Formazione, Governo attendista, oltre mille lavoratori licenziati

Al via i licenziamenti del personale della formazione professionale. Succede di tutto nel settore che viaggia a due velocità. Da un lato i proclami e le proposte strampalate del Governo regionale. Dall’altro un fatto concreto: i licenziamenti collettivi già conclusi dagli Enti formativi. L’impatto, presumibilmente, entro la fine di luglio, sarà devastante. Saranno oltre otto mila i lavoratori raggiunti da lettera di licenziamento. Una debacle.

Ricordiamo gli ultimi licenziamenti in ordine di tempo. L’Ente di formazione Logos 7 unità, Enaip di Ragusa 52 unità, Lumen 45 unità, Aram 108 lavoratori (oggi l’incontro di chiusura del verbale di licenziamento del 100 per cento del personale), Iripa, 170 dipendenti, Cefop 654 (pare che i Commissari straordinari si apprestino, nelle prossime ore, a depositare i libri sociali presso il Tribunale di Palermo). Processi di mobilità avviati dagli enti formativi in attuazione degli articoli 4 e 24 della Legge n.223 del 23 luglio 1991e chiusi con appositi verbali sindacali.

Non tutte le organizzazioni sindacali però si piegano alla procedura di mobilità esterna al settore formativo. Lo Snals Confsal ha puntato i piedi contestando tutti i verbali sindacali chiusi con l’applicazione della Legge 223/91. A parlarci della posizione del citato sindacato è Danilo Gelsomino, componente del Coordinamento regionale che testimonia quanto accaduto, nei giorni scorsi, all’Ente di formazione Aram di Messina.

“Le motivazioni che obbligano lo Snals Confsal – dichiara Gelsomino – a contestare la stessa convocazione del tavolo sulla mobilità del personale Aram e con essa le procedure dei licenziamenti collettivi, mediante la legge n. 223/91, riguardano l’infondatezza di questa procedura rispetto al settore della formazione professionale poiché non viene rispettato il Contratto collettivo di lavoro della categoria (Ccnl)”.

Ricordiamo che, in materia di mobilità del personale del settore della formazione professionale, le procedure sono disciplinate dall’Allegato 12 del Ccnl del triennio 2011/2013, il quale richiama espressamente quanto previsto all’articolo 26 del Contratto di lavoro 1994-1997. Si tratta di una previsione di maggior favore per i lavoratori. Riportiamo il contenuto letterale: “Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale attraverso la razionale, qualificata e rispondente gestione del personale, per la salvaguardia occupazionale, si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale della Formazione Professionale. La mobilità si attua attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra Istituzioni Formative degli Enti ed Istituzioni Formative della Regione e degli enti delegati, anche mediante accordi. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della mobilità, anche in riferimento all’Albo regionale, che costituisce il quadro delle professionalità del personale dipendente”.

Il sindacalista precisa che “il Contratto collettivo di Lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti degli Enti di Formazione, recepito dall’Amministrazione Regionale e ripreso anche nell’ultimo bando dell’Avviso n. 20/2011, non prevede in alcun punto il licenziamento per giustificato motivo”.

Tali considerazioni hanno spinto lo Snals a contestare la procedura di licenziamento attivata dall’Aram attraverso l’applicazione degli articoli 4 e 24 della Legge 223/91.

Quindi, in primo luogo, si invita lo spettabile tavolo al rispetto del Ccnl di categoria. E’ lo stesso componente del coordinamento regionale dello Snals per la formazione professionale a precisare che il sindacato non intende sottrarsi al confronto sull’istituto della mobilità.

“Lo Snals Confsal – aggiunge Gelsomino – non si vuole sottrarre ai confronti riguardanti la procedura dettata dalla legislazione in materia, ritenendo che la legge debba applicarsi nella fattispecie”. Il riferimento va alla legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993 e alla Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994. Puntualizziamo che legge regionale n. 25/93 dispone : “Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”.

La Circolare Assessoriale n. 10/94, intitolata “Disciplina della Procedura di Mobilità”, regolamenta espressamente e puntualmente le procedure della mobilità del personale della formazione professionale. veniamo al quadro normativo evocato dal sindacato richiamato.

Il processo di mobilità trova il suo fondamento nella legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003 art. 132, come novellata dalla legge regionale 7 giugno 2011 n. 10, che disciplina il nuovo fondo di garanzia a sostegno del reddito dei lavoratori della formazione professionale.

