Formazione/ Un ricorso al Tar potrebbe assestare la mazzata mortale a ‘Prometeo’?

TORNA SOTTO ACCUSA L’OPERATO DELLA DOTTORESSA CORSELLO. QUESTA VOLTA L’AVREBBE COMBINATA DAVVERO GROSSA, SUPERANDO SE STESSA. SE IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO DOVESSE ACCOGLIERE L’ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE PRESENTATA DA UN ENTE, 1415 LAVORATORI RESTEREBBERO A CASA

A rischio l’avvio del progetto Prometeo. Il provvedimento che stanzia 35 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività formative che dovrà gestire il Ciapi di Priolo potrebbe essere illegittimo per effetto dell’intervento della magistratura amministrativa alla quale si è rivolto un ente di formazione professionale.

È stato, infatti, notificato al Ciapi di Priolo il ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Palermo promosso dall’ente di formazione ‘Ted Formazione Professionale s.a.s. di Pipitone Giuseppe & C’ di Palermo.

Il ricorso riguarda lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso 20/2011 e l’assegnazione delle economie, realizzate dall’Amministrazione regionale sulla prima annualità del citato Avviso, in favore del Ciapi di Priolo per finanziare il progetto ‘Prometeo’ che ha violato il tenore letterale delle norme di cui al combinato disposto degli articoli 4, penultimo capoverso e 8, punto 8.3, penultimo capoverso, del citato Avviso pubblico n. 20/2011.

Copia del ricorso è stata notificata, per conto di Ted, dall’avvocato Carlo Comandè del Foro di Palermo, al presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, alla Giunta regionale, all’assessore regionale alla Formazione professionale, Nelli Scilabra, e alla dirigente generale al ramo, Anna Rosa Corsello.

Il ricorso è teso a dimostrare l’esistenza del ‘fumus boni iuris’ e ad evidenziare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

È stata avanzata alla magistratura amministrativa richiesta di ‘tutela cautelare’ per la sussistenza del ‘periculum in mora’.

Qualora la richiesta di Ted Formazione professionale dovesse essere accolta dalla magistratura amministrativa l’effetto ‘domino’ si abbatterebbe sul settore con la conseguenza che il Ciapi non potrebbe assumere per sette mesi 1415 lavoratori, che resterebbero a bocca asciutta.

Il ragionamento che si rinviene nel ricorso è semplice: le economie sopravvenute dalla prima annualità dell’Avviso 20, per effetto della revoca dell’accreditamento a taluni enti o della sospensione delle attività ad altri, avrebbero dovuto essere assegnate dall’Amministrazione regionale in favore degli enti formativi utilmente collocati nella graduatoria dei soggetti idonei, ma non finanziabili.

Difatti, il bene perseguito, attraverso il ricorso depositato al Tar, sezione di Palermo, dall’ente di formazione Ted Formazione professionale coincide con il conseguimento dell’attivazione del proprio pacchetto formativo, in conseguenza dello scorrimento della graduatoria riguardante l’ambito formativo ‘Forgio’, per la provincia di Palermo, da disporre sulla base delle risorse finanziarie resesi disponibili.

L’Amministrazione regionale, e quindi la dottoressa Corsello, con l’assegnazione delle richiamate ‘economie’ al Ciapi di Priolo per finanziare il progetto ‘Prometeo’, prossimo all’avvio delle attività formative, determinerebbe inevitabilmente un pregiudizio grave ed irreparabile per l’Ente Ted Formazione Professionale, che non potrebbe mai più conseguire le somme cui ha diritto, ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso Pubblico n. 20/2011, in forza dello scorrimento della graduatoria.

Danno amplificato dalla circostanza che l’ente ricorrente ha assunto dal 2008, ai sensi della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, personale a tempo indeterminato che non percepisce alcuna retribuzione a partire dal 2012. Personale che si trova pertanto in condizione di estremo disagio sociale ed economico per effetto di una decisione assunta dall’amministrazione regionale in maniera illegittima.

