale «la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea». Questo principio, senza dubbio applicabile ai soggetti ad autonomia speciale (sentenze n. 60 del 2013 e n. 267 del 2006), convive, ma non viene meno per effetto della «potestà delle Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità». Si tratta di attribuzione, anch’essa prevista dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 concernente infatti le sole modalità di adattamento del controllo della Corte dei conti alle peculiarità recepite dagli statuti speciali, al pari dell’analogo art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione). Né la Corte ha mai mutato avviso sul punto: la sentenza n. 236 del 2004, richiamata in senso contrario dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha riguardato il solo comma 1 dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003, in tema di conferimento delle funzioni amministrative, e dunque materia affatto diversa dal controllo di gestione.

 

Più in generale, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui legittimamente il legislatore statale conferisce alla Corte dei conti funzioni esercitabili nei confronti non solo delle Regioni a statuto ordinario, ma anche delle autonomie speciali (sentenza n. 29 del 1995; in seguito, sentenze n. 60 del 2013; n. 267 del 2006; n. 171 del 2005). Ben si comprende, infatti, che attribuzioni fondate sugli artt. 28, 81 e 97 Cost., anche in riferimento all’art. 119 Cost. ed al coordinamento della finanza pubblica, non possano incontrare i limiti peculiari dell’autonomia speciale, ma si impongano uniformemente, perlomeno nei tratti costitutivi ed essenziali, sull’intero territorio della Repubblica. Non hanno perciò mai avuto successo i tentativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di opporre al legislatore statale, in questa materia, sfere di più ampia autonomia legislativa e amministrativa, rispetto a quelle di cui godono le Regioni a statuto ordinario. Non a caso, sono state di regola le norme di attuazione degli statuti delle parti ricorrenti ad adeguarsi alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), istitutiva del controllo di gestione, e non il contrario (art. 3 del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125 per la Regione Friuli-Venezia Giulia; art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166 per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 1 del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 per la Regione Valle d’Aosta), mentre, altrove, la normativa dello Stato si è naturalmente sovrapposta alla disciplina statutaria e di attuazione (d.P.R. n. 21 del 1978 per la Regione Sardegna).

 

16.4.– Appare oramai chiaro, alla luce di quanto appena osservato, in primo luogo, che questa Corte è chiamata a valutare della legittimità costituzionale non già di una nuova forma di controllo del giudice contabile, ma esclusivamente di un potere strumentale all’esercizio delle funzioni altrove assegnate alla Corte dei conti; in secondo luogo, che a fronte di un tale oggetto, i confini dell’autonomia finanziaria ed organizzativa delle ricorrenti sono definiti da parametri costituzionali comuni a tutte le Regioni, in quanto più ampi di quelli garantiti dallo statuto e dalle norme di attuazione (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

 

Si tratta, infatti, di valutare se la norma impugnata comprima illegittimamente la competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici della Regione (ex plurimis, sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95 del 2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003), eccedendo dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica, come tale applicabile, per espressa volontà del legislatore statale riferita a questo caso specifico, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 193 del 2012; inoltre, sentenze n. 229 del 2011; n. 169 del 2007).

 

16.5.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, è fondata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., più favorevoli rispetto alle rispettive disposizioni statutarie in materia di autonomia finanziaria (richiamate da tutte le ricorrenti) e in materia di organizzazione degli uffici (evocata da tutte le ricorrenti, salvo la Regione Sardegna).

 

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 376 del 2003; in seguito, sentenze n. 36 del 2004; n. 35 del 2005), ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti (sentenze n. 57 del 2010; n. 417 del 2005; n. 64 del 2005).

 

La disposizione impugnata eccede tali confini, circoscritti alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull’intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi.

 

Il grado e la rilevanza costituzionale dell’autonomia politica della Regione si misura anche sul terreno della sottrazione dei propri organi e dei propri uffici ad un generale potere di sorveglianza da parte del Governo, analogo a quello che spetta invece nei confronti degli enti appartenenti al plesso organizzativo statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

 

Naturalmente, non possono escludersi casi specifici in cui gli interessi costituzionali sollecitati dalla fattispecie si coagulano intorno ad un nucleo di competenze, la cui titolarità spetta esclusivamente allo Stato. Per tali ipotesi, non è contestabile la legittimità costituzionale di una disciplina che protegga simili interessi, attribuendo poteri ispettivi e di vigilanza ad organi statali (sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452 del 1989; n. 29 del 1995; n. 219 del 1984), né è contestabile l’esercizio di tali poteri al fine di far valere uno specifico obbligo gravante sul sistema regionale, in particolare nella prospettiva di riferirne alla competente Procura contabile (sentenza n. 370 del 2010). Ben diverso, però, è il caso in cui a finire sotto osservazione è l’attività amministrativa tutta delle Regioni e delle Province autonome, sia pure in presenza di indici di squilibrio nella gestione finanziaria.

 

L’ampiezza e l’incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

 

Né vale in senso contrario porre in rilievo che la disposizione impugnata è finalizzata a rafforzare l’intervento della Corte dei conti.

