Tra debiti, entrate e alloggi popolari

Il primo dato che incontriamo nel leggere la Finanziaria della Regione siciliana di quest’anno è il ripianamento del ‘buco’ di un miliardo di euro del 2012. Il debito, come abbiamo più volte scritto nei giorni scorsi, viene spalmato in tre anni a partire da quest’anno. E cioè: 313 milioni di euro di euro per l’anno in corso e 343 milioni e 500 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Dunque, se tale impostazione dovesse passare dal vaglio del Commissario dello Stato, la Regione, già il prossimo anno, patirebbe con un deficit di 343 milioni di euro. Questa è una parte a rischio di impugnativa da parte dell’ufficio del Commissario dello Stato. 

L’articolo 3 della Finanziaria interviene sulla razionalizzazione dei mutui e dei prestiti della Regione. Si annuncia una “revisione entro il limite massimo di cinque anni dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata” degli stessi mutui. E la “dismissione dei contratti derivati”, operazioni che non hanno migliorato le finaze regionali. Anzi.

Derivati -Sui derivati non manca una precisazione: “Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito”. Su tutte queste operazioni finanziarie il Governo dovrà riferire alla Commissione Bilancio e Finanze dell’Ars.

Entrate – Tra le entrate, spicca la voce relativa alle sentenze passate in giudicato in materia di sanità. Il riferimento è alle Aziende sanitarie provinciali, che dovrebbero incassare le somme relative a sentenze passate in giudicato. La stima è pari a circa 140 milioni di euro.

Sempre sul fronte delle entrate per la sanità, vengono mantenute le “maggiorazioni” di Irap e Irpef. Soldi che dovranno servire per coprire i disavanzi.

Edilizia pubblica – Il riferimento è alla vendita, da parte della Regione, degli alloggi popolari. Secondo i seguenti parametri:

“a) per i soggetti assegnatari e già proprietari degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione delle aree è pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse;

b) per i soggetti proprietari degli alloggi, non originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree è pari al valore di mercato delle stesse.

Il prezzo determinato con le modalità di cui al presente comma è, altresì, parametrato in base al reddito secondo criteri determinati con decreto del Presidente della Regione.’

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di vendita già impartite secondo il prezzo stabilito dal previgente articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28”.

Sempre in materia di “alienazione e riscatto degli alloggi popolari” segnaliamo con piacere un passo della Finanziaria scritto in un italiano comprensibile che riportiamo per esteso:

“1. Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell’ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che può esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata.

2. I Comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti.

3. L’alienazione degli immobili avviene previa domanda degli interessati. La dismissione è definita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il valore della dismissione degli immobili resta quello previsto dalla legislazione vigente”.

 

Redazione

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