La dottoressa Corsello, con l’adozione dei decreti dirigenziali n. 3131 del 24 giugno 2014 e n.3396 del 3 luglio 2014, si sostiene nel richiamato ricorso, avrebbe dettato una disciplina che si pone in manifesta contraddittorietà con le precedenti prescrizioni dell’Avviso Pubblico n. 20/2011, senza procedere, come avrebbe dovuto, alla revoca od all’annullamento delle citate disposizioni dell’Avviso 20/2011 al cui rispetto l’Amministrazione resta, quindi, vincolata.

Anche nel caso di annullamento delle disposizioni contenute nella ‘lex specialis’ che disciplina l’Avviso 20, Ted Formazione Professionale aveva diritto di ricevere dall’Amministrazione regionale la comunicazione dell’avvio del procedimento di secondo grado finalizzato alla emanazione dei decreti impugnati ed alla revoca delle disposizioni di cui agli articoli n.4, penultimo capoverso e 8, punto 8.3, penultimo capoverso dell’Avviso Pubblico n. 20/2011.

Ciò al fine di poter presentare le proprie osservazioni al riguardo e salvaguardare, attraverso un contraddittorio effettivo, il proprio diritto allo scorrimento delle graduatorie di cui se ne contesta la violazione attraverso il ricorso depositato al Tar Sicilia. E ciò non è avvenuto, l’Amministrazione regionale è andata avanti per la sua strada senza perder tempo, anche a costo – come si sostiene nel ricorso – di disapplicare o violare norme di legge.

Quali siano stati i motivi che hanno spinto la dottoressa Corsello a destinare le ‘economie’ al Ciapi di Priolo, anziché provvedere allo scorrimento della graduatoria dell’Avviso 20/2011, resta un mistero.

Sarà la magistratura amministrativa a fare luce sull’intera vicenda che desta stupore per come si è sviluppata dal punto di vista amministrativo, oltre che per la decisione che lascia perplessi.

Stupisce, per esempio, come nelle premesse al decreto dirigenziale che finanzia il progetto ‘Prometeo’ sia richiamato l’articolo 4 dell’Avviso 20 con l’omissione proprio della che riguarda lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziati. Un fatto che appare davvero strano.

Nota a margine

Questa volta la dottoressa Anna Rosa Corsello sembra proprio essersi superata.

Nella personale gara a combinarle sempre più grosse, che la vede protagonista indiscussa nello scenario siciliano, pare esserci riuscita. Nell’esplicare il ruolo di ‘tuttofare’, alla guida del dipartimento regionale della Formazione professionale, del dipartimento del Lavoro, dell’Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo e di tanti altri incarichi governativi in società in liquidazione etc., etc., etc., pare essere scivolata nell’ennesimo comportamento illegittimo ed in violazione di norme e regole.

Questa volta è entrata in scena con la violazione delle clausole contenute nell’Avviso 20/2011 che ha finanziato il piano triennale per complessive circa 900 milioni di euro. Strumento triennale che porta la firma del precedente Governo regionale del famigerato trio delle meraviglie ‘LAC’, Raffaele Lombardo, presidente all’epoca, Ludovico Albert, dirigente generale e Mario Centorrino che ricopriva il ruolo di assessore alla Formazione professionale.

Attraverso il ricorso, Ted Formazione professionale intende dimostrare come l’azione dell’amministrazione regionale, che ha illegittimamente omesso di attivare la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli n.4 e 8, punto 8.3, dell’Avviso Pubblico, destinando le risorse finanziarie recuperate dalle revoche intervenute sulle attività formative finanziate interamente in favore del Progetto Prometeo del Ciapi di Priolo, abbia palesemente leso il legittimo affidamento, vanificando il diritto allo scorrimento delle graduatorie, espressamente riconosciuto dall’Avviso 20/2011.

Clausole che costituiscono ‘lex specialis’ il che significa che sia gli enti gestori che l’Amministrazione regionale sono tenute ad osservarle alla stessa stregua.

Cosa che non è avvenuta nel caso dell’ente di formazione Ted che si è visto estromesso dal finanziamento a causa del mancato scorrimento della graduatoria per decisione della dottoressa Corsello di assegnare le economie sulla prima annualità del citato Avviso 20 al Ciapi di Priolo per finanziare il progetto ‘Prometeo’.

