Perseguitati da Riscossioni Sicilia, due casi emblematici

da Angelo Di Girolamo e Loredana Novelli 

della Confederazione sindacale Nuova tutela del cittadino

riceviamo e volentieri pubblichiamo

 

Continua la lotta al massacro di riscossione Sicilia, e noi la Nuova tutela del cittadino continuiamo sperando che qualcuno prima o poi risponderà.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di seguire due distinti casi di nostri associati. Si continua a non applicare le leggi, si continuano a mandare fermi amministrativi non spettanti. Di seguito i casi.

Il primo caso lo riportiamo così come presentato sia a Riscossione Sicilia sia alla Procura della Repubblica di Palermo.

“La sottoscritta Loredana Novelli, in qualità di Responsabile Sicilia dell’Associazione La Nuova Tutela del Cittadino, in nome e per conto del Sig. ……. nato a ……..e residente in Palermo via ………., codice fiscale ………., dichiara nulla la notifica della cartella di pagamento n.296201200283380880000, allo stesso indirizzata e consegnata al portiere dello stabile in data 30 aprile 2013, poiché effettuata con modalità non conformi a quanto prescritto dall’art.139 del Codice di Procedura Civile.

Il comma 2 dell’art.139 sopra citato così recita:

“Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario Consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa…”.

Nella fattispecie il Sig. ……….. che convive con figlio e nuora, quel giorno si trovava in casa ed il portiere dello stabile Sig…….. non è stato invitato a verificare ciò dal “notificatore” che, fra l’altro, non si qualifica come tale ma solo come “portalettere”.

Il sig……. quello stesso giorno ha preso in consegna brevi mani diverse buste senza essere perfettamente a conoscenza del fatto che la normativa vigente in materia prevede che prima il notificatore deve accertare, anche previa semplice domanda, che il destinatario o familiare o persona addetta alla casa sia reperibile presso l’indirizzo di notifica.

In data odierna il Sig. …….. riceve lettera di conferma dell’avvenuta notifica, nella quale si comunica che la notifica è stata effettuata al portiere dello stabile “.non avendo reperito l’intestatario dell’atto evidenziato.” che, alla luce di quanto sopra dichiarato, costituisce falsa dichiarazione.

Pertanto, si chiede immediato annullamento della cartella in parola per difetto di notifica nonché per dichiarazione di falso.

Si avverte che copia della presente sarà inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo”.

Come sopra spiegato, Riscossione Sicilia spedisce falsa dichiarazione, perché siamo certi che il Sig……era in casa e non da solo .

Il secondo caso, dove attualmente stiamo lavorando presenta un’ennesima disperazione di una delle tante famiglie palermitane, ma nelle tante famiglie strozzate da banche e finanziarie non può mancare la “beffa “Riscossione tributi “.

Nel merito troviamo un avviso di fermo amministrativo per un importo inferiore ai 2000 euro (1992,90) che così cita:

“La invitiamo pertanto ad effettuare il pagamento integrale … entro venti giorni dalla data di ricezione, trascorrendo il predetto termine attiveremo la procedura difermo amministrativo”.

Al Direttore titolare di Riscossione Sicilia spa dr Francesco Bagarella, chiediamo se non è al corrente dell’art.7 lettera gg- quinques d.l. 13 maggio 2011 , n. 70 “che ha introdotto un’importante novità, che si applica a qualunque debito, purchè INFERIORE ai 2000 euro, in questo caso, infatti, l’agente della riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l’uno dall’altro.

Punto due. Tra le voci elencate nella specifica del “fermo amministrativo” risultano importi dovuti per tassa sulla proprietà (bollo auto) anno 2004 /2005 notificati nel 2011. Anche qui le nostre “quasi” certezze. Si parla di anni 2004/2005

L’art.5 del d.l. 953/82 così modificato dall’art.3 del d.l. 2/86 convertito in legge 60/86 così recita:

“L’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ed ancora l’art.28 legge .689:

“Il diritto a riscuotere le somme dovute per violazione indicate dalla rpesente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.

Alla luce di quanto sopra riportato, siamo certi che il fermo amministrativo messo al nostro assistito sia illegittimo, ci faremo carico di denunciare l’ennesima vicenda alla Procura di Palermo e alla Riscossione Sicilia spa.

Siamo noi che ci atteniamo perfettamente o quasi alle leggi? O i criteri di Equitalia e Riscossione Sicilia sono contenuti in una direttiva interna e non dalla LEGGE.

Come sempre, saremmo ben lieti che qualcuno volesse farci notare i nostri errori ma, come sempre il silenzio regnerà sovrano .

 

 

“

 

 

 

 

 

 

Redazione

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