Dal Tar Sicilia “stop” ai concorsi nei Comuni riservati ai precari

LA SENTENZA (CHE TROVATE IN CALCE), DEPOSITATA IL MESE SCORSO, HA ANNULLATO UN BANDO DEL COMUNE DI CALTANISSETTA. NIENTE POSTI ‘CONFEZIONATI’ PER IL PERSONALE PRECARIO. IL BANDO DOVRA’ ESSERE RIFATTO. E DOVRA’ ESSERE APERTO A TUTTI I DISOCCUPATI E AGLI STESSI DIPENDENTI INTERNI DEL COMUNE CHE HANNO I TITOLI. SBAGLIAMO, O POTREBBERO MENO I PRESUPPOSTI PER ‘STABILIZZARE’ I PRECARI DELLA REGIONE SICILIANA?

Mentre il Parlamento siciliano si accinge a prorogare i contratti ai circa 30 mila precari degli enti locali, con l’impegno di procedere alla loro ‘stabilizzazione, vale la pena di segnalare una sentenza del Tar Sicilia (Tribunale amministrativo regionale) che si occupa proprio di una vicenda di precariato. Vediamo, per sommi capi, di che cosa si tratta.  

Il 4 dicembre 2013 il Tar Sicilia (Sezione Terza) ha depositato la sentenza relativa al ricorso presentato da un gruppo di disoccupati e da un gruppo di dipendenti del Comune di Caltanissetta. Il ricorso è stato presentato contro il Comune di Caltanissetta, chiedendo l’annullamento dell’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di 44 posti. tale avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 28/12/2012, n. 21.
Il bando del Comune di Caltanissetta prevede, anzi, prevedeva l’assegnazione di un punteggio ai precari da ‘stabilizzare’ pari a 1,40 per ogni mese di lavoro svolto. Di fatto, un punteggio alto, che avrebbe precluso ogni possibilità di partecipare al concorso sia disoccupati che non sono riusciti a trovare la raccomandazione per diventare precari, sia agli altri dipendenti dello stesso Comune di Caltanissetta.
Questo perché disoccupati e dipendenti del Comune si sarebbero trovati la strada sbarrata dalla somma dei punti assegnati per ogni mese di lavoro svolto dai precari. Di fatto, è un caso classico di precari che, in un solo colpo, superano ‘a tavoletta’ i disoccupati e gli stessi dipendenti di un Comune, magari vincitori di concorso! 

Ma a scombinare il ‘gioco’ hanno pensato i giudici del Tar Sicilia, che hanno ritenuto sussistente l’interesse dei ricorrenti “esterni” aspiranti alle qualifiche poste a selezione. Così il Tribunale amministrativo regionale ha annullato l’intera procedura. Cosa, questa, che costringerà il Comune di Caltanissetta a bandire un nuovo concorso, questa volta senza agevolazioni illegittime per i precari.

Perché, a nostro modesto avviso, questa sentenza è importante? Perché la proroga dei contratti ai circa 30 mila precari degli enti locali che l’Assemblea regionale siciliana si accinge ad approvare parte dal presupposto che tale personale dovrà essere ‘stabilizzato’. Ma questa sentenza, a rigor di logica, potrebbe precludere alle amministrazioni comunali – o comunque limitare – la possibilità di bandire concorsi ad hoc per i precari: concorsi che, invece, andranno estesi a tutti i disoccupati e, là dove sussisteranno i presupposti, anche al personale interno agli stessi Comuni che possiede i titoli per aspirare ad occupare i posti messi a concorso.
Sempre a nostro modesto avviso, questa sentenza, potrebbe mettere in discussione il presupposto cardine della ‘stabilizzazione’ dei precari degli enti locali e, in genere, di tutto il precariato siciliano.

LA SENTENZA

08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.

N. 02361/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con il numero di registro generale 527 del 2013, proposto da
Faso Giacomo, Faso Irene, Maniscalco Paolo, Mercurio Sonia Elsa,
Bonasia Maria Stella, Buggea Giuseppe Danilo, Granata Massimo, La
Ferla Giuseppina, Ficili Pietro, Gelsomino Patrizia, Vitalizio Andrea,
Morreale Fabio, Fama Salvatrice Catena, Pinelli Maria Carmela, Licitri
Nicoletta, Dinaro Rossano, Olivo Beniamino Pier Paolo, Bongiorno
Clementina, Cravotta Rita Pasqualina, Sardo Giovanni Francesco, Bosco
Vincenzo, Micciché Alessia, Massimilla Isa Mirella, Contino Antonino,
Garofalo Teresa, Scrofani Gerlando Michele e Talluto Giuseppe,
rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Cucchiara, con domicilio
eletto in Palermo, viale Lazio, n. 13, presso lo studio dell’avv. Michele
D’Anca;
contro
– il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Giglia ed elettivamente
08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.
