Stefano Polizzotto, l’avvocato acchiappa tutto!

Prosegue il nostro ‘viaggio’ nel ‘cerchio magico’ del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta. Dopo aver descritto le ‘gesta’ dell’avvocato Claudio Alongi, chiamato ad esprimere un parere che mai e poi mai avrebbe dovuto esprimere, dopo aver sottolineato la gestione piuttosto approssimativa del dipartimento regionale della Funzione pubblica, che chiede un parere sulla dirigenza regionale e chi non è titolato a fornirlo, passiamo adesso ad esaminare la posizione del capo della Segreteria Tecnica della presidenza della Regione siciliana, incarico ricoperto dall’avvocato Stefano Polizotto.

Intanto, pronto accomodo, notiamo subito che si tratta di un autorevole avvocato di un altrettanto autorevole studio legale a Palermo piuttosto noto: quello dell’avvocato Giovanni Pitruzzella, già in auge durante la presidenza della Regione di Totò Cuffaro.

Esaminando l’attività svolta dall’avvocato Polizzotto, scopriamo anche una sua dimensione politica. Anche se di ambito comunale. Lo ritroviamo, nel 2012, candidato a Sindaco del Comune di Castelbuono, un bellissimo centro delle Madonie, con la lista “Castelbuono libera”. Lista di centro-destra che si contrappone a Giuseppe Norata del PD e ad Antonio Tumminello di “ Castelbuono in movimento”, lista civica vicina all’Udced appoggiata da pezzi del PD. Per la cronaca, viene eletto Sindaco Tumminello, secondo Norata, terzo Polizzotto.

Nel novembre 2012 viene nominato Capo della Segreteria Tecnica del Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, facente parte dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, posto alle dipendenze del Capo di Gabinetto e con le funzioni “di istruzione degli atti amministrativi di competenza del Presidente, nonché di predisposizione delle risposte agli atti parlamentati di controllo e di indirizzo” (art.2 del D.P. Regione Sicilia n.8 del 2001)”. Emerge quindi la posizione di dipendenza e di subordinazione, propri anche della funzione dirigenziale.

Come componente di ufficio di diretta collaborazione con il Presidente con le responsabilità di Capo della Segreteria Tecnica, Polizzotto è equiparato (e retribuito) come i dirigenti di seconda fascia e, come tale, secondo da quanto previsto dall’art.9, comma 9, della legge regionale n.10 del 2000, è onerato delle medesime responsabilità ed incompatibilità, ivi compreso quanto disposto dall’art.12 della stessa legge regionale n.10. Secondo tale articolo di legge, tutti i dirigenti cui è affidata la direzione di una struttura devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno non inerente le specifiche funzioni assegnate.

Nonostante il superiore incarico, dal novembre 2012 Stefano Polizzotto continua ad essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese e ad esercitare le funzioni forensi sia giudiziali che stragiudiziali.

Va rilevato che la Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, con riferimento ad un quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, con parere n.44 del 2005, ha rilevato che il Gabinetto del Presidente della Regione è un vero e proprio organo dell’Ente, con proprie attribuzioni e un proprio personale, con la conseguenza che, per il personale che vi presta servizio, la sussistenza della causa di incompatibilità si profila, al di là di ogni ragionevole dubbio, per l’effettiva violazione del divieto di assumere impieghi retribuiti (art.3 RDL n.1578/1923) e comunque attività di lavoro subordinato (art.18 L. n.247/2012).

Da ultimo, poi, l’art.1, comma 2, alla lett. j) del Decreto Legislativo n.39 del 2013 sulle incompatibilità ed inconferibilità di incarichi, espressamente qualifica quali “incarichi dirigenziali interni” gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con delibera n.183 del 27 dicembre 2012 il Comune di Licata incarica l’avvocato Stefano Polizzotto di un’azione da promuove per la restituzione di somme contro alcuni progettisti di un’opera pubblica e contro due assessorati regionali (assessorato ex Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente). Nonostante la carica di Capo della Segreteria Tecnica del Presidente della Regione, Polizzotto accetta l’incarico di agire contro due assessorati della stessa Regione, chiedendo, nel marzo 2013, la liquidazione dell’acconto sui previsti 30 mila euro.

Proprio perché Capo della Segreteria Tecnica, e quindi qualificato “dirigente interno” della Regione siciliana, come previsto dal comma 4, lett. c) dell’art.12 dello stesso Decreto Legislativo. n.39 del 2013, è incompatibile con la carica, in atto svolta e remunerata con 30 mila euro all’anno, di componente del Consiglio di amministrazione della Sas.