E vieppiù, il clima che si respira da mesi nei corridoi dell’assessorato alla Formazione professionale di viale Regione siciliana a Palermo, dalle indiscrezioni assunte, è pesante.

Sono in tanti, tra gli enti formativi, destinatari di eventuali angherie, ingiustizie, prevaricazioni, o un possibile danno patrimoniale per il mancato scorrimento della graduatoria dell’Avviso 20, preferiscono restare in silenzio, a differenza di Ted Formazione professionale che il ricorso lo ha depositato, per evitare possibili ritorsioni per il futuro ma anche per il passato.

Una sorta di gabbia in cui sarebbero finiti gli enti formativi, stritolati tra i finanziamenti per le future attività formative e i rendiconto che non vengono chiusi per essere utilizzati come ‘merce preziosa’. Siamo nell’alveo delle dicerie e delle congetture dettate da indiscrezioni assunte. Il ragionamento, però, stimola una ulteriore considerazione.

Chi attende un finanziamento per avviare le attività relative al 2014/2015, oppure ha in corso la chiusura dei rendiconti riguardati attività realizzate negli anni precedenti, preferisce, magari, evitare contenziosi non graditi dall’amministrazione regionale o, peggio ancora, che coinvolgono l’assessore Scilabra, per evitare di subire allungamenti dei tempi di chiusura dei rendiconti oppure, peggio ancora, i tagli sconsiderati delle spese effettuate. Sarà così? Noi non ci crediamo. E se le indiscrezioni fossero fondate?

Alla tirata delle somme, da quanto appreso, sembra respirarsi un’aria di ‘forzata omertà’ in assessorato. Certo, se non fossero solamente dicerie e, semmai, concreta condizione, che non risparmierebbe neanche funzionari e dirigenti regionali, costretti ad operare, pare, in condizioni di estremo disagio, le cose cambierebbero, e sarebbe, forse, il caso che qualcuno ci ficchi il naso per tirare fuori la verità.

Ad ogni buon conto pubblichiamo il passaggio del ricorso al Tar di Palermo che evidenzia un passaggio delicato della vicenda e richiama l’ordinanza del Tar di Cagliari sul principio generale del buon andamento dell’attività amministrativa.

Dalla lettura, di seguito riportata, emerge come sia il responsabile del procedimento dell’Avviso 20/2011 che il dirigente del Servizio gestione della Formazione professionale presso il dipartimento regionale al ramo avevano imbastito correttamente l’iter amministrativo che si conformava l’orientamento degli uffici volto allo scorrimento della graduatoria.

“Merita rilevarsi peraltro che, come anticipato in punto di fatto, il RUP con nota prot. n. 64705 del 14 ottobre 2013, ha riconosciuto chiaramente la natura vincolante delle disposizioni dell’avviso pubblico in commento, ed infatti ha imposto all’Amministrazione di porre in essere i dovuti adempimenti “atteso che il relativo paragrafo 4, penultimo capoverso,” dell’Avviso n. 20/2011 “obbliga l’Amministrazione, in presenza di mancato avviamento di corsi approvati, a finanziare i progetti collocati nella posizione immediatamente successiva di graduatoria”.

A ciò si aggiunga che, il Dirigente del Servizio Gestione, in riscontro alla nota del RUP, ha affermato espressamente che l’Amministrazione avrebbe provveduto allo scorrimento della graduatoria previsto dal paragrafo 4 dell’Avviso n. 20/2011.

In tal senso, si consideri che più volte il Giudice Amministrativo ha avuto modo di censurare l’operato contraddittorio dell’Amministrazione che finisce per ledere inevitabilmente l’affidamento degli interessati, affermando che “L’amministrazione che, dopo aver fornito reiterate assicurazioni, tali da ingenerare in capo al soggetto interessato un legittimo affidamento sul rilascio del provvedimento favorevole, poi adotta, a breve distanza di tempo, un provvedimento diametralmente opposto, disattendendo le proprie precedenti determinazioni, viola l’obbligo di agire secondo buona fede e correttezza sancito dall’art. 1175 c.c., esplicazione del principio generale di buon andamento dell’attività amministrativa” (cfr. T.A.R. Cagliari – Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2006 n. 95)”.

 

 

Giuseppe Messina

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