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domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello, n. 20, presso lo studio
Giunta Leone;
nei confronti di
– Leonardi Ermelinda Carmelina Maria rappresentata e difesa dall’avv.
Raimondo Maira elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Francesco
Crispi, n. 9, presso lo studio dell’avv. Giulia Mancuso, e Giugno Angelo,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimondo Maira e Girolamo Rubino,
elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan 5, presso lo studio
dell’Avv. Girolamo Rubino;
e con l’intervento di
– Petrantoni Salvatore, Capodici Calogero, Castronovo Matilde, Rabiolo
Gabriella, Romano Fausto Calogero, Patermo Francesco, Saia
Giuseppina, Fiorenza Calogera, Porcu Ignazio, Giuliana Giuseppe,
Giannavola Lucio, Torrisi Patrizia, Anfuso Maria Fatima, Gulizia
Giuseppe, Baiomazzola Michela Angela, Falcone Santo Filippo,
Lomaglio Rossana Maria Rita, Spinelli Francesco Antonio, Curatolo
Maurizio, Cirami Concetta, Fonti Michele Salvatore, Di Renzo Fabio,
Calvagno Calogero Giovanni, Mastrosimone Eugenio, Zaffuto Antonio,
Cupani Francesco Antonio, Buffone Nicola Giovanni, Trabona
Giuseppe Erminio, Giangreco Mario Pio, Morreale Carmelo, Marchese
Andrea, Fiandaca Francesco, Fiandaca Alessandro Pietro Maria, Sapio
Vittorio, Giacalone Rosaria Giuseppina, Giannavola Liborio, Le Moli
Ayala Maurizio, Bruno Salvatore, Giannola Maria, Grisafi Rosalba
Antonella, Lombardo Salvatore, Amico Rossano Eusebio, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Raimondo Maira e Girolamo Rubino, elettivamente
domiciliati in Palermo, via Oberdan 5, presso lo studio dell’Avv.
Girolamo Rubino ;
(intervenienti ad opponendum);
08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.
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per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo
– dell’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di
complessivi 44 posti, pubblicato sulla G.U.R.S. 28/12/2012, n. 21;
– ove occorra, della deliberazione di G.C. n. 57 del 7/8/2012 con la
quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il
triennio 2012/2014;
– ove occorra della deliberazione di G.C. n. 96 del 13/12/2012 con la
quale è stato modificato il predetto piano;
– ove occorra della deliberazione di G.C. n. 95 del 13/12/2012 con la
quale è stato integrato l’art. 6 del Regolamento degli uffici e dei servizi;
– ove occorra del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Caltanissetta;
– ove occorra della deliberazione di G.C. n. 97 del 13/12/2012 con la
quale è stato modificato il programma di fuoriuscita di cui all’art. 5 l.r. n.
24/2000 di n. 44 lavoratori titolari di contratto di diritto provato a
tempo determinato;
– ove occorra della determinazione dirigenziale n. 119 del 20/12/2012
con la quale è stata indetta la selezione pubblica e approvato il relativo
avviso;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
quanto ai motivi aggiunti
– della deliberazione della giunta comunale n.50 del 29 maggio 2013 con
oggetto “Procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato dei
lavoratori titolari di contratto di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12
della l.r. 85/95 e 16/2006 – Autorizzazione a richiedere il contributo di
08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.
