Il Tar Sicilia respinge la richiesta di inserire nell’Albo della Formazione il personale assunto dopo il 2008

SI E’ TRATTATO DEL TENTATIVO DI FAR INSERIRE ANCHE CHI E’ STATO ‘IMBARCATO’ DOPO IL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI. MA L’OPERAZIONE E’ STATA BLOCCATA. IN CALCE IL TESTO DEL PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Sicilia ha respinto il ricorso presentato che puntava ad abolire Decreto Istitutivo dell’Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale per riscriverne, di fatto, uno diverso.

Il Decreto è stato emanato dall’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale nell’ottobre dello scorso anno (D.S. n. 38/GAB). E fa riferimento all’Albo fa riferimento, com’è noto, al personale assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008.

In sostanza chi ha presentato il ricorso chiedeva che l’iscrizione all’Albo della formazione professionale non fosse bloccato al 31/12/2008, ma che il rapporto di lavoro da considerare non avrebbe dovuto essere solo quello a tempo indeterminato. In ultimo i ricorrenti chiedevano che fossero quindi inseriti nel progetto Spartacus. Ma sono stati sconfitti su tutta la linea. Con buonaq pace di qualche sindacalista che aveva suggerito il ricorso e che vorrebbe far ripescare anche gli assunti nel 2013. Della serie, agneddu e sucu e finiu ‘u vattiu.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2014, proposto da:

Vito Biundo, Lucia Pellingra, Maria Grazia Marino, Ivana Terranova, Francesca Caronia, rappresentati e difesi dall’avv. Massimiliano Marinelli, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Marchese di Villabianca N.54;

contro

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

• del Decreto Istitutivo dell’Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, emanato dall’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale l’li ottobre 2013, D.S. n. 38/GAB, nella parte in cui non ha incluso nel predetto albo gli odierni ricorrenti,

• occorrendo, della circolare dell’Assessorato dell’Istruzione e della For¬mazione Professionale 15 maggio 2013, n. 1, nella parte in cui limite¬rebbe l’iscrizione all’albo predetto al solo personale assunto a tempo indeterminato dagli enti di formazione professionale prima del 31 di¬cembre 2008;

– del provvedimento conclusivo, risalente al 17 ottobre 2013, dell’avviso di selezione “progetto Spartacus” – CIAPI di Priolo, e dei successivi atti con cui i ricorrenti non sono stati considerati idonei nella “selezione pubblica indetta, su richiesta del CIAPI di Priolo, per il reperimento di esperti in materia di politica attiva del lavoro e di servizi per l’impiego, con avviso del 03/10/2013 reso noto con le modalità di rito a far data dal 07/10/2013, da utilizzarsi in uno specifico progetto della durata complessiva di mesi 6”;

nonché per il riconoscimento del loro diritto all’iscrizione nell’albo di cui

all’art. 14 della 1.r. 6 marzo 1976, n. 24 ed al D.A. 8 febbraio 1997 e 16 novembre 1997, ed all’inserimento tra i soggetti idonei nel bando di selezione

sopra indicato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo anche al profilo del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Respinge la domanda cautelare in esame.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Redazione

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