Salvatore Glorioso, ex Sindaco di Polizzi Gernerosa, ridente paese della Madonie, in provincia di Palermo, è stato condannato dalla Corte dei Conti al risarcimento di 35mila euro al Comune che guidava. La sentenza porta la data del 9 Luglio 2013.
Il caso è relativo all’affidamento, per la durata complessiva di cinque anni, dal 2003 al 2008, di un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di specialità per lattività di comunicazione e addetto stampa, ad un giornalista esterno all’organico del Comune, Complessivamente, lente ha erogato al collaboratore la somma di 40.141,92.
L’iter processuale comincia nel 2008, quando la Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura di Termini Imerese, una relazione con le conclusioni di indagini, sollecitate da un esposto anonimo, sul conferimento di incarichi e consulenze presso il Comune di Polizzi Generosa.
In particolare, si legge nella sentenza, “lOrgano requirente reputava il conferimento e le proroghe dellincarico di addetto stampa «espressione di consapevole violazione delle regole minime di buon senso gestionale o, comunque, di inescusabile leggerezza funzionale, eziologicamente imputabile al Sindaco conferente».
E ancora:
“Lart. 60 del Regolamento degli uffici e servizi (nel testo vigente allepoca degli incarichi oggetto di contestazione) prevedeva che «Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti allinterno dellEnte figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità».
In definitiva, dalla disciplina di riferimento emerge lobbligo per lEnte locale di svolgere, di norma, i compiti istituzionali avvalendosi del personale interno. Tale regola- ricordano i giudici- è espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ed è strumentalmente volta ad assicurare l’economicità dellazione pubblica.
Il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni rappresenta unopzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti”.
Speciali condizioni, che secondo la Corte dei Conti, non c’erano in questo caso:
“E ciò in quanto quei provvedimenti non erano sorretti da alcun titolo e da alcuna motivazione idonea a giustificarne ladozione”.
Innanzitutto perché il Comune di Polizzi Generosa aveva una popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e, quindi, era fuori dal perimetro di operatività della legge regionale che prevedeva la istituzione di un ufficio stampa (prevista per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti).
La nomina, sempre secodo i giudici, non si giustificava con una funzione di supporto in materie di competenza del Sindaco, esulando la comunicazione dallarea delle materie di competenza sindacale;
Nè il nominato risultava dotato di laurea o di requisito culturale tipizzato:
“Tali violazioni dei limiti legali rendevano sostanzialmente arbitraria la nomina e, conseguentemente, inutile e dannosa la spesa sostenuta dallente per remunerare lesperto”.
Da qui la condanna. Adesso ci si interroga sugli effetti che questo pronunciamento della Corte dei Conti potrebbe avere non soltanto sui Comuni siciliani ma su tutti gli Enti pubblici regionali.
Anche perché non è la prima del genere. Condanne simili (sempre danno erariale a carico degli amministratori) hanno riguardato il Comune di Catania e l’Istituto Autonomo della Case Popolari di Messina.
La Sentenza su Polizzi Generosa
LA SENTENZA DI CATANIA
LA SENTENZA DI MESSINA
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