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cui all’art.23, comma 14, della l.r. n.19/2005”;
-ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 48 del 27 giugno 2013,
avente a oggetto “procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato
dei lavoratori titolari di contratto di diritto privato di cui agli artt. 11 e
12 della l.r. 85/95 e 16/2006. Sospensione effetti”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di
Caltanissetta;
Viste le memorie di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Vista l’ordinanza collegiale n.239 del 9 aprile 2013, di accoglimento della
domanda cautelare e di fissazione dell’udienza di trattazione nel merito,
confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 576/2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013, per le parti i
difensori, così come specificato nel verbale d’udienza;
PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa, il Comune di
Caltanissetta, al fine di stabilizzare il proprio personale di qualifica non
dirigenziale inserito nel regime transitorio dei lavori socialmente utili e
nel fondo unico del precariato istituito dall’art. 71 della L.R. 17/2004, ha
indetto, ai sensi della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2010, una selezione per
soli titoli per la copertura di 44 posti (con contratto a tempo
indeterminato, part-time a 28 ore settimanali) di cui 5 di istruttore
direttivo amministrativo (categoria D/1), 17 di agente di polizia
municipale (categoria C/1), 21 di istruttore amministrativo (categoria
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C/1) e 1 di vigilatrice d’infanzia (categoria C/1);
CONSIDERATO che con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato
il 26 febbraio 2013 e depositato il 13 marzo seguente, i signori Giacomo
Faso, Irene Faso e Paolo Maniscalco, avendo presentato domanda di
partecipazione alla selezione di che trattasi pur non essendo dipendenti
precari del Comune di Caltanissetta, e con loro altri 25 dipendenti di
ruolo del Comune di Caltanissetta – a tempo indeterminato da otto anni,
inquadrati tutti nella categoria “B”, ad eccezione di Giuseppe Talluto
inquadrato nella Categoria “C/5” – questi ultimi pur non avendo
presentato domanda di partecipazione alla selezione, hanno impugnato
gli atti in epigrafe per ottenerne, previa sospensione, l’annullamento,
deducendone l’illegittimità alla stregua di due motivi così articolati:
1). “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, commi 10 e 11 del D.L. 1
luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e ss.mm.ii.; violazione
e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilità 2013); violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 comma 1 della
legge regionale siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 e ss.mm.ii.; violazione e/o falsa
applicazione della circolare presidenziale del 6 maggio 2011, n. 1, prot. n. 4678 e
dell’art. 2, comma della circolare dell’Assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro del 19 dicembre 2011, n.3, prot. n. 29864/serv .V; violazione e/o falsa
applicazione dell’art.25 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per
travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; sviamento dalla causa tipica; eccesso
di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, per irragionevolezza manifesta e
illogicità; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà; violazione dei
principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui
agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza”.
Si deduce che in forza delle norme nazionali e regionali sopra calendate,
in particolare dell’art. 17, commi 10 e 11, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
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non sarebbero ammesse selezioni interamente riservate al personale
precario al quale potrebbe essere attribuita una riserva percentuale pari
al 40% dei posti da assegnare (comma 10) ovvero una valutazione
privilegiata della professionalità acquista all’interno dell’ente (comma
11), ma sempre nell’ambito di un concorso pubblico. L’operato del
Comune intimato lederebbe, pertanto, le legittime aspettative di
progressione in carriera dei ricorrenti già in servizio a tempo
indeterminato, così come quelle di assunzione dei tre ricorrenti non
dipendenti del Comune di Caltanissetta, ma tutti (asseritamente) in
possesso sia dei titoli di studio (diploma di scuola superiore e/o diploma
di laurea), sia dell’anzianità di servizio, necessari per l’accesso alle
qualifiche professionali richieste dall’amministrazione comunale.
2) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, del decreto dell’Assessorato
regionale Sicilia degli enti locali del 3 febbraio 1992, come rettificato dal
D.A.EE.LL. 19 ottobre 1999 e ss.mm.ii.; violazione e/o falsa applicazione
dell’art.1, comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n241 e s.m.i.
come recepita in Sicilia con l.r. n.10/91; eccesso di potere per travisamento dei fatti;
erroneità dei presupposti; sviamento dalla causa tipica, per difetto d’istruttoria e di
motivazione, per irragionevolezza manifesta e illogicità; eccesso di potere per
ingiustizia manifesta; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del
principio di proporzionalità”.
Si contestano i criteri di valutazione dell’esperienza professionale
indicati nel Regolamento degli uffici e servizi e nell’avviso di selezione,
impugnati in parte qua, che eluderebbero le prescrizioni sancite dal
Decreto assessoriale 3 febbraio 1992, consentendo l’attribuzione di un
punteggio aggiuntivo soltanto a favore dei lavoratori precari e
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negandolo, invece, ai dipendenti non precari nonché ai dipendenti di
altri enti pubblici;
CONSIDERATO che con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21
agosto 2013 e depositato il giorno 6 settembre seguente, parte ricorrente
ha impugnato, per asserita illegittimità derivata, la deliberazione della
giunta comunale n.50 del 29 maggio 2013 con il quale il Sindaco è stato
autorizzato a inoltrare all’Assessorato regionale competente la richiesta
di finanziamento del contributo regionale di cui all’art. 23, comma 14,
della l.r. n. 19/2005, per la parziale copertura finanziaria della spesa
complessiva necessaria per i contratti di lavoro part time, nonché la
successiva determinazione dirigenziale n. 48 del 27 giugno 2013, con la
quale il Comune resistente, preso atto della sospensione cautelare degli
effetti dei provvedimenti impugnati disposta con l’ordinanza di questa
sezione n.239 del 9 aprile 2013, confermata dal C.G.A. con ordinanza n.