Nel curriculum vitae pubblicato sul sito della Regione, datato maggio 2013, sono indicati tutti gli enti pubblici per i quali ha svolto funzioni legali nel corso della sua carriera. In particolare, sono indicati gli enti per i quali svolge in atto le funzioni: tra questi assumono particolare rilevanza la Fondazione San Raffaele-Ospedale Giglio di Cefalù, perché soggetto accreditato con la Regione siciliana e l’Ato Ambiente CL 2, perché soggetto sottoposto a controllo e vigilanza da parte della Regione stessa.

Tra gli enti che, da ultimo, gli hanno conferito incarico legale si annoverano l’Azienda Policlinico di Palermo, il Comune di Licata con più incarichi nonostante la presenza di ben due avvocati interni, il Comune di Trapani, il Comune di San Salvatore di Fitalia, la Provincia di Caltanissetta, l’Irsap (l’Istituto regionale per le attività produttive, controllato in modo ‘militare’ dai ‘moralizzatori’ di Confindustria Sicilia, che ha preso il posto dei vecchi Consorzi Asi).

Circa i vari incarichi sono degne di menzione tre particolari fattispecie. Vediamole.

La Provincia di Caltanissetta conferiva all’avvocato Polizzotto, nell’agosto del 2011, l’incarico per la difesa avanti al Tar Sicilia (Tribunale amministrativo regionale) in un ricorso proposto da un’associazione ambientalista che contestava l’indizione di gara per l’affidamento della vigilanza venatoria, liquidando come acconto la somma di 2 mila e 500 euro.

Con sentenza n.1207 del 6 giugno 2012 il Tar respingeva il ricorso, perché inammissibile e condannava l’associazione ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della Provincia e dell’istituto di vigilanza aggiudicatario della gara, liquidate per ciascuna parte in 2 mila euro.

La Provincia di Caltanissetta aveva già corrisposto come acconto più di quello che il Tar aveva riconosciuto spettante al legale come compensi professioni.

Con nota del 15 giugno 2012, l’avvocato Polizzotto chiedeva come compensi legali per quel giudizio 46 mila 899,66 euro, compresi gli oneri accessori e detratto già l’acconto. Somma che la Provincia di Caltanissetta liquidava, senza colpo ferire, giudicandoli congrui nel dicembre 2012 (determina dirigenziale Affari Generali n.1314).

Il Commissario della Provincia con delibera n.118 del 3 dicembre 2012, senza dare atto che già il Tar ha respinto il ricorso della Associazione, delibera di aderire, sempre per la stessa vicenda, all’arbitrato proposto dall’Associazione e lo nomina come suo legale e nomina come componente del Collegio Arbitrale un collega del suo studio, prevedendo che i compensi verranno rapportati al quanto richiesto dall’ Associazione ambientalista (250 mila euro) e non a quanto riconosciuto.

Il Sindaco del Alcamo con determina n.57 del 6 maggio 2013 gli affida, proprio per la sua qualificata esperienza nel settore e quale capo di Gabinetto del Presidente della Regione, l’incarico di redigere un parere circa la applicabilità dell’art.3 del Decreto Legislativo n.39 del 2013 sulla inconferibilità di incarichi al Segretario Generale, perché condannato in primo grado per abuso d’ufficio e falso. Polizzotto accetta l’incarico e chiede la liquidazione del compenso.

Ma con successiva determina n.69 del 5 giugno 2013 lo stesso Sindaco gli revoca l’incarico, perché il Prefetto di Trapani rileva che, in materia, l’unico che può esprimere pareri è, ai sensi dell’art.16. comma 3 dello stesso Decreto Legislativo n.39, l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Emerge quindi che non solo il Capo della Segreteria Tecnica della presidenza della Regione non ha rinunciato all’incarico per ragioni di opportunità, essendo anch’esso in posizione di incompatibilità per altra vicenda, ma anche che ha accettato senza verificare di non potere – quale legale – esprimere alcun parere in merito, essendo la competenza riservata all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Chissà perché, ma più andiamo avanti nell’analizzare questa Regione siciliana, più ci vengono in mente le parole che Indro Montanelli scrive ne “L’Italia del Settecento”, là dove commenta l’opera di un grande servitore del Regno delle due Sicilie, Bernardo Tanucci: “Morendo, il Tanucci lasciò molta nomea e pochi patrimoni, a differenza degli amministratori pubblici del nostro tempo che lasciano poca nomea e molti patrimoni…”.

 Il parere sui dirigenti regionali ‘esterni’: perché l’Aran ha preso un ‘granchio’

Redazione

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