Oikos ha vinto. Almeno per il momento. In un’altra delle battaglie tra i padroni della discarica e il Comune di Misterbianco il punto va alla famiglia Proto. È stata pubblicata poche ore fa, infatti, l’ordinanza con la quale il tribunale amministrativo di Catania sospende l’ingiunzione di pagamento da cinque milioni e mezzo di euro che il sindaco misterbianchese Nino Di Guardo aveva fatto notificare, alla fine di luglio, all’impresa proprietaria degli impianti di Tiritì e Valanghe d’inverno.
La notizia dell’ingiunzione era stata diffusa da MeridioNews alla fine agosto, a pochi giorni dalla scadenza dei 30 giorni che Misterbianco dava a Oikos per pagare le royalties. Ovvero «misure compensative» nei confronti degli enti locali per mitigare l’impatto «derivante dalla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani». Il pagamento del «disturbo» è stabilito da una legge datata 2010 e approfondita dalla Regione a gennaio 2017. Quando viene messo nero su bianco che pure Misterbianco, in qualità di Comune confinante con la discarica, ha diritto a una sorta di indennizzo.
Nello scarto di sette anni tra la legge e i suoi criteri di attuazione c’è lo scontro tra l’impresa e l’amministrazione misterbianchese, da sempre in guerra contro la Oikos e i Proto. Secondo Di Guardo, la ditta deve pagare gli ultimi sette anni, nonostante fino al 2017 mancasse la ripartizione delle royalties e l’unica amministrazione beneficiaria fosse quella di Motta Sant’Anastasia. Nella lotta a colpi di ricorsi al Tar, anche Motta ha fatto la sua parte: nello specifico, protestando contro la Regione (senza avere però vinto, al momento) per la distribuzione delle somme ad altri Comuni oltre a quello mottese.
Al di là delle obiezioni di Motta Sant’Anastasia, però, c’è la questione dei soldi che Misterbianco pretende. Ed è su questo che il Tar di Catania, oggi, si è espresso accogliendo il ricorso di Oikos. Il quale «appare fondato nella parte in cui si contesta l’efficacia retroattiva del decreto assessoriale n. 5 del 25 gennaio 2017». Vale a dire la norma emanata da Palermo. Gli avvocati dell’impresa (Rocco Todero, Salvatore Sudano e Michele Ragonese) avevano fatto leva non solo sulla retroattività ma anche su quella che definivano, senza mezzi termini, «un’assurdità». La possibilità, cioè, di dovere pagare una seconda volta, a vari Comuni, cifre che avevano già versato nelle casse del municipio retto dal leghista Anastasio Carrà.
«La legge regionale del 2010 – continua il Tar – sembra porsi quale mera norma programmatica per l’esercizio delle competenze regionali in materia ambientale e, specificamente, in materia di rifiuti». In altri termini: nel 2010 la Regione stabiliva il principio generale e non come farlo valere. E il principio non sarebbe sufficiente senza tabelle che stabiliscano chi (cioè quali Comuni) deve incassare quanto (cioè in quali percentuali).
Così i giudici amministrativi, nell’attesa di pronunciarsi nel merito del ricorso (l’udienza è fissata per il 27 maggio 2020), accolgono la sospensione cautelare dell’ingiunzione di pagamento richiesta da Oikos. Poiché ci si trova, scrivono i magistrati, «in presenza del danno grave e irreparabile» lamentato dai privati: se avessero dovuto pagare quei cinque milioni e mezzo, sostengono loro, l’azienda sarebbe rimasta completamente paralizzata. E i giudici sono d’accordo. Per questo, stavolta, ha ragione la Oikos. Ma è solo una battaglia. La fine della guerra è ben lontana dall’arrivare.
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