Per quindici lavoratori, licenziati dal Cefop in Amministrazione straordinaria, giustizia è stata fatta. Almeno per due di loro è, ormai, certezza. Si tratta di Vincenzo ed Eugenio Allegra, che hanno ottenuto il diritto al reintegro essendo stato, il loro licenziamento, ritenuto discriminatorio dal giudice del Lavoro di Termini Imerese, dottor Rezzonico. Per gli altri tredici, tra formatori e dipendenti amministrativi operanti presso gli Sportelli multifunzionali, solamente il diritto al risarcimento di ventiquattro mensilità.
Secondo Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, esperti in diritto amministrativo, avvocati difensori dei citati lavoratori, i Commissari liquidatori dellEnte hanno operato i licenziamenti in modo del tutto arbitrario, non tenendo conto delle esigenze tecnico produttive, dellanzianità di servizio e del carico familiare.
Diversa la posizione dei commissari straordinari che, dalle pagine di www.livesicilia.it hanno dichiarato: Noi, (Bartolo Antoniolli, Giuseppe Benedetto e Ciro Falanga, commissari Cefop, ndr.) siamo soddisfatti delle pronunce del giudice. Nel caso dei dipendenti, infatti, ha sottolineato solo che il ricorso può essere accolto a causa di un difetto di comunicazione. Ma viene anche confermata la correttezza delle procedure che abbiamo messo in atto. Sui due dirigenti, la situazione è diversa. Vedremo di adeguarci alle disposizioni del giudice, magari riaprendo la selezione ai 18 dipendenti che ricoprivano la posizione di dirigente. Ma vogliamo sottolineare – aggiungono – che molte altre sentenze hanno del tutto respinto il ricorso dei lavoratori. Insomma, giudici di tribunali diversi hanno spesso sentenziato in maniera differente.
Al nostro giornale lavvocato Ribaudo ha precisato che, entro trenta giorni, proporrà ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale del Lavoro “al fine di provare che anche per i tredici lavoratori sussistono i requisiti che qualificano il licenziamento come discriminatorio”. L’auspicio dunque che anche per questi ultimi (i tredici lavoratori), il Giudice del Lavoro non potrà che disporre la reintegrazione, in virtù di una norma programmatica (principio giuridico) a tutela dei lavoratori, contenuta nella Legge regionale n.24 del 6 marzo 1976, che garantisce la continuità lavorativa, della quale tutti sono chiamati a tenern conto.
La vicenda non è banale, perché il licenziamento effettuato dai commissari del Cefop è avvenuto in applicazione della Legge 28 giugno 2012 n.92 (conosciuta come Legge Fornero, allepoca Ministro del Lavoro). La suddetta previsione normativa stabilisce che il reintegro sia atteso solo in caso di licenziamento dovuto ad atti discriminatori. Nel caso citato, il giudice del Lavoro di Termini Imerese, ha definito il licenziamento dei tredici dipendenti sì illegittimo, ma non discriminatorio, riconoscendo un indennizzo pari a ventiquattro mensilità. Se la procedura di licenziamento fosse stata definita, allinterno della cornice normativa disciplinata dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), tra il Cefop in Amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali, gli effetti sarebbero stati diversi e più favorevoli per i lavoratori.
Infatti l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori determina, nel sistema contrattuale italiano, la cosiddetta tutela reale. La legge citata, in particolare, disciplina il caso in cui il licenziamento di un singolo lavoratore sia da considerarsi non legittimo, in quanto effettuato senza averne comunicato le motivazioni, oppure perché trattasi di licenziamento ingiustificato o discriminatorio.
La norma è stata pensata a totale tutela del lavoratore in caso di licenziamento e l’articolo 18 impone, all’azienda che ha commesso il torto, di reintegrare il dipendente. Inoltre, l’azienda viene condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria. Si parla di reintegro e non di riassunzione, in quanto nel secondo caso, il dipendente si vedrebbe privato dei diritti acquisiti con il precedente contratto, compresa l’anzianità di servizio. È un dato di fatto: la richiamata circostanza del licenziamento avvenuto sotto la disciplina della legge Fornero costituisce circostanza che ha prodotto conseguenze dirompenti nei confronti dei lavoratori licenziati dal Cefop. Sarebbero state possibili soluzioni alternative? Chissà.
Riepiloghiamo sinteticamente i fatti. La vicenda trae origine dal licenziamento attuato dai commissari del Cefop nei confronti di trecentoquarantasette dipendenti, agli inizi del mese di gennaio del corrente anno. Decisione che ha prodotto le reazioni dei lavoratori che, a vario titolo, si sono rivolti a legali di fiducia per promuovere lazione giudiziaria di fronte al Giudice del Lavoro. Come si è arrivati a questo taglio di personale?
Si inizia con la dichiarazione dello stato di insolvenza del Cefop da parte del Tribunale di Palermo, avviata da qualche decina di dipendenti dellEnte formativo. Nellottobre del 2011, poi, lammissione del Cefop alla procedura di Amministrazione straordinaria in applicazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 (cosiddetta Prodi-bis).
Una variabile in particolar modo entra in gioco, provocando la dichiarazione di stato dinsolvenza dellEnte: il mancato ottenimento in favore del Cefop, delle quote di finanziamento, da parte della Regione siciliana, per lattività formativa e di orientamento effettuata a causa del Documento unico di regolarità contributiva scaduto.
