La questione, apparentemente di rilevanza locale, assume rilievo regionale in considerazione che la maggior parte dei Comuni della Sicilia continuano a non fare approvare le tariffe sulla tassa dei rifiuti (TIA/TARSU/TARES) ai rispettivi Consigli Comunali.
Non sembra esserci tregua nei rapporti tra cittadini-contribuenti e Comuni nella gestione dei tributi locali finalizzati al finanziamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Questa volta a cadere sotto la scure del Giudice Tributario è stato il Comune di Troina che si è visto annullare alcune pretese tributarie riferite alla TARSU 2009. Anche in questo caso, determinante per la Commissione Tributaria Provinciale è stato il vizio di competenza relativo di cui risulta affetto latto di approvazione delle tariffe della TARSU per lannualità 2009. Le tariffe sono state infatti approvate dal Sindaco e non dal Consiglio Comunale come buona parte della giurisprudenza tributaria richiede. Sulla questione dellorgano competente non sempre la giurisprudenza tributaria trova conforto in quella amministrativa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa in più occasioni ha invece sostenuto che tale competenza, in mancanza di una specifica e diversa previsione statutaria, appartiene al Sindaco in forza della norma regionale che affida allorgano monocratico tutte le competenze residue.
Interpellato sulla questione lideatore dei ricorsi tributari Massimo Greco, esperto in materia e da sempre a fianco dei contribuenti non solo della provincia di Enna, si è così espresso Il problema della competenza dellorgano comunale preposto allapprovazione delle tariffe della tassa sui rifiuti è tuttaltro risolto. Posso dire che nella maggior parte dei casi la colpa non è degli amministratori locali ma del legislatore che su questa materia non riesce ad essere chiaro e determinato. Devo però aggiungere che nella legge istitutiva della TARES per lanno 2013 viene espressamente sancita la competenza del Consiglio comunale per lapprovazione dellarticolazione tariffaria e questo è senza dubbio un fatto che contribuisce non poco ad irrobustire la giurisprudenza precedente che ha optato per lorgano consiliare per la deliberazione delle tariffe TIA e TARSU. Nel caso in specie del Comune di lapprovazione dellarticolazione tariffaria e questo è senza dubbio un fatto che contribuisce non poco ad irrobustire la giurisprudenza precedente che ha optato per lorgano consiliare per la deliberazione delle tariffe TIA e TARSU.
Nel caso in specie del Comune di Troina il Giudice Tributario, nellannullare la pretesa tributaria della TARSU 2009 a favore dei ricorrenti, dà mandato allo stesso Comune di riliquidare il tributo applicando lultima aliquota deliberata dal Consiglio Comunale in epoca antecedente lanno dimposta 2009. A questo punto viene da chiedersi a quale anno bisogna guardare per trovare lultima aliquota deliberata dal Consiglio Comunale. E se in materia di TARSU il Consiglio Comunale di Troina non fosse stato mai investito dellapprovazione della TARSU? Non ci resta che aspettare la prossima mossa che farà il Comune di Troina, ammesso che non decida di appellare le citate sentenze della Commissione Tributaria Provinciale.
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