«Il Tar ha negato la nostra ammissione al patrocinio a spese dello Stato proprio perché rappresentiamo e vorremmo difendere i diritti dei consumatori, molti dei quali nostri associati». Così Nicola Tindaro Calabria, presidente dellAssociazione consumatori siciliani spiega le motivazioni del rigetto ricevuto dal Tribunale amministrativo regionale etneo della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, istituto nato per permettere laccesso alla giustizia anche a chi non ha i mezzi economici per avvalersi dellassistenza legale. Lente riconosciuto con sede legale a Patti, nel messinese, lo scorso anno aveva impugnato una delibera della giunta municipale del Comune di Enna avente ad oggetto una maggiorazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TaRSU) ritenuta illegittima per vizio di incompetenza: latto, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere adottato dal consiglio comunale. Un ricorso, dunque, presentato nellinteresse dei cittadini-utenti. Ma proprio per questo, paradossalmente, motivo del rigetto dellistanza.
Che cosè il gratuito patrocinio? Guarda la nostra infografica
Sono parecchie le domande di gratuito patrocinio respinte, nellultimo anno, dalla sezione catanese del Tribunale amministrativo regionale: 162 rigetti su un totale di 374 richieste di ammissione. Tra i dati forniti dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Tar Catania spicca quello riguardante le associazioni e gli enti no profit: ben l80 per cento delle istanze presentate da queste organizzazioni non sono state ammesse al beneficio. «Un fatto anomalo per noi amministrativisti sostiene Mario Michele Giarrusso, avvocato del foro etneo che scoraggia il ricorso alla giustizia a causa dellaumento vertiginoso dei costi». Negli ultimi anni, in particolare, le tasse dingresso alla giustizia amministrativa hanno subito continui e cospicui rincari, basti citare il contributo unificato in materia di appalti: dal 2006 ad oggi, si è passati dagli originari 500 euro agli attuali 4mila per ogni atto impugnato, a prescindere dal valore dellappalto. «Adesso, se i cittadini volessero opporsi ad una grande opera figlia della nuova tangentopoli e delle cricche spiega Giarrusso sarebbero costretti a sborsare cifre di un importo inimmaginabile fino a qualche tempo fa». Guarda il video
Costi «abnormi e insostenibili», se non fosse proprio per gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che, grazie allo strumento del gratuito patrocinio, agiscono dinnanzi al giudice amministrativo attraverso ricorsi e per questioni dinteresse generale che difficilmente vedono il singolo cittadino esporsi in prima persona con lobbiettivo di tutelare e difendere i beni comuni, impugnando atti pubblici e politici di sospetta illegittimità. Lassociazione dei consumatori siciliani non è nuova a questo genere di battaglie: sin dal 2005, anno della sua fondazione, si è resa promotrice di proteste e iniziative contro tariffe comunali elevate e crediti relativi a canoni di depurazione prescritti, spesso sfociati in ricorsi alla Commissione tributaria provinciale.
È evidente, allora, che si tratta di «enti che non ricorrono alla giustizia per soddisfare interessi privati», sottolinea lavvocato. Eppure la motivazione che «le azioni proposte non sarebbero dirette a tutelare situazioni giuridiche proprie dellente ma di terzi rappresentati», come specifica il dottor Rosario Giorgio Carnabuci, segretario della Commissione per il patrocinio a spese dello stato del Tar Catania, si rintraccia anche nei rigetti contro alcune associazioni di promozione sociale, meglio conosciute come Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Le stesse che sarebbero invece «legittimate a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa come specifica la legge 383 del 2000 per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi» in relazione alle finalità perseguite.
«A dispetto della previsione di legge commenta Giarrusso si stanno cercando le più strane motivazioni per inibire laccesso al gratuito patrocinio, frapponendo ostacoli e cavilli pretestuosi e perlopiù infondati». Per il presidente Nicola Calabria «sono decisioni strumentali inquadrabili in una strategia volta a disincentivare le azioni delle associazioni, per evitare un sovraffollamento di ricorsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni». Dalla segreteria della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato assicurano che «è solo dalla sussistenza o meno dei presupposti giuridici di forma e di sostanza», previsti dalla normativa vigente, «che dipende lammissione o la non ammissione al beneficio». Ma le argomentazioni del tribunale di via Milano non sembrano convincere: «Andremo avanti e impugneremo il rigetto annuncia Calabria perché non possiamo accettare passivamente lorientamento assunto dal Tar di Catania».
[Foto di glamismac]
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