Il cane che si morde la coda, cioè: la Regione non eroga il finanziamento a favore dellEnte il quale, non avendo le risorse disponibili, non può effettuare i versamenti mensili allInps per la contribuzione in favore dei lavoratori. Quindi la stessa Regione revoca laccreditamento definanziando lEnte. Questo in sintesi è accaduto nel caso del Cefop.
A quellepoca né il dirigente generale, Ludovico Albert, né lassessore regionale allIstruzione e Formazione professionale, Mario Centorrino, ritennero di applicare lintervento sostitutivo attraverso la previsione normativa contenuta nellarticolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, in base a come disciplinato dalla Circolare n.54 del 13 aprile 2012 emanata dalla sede centrale dellInps. Il Cefop, proprio in quel periodo, veniva commissariato.
Quali legami? Intanto riportiamo quanto disposto dal citato articolo in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dellesecutore e del subappaltatore. Di seguito il testo del decreto. Nelle ipotesi previste dallarticolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali uninadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nellesecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è disposto dai soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Stante ai fatti riportati, il Cefop non avrebbe potuto essere bloccato per effetto del Durc.
Su questo argomento lavvocato Ribaudo ha dichiarato al nostro giornale: LEnte è stato espropriato della sua gestione per una violazione formale e non sostanziale per la quale in precedenti così analoghi il Consiglio di Stato non laveva ritenuto tale da non ricevere i finanziamenti concessi dallo Stato. In considerazione di tale affermazione è lo stesso a formulare un auspicio Mi auguro dice – che la procedura di amministrazione straordinaria si concluda in tempi relativamente brevi, affinché lEnte formativo torni in bonis (gestione ordinaria), nellinteresse della formazione professionale e di tutti i lavoratori.
In ultimo precisiamo che la decisione del Giudice del Lavoro di Termini Imerese non ha efficacia erga omnes (estensibile a tutti), pertanto ogni lavoratore interessato potrà e dovrà proporre ricorso davanti al giudice.
Tratto dal sito internet www.castelbuonolive.com la lettera a firma degli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità.
ANNULLAMENTO LICENZIAMENTI COLLETTIVI DEI LAVORATORI CEFOP
Con la presente ti vorrei notiziare sullesito del giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro di Termini Imerese con il quale è stato accolto il ricorso proposto contro il CEFOP ente di formazione professionale,con il quale i lavoratori licenziati hanno proposto ricorso al fine di chiedere lannullamento del licenziamento illegittimo adottato dallente, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento dei danni subiti.
I fatti traggono origine dalla procedure di licenziamento collettivo poste in essere dal CEFOP di Palermo, questultimo aveva licenziato in data 31 dicembre 2012 i lavoratori, della conseguente adozione di un piano di risanamento dellente di formazione che si trova in amministrazione straordinaria.
Nel giudizio, innanzi alla Tribunale di Termini Imerese, i Lavoratori licenziati ingiustamente, assistiti dallAvv. Giuseppe Ribaudo e dallavv. Francesco Carità, del medesimo studio legale Ribaudo, ha eccepito linfondatezza e la illegittimità del provvedimento di licenziamento adottato dallente, in quanto secondo i difensori, le procedure di licenziamento collettivo risultavano viziate, poiché non sono stati osservati i criteri di scelta pattuiti con le organizzazioni sindacali,e quindi, i Commissari liquidatori dellente hanno operato i licenziamenti in modo del tutto arbitrario, non tendo conto delle esigenze tecnico produttive, dellanzianità di servizio e del carico familiare.
Pertanto,i legali hanno concluso chiedendo al Giudice del Lavoro di Termini Imerese , dott. Rezzonico lannullamento dei licenziamenti, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno.
Grave ed ingiusto è stato il comportamento dei commissari dellente di formazione professionale, in quanto sostiene lAvv. Ribaudo hanno operato in modo arbitrario ed illegittimo con grave danno per i lavoratori che si sono visti privare del proprio posto di lavoro ingiustamente, il provvedimento del Giudice del lavoro ha infatti accolte le nostre deduzioni , annullando i licenziamenti.
Infatti, il Tribunale di Termini Imerese , con ordinanza del 17 maggio 2013 ha accolto le difese proposte dallo Studio legale Ribaudo, ed ha quindi annullato i licenziamenti n particolare nella sentenza – si legge testualmente -: Il ricorso appare fondato con riferimento allinosservanza degli obblighi di chiarezza e di informazione delle comunicazioni ed in particolare sulla puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta che deve, riguardare tutti i lavoratori interessati alla procedura di licenziamento, quindi , nel caso presente tutti i 968 lavoratori del CEFOP.
Nellambito dellodierno giudizio sono stati annullati anche i licenziamenti dei direttori, Dott. Allegra Eugenio e dott. Allegra Vincenzo, protagonisti della precedente gestione dellente, per i quali il Giudice in accoglimento delle difese spigate dai difensori ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto la scelta dei direttori da licenziare non poteva avvenire su basi esclusivamente fiduciaria. In particolare si legge nella sentenza testualmente:
La scelta del personale dirigente da licenziare doveva avvenire secondo i criteri previsti nellaccordo sindacale del 7 dicembre 2012 che non conteneva alcun accenno alla facoltà del datore di lavoro di effettuare la scelta del lavoratore da licenziare sulla base di un non ben definito rapporto fiduciario.
I difensori si ritengono soddisfatti delle decisioni del giudice del Lavoro e per il ripristino della ingiustizia subita dai lavoratori.
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