576/2013 del 20 giugno 2013, ha sospeso l’intera procedura di
stabilizzazione oggetto di lite;
RITENUTO che, prioritariamente, vanno affrontate e risolte le
questioni preliminari di inammissibilità per difetto di giurisdizione, per
difetto d’interesse e per insussistenza dei presupposti per la
proposizione del ricorso collettivo, sollevate dall’amministrazione
resistente e dai controinteressati.
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è
infondata.
La scelta con cui l’amministrazione comunale resistente ha avviato ai
sensi della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2010 la procedura per la
stabilizzazione del personale precario non dirigenziale inserito nel
regime transitorio dei lavori socialmente utili e nel fondo unico del
precariato istituito dall’art. 71 della L.R. 17/2004, costituisce una scelta
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organizzativa espressione di potere autoritativo. Infatti, l’individuazione
del modello da utilizzare per la copertura di vacanze organiche createsi
nei ruoli dell’amministrazione (stabilizzazione, scorrimento di
graduatoria, indizione di un concorso pubblico) è rimessa alla
discrezionalità dell’ente pubblico, non concerne la gestione del rapporto
di lavoro e riguarda gli atti di organizzazione interna, sulle cui
controversie sussiste la giurisdizione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 4567).
Quanto alla contestata sussistenza dell’interesse al ricorso si rileva
quanto segue.
E’ principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le deroghe al
principio costituzionale del concorso pubblico (art. 97 Cost.) devono
essere delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere
considerate legittime solo quando sono funzionali al buon andamento
dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze
d’interesse pubblico idonee a giustificarle (tra le tante, v. Corte
Costituzionale n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012).
E’ insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che
determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo
determinato presso l’amministrazione, come pure la personale
aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.
In armonia con tale principio, la legge regionale 29 dicembre 2010, n.24
(“Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione
dei rapporti di lavoro a tempo determinato”), con l’art. 6 (“Avvio dei processi di
stabilizzazione”), per quanto qui interessa, dispone che “Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e
12 dell’articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (…) possono procedere alla
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stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori
socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall’articolo 71 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17” (1° comma).
I commi 10 e 11 dell’art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
(“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”) convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui espressamente rinvia
la norma regionale appena citata, prevedono che “Nel triennio 2010-2012,
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti,
non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti
messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle
funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un’unione ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti” (comma 10);
“Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di
personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
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pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami,
finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata
dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui
all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244”(comma
11).
Appare evidente, perciò, che sotto la vigenza di tale normativa, la
stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei
lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito
dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, poteva
essere attuata dal Comune resistente attraverso una delle due procedure
alternativamente previste dai commi 10 e 11, ossia tramite concorso
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato:
a) aperto alla partecipazione dei candidati esterni in possesso dei
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, mediante la previsione di
una riserva non superiore al 40 o al 50 per cento dei posti messi a
concorso;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio
l’esperienza professionale maturata dal personale precario.
Non è prevista alcuna possibilità di concorso interno interamente
riservato ai lavoratori socialmente utili che, invece, il Comune di
Caltanissetta ha ritenuto di potere avviare in forza di un’operazione
applicativa estensiva non concessa delle disposizioni di legge appena
richiamate che rivestono, in tutta evidenza, carattere di specialità ed
eccezionalità, essendo correlate alle note contingenze del precariato
pubblico, prodottesi anche per effetto delle numerose norme di blocco
delle assunzioni a tempo indeterminato che hanno caratterizzato le
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precedenti leggi finanziarie.
Nell’attuazione di tali disposizioni, pertanto, al fine di evitare
un’applicazione distorsiva dei principi dalle stesse evincibili, andavano
rispettati i consolidati canoni interpretativi previsti per le norme di
carattere speciale ed eccezionale, procedendo in via di stretta
interpretazione.
Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi sussistente l’interesse dei
ricorrenti, Giacomo Faso, Irene Faso e Paolo Maniscalco, in qualità di
concorrenti “esterni” aspiranti alle qualifiche poste a selezione interna,
all’annullamento dell’intera procedura e alla conseguente futura
indizione di un concorso pubblico al quale potere prendere parte, posto
che posseggono i requisiti di partecipazione così come dichiarati nelle
rispettive domande di partecipazione alla selezione presentate per tempo
all’amministrazione comunale e, poi, prodotte in questo giudizio in
allegato al ricorso introduttivo (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, I, 15 settembre
2011, n. 689).
