IL CONSORZIO GARANTISCE LA RIASSUNZIONE DI 408 DIPENDENTI. L’UGL CHIEDE ANCHE L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO. E PER QUESTO HA PRESENTATO UN ATTO DI DIFFIDA
Quello che pubblichiamo in calce a queste brevi note è un atto di diffida presentato dall’Ugl.
Tema: il trasferimento del complesso del Cefop – un ente di formazione professionale storico della Sicilia – presso il Cerf.
Per la Cronaca, il Cerf – un consorzio che opera in questo settore – ha rilevato il Cefop, ente che, dopo varie vicissitudini, è finito in amministrazione controllata.
Il Cerf ha accettato di riassumere 408 dipendenti del Cefop, ma senza anzianità di servizio. Impegnandosi a garantire il lavoro per i dipendenti. Una parte dei sindacati ha accettato l’accordo. L’Ugl è, invece, contraria all’accordo e ha presentato il seguente atto di diffida.
Spett.le CERF Società Consortile a.r.l.
Spett.li Commissari Straordinari CE.FO.P. in a.s.
e per conoscenza Al Ministero dello Sviluppo Economico
AllAss. Istruzione e formazione
Al Dirigente Generale Istruzione e formazione
oggetto: Trasferimento del complesso aziendale CEFOP in A.S. / CERF Verbale del 23 e del 27 dicembre 2013 Atto di DIFFIDA
Con la presente, la scrivente organizzazione sindacale espone quanto appresso:
1) In relazione al verbale del 23 – 27 dicembre 2013, intervenuto a seguito dellapertura della
procedura ex art. 47 della L. 428/90, si ricorda che questa Organizzazione Sindacale ha contestato innanzi tutto lapplicazione dei criteri di scelta dei Lavoratori da trasferire al CERF, in quanto, le pur legittime richieste dellEnte cessionario, non trovano fondamento nella normativa di legge né in quella del CCNL di categoria attualmente in vigore; in particolare, la scrivente ha richiesto lapplicazione di criteri analoghi a quelli della L. 223/91 ovvero a quelli menzionati dal Contratto di categoria, per i casi di selezione del personale rimasto senza incarico e/o da avviare a processi di mobilità.
Conseguentemente, i criteri che andranno applicati in mancanza di accordo sindacale sin qui non sottoscritto rimangono quelli della professionalità, dellanzianità di servizio e del carico familiare, in concorso tra loro.
2) In relazione alle eventuali deroghe allart. 2112 c.c., richieste dallEnte cessionario si
ribadisce la posizione della scrivente Organizzazione Sindacale, in quanto si ritengono eccessive quelle domandate dal CERF rispetto alla effettiva compatibilità con la particolare fattispecie della L. 270/99 che regola lAmministrazione Straordinaria.
Infatti, mentre talune deroghe rispetto alla solidarietà tra cedente e cessionario possono essere tollerate (ad esempio la richiesta del cessionario di essere liberato dalle obbligazioni per retribuzioni maturate durante lAmministrazione Straordinaria), altre, quali la deroga al mantenimento dellanzianità (giuridica ed economica) di servizio maturata, allapplicazione del CCNL della Formazione Professionale, al mantenimento delle mansioni rivestite, etc., appaiono come un vero e proprio abuso che ha unicamente la funzione di rendere più ridotto il costo del personale per lEnte cessionario. Invero, a fronte di una eventuale effettiva riduzione del costo del personale, andrebbe rivisto il numero dei Lavoratori che verrebbero avviati al CERF, tenendo anche conto che la seconda annualità dellavviso 20/2011 dovrebbe concludersi entro il mese di luglio c.a., prevedendo quindi sette/otto mesi di attività effettiva a fronte di un finanziamento che dovrebbe coprire lintero anno.
3) Rispetto allorganizzazione del lavoro ed alla conseguente pianta organica, la scrivente
esprime forte perplessità sul numero dei Lavoratori coinvolti e sui comparti indicati dal CERF nella comunicazione del 19 dicembre 2013 prot. n. 672/2013, con particolare riferimento allistituzione delle sedi di Milano e Roma che comporterebbe il trasferimento di risorse umane ed economiche presso le stesse sedi. Pertanto si ritiene obbligo informare la Regione Siciliana, nelle persone dellAssessore e del Dirigente pro-tempore, a cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza, considerato che trattasi di finanziamenti pubblici finalizzati allo svolgimento di attività connesse alla Formazione Professionale ed alla prosecuzione dellavviso 20/2011, attraverso la riedizione di progetti del suddetto avviso.
Per quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito al verbale del 23 e del 27 dicembre 2013:
a) DIFFIDA i destinatari della presente, dallapplicare criteri di selezione per individuare il
personale da trasferire al CERF, diversi da quelli legati per analogia alla L. 223/91 e/o a quelli previsti dal CCNL di categoria.
b) DIFFIDA i destinatari della presente, dal dare illegittimo seguito alla procedura, considerato
che non è stato raggiunto alcun accordo sindacale, ex art. 47 L. 428/90, idoneo ad autorizzare una indiscriminata deroga alle disposizioni di cui allart. 2112 c.c.
Distinti Saluti
Antonino Provenzale
Coordinatore Regionale UGL Formazione Professionale
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