Le precisazioni, legge alla mano, di un tecnico del diritto, Livio Ghersi, che la legge elettorale la conosce bene:
Egregio direttore,
condivido in linea di massima quanto hai scritto nell’articolo titolato “Dietro l’attacco a Fava la strategia del PD”. Il Ministro dell’Interno, ovviamente, deve avere ricevuto informazioni da qualcuno che conosce nei più minuti dettagli la legislazione elettorale della Regione siciliana. E’ bene, dunque, che i collaboratori dello stesso Ministro ci facciano sapere quale disposizione di legge impone ad un candidato alla Presidenza della Regione di essere, non soltanto iscritto nelle liste di un Comune della Regione siciliana, ma di essere iscritto da almeno 45 giorni «prima del giorno delle elezioni».
Sbaglierò, ma mi sembra che tale norma non si trovi nella legge elettorale regionale (legge 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni).
In particolare, non si trova nell’articolo 4 che si occupa dei requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione. Non si trova nell’articolo 14 bis, comma 13, lettera c), secondo cui, al momento della presentazione delle liste regionali, devono essere depositati i «certificati attestanti l’iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione siciliana».
Il capolista di una lista regionale (il cosiddetto listino, per intenderci) è, appunto, il candidato alla carica di Presidente della Regione. Poiché tutta la materia dell’elezione diretta del Presidente della Regione è stata disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, che ha modificato ed integrato il corpo normativo della legge regionale n. 29/1951, può una norma contenuta altrove, risalente ad un periodo magari molto precedente, e non avente lo stesso regime di pubblicità delle norme che fanno parte della legge regionale n. 29/1951, condizionare in un modo così pesante l’applicazione della normativa approvata dall’Assemblea regionale e poi confermata dal Corpo elettorale con apposito Referendum confermativo?
Il Ministro, imboccato dai suoi acuti suggeritori, ha già fatto sapere che si tratta di “vizio insanabile”; quindi, è inutile che il Candidato Fava faccia ricorso all’organo competente, in caso di sua esclusione dalla competizione elettorale. Invece, in un eventuale ricorso si potrebbe far valere il fatto che l’articolo 10-bis della legge reg. n. 29/1951 attribuisce rilevanza alla circostanza che «sia intervenuta una conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto»: se sono dimezzati i termini per rimuovere addirittura le cause di ineleggibilità, perché invece non si può accettare che il candidato alla carica di Presidente della Regione sia regolarmente iscritto nelle liste elettorali al momento della presentazione formale della sua candidatura e si pretenda, invece, che questo requisito sussista a partire da 45 giorni prima la data delle elezioni?
E questo sarebbe il vizio insanabile? E’ evidente la strumentalità politica dell’intera operazione. In questo momento mi permetto di consigliare a Claudio Fava: vai avanti e costringi i tuoi oppositori a mostrare ufficialmente le carte che hanno in mano. Poi vedremo se, veramente, si tratta di argomenti giuridici così inattaccabili.
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