In Sicilia, nella formazione professionale, succede di tutto – e questa non è una novità -: anche fatti riconducibili allirreale. Succede, per esempio, che per unerrata interpretazione dellaccordo-quadro 2013 sugli ammortizzatori sociali si revochi per iscritto la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga per il 2013 al personale di diversi Enti formativi a carattere regionale.
Sembra paradossale, ma accade anche questo nel settore tra i più bistrattati da interpretazioni, spesso cagionevoli per gli Enti o per il personale dipendente, da parte della burocrazia regionale. Cosa è successo?
Rispetto alla richiesta di concessione della Cig-d in favore dei dipendenti, avanzata dagli Enti formativi Fondazione Cas Onlus, Aram, Ancol Sicilia, Anapia, Esefop ed altri ancora, il Servizio XV-Centro per lImpiego di Palermo ha risposto che le richieste non possono essere accolte in quanto in contrasto con il punto 1.2 dellAccordo Quadro 2013. Cosa recita il punto in questione?
1.2 Datori di lavoro esclusi dai trattamenti previsti e regolati dal presente Accordo.. le società la cui crisi è riconducibile alla riduzione di finanziamenti pubblici derivanti unicamente da norme di legge.
Il testo è inserito in un paragrafo che fa esclusivo riferimento al settore pubblico ed a quelli collegati per cui linterpretazione resa del responsabile del citato Centro per limpiego appare azzardata. La conseguenza è stata il diniego allaccesso, per una vasta platea di lavoratori, alla Cigd con notevole disagio sociale. Un errore di interpretazione? Può darsi.
Sullargomento la Uil Scuola ha preso posizione. Attraverso il suo sito istituzionale, ieri ha voluto precisare che nel corso dellincontro per listituzione delle liste di mobilità di cui alla circolare n.10/94 – avvenuto circa 40 giorni or sono – aveva rappresentato al Dirigente del Servizio XV che linterpretazione del punto 1.2. dellaccordo quadro 2013 cui faceva riferimento nelle comunicazioni di esclusione dalla CIG-D 2013 era assolutamente errata e che gli Enti di formazione avevano tutto il diritto di accedere ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni in deroga. Avevamo, pertanto, invitato il Dirigente a mettersi in contatto con il Dipartimento regionale del Lavoro al fine di ricevere la conferma che la lettura del periodo citato era assolutamente errata.
Inoltre abbiamo raccolto la dichiarazione del responsabile della Uil Scuola Formazione professionale, Giuseppe Raimondi. Ci aspettavamo che questa lettera di esclusione per i lavoratori destinatari della Cig-d 2013 fosse stata già revocata. La Uil ha sollecitato la direzione generale a chiarire al Centro per lImpiego di Palermo lesatta interpretazione del punto 1.2. Auspichiamo che la nota di revoca possa arrivare agli enti interessati quanto prima.
Sulla vicenda riportiamo anche la presa di posizione del presidente della Fondazione Cas Onlus, Francesco Menallo. In una nota, protocollo 142 dell1 luglio 2013, fatta pervenire in Redazione, lEnte formativo contesta la decisione del Servizio XV di revocare la Cig-d al personale. Riportiamo il contenuto essenziale tratto dalla nota.
Come emerge dalla lettura del testo dellarticolo 2247 del Codice Civile e dellarticolo 10 del decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, le società (di persone e di capitali) e le fondazioni (per di più Onlus) non sono neanche lontanamente assimilabili tra loro, avendo natura, struttura e finalità totalmente divergenti. Peraltro, non ci viene neppure fornita alcuna indicazione circa la norma di legge che avrebbe fatto derivare (oltre la volontà politica nel senso deteriore del termine) a nostro discapito la riduzione del finanziamento.
E opportuno ricordare che la Fondazione Cas Onlus in atto non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della Regione siciliana per una vertenza giudiziaria su altri temi ancora in corso e che ha visto soccombere lassessorato regionale per la Formazione professionale in più occasioni. Nella nota il presidente Menallo chiede una tempestiva convocazione per gli ulteriori adempimenti di legge propedeutici allerogazione della Cgi-d al proprio personale, significando che in difetto o di risconto per esporre le eventuali motivazioni a sostegno del diniego entro 30 giorni di cui al II comma dellarticolo 328 del Codice Penale, si informeranno le Autorità competenti (penali e contabili) per il di più a praticarsi.
Pare che nei prossimi giorni il funzionario responsabili possa essere convocato in Commissione legislativa Cultura e Lavoro per rendere conto della scelta effettuata.
Non vi è dubbio che ci si trova di fronte ad uno dei tantissimi casi in cui una determinazione dellamministrazione regionale o di un ufficio delegato potenzialmente possa arrecare danno allEnte formativi e quindi ai lavoratori.
In tali casi lunica alternativa resta lapertura di un contenzioso con lamministrazione per tutelare i propri interessi. Appare sempre più vessatorio il punto i) dellarticolo 11 delle Disposizioni 2013 per laccreditamento che prevede la revoca in caso di contenzioso o lite avviata da un Ente formativo. La certezza del diritto non è concetto unilaterale ma valore di tutti. Violare la Carta costituzionale è reato così come è inaccettabile che non si dia seguito alle sollecitazioni su un problema di carattere generale dopo 60 giorni. I tempi lunghi dellazione dellamministrazione sono una voragine dove tutti rischiano di piombare. Il Governo regionale dovrebbe prenderne atto. Gli effetti a lungo andare potrebbero essere deleteri per tutti.
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