 

Allo scopo di contemperare l’autonomia costituzionale del sistema regionale con l’interesse unitario alla sana gestione amministrativa e finanziaria, e a soli fini collaborativi, l’art. 3 della legge n. 20 del 1994 ha individuato nella Corte dei conti l’organo al quale riservare il potere di «effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti», anche nei confronti delle Regioni e delle Province autonome. E questa Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della normativa che introduceva in tal modo il controllo di gestione, ha stimato che tale attribuzione non costituisse un aspetto secondario dell’intervento in questione, ma ne fosse piuttosto un fondamento. Difatti, tale organo agisce «quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico», «di modo che l’imputazione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non può essere considerata come l’attribuzione di un potere che si contrappone alle autonomie delle regioni» (sentenza n. 29 del 1995).

 

Ora, la norma impugnata supera il punto di sintesi che si era in tal modo raggiunto a tutela dell’autonomia regionale, affidando al Governo l’esercizio di un potere di verifica che, pur restando strumentale rispetto ai compiti del giudice contabile, ugualmente si divarica dal procedimento attivabile e gestibile da quest’ultimo, ed in definitiva si duplica in danno delle Regioni e delle Province autonome.

 

Tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, per entrambi questi aspetti. Anzitutto, poiché riserva all’apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all’imparziale apprezzamento della Corte dei conti (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). Inoltre, poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l’inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest’ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l’autonomia regionale.

 

L’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alle Province autonome.

 

16.6.– Sono assorbite le ulteriori questioni proposte dalle parti ricorrenti nei confronti dell’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento ai parametri indicati supra, punto 2 della presente sentenza.

 

17.– La Regione Lazio impugna l’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.

 

La disposizione censurata disciplina gli effetti conseguenti alla mancata osservanza del patto di stabilità interno da parte della Regione e degli enti locali, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza.

 

La ricorrente circoscrive le proprie censure all’incisione dell’autonomia regionale, e ritiene che si sia in presenza di “sanzioni” così gravi e dettagliate, da ledere l’autonomia finanziaria tutelata dall’art. 119 Cost. e da eccedere la competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

 

Quanto, poi, alla specifica misura regolata dalla norma impugnata alla lettera d) del comma 1, ovvero al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, vi sarebbe anche la lesione dell’art. 117, quarto comma, Cost., relativo alla competenza residuale della Regione in materia di organizzazione interna e del personale.

 

Le questioni non sono fondate.

 

Questa Corte ha ripetutamente affermato che Regioni ed enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l’osservanza degli obblighi assunti in sede europea, e che le misure adottate a tal fine dallo Stato costituiscono inevitabili limitazioni, in via indiretta, all’autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale (sentenza n. 36 del 2004).

 

Quest’ultima non è perciò lesa, quando lo Stato abbia adottato misure contenute nei limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

Si è però aggiunto che i margini costituzionalmente tutelati dell’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata (sentenza n. 155 del 2011).

 

È questo il caso su cui interviene la disposizione censurata: essa non è fonte di obblighi direttamente applicabili alle Regioni, ma piuttosto, come la stessa ricorrente mostra di sapere, di sanzioni cagionate proprio dalla violazione pregressa del patto di stabilità interno da parte della Regione. Posto che esso non è stato rispettato, rientra senza dubbio nei limiti, resi più ampi, del coordinamento della finanza pubblica un insieme di misure stringenti, divenute necessarie proprio a causa dell’inadempimento regionale, e che ben avrebbero potuto essere evitate se fosse stato osservato il patto di stabilità.

 

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi nn. 17, 20 e 18 del 2013,

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’inammissibilità dell’intervento della Regione Molise nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome;

7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011;

9) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nei ricorsi promossi dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed indicati in epigrafe;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento agli artt. 24, 100, 103, secondo comma, 120, 122 e 126 della Costituzione, e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 121 e 126 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in riferimento all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12, 15, 48, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, agli artt. 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e all’art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all’art. 76 della Costituzione; agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in riferimento agli artt. 76 della Costituzione; 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera l), 4, 15, comma 2, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, commi 4 e 7; 4, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in riferimento agli artt. 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 120 della Costituzione; agli artt. 4, numeri 1) e 3), 79, 80 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 16 e 17, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3, nel testo modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 24, 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, 100, 103, secondo comma, 120 e 126 della Costituzione; agli artt. 8, numero 1), 47, 49-bis, 54, 69, 79, 80 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; agli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988 e ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011 promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127 della Costituzione; agli artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1, 4, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; agli artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 10 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76, 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2, 3, nel testo modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 76, 100 e 120 della Costituzione; agli artt. 4, numero 3), 8, 9, numero 10), 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; all’art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; al d.P.R. n. 305 del 1988; all’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all’art. 76 della Costituzione ed al principio della certezza del diritto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

29) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all’art. 126 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

34) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

38) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

40) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

 

Franco GALLO, Presidente

 

Giorgio LATTANZI, Redattore

 

Gabriella MELATTI, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.

 

Il Direttore della Cancelleria

 

F.to: Gabriella MELATTI

 

 

 

 

 

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Giulio Ambrosetti

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