A differente conclusione si giunge nei confronti dei ricorrenti Mercurio
Sonia Elsa, Bonasia Maria Stella, Buggea Giuseppe Danilo, Granata
Massimo, La Ferla Giuseppina, Ficili Pietro, Gelsomino Patrizia,
Vitalizio Andrea, Morreale Fabio, Fama Salvatrice Catena, Pinelli Maria
Carmela, Licitri Nicoletta, Dinaro Rossano, Olivo Beniamino Pier
Paolo, Bongiorno Clementina, Cravotta Rita Pasqualina, Sardo
Giovanni Francesco, Bosco Vincenzo, Micciché Alessia, Massimilla Isa
Mirella, Contino Antonino, Garofalo Teresa, Scrofani Gerlando Michele
e Talluto Giuseppe.
Per costoro, in quanto dipendenti di ruolo del Comune di Caltanissetta,
il bene della vita è rappresentato dalla progressione di carriera che, nel
caso di specie, si configurerebbe quale progressione verticale alla
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categoria “C”.
Premesso che anche i passaggi del personale già in servizio da una
categoria di inquadramento a quella superiore (progressione verticale),
devono avvenire necessariamente tramite un unica procedura
concorsuale pubblica e identiche prove, con riserva di una quota
percentuale dei posti da coprire a favore degli interni, per i quali sono
richiesti i medesimi requisiti anche culturali necessari per l’accesso
dall’esterno (v. art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato
dagli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150 del 2009 (cd. Riforma Brunetta), si
rileva che i ricorrenti (eccetto Giuseppe Talluto, inquadrato nella
categoria C, posizione economica C/5), al fine di affermare la propria
legittimazione e l’interesse a ricorrere, hanno genericamente affermato di
essere inquadrati nella categoria “B”, senza specificare la posizione
economica e il titolo culturale posseduti.
Giova ricordare che qualora essi possedessero la posizione economica
B1, la progressione cui potrebbero aspirare sarebbe alla posizione “B3”
prima ancora che alla categoria “C”, oggetto della selezione di cui
trattasi.
In ogni caso, avrebbero dovuto dimostrare il possesso del titolo di
studio per l’accesso alla categoria “C”, ossia il diploma d’istruzione
superiore, non necessario invece per l’inquadramento nella “B” (v.
C.C.N.L. revisione sistema classificazione professionale, comparto
Regioni e Enti Locali, 31 marzo1999, allegato A).
Quanto al ricorrente Giuseppe Talluto, che s’immagina spirante
all’accesso alla categoria D, anche per lui è mancata la prova del possesso
del diploma di laurea.
In mancanza della prova di tali elementi, a prescindere dalla
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il ricorso
08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 3/2013/201300527/Provvedimenti/201302361_01.XML 13/15
da loro proposto è inammissibile per difetto d’interesse.
Nel processo amministrativo, infatti, l’interesse a ricorrere è
caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della
sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare
a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena
corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione
prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è
inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui
l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in
grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente,
come nel caso di specie, non avendo dimostrato i ricorrenti di possedere
i requisiti per l’accesso alle categorie oggetto della selezione;
Quanto all’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo a causa
dell’asserita mancanza d’identità delle posizioni sostanziali e processuali
tra i ricorrenti “esterni” e quelli già dipendenti del Comune resistente, la
stessa risulta in concreto non conducente atteso che è stata rilevata la
carenza di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti dipendenti del
Comune resistente medesimo;
RITENUTO, nel merito, che è fondato il primo motivo del ricorso
introduttivo, per le argomentazioni già svolte sopra, cui si rinvia, a
proposito dall’impossibilità dell’indizione di un concorso interno
interamente riservato al personale destinatario del regime transitorio dei
lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito
dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la cui
“stabilizzazione” può essere attuata dal Comune resistente soltanto
attraverso una delle due procedure alternativamente previste dai commi
10 e 11;
08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 3/2013/201300527/Provvedimenti/201302361_01.XML 14/15
RITENUTO, pertanto, che assorbito ogni altro motivo proposto, il
ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati l’avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per la copertura di complessivi 44 posti,
pubblicato sulla G.U.R.S. 28/12/2012, n. 21, nonché gli altri atti
presupposti impugnati nella parte in cui prevedono la possibilità
dell’indizione di un concorso interno interamente riservato al personale
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al
fondo unico del precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, nonché quelli conseguenziali impugnati;
RITENUTO che in ragione della materia, della particolarità della
vicenda e delle questioni affrontate, le spese processuali vanno
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre
2013, 3 dicembre 2013, con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
08/01/14 N. 00527/2013 REG.RIC.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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