IL TEMA E SEMPRE LO STESSO. LESECUTIVO DEL PRESIDENTE CROCETTA SI OSTINA A TENERE A BAGNOMARIA LE LEGGI REGIONALI CHE REGOLAMENTANO IL SETTORE, INVENTANDOSI STRUMENTI NON RAFFORZATI DA UNA PREVISIONE NORMATIVA
In meno di un anno e mezzo di governo alla Regione siciliana, lesecutivo del presidente Rosario Crocetta nel settore della Formazione professionale si avvia a battere tutti i record in tema di contenziosi e ricorsi. Una massa numeraria di azioni legali che fa spavento e che potrebbe costituire un impegno epico per gli uffici giudiziari competenti e soprattutto per la magistratura contabile, alla caccia delle probabili ipotesi di danno alle ‘casse’ dellErario pubblico.
Intanto, lassessore alla Formazione, Nelli Scilabra, e la dottoressa Anna Rosa Corsello, dirigente generale al ramo ed al dipartimento Lavoro sono state, ancora una volta, destinatarie dellaccusa di omessa applicazione dellart. 2 bis della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993 e della circolare attuativa n. 10/1994 sulla istituzione di liste di mobilità provinciali. Inoltre, le stesse sono state diffidate ad adempiere per evitare il configurarsi del reato previsto dallart. 328 comma del Codice penale (delitto di omissione atti dufficio).
Un atto di diffida e costituzione in mora, quindi, per sapere se i Servizi Centri per lImpiego (ex Uplmo) di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, Enna e Ragusa, hanno istituito le liste di mobilità secondo le procedure previste dalla circolare assessoriale n. 10/94, in atto vigente, è quanto richiesto dal sindacato Sinalp. La citata nota è indirizzata oltre che allassessore Scilabra ed alla dottoressa Corsello, ai dirigenti responsabili dei citati uffici periferici dellamministrazione regionale ed al procuratore generale della Corte dei Conti, Guido Carlino.
La costituzione delle liste di mobilità provinciale – ha affermato Mario Mirabile, coordinatore regionale Interventi formativi del Sinalp – costituiscono un imprescindibile adempimento ed uno specifico obbligo dettato dallarticolo 2 bis della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993. Ciò a prescindere dalla direttiva n. 2247 del 16/1/2014 che ha individuato una lista regionale risultante illegittima in quanto in violazione di legge, ed emanata dal dirigente generale pro tempore (soggetto diverso) e non dallassessore regionale competente, risultando, inoltre, sprovvista del parere obbligatorio della Commissione regionale per limpiego (Cri).
Secondo la richiamata organizzazione sindacale, la direttiva n.2247/2014, oltre ad essere viziata sin dallorigine, risulterebbe essere palesemente discriminatoria nei confronti degli operatori non facenti parte dellAvviso n.20/2011, seconda annualità finanziata con le risorse del Piano Giovani.
In assessorato si continua a fare confusione – ha dichiarato Mirabile – agli operatori regolarmente iscritti allAlbo di cui allart. 14 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimasti senza incarico si applica larticolo 26 del Contratto collettivo di lavoro del 1994/97 (mobilità) recepito con lAllega 12 contenuto nellultimo rinnovo del 2011/13. È palese lomissione ha aggiunto lesponente sindacale – perché al fine di attivare i relativi processi di mobilità-ricollocazione previsti dallart. 2 bis l.r. n. 25/93, la Regione Siciliana, attraverso gli uffici preposti, ha lobbligo di istituire le liste di mobilità per ogni singola provincia secondo le procedure disposte dalla circolare assessoriale n.10/94 in atto vigente i cui criteri risultano essere stati deliberati dalla Cri e non dal dirigente generale Corsello.
Poiché allo stato molti lavoratori risultano essere rimasti senza incarico per effetto di provvedimenti dellamministrazione regionale, come nel caso degli enti de finanziati e revocati o per scadenza progettuale con riferimento a Spartacus ed agli operatori degli ex Sportelli multifunzionali, non si comprende in che modo questi operatori, ai sensi di legge regionale in vigore potrebbero essere ricollocati in assenza del propedeutico passaggio dalla mobilità né tantomeno si comprende in che modo i suddetti operatori potrebbero avere titolo di accesso al Fondo di Garanzia come disciplinato dallarticolo 132 della legge regionale n.4 del 16 aprile 2003.
“Liniziativa del Sinalp – ha spiegato Mirabile – mira a sensibilizzare Tutti i soggetti in intestazione, in base ai loro compiti funzioni e responsabilità, a voler applicare con ogni urgenza e per ogni provincia il contenuto della circolare assessoriale n.10/94 mediante listituzione delle liste di mobilità entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della lettera di diffida e messa in mora al fine di interrompere il perdurare del comportamento omissivo”.
“Viceversa, il protrarsi di detto comportamento ha aggiunto – metterebbe ad ulteriore rischio e pregiudicherebbe ancor più la sfera giuridica, contrattuale e patrimoniale degli operatori determinando il nascere di effetti lesivi e configurando, rilievi di dolo, ove si dovesse disattendere ancora una volta la presente reitera di intimazione e diffida.
Abbiamo scritto anche alla Procura regionale della Corte dei Conti – ha aggiunto Mirabile – affinché verifichi, ove lo ritenesse opportuno, gli estremi per approfondire gli aspetti evidenziati stante che la mancata istituzione delle liste di mobilità costringerà gli operatori ad instaurare un contenzioso giudiziario nei confronti della Regione Siciliana con probabile e notevole aggravio di spese per le casse regionali ed eventuale danno allErario pubblico.
Il sindacato Sinalp, ha fatto sapere che, nellinteresse dei propri aderenti, trascorso infruttuosamente il termine concesso, attiverà ogni utile iniziativa presso le competenti sedi civili e penali nei confronti di tutti i soggetti responsabili delleventuale danno patrimoniale cagionato in violazione di legge, fatti salvi i maggiori danni e interessi.
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