“Tale regolamentazione rappresenta un sostegno al reddito del personale già in mobilità, ossia solo un mero supporto economico, che è cosa diversa rispetto alle procedure di mobilità, che invece seguono altri presupposti di legge nel nostro settore. In ogni caso, l’art. 1 della legge regionale n. 10 del 7 giugno 2011 dispone: “…L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.”

Per lo Snals Confsal la ratio delle procedure di mobilità, secondo la legge 223/91, poggia su precisi presupposti collegati all’intercettazione delle risorse nazionali. La citata legge disciplina l’istituto della Cassa integrazione guadagni in deroga (ex Decreto legge n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009) per la ristrutturazione delle aziende, norma ampiamente interpretata in modalità estensiva nel caso delle Onlus. Questo per dare la possibilità agli Enti di formazione di pagare i debiti, non dunque con lo scopo precipuo del licenziamento del proprio personale.

Adesso i fondi sono finiti e gli Enti di formazione non hanno ristrutturato un bel niente. Dunque se oggi si pervenisse ad un accordo per i licenziamenti collettivi del personale, ci sarebbe persino del dolo nell’attività sia degli Enti di formazione che delle organizzazioni sindacali. Malafede che non ha ispirato le scelte del nostro sindacato.

Inoltre, anche ai più distratti non sarà sfuggito che al nostro caso non si applica più la Circolare Assessoriale n. 22 del 12 agosto 2011, che attua la legge regionale n. 10/11, per tre ordini di motivi:

1) la circolare in questione stabilisce le modalità di accesso al fondo di garanzia non regolamenta direttamente i processi di mobilità, ma il sostegno al reddito con l’attivazione del fondo di garanzia, poiché è intitolata “Attuazione dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 2011 n. 10 recante disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale”. Tanto che l’art. 1 dispone “il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per l’attivazione degli interventi a carico del fondo di garanzia”, quindi non interviene direttamente né in materia dei processi di mobilità, né tanto meno in caso di stato di crisi di un ente di formazione;

2) l’art. 2 dichiara “Gli stanziamenti del fondo di garanzia sono destinati a finanziare interventi a sostegno del reddito del personale in esubero rispetto alla programmazione delle attività finanziate dal Piano regionale dell’offerta formativa, e percorsi di fuoriuscita del personale del medesimo personale, qualora collocato i Cigd.” In questo caso non c’è ancora la nuova programmazione del Piano regionale dell’offerta formativa (Prof), anche se dalle ultime notizie abbiamo ragione di credere che l’Assessorato alla Formazione Professionale la stia predisponendo. Ed ancora il personale non risulta posto in Cigd, in quanto è operante e svolge regolarmente l’attività nei centri formativi dell’Aram;

3) dalla riunione dell’ultimo tavolo di concertazione sindacale regolarmente verbalizzato, l’assessore regionale alla Formazione Professionale ed il dirigente generale al ramo hanno dichiarato di voler procedere alla pubblicazione nell’immediato del nuovo Prof. su questa partita sembra essere chiaral a posizione dell’amministrazione regionale. Le procedure di mobilità del personale, che non andrebbero avviate in questa fase, dovranno seguire la prassi dettata dal contratto di lavoro di settore e dalla circolare assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994.

Intanto l’assessore alla Formazione Professionale, Nelli Scilabra, ha dichiarato di voler intervenire sulla problematica per risolverla definitivamente. E per farlo ha precisato che darà seguito alle leggi regionali sull’Albo ad esaurimento del personale della Formazione Professionale, alle procedure regionali della Circolare Assessoriale n. 10/94 ed al fondo di garanzia regionale a sua copertura. D’altronde queste procedure non sono state mai abrogate, ma solo accantonate.

Lo Snals Confsal chiede il rispetto del Ccnl di categoria e della legge così come suesposto. Dunque se l’Ente Aram dovesse manifestare l’intenzione di dare corso comunque ad un “presunto stato di crisi” deve, per obbligo di legge, applicare le procedure previste dalla Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 e consentire la richiesta del fondo di garanzia regionale. In caso contrario saranno attivate manifestazioni di sciopero per invitare il governo a rispettare i dettami normativi.

Foto di prima pagina tratta dailcarrettinodelleidee.com

 

Giuseppe Messina

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