Adriano Sofri: la grazia di Natale che non ci fu

Forse e finalmente, lasciateci aggiungere, il caso Sofri sembrava essere giunto ad un punto di svolta: la decisione sulla grazia, per bocca dello stesso ministro della Giustizia Castelli, doveva arrivare, salvo clamorosi ritardi o ripensamenti, prima di Natale. Ma la grazia di Natale non ci fu. Un dietrofront, quello del guardasigilli leghista, dettato esclusivamente dal recente stato di salute dell’ex leader di Lotta Continua che, come è noto, è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento all’esofago e ad una successiva tracheotomia.

Fino alla primavera del 2004, infatti, Castelli si era pronunciato negativamente sulla concessione della grazia a Bompressi (anch’egli condannato in via definitiva per l’omicidio Calabresi) e a Sofri che, a differenza del primo non ne aveva, e questo va sottolineato, mai fatto espressa richiesta, professandosi da sempre innocente (ai sensi del comma 4 dell’articolo 681 del codice di procedura penale la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta). A fronte di una cosi ferma posizione è intervenuto il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che ha sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale sui poteri attribuiti al Capo dello Stato. Conflitto di attribuzioni che lo scorso 28 settembre è stato dichiarato ammissibile dalla stessa Consulta.

Ma che cos’è un provvedimento di “grazia” ? La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio solo di una determinata persona, operando esclusivamente sulla pena principale, condonandola del tutto o solo parzialmente, ossia commutandola. Presupposto fondamentale della grazia è il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il sopraccitato articolo 681 dispone che << la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro della Giustizia>> (comma 1). Il legislatore prevede che la domanda possa essere inoltrata, seguendo iter procedurali diversi regolati dal comma 2, sia dai condannati detenuti che da quelli non detenuti o internati.

La facoltà di adottare il provvedimento spetta, in base alla disciplina testè esposta, al Presidente della Repubblica, potere che gli deriva dall’articolo 87, comma 11, della Costituzione Italiana. Una disposizione quest’ultima, che va letta congiuntamente con quanto affermato dal successivo articolo 89, comma 1, ovvero che << nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumano la responsabilità>>. Quindi a seconda del valore che si intenderà attribuire alla controfirma ministeriale, varierà  di conseguenza la natura della concessione della grazia ora intesa come atto sostanzialmente presidenziale ora come atto duale. Nel primo caso la controfirma è una mera verifica formale, nel secondo, invece, questa diventa elemento imprescindibile per la validità dell’atto stesso.

La prassi ha più volte messo in evidenza la poca chiarezza della norma, è quindi compito della Corte Costituzionale porre fine ad un’incertezza di fondo e precisare una volta per tutte la natura del potere di grazia. Chiudiamo ricordando che la pena di Adriano Sofri, attualmente ricoverato presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa, è stata sospesa per sei mesi in attesa che le sue condizioni di salute migliorino.


Il caso Sofri – La cronistoria*

17 maggio 1972 Il commissario Luigi Calabresi (nella foto a destra) viene ucciso davanti alla sua casa di via Cherubini a Milano da un uomo che si dà alla fuga su un´auto guidata da un complice. Calabresi era accusato da una parte della sinistra extraparlamentare (tra cui il movimento Lotta continua) di essere il responsabile della morte dell´anarchico Giuseppe Pinelli (nella foto a sinistra), caduto dal quarto piano della questura di Milano dove era stato convocato nell´ambito delle indagini per la bomba di piazza Fontana (12 dicembre 1969). Stava anche svolgendo indagini sui gruppi dell´estrema destra.

20 luglio 1988 Leonardo Marino si presenta ai carabinieri per autoaccusarsi del delitto. Era, dice, alla guida dell´auto. Indica come autore materiale dell´omicidio Ovidio Bompressi e come mandanti Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri, riconosciuto leader di Lotta continua. Al processo emergerà che la collaborazione di Marino si deve retrodatare di una ventina di giorni.

28 luglio 1988 Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani vengono arrestati. Saranno rimessi in libertà il 18 ottobre dello stesso anno.

5 agosto 1989 I quattro sono rinviati a giudizio per omicidio volontario premeditato.

2 maggio 1990 La Corte d´assise di Milano condanna a 22 anni Sofri, Pietrostefani e Bompressi, a 11 anni Marino. La corte giudica il pentito un testimone attendibile.

12 luglio 1991 La Corte d´assise d´appello conferma le condanne.

23 ottobre 1992 Le sezioni unite della Corte di Cassazione annullano la sentenza con rinvio.

21 dicembre 1993 Nuovo processo d´appello: tutti assolti. Il giudice a latere Ferdinando Pincioni, incaricato di redigere le motivazioni della sentenza, spende 382 pagine per accreditare la colpevolezza e solo le ultime quattro per sostenere l´assoluzione. Si tratta di una ´sentenza suicida´.

27 ottobre 1994 La Cassazione annulla la sentenza a causa delle motivazioni illogiche, contraddittorie e insufficienti. Ordina un nuovo processo di appello.

11 novembre 1995 Condanna a 22 anni per Sofri, Pietrostefani e Bompressi. Per Marino (nelle foto in basso) il reato è prescritto. Sofri presenta una memoria contro il presidente della terza sezione della Corte d´Assise di Milano che avrebbe fatto pressioni sui giudici del collegio per ottenere la condanna. La circostanza non sarà provata.

22 gennaio 1997 La Cassazione conferma in via definitiva la condanna. Sofri e Bompressi entrano nel carcere di Pisa il 24 gennaio. Pietrostefani li raggiungerà 5 giorni dopo.

21 luglio 1997 Viene presentato il ricorso alla Commissione europea dei diritti dell´uomo.

18 marzo 1998 La Corte d´Appello di Milano respinge la richiesta di revisione del processo basata su nuove prove.

6 ottobre 1998 La Cassazione annulla l´ordinanza della Corte d´appello di Milano rinviando alla corte d´appello di Brescia la decisione sulla revisione.

1 marzo 1999 Anche Brescia dice no alla revisione.

27 maggio 1999 La Cassazione annulla l´ordinanza di Brescia e rinvia la decisione alla Corte d´appello di Venezia.

24 agosto 1999 La Corte d´appello di Venezia accoglie la richiesta di revisione.

24 gennaio 2000 I giudici della quarta sezione della corte d´Appello di Venezia rigettano la richiesta di revisione e confermano le condanne.

4 marzo 2003 Davanti a una Camera della Corte europea dei diritti dell´uomo di Strasburgo si tiene l´udienza sulla ricevibilità del ricorso di Sofri, Pietrostefani e Bompressi (insieme nella foto) contro lo Stato italiano.

10 giugno 2003 La Corte di Strasburgo dichiara ´irricevibile´ la richiesta degli imputati. Entrando nello specifico di alcuni passaggi contestati la Corte non vede “alcun elemento che permetta di mettere in dubbio l´imparzialità del giudice Pincioni”. E sul giudice Della Torre: “Nulla nel dossier permette di pensare che il suo apprezzamento dei fatti sia stato arbitrario”.

* tratta dal sito internet www.espressonline.it

Vittorio Bertone

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