Ars/ Finanziaria 3: dal delirio della sanità alla definitiva distruzione dell’Azienda Foreste demaniali

IL GOVERNO PUNTA A RECUPERARE I SOLDI DELLE FORNITIRE SANITARIE CHE, FINO AD OGGI, HANNO FORAGGIATO LA POLITICA. L’ADDIO DEFINITIVO DELLA SICILIA ALLA FORESTAZIONE

Con l’articolo 8 del disegno di legge sulla Finanziaria 2014, probabilmente senza rendersene conto, il presidente della Regione, Rosario Crocetta, e l’assessore all’Economia, Luca Bianchi, ammettono che nel 2013 hanno ‘bruciato’ 100 milioni di euro in “acquisti di beni e servizi” nella sanità. Leggiamo insieme questo articolo:

CAPO IV

Disposizioni di contenimento della spesa

Art. 8.

Risparmi sanità

1. A decorrere dall’anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di acquisto e l’applicazione dei costi standard.

2. Previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario, nonché della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal medesimo, i risparmi conseguenti dalle azioni di cui al comma 1, sono destinati a favorire l’integrazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

Una persona di normale intelligenza, leggendo questo articolo 8 del disegno di legge sulla Finanziaria non può fare a meno di chiedersi: ma se è possibile risparmiare 100 milioni di euro nella sanità siciliana “senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti” perché non l’hanno fatto lo scorso anno?
In realtà, la verità è un po’ diversa. In parte è vero che molti dei soldi che Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie siciliane spendono per l’acquisto di beni e di servizi (soprattutto di beni) servono per finanziare la politica: e il Governo, implicitamente, l’ammette. Ma è altrettanto vero che, proprio perché, negli ultimi cinque anni, nella sanità siciliana sono stati tagliati i servizi, la situazione, negli ospedali pubblici dell’Isola è delirante.
Ieri si è scoperto che all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento non funziona la Tac. Ora che in un ospedale di rilevanza provinciale non funzioni la Tac è semplicemente incredibile: non a caso il capogruppo dell’Udc all’Ars, Lillo Firetto (che è anche Sindaco di Porto Empedocle), in una nota indirizzata all’assessore regionale alla salute, Lucia Borsellino, parla di situazione “vergognosa”: e ha ragione da vendere!
Detto questo, nella sanità pubblica siciliana arrivano ancora tagli. In parte dovrebbero essere eliminate le tangenti sulle forniture e in parte, a nostro avviso, taglieranno ancora sui servizi già risotti all’osso. Una vergogna, per dirla con l’onorevole Firetto.
Con questi tagli il Governo vorrebbe finanziare la spesa sociale che i Comuni siciliani hanno praticamente azzerato per pagare i precari.

Art. 9.

Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario

e coordinatore amministrativo

1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono abrogati.

2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è sostituito dal seguente:

‘1. L’attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale’.

3. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi sono destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo.

4. I coordinatori sanitari e amministrativi previsti dall’articolo 11, commi 4, 5 e 6, e dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono auto-maticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell’indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

Spese di pulizie e servizi ausiliari

1. Nell’ambito del sistema sanitario regionale, alla società Sicilia emergenza urgenza sanitaria (SEUS) possono essere affidati servizi ausiliari sanitari secondari con divieto di nuove assunzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Si vogliono sbarazzare delle cooperative che oggi operano negli ospedali pubblici siciliani nel settore della pulizia? Il dibattito in Aula dovrebbe chiarire questo passaggio.

Art. 11.

Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.

1. Le disposizioni previste dall’articolo 16, comma 4 e dall’articolo 18, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola ‘2014’ è sostituita con la parola ‘2015’.

3. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola ‘2014’ è sostituita con la parola ‘2015’.

4. Per le finalità previste dalla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, l’ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui euro 29.284 migliaia per i servizi resi in favore dell’amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (U.P.B. 4.2.1.1.2 – Capitolo 212533) ed euro 9.071 migliaia per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (U.P.B. 11.2.1.1.2 – Capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui euro 43.926 mi-gliaia per i servizi resi in favore dell’amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed euro 13.606 migliaia per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.

6. Previa convenzione con il competente Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, la SAS, Società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l’espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l’affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni previa stipula di convenzioni con il competente Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

8. È fatto divieto alle società ed enti di cui al comma 7 di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.

La formulazione di questo articolo 11 è in parte oscura. L’unica cosa chiara è che servizi che dovrebbero essere forniti dalle imprese siciliane vengono affidati ad aziende regionali di precari, alterando le condizioni di mercato.

Art. 12.

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell’Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modi-fiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che andranno a far parte di un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 48 della legge regionale n. 16/96. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell’idoneità specifica nella mansione e anche del limite di età che deve essere inferiore a 55 anni. E’ escluso dalla riunificazione il personale a tempo inde-terminato, incluso nel suddetto elenco speciale, che alla data del 31 dicembre 2013 presta servizio presso le strutture centrali e periferiche del Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l’avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da sti-pulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.

4. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo 1e parole “al triennio 2010-2012” sono inserite le parole “ ed al triennio 2013-2015”.

5. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipar-timento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo foresta-le della Regione siciliana per l’espletamento delle attività di sistemazione e manuten-zione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglio-ramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione am-bientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per le attività di cui all’articolo 25 della legge regionale 17 aprile 2013, n. 9, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.

6. Nel biennio 2014-2015, il contingente degli operai a tempo indeterminato di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura massima del contingente in servizio alla data 31 di-cembre 2013 e non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a qualsiasi titolo fuo-riusciti.

7. Nel biennio 2014-2015, i contingenti degli operai con garanzia occupazionale di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, il contingente degli operai con garanzia occupazionale di cui al comma 5 dell’articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; il contingente degli operai con garanzia occupazionale di cui al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni e quello degli operai appartenenti alla fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative sono fissati nella misura massima del contingente in servizio alla data 31 dicembre 2013 e non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a qualsiasi titolo fuoriusciti.

8. Nel biennio 2014-2015 sono sospesi gli effetti previsti dagli articoli 49 e 52 del-la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle ulteriori norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti destinatari di ga-ranzie occupazionali presso i consorzi di bonifica e presso l’Ente di sviluppo agricolo (ESA).

10. Qualora il ramo di Amministrazione regionale che utilizza il personale dell’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all’articolo 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie, non può superare, comunque, l’importo calcolato su una distanza di 15 chilometri complessivi.

11. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell’ESA, assunti ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, e a quelli dei consorzi di bonifica.

Sulla forestazione ha già scritto stamattina il nostro Giuseppe Messina. Noi, in questa sede, non possiamo non mostrare stupore nel leggere ancora “Azienda foreste demaniali della Regione siciliana”. Non perché non ci piace tale Azienda: al contrario, è una delle poche realtà regionali che ha sempre funzionato bene e il nostro rammarico è che la stanno distruggendo.
Il nostro stupore nasce dal fatto che la legge regionale n. 19 del 2013 (andiamo a memoria, ma dovrebbe essere questa la legge) ha trasformato l’Azienda Foreste in “Dipartimento per lo sviluppo rurale del territorio”. Come mai spunta ancora la dizione Azienda Foreste?
Detto questo, si tratta di un articolo del disegno di legge che finisce di distruggere quello che resta dell’Azienda Foreste, scaricando sulle spalle di questa struttura tutta la gestione del personale, compresa l’attività antincendio.
Verrà meno l’attività meritoria svolta in tanti decenni dall’Azienda Foreste demaniali in materia di forestazione e tutela del territorio. Il tutto per gestire l’ordinario. Un’altra vergogna.

 

 

Redazione

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