Università, Camere di commercio e Autorità portuali La Corte dei Conti boccia piano riduzione partecipate

Università, Camere di commercio e autorità portuali stanno procedendo a una riduzione della spesa pubblica? La Corte dei Conti regionale ha analizzato i comportamenti degli enti siciliani degli ultimi due anni, cioè da quando, con una legge del 2014, è stata imposta una razionalizzazione delle partecipazioni «non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali». Uscire, cioè, da quelle società che non hanno direttamente a che fare con l’attività principale dell’ente. E il giudizio dei magistrati contabili rispetto a quanto fatto finora non è lusinghiero, con qualche eccezione. 

Qualche numero. Le Camere di commercio siciliane, che attraversano una turbolenta fase di accorpamento, detengono 110 partecipazioni. Il riordino prevede il mantenimento di 71 partecipazioni (64,6 per cento) e la dismissione delle ulteriori 39 quote detenute (35,4 per cento). «Rispetto alle 39 dismissioni programmate – sottolinea la Corte dei Conti – a distanza di un anno però risultano effettivamente realizzate solo tre cessioni, pari al 7,7 per cento di quelle preventivate». Si tratta di partecipazioni in banche, Gal e consorzi vari. Mentre per le università «si rendicontano complessivamente 42 partecipazioni dirette. I piani di razionalizzazione presentati – scrivono i giudici – prevedono la dismissione di tre partecipazioni, rispetto alle quali, a distanza di un anno dalla predisposizione dei predetti piani, per due risulta esercitato il diritto di recesso anche se non è stata ancora liquidata la quota di appartenenza».

In linea generale la Corte dei Conti tira le orecchie agli enti, perché «la documentazione trasmessa evidenzia che le scelte compiute in ordine alla dismissione o al mantenimento delle partecipazioni societarie non risultano, nella gran parte dei casi esaminati, suffragate da una congrua ed esauriente motivazione in grado di giustificare la fondatezza e la ragionevolezza della decisione assunta. Un’idonea motivazione – continuano i giudici – dovrebbe porre in evidenza le ragioni che giustificano le scelte delle amministrazioni comparando le diverse opzioni prospettabili e analizzando l’andamento sul piano economico finanziario della partecipata valutando, anche nella prospettiva di medio-lungo periodo, le potenzialità ricollegabili al possesso delle quote societarie». 

Redazione

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